MALATTIA VISITE FISCALI

In caso di malattia il lavoratore subordinato ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire un congruo trattamento economico indennitario nonché alla conservazione del posto di lavoro per tutta
la durata della malattia nei limiti del periodo si comporto art. 2110 c.c..

Per usufruire di tali diritti il dipendente malato deve:
1) comunicare entro e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di riferimento l’impossibilità di recarsi al lavoro o la prosecuzione della malattia;
2) nella medesima giornata inviare per fax al datore copia della certificazione medica;
3) entro due giorni inviare al datore l’originale della certificazione medica, trattenendone copia. È consigliabile adottare un metodo di invio dell’originale della certificazione medica che consenta al lavoratore di provare ricezione degli stessi da parte del datore.

Il datore di lavoro può far controllare lo stato di malattia del dipendente tramite i competenti servizi medico-legali delle ASL e il personale medico inserito nelle liste speciali istituite presso le sedi INPS. Il combinato disposto degli artt. art.5 L. 300/70, art.5 D.L. 463/83 e art. 40 ccnl, prevede che il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, per consentire il suddetto controllo. Nel caso in cui il lavoratore debba assentarsi momentaneamente dal proprio domicilio durante la fascia oraria di controllo oppure debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società deve comunicarlo preventivamente per iscritto al datore e con modalità tali da consentire al lavoratore di provare la ricezione da parte del datore. Il lavoratore, che omettendo tale comunicazione, risulti assente alla visita del medico, qualora non sia in grado di giustificare l’assenza, sarà soggetto alla sanzione della perdita della indennità di malattia per l’intero periodo di malattia per un massimo di dieci giorni, inoltre tale comportamento può essere sanzionato da parte del datore di lavoro con l’applicazione di sanzione disciplinare. L’eventuale assenza ingiustificata ad una seconda visita medica di controllo nell’ambito del medesimo periodo di malattia, invece, comporta la perdita del 50% dell’indennità di malattia per il restante periodo. La Corte di Cassazione ritiene giustificabili le assenze dovute a forza maggiore o per un motivo molto serio, come ad esempio l’essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita necessaria e nelle stesse fasce orarie di reperibilità (Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503, Cass. 2 maggio 2000 n. 5492). In quest’ultimo caso spetterà al lavoratore assente dimostrare l’impossibilità di recarsi dal proprio medico curante in orari diversi da quelli previsti per le fasce di reperibilità. Quando il lavoratore sia assente per infortunio sul lavoro non è soggetto né al rispetto delle fasce di reperibilità nè al relativo sistema sanzionatorio, in quanto la disciplina prevista dall’art. 5 della L. 638/1983 è applicabile solo agli accertamenti relativi alle malattie ordinarie. È, tuttavia, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere espressamente tale obbligo (Cass., n. 1247/2002). Il datore di lavoro ha comunque la facoltà di richiedere, attraverso gli istituti ispettivi previdenziali, il controllo della condizione di infermità sul lavoro che determina l’impossibilità della prestazione lavorativa in base all’art. 5 della legge n. 300 del 1970 (Cass. 15773/2002).

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14 Commenti "MALATTIA VISITE FISCALI"

Se il certificato si manda il giorno dopo vale lo stesso??

il certificato originale lo devi inviare entro due giorni.

che cosa vuole brunetta?cos'e' cambiato?

Per poste italiane niente, per i dipendenti pubblici invece è cambiato l'orario di reperibilità in caso di malattia.

1. la comunicazione della malattia deve avvenire entro l'inizio dell'orario di lavoro, ciò anche in caso di prosecuzione della malattia
2. entro 2 giorni dall'inizio della malattia (nel conteggio dei 2 giorni previsti non si considera il giorno del rilascio del certificato e giorni festivi se intercorrono)deve essere inviato il cert. medico con la prognosi in giorni.
3. per quanto detto i giorni disponibili per inviare in certificato sono tre e non due come specificato sopra al unto 2

Si ha l'obbligo di inviare un fax al proprio ufficio della giustifica per visite/accertamenti fatti nelle fasce di presenza obbligatoria? (10-12 e 17-19)

ragazzi....ma quindi l'infortunio non è soggetto a visita?? Oppure da SETTEMBRE qualcososa è cambiato???

Ora il certificato lo deve mandare il medico per via telematica all'azienda e noi non abbiamo più il dovere di portare il certificato all'ufficio di appartenenza. Almeno così mi han detto ma non sono sicuro al 100% poi mi sa che sian cambiate anche le ore di reperibilità forse ora 9-13 15-18 ma ancora non sò di preciso se voi siete più informati ditelo.

Ciao, devi comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico,
(“Il lavoratore è tenuto ad inviare la relativa certificazione medica o il relativo attestato di malattia di giustificazione entro due giorni dall'inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa”).
Fermo restando gli obblighi di tempestiva comunicazione dell’assenza e di ogni variazione dell’indirizzo dove poter effettuare la visita di controllo.
Il Dpcm n. 206/2009 ha stabilito "l’obbligo per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni assente per malattia di rendersi reperibile per il controllo fiscale dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, ma Poste è una S.p.a quindi dalle 10-12 e dalle 17-19.

Salve, qualcuno sa se è previsto un premio economico per coloro che non si assentano per malattia nel l'arco di un anno? Se sì, in quale mese si dovrebbe visualizzare sulla busta paga e con quale voce?

No non è previsto, la malattia va a determinare solo il premio di produzione.

Sono una malata oncologica ; nel 2011 oltre alla rottura di una protesi mammaria ho avuto una recidiva di ca mammario. durante il periodo chemioterapico ho avuto una visita fiscale ma non mi ha trovato a casa in quanto per un'emergenza ad un braccio ove mi era sstato messo un Pic (cavo endovenoso) mi trovavo presso il reparto oncologico a me piu' vicino per prestare le prime cure(premetto che mi e' stato poi tolto per intolleranza) e pur presentando un certicicato redatto dall'oncologo del reparto in cui dichiarava la mia presenza nel reparto per motivo d'urgenza, la mia azienda riconoscendo la gravita' del fatto che io non avessi avvertito della mia assenza nelle ore di reperibilita',mi ha inviato un provvedimento disciplinare di ammonizione scritta. Mi sono rivolta a RSU della mia filiale la quale mi rassicurava che non sarebbe successo nulla e di non dar peso all'ammonizione scritta. Invece senza nessun preavviso il 27 aprile mi sono state tolte dal mio stipendio euro 171,33 quale prima rata di 533,00 come proseguimento del procedimento. S i capisce come possa esserci rimasta male, amareggiata, oltre a dover combatter per la vita mi sono trovata a dover fronteggiare la cattiveria E LA POCA SENSIBILITA' dei miei superiori. Mi chiedo se sono stata un'ingenua a non rivolgermi ad un sindacato o un legale, ma era talmente ovvio la mia posizione che mi sentivo tranquilla. Ora non ne faccio un fatto economico (sono tornata all'inps la quale si e' meravigliata che li tutto sia andato avanti visto che come da documento fattomivedere per loro ero piu' che giustificata)ma un principio per tutte le colleghe che si trovano a vivere una situazione triste come la mia e non accada loro quello che e' successo a me per cui mi rivolgero ad un legale

La nostra solidarietà, per questo provvedimento preso da parte dell'azienda.

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