la domanda deve essere presentata entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state totalizzate almeno le 78 giornate di lavoro.
DAL 1° GENNAIO 2008 La durata e la misura delle giornate indennizzabili Spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente la richiesta e nel limite massimo di 180 giornate. La misura del trattamento è del 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e del 40% dei successivi giorni.
A CHI SPETTA
Dal 1988 (legge 20.5.88 n.160) hanno diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti comuni (anche agricoli), gli insegnanti non di ruolo, i dipendenti a tempo determinato dell’ente poste, i lavoratori a domicilio, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori domestici, gli apprendisti purchè:
siano rispettati i seguenti 2 requisiti:
1). almeno 78 giornate di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.
Le 78 giornate possono essere “accumulate” in diverse aziende e in periodi non continuativi durante l’anno. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività, le giornate di malattia, maternità, riposi ordinari, etc. purchè retribuite, coperte da contribuzione obbligatoria e comunque riguardanti un periodo complessivamente considerato come lavorativo (tale è il dettato della Circolare n. 273 del 31 Dicembre 1998 dell’INPS). Inoltre, poiché la Legge parla di “giornate” non si tiene conto delle “ore” lavorate e previste dal contratto; di conseguenza hanno diritto all’indennità sia coloro che hanno lavorato 8 ore al giorno (c.d. full time)
2). un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni.
Ciò significa che chi chiede l’indennità deve possedere almeno un contributo settimanale, versato prima dei due anni precedenti l'anno nel quale viene chiesta la disoccupazione. Per chi presenterà domanda entro il 31 Marzo 2008, quindi, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2005 (anno precedente al 01 Gennaio 2006). Dal 1° gennaio 1999 l’’indennità è riconosciuta nei confronti di chi viene licenziato e non di chi si dimette volontariamente; fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da giusta causa, per esempio: modifica delle mansioni, mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e non, etc.. Poiché il periodo di riferimento è l’anno solare precedente (2008) possono chiedere l’indennità di disoccupazione anche l’indennità di disoccupazione anche i lavoratori che lavorano (nel periodo di presentazione della domanda) o lavoreranno nel 2009.
CALCOLO DELL' INDENNITA'
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
QUANTO SPETTA
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata agli uffici Inps entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it , nella sezione “moduli”.
Da ricordare Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
IL PAGAMENTO
L'indennità può essere riscossa:
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale con assegno circolare; con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale; Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
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