• Per cancellazione dall’anagrafe trasferimento in luogo o residenza sconosciuti;
• Quando il destinatario pur risultando formalmente iscritto, abbia abbandonato quel luogo di residenza e tutto ciò è accertato dal messo;
La notificazione è nulla se la semplice momentanea assenza è stata eseguita con il rito degli irreperibili. Il messo per avvalersi di questa procedura è necessario che egli ne accerti l’assenza, nel territorio comunale, e in ogni altro luogo, abitazione,ufficio o azienda, riconducibile al destinatario e dove questi possa essere rintracciato.
La notifica si esegue mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.
Se non sono noti i luoghi dell’ultima residenza ne quello di nascita, una copia dell’atto deve essere consegnato al P.M. con riferimento a quanto prescrive l’art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Per la notificazione degli atti tributari, in virtù dell’espressa deroga contenuta nell’art. 60 D.P.R. 600/73, non è applicabile l’art. 143 del c.p.c. la notifica , pertanto , deve essere effettuata con le seguenti modalità:
• Deposito dell’atto, in busta sigillata, presso la casa comunale;
• Affissione all’albo comunale dell’avviso di deposito, anch’esso in busta sigillata
Non è prevista l’invio di alcuna raccomandata e la notifica si considera perfezionata al momento dell’affissione all’albo dell’avviso di deposito.
Ai soli fini della decorrenza dei termini di impugnazione si considera eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
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