CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE TEMPO DETERMINATO

Contratto di somministrazione a tempo determinato

I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

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II. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato, con particolare riferimento alle fattispecie di seguito indicate, non potrà superare il 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente:

- temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- sostituzione dei lavoratori assenti per aspettativa, congedo, ferie, partecipazioni a corsi di formazione ovvero malattia e temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata;
- esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
- maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili;
- punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate;
- esecuzioni di particolari opere o servizi che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione degli impianti nonché al ripristino della funzionalità e della sicurezza degli stessi;
- per coprire posizioni di lavoro non ancora consolidate nell’ambito dei processi produttivi aziendali in conseguenza di evoluzioni organizzative;
- esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva,
- realizzazione di specifici servizi di assistenza nel settore informatico quali la progettazione e la manutenzione di sistemi informatici, sviluppo di software applicativo e caricamento dati.

III. Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo.

IV. L’Azienda provvederà a comunicare alle OO.SS. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali:

- il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
- ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

V. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. salva diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche.

VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita – anche in relazione ad eventuali rischi connessi – la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario.

VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL.

VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.
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PS: Aggiornamento sulla disciplina della regolamentazione leggi: il nuovo contratto a tempo determinato

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