LAVORO A TEMPO PARZIALE

Rapporto di lavoro a tempo parziale
 I. Al fine di valorizzare tutte le potenzialità dell’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale ed in particolare al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, le Parti stipulanti convengono
sul principio che tale tipologia contrattuale costituisce, nel rispetto del principio di non discriminazione, uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali del lavoratore e le esigenze dell’impresa.

I. Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le esigenze della Società connesse alla funzionalità dei servizi. 

II. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è costituito in forma scritta e sottoscritto dalle Parti. Il contratto di lavoro a tempo parziale contiene puntuale indicazione di: - data di assunzione o di trasformazione; - inquadramento professionale; - mansione; - luogo di lavoro; - struttura di assegnazione; - trattamento economico iniziale; - durata del periodo di prova; - durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. 

III. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà precedenza al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, sempreché ne abbia fatto richiesta, svolga attività presso la stessa unità produttiva o presso lo stesso comune, in caso di pluralità di unità produttive nel medesimo ambito comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, l’Azienda darà informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale. 

IV. La prestazione individuale è determinata consensualmente tra le parti e non può essere, in ragione d’anno, inferiore a 900 ore o superiore a 1300 ore. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, le predette prestazioni possono essere, nell’ambito del secondo livello di contrattazione e sempre su base consensuale, ridotte ovvero ampliate. 

V. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale, verticale e misto ai sensi del D.Lgs. 61/00 e successive modifiche e integrazioni. A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può articolarsi: - con presenza giornaliera su tutti i giorni della settimana; - con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana; - con presenza articolata nel corso dell’anno anche limitatamente ad alcuni periodi di esso; - con presenza in alcuni giorni dell’anno per tutti i giorni della settimana o in parte di essi. 

VI. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su base regionale complessivamente il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito del secondo livello di contrattazione. I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui l’articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata. All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di specifiche iniziative, la Società darà informativa alla delegazione sindacale territoriale a livello regionale di cui all’art. 6 del presente CCNL, in ordine ai livelli professionali e alle tipologie di attività interessate dall’attivazione di rapporti a tempo parziale. Per le altre Aziende alle quali si applica il contratto di Poste Italiane S.p.A., il personale a tempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 

VII. Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la Società, anche con riferimento a quanto contenuto nell’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011, favorirà, nell’ordine, ai fini della precedenza nell’accoglimento e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le domande avanzate dai lavoratori nei seguenti casi: - gravi motivi personali o familiari (ad es. dipendenti portatori di handicap grave, genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, dipendenti con familiari o affini entro il secondo grado affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL); - lavoratrici madri di figli di età compresa tra uno e tre anni; - necessità di accudire figli di età inferiore a 8 anni; - oggettive e rilevanti esigenze di cura di genitori e/o altri familiari entro il secondo grado; - lavoratori-studenti. I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei modi previsti dalla legge, i lavoratori affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL, nonché i dipendenti che accedono a programmi terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 45 del presente CCNL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e, in caso di richiesta, alla trasformazione nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata comunque non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la stessa durata. Richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive. In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell’ambito del livello di inquadramento di appartenenza. DICHIARAZIONE A VERBALE A. In caso di disdetta da parte della Società, la stessa valuterà, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive ed a fronte di comprovate necessità del lavoratore, la possibile permanenza dell’interessato in regime di orario ridotto, anche attraverso l’eventuale sua assegnazione ad altra unità produttiva. B. In caso di ritorno del lavoratore ad attività a tempo pieno, la Società, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e con il livello di inquadramento professionale di appartenenza, lo reinserirà nella stessa unità produttiva di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo di lavoro di provenienza o in uno viciniore. 

VIII. Nel corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale clausole che consentono la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e, nei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o misto, anche clausole che consentono la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). A tal fine è richiesto il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, reso con l’assistenza di un componente delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, salvo rinuncia del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa nonché la variazione in aumento della stessa sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione temporale della stessa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a quattro giorni lavorativi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma X. Per le ore prestate in orari diversi da quelli inizialmente concordati (clausole flessibili), il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria globale di fatto. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) è possibile entro il limite annuale complessivo massimo di ore pro capite pari al 15% della prestazione concordata e comporta una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto, salvo quanto previsto al successivo comma 

X. La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alle maggiorazioni economiche di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue scelte o necessità. Decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze. Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) il predetto periodo di preavviso potrà essere ridotto. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti nuove clausole nel rispetto di quanto previsto dalla presente disciplina contrattuale. Le Parti si danno atto che la disciplina di cui sopra in materia di clausole elastiche e flessibili non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative della stessa, con conseguente rimodulazione dell’articolazione oraria concordata tra le Parti. Lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del personale a tempo indeterminato nonché di quello assunto con contratto a tempo determinato, potrà essere richiesto solo a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività, nella misura massima di 100 ore annue. In caso di rifiuto da parte del lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro troverà applicazione l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n.61 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. Le prestazioni supplementari svolte entro il limite quantitativo di cui al presente comma comportano una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto; le prestazioni supplementari svolte oltre il medesimo limite quantitativo comportano una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 74 del presente CCNL in materia di lavoro straordinario. 

IX. Previo specifico accordo tra Azienda e lavoratore, nei riguardi del personale a tempo indeterminato con contratto part-time verticale che sottoscriva una clausola elastica, riguardante la prestazione di lavoro nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, trova applicazione la seguente disciplina: - il personale part-time verticale interessato alla stipula di detta clausola, potrà indicare, alla competente struttura aziendale, quale ambito territoriale nel quale si dichiara disponibile ad effettuare le prestazioni lavorative nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro, oltre al Comune ove è ubicata la sede di lavoro un’altra diversa località; - l’attività prestata nel Comune indicato dal lavoratore non determina il rimborso delle spese di vitto e alloggio né dell’indennità di trasferta; - l’Azienda, al ricorrere di esigenze organizzative e produttive, che possano essere soddisfatte mediante l’utilizzo della clausola elastica di cui al presente comma, contatterà, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo e in base ad un criterio di rotazione su base comunale, il personale part-time verticale che abbia sottoscritto la clausola elastica con le modalità del presente comma e che svolga le medesime mansioni. Il lavoratore sarà libero di accettare o meno la richiesta e, nel caso di accettazione, sarà tenuto ad effettuare la prestazione per il periodo previsto; - la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà determinare il superamento del limite annuo complessivo di ore pro-capite pari al 90% della corrispondente prestazione full-time e comporta una maggiorazione pari al 7% della retribuzione globale di fatto, in sostituzione a quanto previsto al comma IX. Il personale a tempo indeterminato con contratto part-time verticale di durata non predeterminata, che abbia sottoscritto la clausola elastica di cui al presente comma, avrà, nell’ambito della provincia di applicazione, una priorità, rispetto agli altri lavoratori part–time, alla trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto di lavoro, fatti salvi gli obblighi previsti al precedente comma VIII. Nell’ambito dei lavoratori che hanno sottoscritto la predetta clausola il criterio di priorità nella trasformazione a full-time sarà determinato dal numero di giornate di effettiva prestazione in regime di clausola elastica prevista dal presenta comma. Le Parti si incontreranno, in sede nazionale e regionale, di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, con l’obiettivo di monitorare il processo di cui al punto che precede. 

X. Il trattamento economico è commisurato alla relativa durata della prestazione. Il trattamento normativo è determinato per i singoli istituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto concerne le ferie, ad un numero di giorni: - pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale; - proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale verticale; - calcolato combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale misto. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale verticale, ferma restando la disciplina contrattuale prevista in materia di Assenze per malattie - Trattamento, di cui all’art. 41 del presente CCNL, il periodo di comporto verrà riproporzionato in relazione alle giornate di prestazione lavorativa pattuita. Al personale a tempo parziale sono applicate le tutele di cui all’art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (Principio di non discriminazione). Tra le altre, in particolare, l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dalla Società, la durata dei congedi previsti dal Testo Unico D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Ai sensi dell’art. 60 del citato Decreto il trattamento economico di tali congedi è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e la Società abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’art. 23 comma IV del medesimo Decreto. 

XI. La Società, nell’ambito degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 4, informerà con cadenza semestrale, le rappresentanze sindacali stipulanti sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, relativa tipologia e ricorso al lavoro supplementare. DICHIARAZIONE A VERBALE Con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo, le Parti si danno atto che sono fatte salve diverse previsioni di accordi intervenuti tra le Parti stipulanti il presente CCNL. In relazione agli ambiti oggetto di contrattazione di cui all’art. 2 del vigente CCNL, le Parti ritengono che il rapporto di lavoro a tempo parziale costituisce elemento del confronto sulle politiche occupazionali.

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