Provvedimenti disciplinari
a. rimprovero verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e. licenziamento con preavviso;
f. licenziamento senza preavviso.
II. I provvedimenti di cui al comma I non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
III. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma I potranno essere impugnati secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e) ed f) del comma stesso potranno essere impugnati secondo le procedure previste dalla legge n. 604 del 15 luglio 1966, dall’art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dalle leggi che regolano la materia.
IV. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza, in conformità con quanto previsto nell’art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, l’entità di ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al concorso, nella mancanza, di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio.
V. Al lavoratore che commetta mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di livello più elevato rispetto a quella già inflitta.
VI. Non può tenersi conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si impegnano ad avviare, entro dicembre 2007, una verifica per l’introduzione sperimentale di procedure di conciliazione e/o arbitrato irrituale, alternative ed aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 7 della legge n. 300 del 20/05/1970.
4 Commenti "PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI POSTE ITALIANE"
ho lavorato per poste italiane per 6 mesi nel 2003 poi non sono stata più chiamata . vorrei sapere se c'è qualche possibilità di poter essere riassunta grazie
Avresti potuto aderire al primo accordo del 2006. Dovrai presentare la domanda per poter lavorare a tempo determinato prima di poter essere presa in considerazione.
lavoro nelle poste,però sono assunto in un locale pubblico sono in difetto?
Se l'attività che svolgi non è in concorrenza con Poste Italiane....buon lavoro.