TRASFERIMENTI COLLETTIVI POSTE ITALIANE


Trasferimenti collettivi


I. I trasferimenti collettivi, intendendosi per tali quelli conseguenti a processi di riorganizzazione e/o
ristrutturazione e/o trasformazione aziendale anche derivanti da innovazioni o implementazioni tecnologiche, formeranno oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali stipulanti secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente CCNL.


II. L’individuazione dei lavoratori da trasferire avverrà nel rispetto di criteri oggettivi individuati d’intesa con le predette Organizzazioni.


III. Al personale interessato dai trasferimenti regolati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a), commi V, VIII, IX , XI e XII dell’art. 40 che precede.


IV. In relazione all’attuazione di piani che prevedano assunzioni numericamente significative, le Parti si incontreranno, secondo le modalità di cui all’art. 2 lettera A del presente CCNL, al fine di valutare se sussistano le condizioni per utilizzare in tutto o in parte istanze di trasferimento comportanti mobilità interregionale del personale.

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