TRASFERTA POSTE ITALIANE


Trasferta


Al dipendente impegnato fuori dalla propria sede di lavoro, ma nell’ambito della località ove è ubicata la sede stessa, sono rimborsabili le spese di viaggio debitamente documentate.


A) Livelli F, E, D, C, B


I. Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla indennità di trasferta in misura proporzionale all’assenza del posto di lavoro, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate al successivo comma IV.


II. L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono dovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometridalla sede di lavoro o dalla dimora abituale .


III. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4 ore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi.


IV. Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi:


Livello F

0,65 euro per le ore diurne

0,96 euro per le ore notturne

Per complessivi 18,59 euro giornalieri


Livelli E, D, C, B

0,88 euro per le ore diurne

1,29 euro per le ore notturne

Per complessivi 25,20 euro giornalieri


A decorrere dal 1° gennaio 2008 le misure di indennità di cui sopra sono ridefinite nei seguenti importi lordi:


Livello F

0,71 euro per le ore diurne

1,05 euro per le ore notturne

Per complessivi 20,26 euro giornalieri


Livelli E, D, C, B

0,96 euro per le ore diurne

1,41 euro per le ore notturne

Per complessivi 27,46 euro giornalieri


Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%.

Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 71 del presente CCNL.



V. L’indennità di trasferta è inoltre concessa:

- al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per essere sottoposto a visita medico-legale in località diversa da quella della sede di lavoro;

- al personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di trasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente liquidata dall’Autorità Giudiziaria;

- al personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro per la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda.


VI. Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal periodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società.


VII. Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere inviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza dal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello stesso luogo o nella sede di lavoro.


VIII. Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle proprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a quando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi nell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale dimora.


B) Livello A


I. Il personale inviato in trasferta fuori della località in cui è ubicata la sua sede di lavoro, ha diritto al rimborso - nei limiti della normalità - delle spese documentate di viaggio, di vitto e alloggio.


II. Qualora la trasferta non sia inferiore alle 10 ore è, inoltre, riconosciuta una quota fissa per il rimborso delle spese non documentabili pari al 2% del minimo tabellare mensile e dell’indennità di contingenza per ogni giorno di trasferta.


III. Qualora la trasferta abbia una durata pari o superiore a 4 ore fino a 10 ore spetta una indennità oraria pari a 1,21 euro per le ore diurne e 1,81 euro per quelle notturne. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le indennità sono così rideterminate: una indennità oraria pari ad 1,32 euro per le ore diurne ed 1,97 euro per quelle notturne.


IV. Nei casi di trasferta all’estero, la percentuale prevista quale quota fissa per spese non documentabili è elevata dal 2% al 4%.


V. Qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte che non prevedono pernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%.


VI. Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte, ad alcun effetto del presente contratto, della retribuzione, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.


*****


Il personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro, in ambito nazionale, per un periodo superiore a 10 giorni continuativi con pernottamento potrà optare, in luogo delle indennità e dei rimborsi di cui sopra, per una indennità forfetaria di importo pari a 70 euro giornalieri, per il cui trattamento fiscale valgono le disposizioni legislative vigenti in materia (D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni).

Il pagamento di tale indennità forfetaria verrà effettuato con le competenze del mese successivo rispetto a quello di trasferta, previa presentazione, nei tempi previsti, della relativa modulistica aziendale.


DICHIARAZIONI A VERBALE


I. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 40 e 42 in materia di trasferimenti e trasferte si precisa quanto segue:


a) Con l’espressione “sede di lavoro” si intende la struttura immobiliare nella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione.

b) Con il termine “località” e l’espressione “luogo di lavoro” si intende l’ambito territoriale di un Comune.

c) Con l’espressione “dimora abituale” e “stabile dimora” si intende la dimora effettivamente utilizzata, in modo non occasionale, dal lavoratore e dai componenti il proprio nucleo familiare conviventi ed a carico.

d) Con l’espressione “effettivo cambio di domicilio” si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, non debba necessariamente risultare agli effetti anagrafici, potendo essere diversamente certificato.


II. Con riferimento ai fenomeni di mobilità temporanea individuale al di fuori dell’abituale luogo di lavoro derivanti soprattutto dalle attività di presidio del business e da quelle di monitoraggio e controllo degli impianti e della qualità dei prodotti/servizi, le Parti si impegnano ad attivare, con cadenza semestrale a livello nazionale e territoriale, appositi momenti di monitoraggio e verifica sui profili quantitativi e qualitativi del suddetto fenomeno riepilogati in una specifica tabella e sull’equilibrato utilizzo dello strumento.

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8 Commenti "TRASFERTA POSTE ITALIANE"

inviata in trasferta in un ufficio postale sito in un comune privo di autotrasporti (corriere) che mi permettesero un regolare inizio e fine orario di lavoro, non avendo una macchina propria a disposizione, quale atteggiamento devo assumere?

Ciao,per prima cosa, comunica della tua indisponibilità della macchina.
Dalla data della comunicazione di non disponibilità del mezzo di proprietà per le trasferte
chiedi che l’Azienda si attenga alla vigente TRAVEL POLICY (dicembre 2009).
La Travel Policy aziendale, tra l'altro prevede l’utilizzo dei mezzi pubblici idonei a raggiungere la sede di lavoro,
tenendo conto della conciliabilità dell’orario di entrata e uscita non superiore ai 30 minuti
PER ORARIO NON CONCILIABILE SI INTENDE IL TEMPO DI PERCORRENZA CHE VA OLTRE I 30 MINUTI
RISPETTO ALL’ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO O DI OLTRE 30 MINUTI RISPETTO ALLA CHIUSURA DELLO STESSO.
Se l’orario dei mezzi pubblici risultasse superiore alla mezz’ora anche in un solo percorso (di andata o di ritorno ) si dovrà chiedere :
• L’utilizzo di un mezzo aziendale
• L’autorizzazione all’utilizzo del taxi.

salve questo mese sono stato inviato in trasferta,
1) come faccio a richiedere il rimborso?
2)o mi viene accreditato in "automatico" sulla busta paga?
grazie

Devi compilare i due moduli di consultivazione trasferta che dovrai farti dare e consegnare alla tua segreteria.
Ai moduli devi allegare gli eventuali scontrini in originale compreso biglietti dei bus ect...Dopo questo passaggio i moduli devono essere approvati dal responsabile di settore ed il mese successivo ti sarà liquidata la trasferta.

Sono diversi giorni che mi inviano in un'altra sede sostenendo che non mi spetta niente come trasferta anche se percorro 60 km in viaggio con mezzo proprio. Mi sono stancata e il sindacato non aiuta. Oggi mi hanno detto di scaricare i moduli in linea. Vi sembra giusto??? Io scrivo a Roma.... Ciao

Portalettere trimestrali: lavoro in un'agenzia che dista 50km da dove abito, ho diritto ad un rimborso spese? Grazie in anticipo

Salve l'indennità trasferta spetta ad un CTD?

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