DISPOSIZIONI IN MATERIA POSTALE


D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 . 
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ."


 


 

                         IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


 

    Visto l'art. 87 della Costituzione;

      Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970,  numero  775,  che

    delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973,  alla

    raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle

    disposizioni  in  vigore   concernenti   le   singole   materie,

    apportando  ove  d'uopo  alle   stesse   le   modificazioni   ed

    integrazioni   necessarie   per   il   loro   coordinamento   ed

    ammodernamento  ai  fini  di  una   migliore   accessibilit…   e

    comprensibilit… delle norme medesime;

      Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645,  che  approva

    il  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  e   successive

    modificazioni ed integrazioni;

      Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art.

    21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

      Sentito il Consiglio dei Ministri;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di

    concerto con i Ministri per la grazia e  la  giustizia,  per  il

    bilancio e la programmazione economica, per le finanze,  per  il

    tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per

    le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;

                                Decreta:


 


 

    
 

      1. E' approvato il testo unico, allegato al presente  decreto,

    relativo alle disposizioni legislative in  materia  postale,  di

    bancoposta e di telecomunicazioni.


 


 

    
 

      2. Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con

    uno o pi— provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata  in

    vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di  tali  norme

    si applicano le vigenti  disposizioni  regolamentari  in  quanto

    compatibili.


 


 

    
 

      3. Le norme del  testo  unico  entrano  in  vigore  il  giorno

    successivo a quello della  pubblicazione  del  presente  decreto

    nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana.   Sono

    abrogate le disposizioni incompatibili con quelle  dell'allegato

    testo unico.

                CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI


 


 

                                                               Artt.

    LIBRO I    - Norme generali:


 

    TITOLO I   - Disposizioni preliminari. . . . . . . .     1 -  13


 

    TITOLO II  - Norme  comuni  ai  servizi  postali, di

                 bancoposta e delle telecomunicazioni:

      Sez. I   - Disposizioni generali . . . . . . . . .    14

      Sez. II  - Esenzioni -   Riduzioni -  Agevolazioni

                 tariffarie - Divieto. . . . . . . . . .    15 -  19

      Sez. III - Delle azioni. . . . . . . . . . . . . .    20 -  22

      Sez. IV  - Turbativa - Tutela. . . . . . . . . . .    23 -  26


 

    LIBRO II   - Dei servizi postali:


 

    TITOLO I   - Parte generale. . . . . . . . . . . . .    27 -  38


 

    TITOLO II  - Corrispondenze e pacchi:

     Capo I    - Corrispondenze. . . . . . . . . . . . .    39 -  57

     Capo II   - Pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . .    58 -  70

     Capo III  - Disposizioni comuni alla corrispondenza

                 e pacchi. . . . . . . . . . . . . . . .    71 -  99


 

    LIBRO III  - Dei servizi di bancoposta:


 

    TITOLO I   - Parte generale. . . . . . . . . . . . .   100 - 103

     Capo I    - Vaglia postali. . . . . . . . . . . . .   104 - 112

     Capo II   - Riscossioni di crediti. . . . . . . . .   113 - 119

     Capo III  - Conti correnti postali. . . . . . . . .   120 - 143

     Capo IV   - Disposizioni  comuni  ai vaglia e conti

                 correnti postali. . . . . . . . . . . .   144 - 145

     Capo V    - Libretti di risparmio . . . . . . . . .   146 - 170

     Capo VI   - Buoni postali fruttiferi. . . . . . . .   171 - 182


 

    LIBRO IV   - Dei servizi di telecomunicazioni:


 

    TITOLO I   - Parte generale:

     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   183 - 185

     Capo II   - Norme  comuni  alle  concessioni ad uso

                 pubblico e ad uso privato . . . . . . .   186 - 195

     Capo III  - Concessioni ad uso pubblico . . . . . .   196 - 212

     Capo IV   - Concessioni ad uso privato. . . . . . .   213 - 218

     Capo V    - Tutela  degli  impianti  sottomarini di

                 telecomunicazioni . . . . . . . . . . .   219 - 230

     Capo VI   - Limitazioni    legali   -    Servit—  -

                 Espropriazioni. . . . . . . . . . . . .   231 - 239

     Capo VII  - Polizia    e       protezione     delle

                 telecomunicazioni . . . . . . . . . . .   240 - 243


 

    TITOLO II  - Dei servizi telegrafici:

     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   244 - 250

     Capo II   - Servizio telex. . . . . . . . . . . . .   251 - 260

     Capo III  - Collegamenti   diretti     dalla   rete

                 pubblica  per   trasmissioni   di  tipo

                 telegrafico . . . . . . . . . . . . . .   261 - 271

     Capo IV   - Manutenzione. . . . . . . . . . . . . .   272 - 274


 

    TITOLO III - Dei servizi telefonici:

     Capo I    - Concessioni ad uso pubblico . . . . . .   275

     Capo II   - Concessioni ad uso privato. . . . . . .   276 - 280

     Capo III  - Servizio telefonico urbano. . . . . . .   281 - 290

     Capo IV   - Servizio telefonico interurbano . . . .   291 - 294

     Capo V    - Circuiti telefonici diretti . . . . . .   295 - 298

     Capo VI   - Servizi speciali. . . . . . . . . . . .   299 - 303

     Capo VII  - Tariffe telefoniche:

      Sez. I   - Tariffe per il servizio urbano. . . . .   304 - 305

      Sez. II  - Tariffe per il servizio interurbano . .   306 - 308

      Sez. III - Tariffe per i servizi speciali. . . . .   309 - 311

     Capo VIII - Disposizioni  speciali  a  favore degli

                 enti locali . . . . . . . . . . . . . .   312 - 313


 

    TITOLO IV  - Dei servizi radiolelettrici:

     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   314 - 321

     Capo II   - Concessione         di         stazioni

                 radiotelegrafiche ad uso privato. . . .   322 - 339

     Capo III  - Abilitazione  all'esercizio dei servizi

                 radioelettrici in qualit…  di operatore   340 - 351

     Capo IV   - Servizio      radioelettrico     mobile

                 marittimo . . . . . . . . . . . . . . .   352 - 372

     Capo V    - Servizio radioelettrico per  le navi da

                 pesca . . . . . . . . . . . . . . . . .   373 - 383

     Capo VI   - Servizio      radioelettrico     mobile

                 aeronautico . . . . . . . . . . . . . .   384 - 395

     Capo VII  - Protezione    dai      disturbi    alle

                 radiocomunicazioni    -    Disposizioni

                 penali. . . . . . . . . . . . . . . . .   396 - 406


 

     Disposizioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . .   407 - 413


 


 

                              LIBRO PRIMO

                             Norme generali

                                TITOLO I

                        Disposizioni preliminari


 

        1.    Esclusivit…    dei    servizi    postali    e    delle

    telecomunicazioni. Ä Appartengono in esclusiva  allo  Stato  nei

    limiti previsti dal presente decreto:

        i servizi  di  raccolta,  trasporto  e  distribuzione  della

    corrispondenza epistolare;

        i servizi di trasporto di pacchi e colli;

        i servizi di telecomunicazioni, salvo  quelli  indicati  nel

    comma successivo.

      Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e  l'esercizio

    di:

          a) impianti  ripetitori  privati  di  programmi  sonori  e

    televisivi esteri e nazionali;

          b) impianti locali di diffusione sonora e  televisiva  via

    cavo .


 


 

    
 

      2.   Competenza   del   Ministero   delle   poste   e    delle

    telecomunicazioni. Ä Quando la legge non dispone diversamente, i

    provvedimenti  in  materia   postale,   di   bancoposta   e   di

    telecomunicazioni nella Repubblica  rientrano  nella  competenza

    del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


 


 

    
 

      3.  Attribuzioni  esercitate  dalle  aziende  dipendenti   dal

    Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni.   Ä   Le

    attribuzioni  spettanti  al  Ministero  delle  poste   e   delle

    telecomunicazioni  per  i  servizi   postali,   di   bancoposta,

    telegrafici, radioelettrici e telefonici sono  esercitate  dalle

    aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore.

      Il Ministero presiede a  tutti  i  servizi,  assistito  da  un

    consiglio  di  amministrazione.  Il  parere  del  consiglio   di

    amministrazione  Š  obbligatorio  sia  nei  casi   espressamente

    indicati nel presente decreto, sia anche  negli  altri  previsti

    nel R.D.L. istitutivo del  23  aprile  1925,  n.  520  (3/a),  e

    successive     modificazioni,     riguardanti      l'ordinamento

    dell'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  e

    nel R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (3/a),  concernente  l'Azienda

    di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed

    integrazioni.


 


 

    
 

      4. Concessione dei servizi. Ä Ai servizi previsti dal presente

    decreto  l'Amministrazione   pu•   provvedere   anche   mediante

    concessioni.


 


 

    
 

      5. Sospensione o  limitazione  dei  servizi  -  Assunzione  di

    quelli dati in concessione. Ä Il Governo della  Repubblica,  per

    grave necessit… pubblica pu• disporre la sospensione dei servizi

    o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere

    temporaneamente i servizi dati in concessione.

      Nessuna  indennit…  speciale  Š  dovuta  in   tali   casi   al

    concessionario, salva l'attribuzione di quanto  stabilito  negli

    atti di concessione.

      Il provvedimento Š emanato con decreto motivato del Presidente

    della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.


 


 

    
 

        6.   Esclusione   o   limitazione   di   responsabilit….   Ä

    L'Amministrazione  non  incontra  alcuna  responsabilit…  per  i

    servizi postali, di bancoposta e delle  telecomunicazioni  fuori

    dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge.

      La medesima norma Š applicabile ai concessionari  dei  servizi

    (3/b).


 


 

    
 

      7. Tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  per

    l'interno. Ä Salva la competenza del Ministro per le poste e  le

    telecomunicazioni nei casi previsti  dalla  presente  legge,  le

    tariffe  per   i   servizi   postali,   di   bancoposta   e   di

    telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del

    Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso  Ministro,

    di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio  dei

    Ministri.

      Nella stessa forma, di cui al primo comma,  sono  stabiliti  i

    limiti di peso, dimensione, valore e  assegno  per  gli  oggetti

    affidati  all'Amministrazione  o  per  le  operazioni  ad   essa

    richieste.


 


 

    
 

      8.  Tariffe  per  i  servizi  postali,  di  bancoposta  e   di

    telecomunicazioni internazionali. Ä Le  tariffe  per  i  servizi

    postali  e  di  bancoposta  internazionali  sono  stabilite  dal

    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con

    quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali  o

    agli accordi con le amministrazioni estere interessate.

      Con uguale provvedimento  sono  stabilite  le  tariffe  per  i

    servizi internazionali di telecomunicazioni per  la  quota-parte

    terminale o di transito.


 


 

    
 

      9. Accordi internazionali. Ä Il Ministro per  le  poste  e  le

    telecomunicazioni,   indipendentemente   dalle    norme    della

    convenzione postale universale, della convenzione internazionale

    delle telecomunicazioni e degli accordi  internazionali,  ha  la

    facolt… di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni

    estere   o   gestori   esteri   riconosciuti,   per    regolare,

    nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.

      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha  facolt…

    di  costituire  diritti  irrevocabili   di   uso,   secondo   le

    consuetudini   vigenti,   su   cavi    sottomarini    telefonici

    internazionali di propriet… dello Stato.

      Detta costituzione pu• avvenire soltanto:

        a) a favore di amministrazioni estere o di enti  pubblici  o

    privati   stranieri   esercenti   un   pubblico   servizio    di

    telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico  di  transito

    attraverso il territorio italiano;

        b) a favore di societ… italiane concessionarie di servizi di

    telecomunicazioni   internazionali   ad   uso   pubblico,    per

    l'espletamento del traffico di loro competenza.

      I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo  comma

    possono  avere  per  oggetto  soltanto  circuiti  eccedenti   il

    fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico

    ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per  i  servizi

    telefonici.

      Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si  provvede

    con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro  per  le

    poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il

    tesoro.

      In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del

    costo  capitale  del  circuito  e  la  quota  degli   oneri   di

    manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni

    caso le predette quote devono essere proporzionali  al  rapporto

    fra i circuiti oggetto del diritto  irrevocabile  di  uso  e  il

    totale dei circuiti realizzati sul cavo.

      Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprirt…

    statale non potr… essere ceduto a terzi da parte del titolare se

    non  previo  consenso  del  Ministero  delle   poste   e   delle

    telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.


 


 

    
 

        10.  Segretezza  della   corrispondenza   e   di   qualsiasi

    comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni. Ä

    La libert… e la segretezza della corrispondenza e di ogni  altra

    forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione pu•

    avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit… giudiziaria.

      I  funzionari  e  gli  agenti  dell'Amministrazione  ne   sono

    responsabili e vigilano  nell'ambito  della  propria  competenza

    perch‚ siano rigorosamente osservate.

      E'  vietato  alle  persone  addette  ai  servizi  postali,  di

    bancoposta e di telecomunicazioni,  gestiti  dallo  Stato  o  in

    concessione, di dare a  terzi  informazioni  scritte  o  verbali

    sull'esistenza   o   sul   contenuto   di   corrispondenze,   di

    comunicazioni o di messaggi nonch‚ sulle operazioni richieste od

    eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.

      Nessuno  pu•  prendere  visione  od   ottenere   copia   della

    corrispondenza  in  genere,  ad  eccezione  del  mittente,   del

    destinatario, dei loro eredi e dei loro  rappresentanti  legali,

    nonch‚ delle altre persone indicate dalla legge.


 


 

    
 

      11. Comunicazioni postali e di  telecomunicazioni  vietate.  Ä

    Non  sono  ammessi  le  corrispondenze  postali,   telegrafiche,

    radiotelegrafiche e messaggi  che  possano  costituire  pericolo

    alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone  ed  alle

    cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.

      Non sono altres ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi

    commi  del  presente  articolo,  le  corrispondenze  di  cui  al

    precedente  comma,  che  siano  contrarie  al  buon  costume   o

    contengano  frasi,  parole,  disegni  ingiuriosi,   scurrili   o

    denigratori a chiunque riferiti.

      L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze  aperte,

    che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica,

    o  sull'involucro  delle  corrispondenze  chiuse  riscontri  gli

    elementi di cui al primo comma deve  inviare  immediatamente  la

    corrispondenza stessa al pretore  chiedendogli  di  pronunciarsi

    sull'inoltrabilit… della corrispondenza medesima.

      Il pretore, senza pregiudizio  dell'eventuale  azione  penale,

    decide entro 24 ore con decreto motivato  se  la  corrispondenza

    debba  avere  corso,  sentendo  il   mittente   ove   egli   sia

    identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

      Il decreto del pretore deve  essere  notificato  nello  stesso

    giorno dell'emanazione  all'ufficio  postale  che  ha  inoltrato

    l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

      Avverso il  decreto  del  pretore  il  mittente  pu•  proporre

    ricorso al tribunale, che  decide  con  sentenza  in  camera  di

    consiglio, sentito il  pubblico  ministero  e  previe  deduzioni

    scritte  della  direzione  provinciale  delle  poste   e   delle

    telecomunicazioni competente per territorio o di un  funzionario

    da essa delegato.

      Nel caso che nel  testo  dei  telegrammi  si  riscontrino  gli

    elementi di cui al secondo comma, l'ufficio  postale  invita  il

    mittente  a  sottoscrivere  l'invio  di  cui   trattasi   previo

    accertamento dell'identit… personale  del  mittente  stesso.  In

    caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito  si  applicano  le

    disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e  sesto  del

    presente articolo.


 


 

    
 

        12. Persone addette ai  servizi  postali,  di  bancoposta  e

    delle  telecomunicazioni.  Ä  Le  persone  addette  ai   servizi

    postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati  in

    concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali

    od incaricati di pubblico  servizio,  secondo  la  natura  delle

    funzioni loro affidate, in conformit… degli articoli 357  e  358

    del codice penale.


 


 

    
 

      13.   Contravvenzioni   in    materia    postale    e    delle

    telecomunicazioni. Ä Per le contravvenzioni punibili con la sola

    pena dell'ammenda Š ammessa l'oblazione in  sede  amministrativa

    prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non  inferiori

    al minimo dell'ammenda.

      La competenza a decidere sulla domanda  di  oblazione  spetta,

    rispettivamente, ai direttori provinciali delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia  di  servizi

    postali, di bancoposta,  telegrafici  e  radioelettrici  e  agli

    ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

    in materia di servizi telefonici.


 

                               TITOLO II

    Norme  comuni  ai  servizi  postali,  di  bancoposta   e   delle

                           telecomunicazioni

                   Sezione I - Disposizioni generali


 

      14. Diritto del mittente nei confronti della  Amministrazione.

    Ä Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli  effetti  del

    presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia

    si considerano di propriet… del mittente  fino  a  che  non  sia

    avvenuta la consegna al destinatario.


 

    Sezione II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni  tariffarie  -

                                Divieto


 

      15. Divieto di  accordare  esenzioni,  riduzioni  delle  tasse

    postali,  telegrafiche,  e  di  agevolazioni  tariffarie.  Ä  E'

    vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali  e

    telegrafiche, nonch‚ riduzioni delle  medesime  ed  agevolazioni

    tariffarie oltre i casi  ed  i  limiti  stabiliti  nel  presente

    decreto.


 


 

    
 

      16. Franchigia postale e telegrafica. Ä Spetta  al  Presidente

    della  Repubblica  la   franchigia   postale,   tanto   per   le

    corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.

      Spetta, altres, la franchigia, sul percorso  interno,  per  i

    telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.


 


 

    
 

      17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni  in  applicazione  di

    accordi internazionali. Ä Sono concesse le esenzioni dalle tasse

    postali e di telecomunicazioni nonch‚ le riduzioni  delle  tasse

    medesime e le agevolazioni  tariffarie  previste  negli  accordi

    internazionali.


 


 

    
 

      18. Criteri e modalit… di  pagamento  delle  tasse  postali  e

    telegrafiche    delle     corrispondenze     ufficiali     delle

    amministrazioni dello Stato. Ä Con decreto del Presidente  della

    Repubblica  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste   e   le

    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,

    possono essere stabiliti  nei  confronti  delle  amministrazioni

    dello Stato particolari criteri  e  modalit…  per  il  pagamento

    all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  delle

    tasse relative alle corrispondenze.


 


 

    
 

      19. Divieto di prestazioni gratuite. Ä Sono abrogate tutte  le

    norme  per  le  quali  l'Amministrazione  delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni Š tenuta ad effettuare a titolo in tutto o  in

    parte gratuito prestazioni per conto  di  amministrazioni  dello

    Stato o di enti ed istituti.

      La  specificazione  dei  servizi  nei  cui   confronti   trova

    applicazione  il  disposto  del  precedente  comma,  nonch‚   la

    disciplina  dei  relativi   rapporti   ai   fini   anche   della

    determinazione dei corrispettivi  dovuti  dalle  amministrazioni

    statali  interessate,  saranno  effettuate   con   decreto   del

    Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro

    per le poste e per le  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il

    Ministro per il tesoro.

      Per i servizi resi dall'Amministrazione delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni   ad   enti   ed   istituti,    il    rimborso

    all'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  dei

    costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sar… regolato

    in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed  istituti

    medesimi, rese esecutive mediante decreti del  Ministro  per  le

    poste e per le telecomunicazioni.

      Sui  problemi  relativi  alla  determinazione  dei  costi   da

    rimborsare ai sensi dei precedenti commi, Š sentito il parere di

    una  commissione  nominata  con  decreto  del  Presidente  della

    Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste  e   le

    telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio  e  per

    il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio  di  Stato,

    designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e  composta

    di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del

    Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle  poste

    e delle telecomunicazioni.

      Per le prestazioni rese  alle  amministrazioni  statali,  enti

    diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti  appositi

    canoni, sono a  carico  dell'amministrazione,  ente  o  privato,

    oltre alle spese richieste dalle prestazioni  stesse,  anche  le

    quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali

    stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le

    telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione,  di

    concerto con il Ministro per il tesoro.


 

                      Sezione III - Delle azioni.


 

        20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione  giudiziaria.  Ä

    Il reclamo per oggetti o somme  affidati  all'Amministrazione  o

    per ottenere le indennit… o i  rimborsi  previsti  dal  presente

    decreto deve essere presentato, sotto  pena  di  decadenza,  nel

    termine perentorio stabilito per i singoli servizi.

      Salvo  quanto  previsto  dal  successivo  art.  21,   l'azione

    giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi  postali,  di

    bancoposta e delle telecomunicazioni regolati  con  il  presente

    decreto  non  pu•  essere  proposta  se  prima  non  sia   stato

    presentato reclamo in  via  amministrativa  a  norma  del  comma

    precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine

    l'Amministrazione non abbia provveduto.

      L'azione stessa si prescrive in tre anni .


 


 

    
 

      21. Azione civile contro  l'Amministrazione.  Ä  Nel  caso  di

    procedimento  penale  concernente  una  operazione   che   abbia

    comunque attinenza coi servizi postali, di  bancoposta  e  delle

    telecomunicazioni, se dopo la pronunzia  della  sentenza  penale

    venga  esercitata  l'azione  civile  contro   l'Amministrazione,

    l'azione non pu•  essere  proposta  prima  che  siano  trascorsi

    sessanta  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza

    pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto  disposto  dagli

    articoli 31 e 103.


 


 

    
 

      22. Accertamento  delle  contravvenzioni.  Ä  Lo  accertamento

    delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi  di  polizia

    giudiziaria,  anche  agli  impiegati  ed  agenti  incaricati  di

    vigilare sull'osservanza delle  norme  e  modalit…  relative  ai

    servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende

    dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


 

                    Sezione IV - Turbative - Tutela


 

        23. Danneggiamento. Ä Chiunque esplichi attivit… che  rechi,

    in   qualsiasi   modo,   danno   ai   servizi   postali   e   di

    telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti

    Š punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.


 


 

    
 

      24. Sequestro, pignoramento ed opposizione. Ä Gli oggetti e le

    somme  affidate  all'Amministrazione   delle   poste   e   delle

    telecomunicazioni,  ad  eccezione   delle   corrispondenze   non

    epistolari e dei pacchi, non sono soggetti  a  sequestro,  n‚  a

    pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorit… giudiziaria.

      Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi  dal  presente

    decreto,  la  consegna  e  il  pagamento  non   possono   essere

    effettuati che alle persone indicate dall'autorit… giudiziaria.

      Per i falliti si applicano le  disposizioni  sulla  disciplina

    del fallimento, approvate con regio decreto 16  marzo  1942,  n.

    267 .

      I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano  anche

    ai telegrammi, messaggi e simili.


 


 

    
 

      25. Tutela degli  ambienti  di  lavoro  e  di  produzione  del

    pubblico servizio. Ä Chiunque distrugga, disperda,  deteriori  o

    renda, in tutto o  in  parte,  inservibili  oggetti  e  congegni

    destinati al scrvizio postale e delle telecomunicazioni Š punito

    ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.

      Chiunque,  fuori  del  caso  previsto  dal  comma  precedente,

    deturpi o imbratti oggetti  e  congegni  destinati  al  servizio

    postale e delle telecomunicazioni, Š punito ai  sensi  dell'art.

    639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.


 


 

    
 

      26. Impignorabilit… ed insequestrabilit… dei beni destinati ai

    servizi postali e delle telecomunicazioni. Ä Non possono  essere

    pignorati, n‚ sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il

    denaro, le  carte-valori  ed  in  genere  gli  oggetti  comunque

    destinati   od   adibiti   ai   servizi    postali    e    delle

    telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per   i   servizi

    telefonici.

      La norma si applica anche nei confronti  degli  assuntori  dei

    servizi postali eseguiti per  conto  dell'Amministrazione  delle

    poste e delle telecomunicazioni.


 

                             LIBRO SECONDO

                          Dei servizi postali

                                TITOLO I

                             Parte generale


 

      27.  Servizi   espletati   dall'Amministrazione   postale.   Ä

    L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:

        a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;

        b) trasporto e distribuzione dei pacchi.

      L'Amministrazione esercita anche i  servizi  accessori  e  gli

    altri indicati nel regolamento o che le siano affidati  mediante

    decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del

    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con

    quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.


 


 

    
 

      28. Determinazione dell'indennit… per le corrispondenze  ed  i

    pacchi affidati alla posta. Ä L'ammontare dell'indennit… per  la

    corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta,  nei  casi  in

    cui essa Š dovuta a norma del presente  decreto,  Š  determinato

    con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del

    Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il

    Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.


 


 

    
 

      29. Concessione di servizi postali. Ä Il direttore provinciale

    delle poste ha facolt…  di  dare  in  concessione,  nelle  forme

    stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

        1) accettazione e recapito (per espresso) di  corrispondenze

    epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;

        2) recapito con mezzi propri, da  parte  di  banche,  ditte,

    istituti ed enti in genere e loro agenzie  o  succursali,  delle

    proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi

    comuni nei quali risiedono;

        3) recapito delle corrispondenze  ordinarie  e  raccomandate

    per espresso;

        4)  esercizio  dei  casellari,  aperti  o  chiusi,  per   la

    distribuzione delle corrispondenze;

        5) impianti di comunicazioni  dirette  pneumatiche  con  gli

    uffici postali  e  telegrafici  collegati  alla  rete  di  posta

    pneumatica dello Stato;

        6) trasporto di pacchi e colli, soggetti  alla  disposizione

    dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.

      La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e

    5) Š accordata con ordinanza  del  direttore  provinciale  delle

    poste in base ad appositi capitolati  preventivamente  approvati

    con decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,

    sentito il consiglio di amministrazione.

      La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato

    rilasciato dal direttore provinciale delle poste.

      Le concessioni non possono essere  cedute  a  terzi  senza  il

    consenso dell'Amministrazione.


 


 

    
 

      30.  Concessioni  postali  -  Inadempienza.  Ä  Il   direttore

    provinciale  delle  poste,  nell'ambito  della  sua   competenza

    territoriale, oltre che per  inadempienza  alle  clausole  della

    concessione, ha in ogni tempo facolt… di sospenderne l'esercizio

    o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza  di

    fiducia.

      Il direttore provinciale determina se e in  quale  misura  sia

    dovuto un indennizzo.

      La  concessione  Š   revocata   quando   nei   confronti   del

    concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento

    o  sentenza  di  condanna  che  importi   l'interdizione   anche

    temporanea  dai  pubblici  uffici  o  sia  stata   disposta   la

    cancellazione dal registro tenuto  dalla  camera  di  commercio,

    industria, agricoltura ed artigianato.


 


 

    
 

      31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.  Ä  Per  i

    reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti

    con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere

    di esscre ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il

    termine di dieci giorni da  quello  in  cui  il  reato  Š  stato

    contestato  ovvero  dalla  notificazione  dell'accertamento  del

    reato stesso.

      La domanda di  oblazione  deve  essere  diretta  al  direttore

    provinciale delle poste  e  delle  telecomunicazioni  nella  cui

    circoscrizione Š stata commessa la contravvenzione.

      Il   direttore   provinciale   ammette    il    contravventore

    all'oblazione, intimando  a  quest'ultimo  il  pagamento,  entro

    dieci giorni dalla notificazione della decisione, di  una  somma

    non inferiore alla  misura  minima  dell'ammenda  preveduta  per

    reato, oltre alle spese di notificazione ed altre  eventualmente

    occorse.


 


 

    
 

      32. Esclusivit… dello Stato per la fabbricazione  delle  carte

    valori. Ä E' riservata allo Stato la fabbricazione  della  carta

    per le cartevalori postali, delle carte-valori  medesime  e  dei

    punzoni per le macchine affrancatrici.

      Il valore e le caratteristiche delle carte-valori  medesime  e

    dei punzoni per le macchine affrancatrici.

      Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali  sono

    determinati con decreto emesso dal Ministro per le  poste  e  le

    telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito

    il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi  nella  Gazzetta

    Ufficiale della Repubblica.


 


 

    
 

      33. Contraffazione di bolli, punzoni e  relative  impronte  ed

    uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela  penale  di

    francobolli di altri Stati. Ä  Le  disposizioni  degli  articoli

    468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove  si

    tratti di bolli o di  punzoni  delle  macchine  affrancatrici  e

    delle impronte relative.

      Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i

    francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.


 


 

    
 

      34. Limitazioni legali.  Ä  Per  l'appoggio  o  l'impianto  su

    propriet… private  di  cassette  di  impostazione,  distributori

    automatici, apparecchiature, antenne, sostegni,  cavi  ed  altri

    oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento

    o l'occupazione, anche temporanei, del suolo  o  del  sottosuolo

    occorre il consenso del proprietario.

      L'indennizzo Š dovuto solo quando risulti impedito o  limitato

    l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.

      Quando   l'appoggio,   l'occupazione    o    l'attraversamento

    interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie  pubbliche

    o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo  con  le  autorit…

    competenti, ma nessun compenso Š dovuto.


 


 

    
 

      35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del  prefetto.

    Ä Se il proprietario nega il consenso, il prefetto,  sentite  le

    parti e  l'amministrazione  comunale,  autorizza  il  passaggio,

    l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalit… e, quando

    ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

      Contro il  decreto  del  prefetto  Š  ammesso  il  ricorso  al

    competente tribunale amministrativo  regionale,  salva  l'azione

    giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennit….

      Il proprietario ha  sempre  facolt…  di  fare  sul  suo  fondo

    qualunque innovazione, ancorch‚ questa importi la rimozione o il

    diverso collocamento degli oggetti o congegni  postali,  n‚  per

    questo Š tenuto ad  alcuna  indennit…,  salvo  diversa  clausola

    risultante dall'atto di costituzione della servit—.


 


 

    
 

      36. Verifica doganale e di polizia.  Ä  Agli  impiegati  delle

    dogane ed agli ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza  Š

    consentito di intesa con gli  impiegati  postali,  nelle  visite

    delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti  postali,

    aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che

    possa contenere merci.


 


 

    
 

      37.  Avviso  di  ricevimento.  Ä   I   mittenti   di   oggetti

    raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i  traenti  di

    assegni postali, i mittenti  di  telegrammi,  radiotelegrammi  e

    simili possono ottenere un avviso  di  ricevimento  mediante  il

    pagamento della relativa tassa.


 


 

    
 

      38.  Tessere  postali  di  riconoscimento.  Ä  Le  tessere  di

    riconoscimento in uso nel servizio  internazionale,  secondo  le

    vigenti norme della Convenzione postale universale, sono  valide

    nel servizio interno.

      Il regolamento determina le modalit… del rilascio  e  dell'uso

    delle tessere di riconoscimento.


 

                               TITOLO II

                        Corrispondenze e pacchi

                        Capo I - Corrispondenze


 

        39.  Contravvenzioni  all'esclusivit…  postale.  Ä  Chiunque

    faccia incetta, trasporti  o  distribuisca,  direttamente  od  a

    mezzo  di  terze  persone,  corrispondenze  in   contravvenzione

    all'art. 1  del  presente  decreto  Š  punito  con  la  sanzione

    amministrativa uguale a venti volte  l'importo  della  tassa  di

    francatura, col minimo di lire 10.000 .

      Alla stessa pena soggiace  chiunque  abitualmente  consegni  a

    terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.

      Quando la contravvenzione Š commessa da un agente  addetto  al

    servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda Š  aumentata

    di un terzo.

      Le  corrispondenze   trasportate   in   contravvenzione   sono

    sequestrate e consegnate immediatamente ad un  ufficio  postale,

    con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.


 


 

    
 

      40. Tutela dell'appellativo di ®postale¯. Ä Nessuna impresa di

    trasporti pu•  assumere  l'appellativo  di  ®postale¯  od  altro

    equivalente.  Il  contravventore  Š  punito  con   la   sanzione

    amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 .


 


 

    
 

      41. Eccezioni all'esclusivit…. Ä La disposizione dell'art.  39

    non si applica:

        a)  ai  privati,  i   quali   siano   latori   di   lettere,

    occasionalmente e senza fine di lucro;

        b)  alla  raccolta,  al  trasporto   ed   al   recapito   di

    corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il

    diritto postale mediante impronte di  macchina  affrancatrice  o

    mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale

    o direttamente dal mittente mediante apposizione con  inchiostro

    indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;

        c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze  epistolari

    che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per  mezzo  di

    apposito incaricato;

        d)  alla  raccolta,  al  trasporto   ed   al   recapito   di

    corrispondenze epistolari nelle localit… e nei giorni in cui non

    funzionano i servizi  postali,  entro  i  limiti  stabiliti  dal

    regolamento;

        e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese  di

    linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o  di  linee

    automobilistiche  o  di   navigazione   marittima,   od   aerea,

    sovvenzionate   dallo    Stato,    concernenti    esclusivamente

    l'amministrazione e  l'esercizio  delle  rispettive  linee,  nei

    limiti stabiliti dal regolamento.


 


 

    
 

      42. Corrispondenze ordinarie inesitate.  Ä  Le  corrispondenze

    ordinarie provenienti  dall'interno  della  Repubblica,  rimaste

    indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari

    appositamente delegati, nei termini e con le  modalit…  indicati

    nel regolamento.


 


 

    
 

      43. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle  raccomandate

    od assicurate. Ä Le corrispondenze  raccomandate  ed  assicurate

    provenienti dall'interno della  Repubblica,  che  non  si  siano

    potute recapitare o  restituire  ai  mittenti,  sono  aperte  da

    funzionari appositamente delegati, allo scopo  di  identificarne

    possibilmente i mittenti, o, in caso contrario,  di  estrarne  i

    valori eventualmente contenutivi.

      Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i  valori,  di

    cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a

    disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal

    giorno dell'impostazione.


 


 

    
 

      44.   Francatura   delle   corrispondenze.    Ä    Tutte    le

    corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle  carte

    manoscritte, spedite in via ordinaria,  devono  essere  francate

    per intero dal mittente.

      Le corrispondenze epistolari e le carte  manoscritte,  spedite

    in via ordinaria, non francate  o  francate  insufficientemente,

    sono  assoggettate  ad  una  tassa  doppia  dell'importo   della

    francatura mancante, a carico del destinatario.

      Le altre corrispondenze non hanno corso.


 


 

    
 

      45. Tasse speciali.  Ä  Le  tasse  speciali  di  recapito  per

    espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere

    pagate sempre anticipatamente dal mittente.


 


 

    
 

      46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti

    di corrispondenza non epistolare. Ä Salvo le eccezioni  previste

    dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto Š stabilito per le

    stampe e per i  campioni,  gli  oggetti  di  corrispondenza  non

    epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni

    epistolari, sono tassati come lettere.

      L'aggiunta nelle stampe e nei campioni  di  qualsiasi  scritto

    non ammesso Š punita con  la  sanzione  amministrativa  da  lire

    10.000 a lire 16.000 .


 


 

    
 

      47. Spedizione di  raccomandate.  Pagamento  anticipato  delle

    tasse postali. Ä Le corrispondenze di qualsiasi  specie  possono

    essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento  di  un

    diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.

      Salvo la  disposizione  dell'art.  54,  la  francatura  ed  il

    diritto di raccomandazione devono essere pagati  anticipatamente

    dai mittenti.


 


 

    
 

      48. Perdita di raccomandate - Indennit…. Ä In caso di  perdita

    totale  di  una  corrispondenza  raccomandata,  il  mittente  ha

    diritto,  salvo  le  previste  eccezioni  dall'art.   96,   alla

    indennit… stabilita nella misura indicata dal  decreto  previsto

    dall'art. 28.

      Non compete indennit… per  lo  smarrimento  di  corrispondenze

    ufficiali  raccomandate,  il  cui  pagamento   della   tassa   Š

    effettuato secondo i criteri e le modalit… previsti dall'art. 18

    del  presente  decreto  e  di  invii  con  tassa  a  carico  del

    destinatario.


 


 

    
 

      49. Indennit…. Ä Nel caso di perdita, manomissione  ed  avaria

    di una lettera assicurata, il  mittente  ha  diritto,  salvo  le

    eccezioni  dell'art.  96,  ad   una   indennit…   corrispondente

    all'ammontare effettivo  della  perdita,  della  manomissione  e

    dell'avaria, entro  i  limiti  del  valore  dichiarato  e  sotto

    deduzione dei valori esistenti e non avariati.

      Per gli invii con  assicurazione  convenzionale  l'indennizzo,

    salvo le eccezioni  previste  dall'art.  96,  viene  corrisposto

    nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di

    perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale,  non

    compete alcun indennizzo.

      Nel caso di perdita, vengono  restituite  anche  le  tasse  di

    spedizione, salvo i diritti di assicurazione.

      Non compete indennit…  per  lo  smarrimento,  manomissione  od

    avaria di corrispondenze ufficiali delle  amministrazioni  dello

    Stato spedite in assicurazione, il  cui  pagamento  della  tassa

    postale Š effettuato secondo i criteri e  le  modalit…  previste

    nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a  carico

    del destinatario.


 


 

    
 

      50. Contrassegno  ufficiale.  Ä  Le  corrispondenze  ufficiali

    scambiate fra gli uffici statali, le cui spese  siano  a  totale

    carico  del  bilancio  dello  Stato,  hanno  corso  mediante  il

    pagamento della tassa secondo i criteri e  le  modalit…  sanciti

    nell'art.  18  del   presente   decreto,   purch‚   portino   un

    contrassegno che ne indichi la provenienza.


 


 

    
 

      51.   Tassazione   della   corrispondenza   ufficiale    delle

    amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione. Ä Hanno  pure

    corso mediante il  pagamento  delle  tasse  postali  determinate

    secondo i criteri e le  modalit…  sanciti  nell'art.  18  purch‚

    debitamente contrassegnate:

        a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria,  in

    raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa  dagli

    uffici indicati nell'articolo  precedente,  purch‚  trattisi  di

    atti riguardanti i  sindaci  nella  loro  esclusiva  qualit…  di

    ufficiali di Governo;

        b)  gli  avvisi  aperti,  compilati  su  speciali   stampati

    riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in

    via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o  debitori  verso

    lo Stato;

        c) gli avvisi aperti, che gli  uffici  del  registro  e  gli

    uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  spediscono  in  via

    ordinaria  all'indirizzo  di  privati   per   presentazione   di

    denunzie, dichiarazioni di valore e simili;

        d)  le  corrispondenze  ufficiali  che  le  prefetture,   le

    intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli

    uffici distrettuali delle  imposte  indirizzano  alle  esattorie

    comunali  e  consorziali,  sia   in   via   ordinaria   che   in

    raccomandazione o in assicurazione;

        e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato,

    che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per

    la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;

        f) le denunzie dei casi di aborto,  fatte  in  assicurazione

    per il valore convenzionale di lire  cento  dagli  esercenti  la

    professione  di  medico  chirurgo   all'indirizzo   dei   medici

    provinciali;

        g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale

    patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti

    da medici provinciali e comunali  all'indirizzo  dei  laboratori

    batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e

    comunali  incaricati  dei  servizi  di  diagnosi   di   malattie

    infettive nei casi di epidemia;

        h) le corrispondenze ufficiali che  l'Accademia  dei  Lincei

    indirizza  agli  istituti  indicati  nel  regolamento,  in   via

    ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;

        i) i vaglia cambiari della  Banca  d'Italia,  spediti  dalle

    tesorerie dello  Stato  all'indirizzo  dei  creditori  verso  lo

    Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;

        l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni  di  valori

    bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate

    dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;

        m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54

    non potute recapitare e restituite ai mittenti.

      Hanno corso in esenzione di tassa  i  reclami  concernenti  il

    servizio  postale  e  telegrafico,  indirizzati   dagli   utenti

    all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via

    ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze  concernenti

    il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.


 


 

    
 

      52. Servizi accessori. Ä Il pagamento  della  tassa  da  parte

    delle amministrazioni  dello  Stato,  secondo  i  criteri  e  le

    modalit… previsti dall'art. 18 del presente decreto, Š esteso  a

    tutti i servizi accessori, tranne a quelli di  espresso,  avvisi

    di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.


 


 

    
 

      53. Contenuto dei pieghi. Ä La corrispondenza  ufficiale,  per

    la quale il pagamento delle tasse Š effettuato secondo i criteri

    e le modalit… previsti dall'art. 18 del  presente  decreto,  non

    pu• comprendere oggetti materiali non cartacei, n‚ provviste  di

    stampe ed oggetti di cancelleria, salvo  le  eccezioni  indicate

    nel regolamento.


 


 

    
 

      54. Tassa a  carico  del  destinatario.  Ä  Le  corrispondenze

    ufficiali  debitamente  contrassegnate,  spedite  dagli   uffici

    statali  a  totale  carico  del  bilancio  dello  Stato  in  via

    ordinaria, in  raccomandazione  e  in  assicurazione,  anche  se

    accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati

    o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari  alle  tasse

    pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.

      Il trattamento previsto dal precedente  comma  Š  esteso  alle

    corrispondenze  ufficiali  spedite  dai   sindaci   nella   loro

    esclusiva qualit… di ufficiali di governo,  purch‚  sugli  invii

    sia apposto un contrassegno che ne attesti  la  provenienza  con

    l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella

    sua qualit… di ufficiale di governo.

      Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti

    gli  infortuni  sul  lavoro   in   agricoltura,   trasmessi   in

    raccomandazione  dai  medici  agli  istituti   assicuratori   ed

    all'autorit… di pubblica sicurezza.


 


 

    
 

      55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite  dai

    militari alle rispettive famiglie. Ä La tassa  delle  lettere  e

    delle cartoline con corrispondenze epistolari,  spedite  in  via

    ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori

    dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello

    Stato in servizio effettivo,  Š  ridotta  alla  met…  di  quella

    ordinaria.

      Le lettere non francate, spedite  dai  militari  indicati  nel

    comma precedente, alle rispettive famiglie, sono  sottoposte,  a

    carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella  che  avrebbe

    dovuto essere pagata per la loro francatura.


 


 

    
 

        56. Spedizione di stampe periodiche. Ä 1. Per la  spedizione

    di  stampe  periodiche   in   abbonamento   postale   effettuata

    direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una

    tariffa unica fissata indipendentemente dalla  periodicit…,  con

    decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,  di

    concerto con il Ministro del tesoro .

      2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1  dovranno  essere

    stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che  non

    abbiano carattere postulatorio e che non  contengano  inserzioni

    pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area  superiore

    al cinquanta per cento  di  quella  dell'intero  stampato.  Tali

    sconti saranno stabiliti in  misura  direttamente  proporzionale

    alla quantit… di oggetti spediti, tranne che per  le  spedizioni

    di stampe periodiche la cui  tiratura  per  singolo  numero  non

    superi le ventimila copie, alle quali sar… comunque applicato lo

    sconto  nella  misura  massima.  Le  stampe  periodiche  possono

    contenere inserti cartacei redazionali e  pubblicitari,  ovvero,

    come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo

    od altro idoneo strumento tecnico, strettamente  attinenti  alla

    parte redazionale.

      3. Gli inserti cartacei sono  compresi  nel  peso  dell'invio,

    mentre quelli non cartacei sono  considerati  come  campioni  di

    merce  e  scontano  la  relativa  tariffa  nella  stessa  misura

    percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

      4. Per i cataloghi relativi alle  vendite  per  corrispondenza

    dovranno essere previste singole voci di tariffa .


 


 

    
 

      57. Sanzioni. Ä  1.  Gli  amministratori  e  gli  editori  che

    dichiarino  nella  spedizione  di  stampe  periodiche   quantit…

    diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo  allo

    sconto quantit…, ove previsto, sono puniti,  in  solido  con  il

    personale  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   addetto

    all'accettazione,  con  l'ammenda  stabilita  dall'articolo   82

    .


 

                            Capo II - Pacchi


 

        58. Trasporto  dei  pacchi  non  soggetti  alla  esclusivit…

    postale. Ä Non sono soggetti alle disposizioni dell'art.  1  del

    presente decreto:

      1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di  20

    chilogrammi;

      2) il trasporto di pacchi e colli effettuato  nell'ambito  del

    territorio di uno stesso comune o dalla localit… di origine alla

    stazione ferroviaria cui essa fa capo;

      3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:

        a) direttamente alle ferrovie dello Stato;

        b) alle societ… od imprese di trasporto su linee  terrestri,

    acquee od aeree, in qualsiasi modo  sovvenzionate  o  sussidiate

    dallo Stato o che eseguono, il  servizio  postale  su  tutta  la

    linea percorsa o su parte di essa;

        c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di  lucro  o

    per speciale incarico, eseguono il trasporto, purch‚  non  siano

    vettori  di  professione,  n‚  siano  addetti  ad   imprese   di

    trasporto.


 


 

    
 

      59. Mancato od incompleto pagamento  dei  diritti  dovuti  dai

    concessionari all'Amministrazione. Ä Il trasporto  di  pacchi  e

    colli, del quale  l'Amministrazione  abbia  la  esclusivit…,  ai

    sensi  dell'art.  1   del   presente   decreto,   eseguito   dai

    concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti,  Š

    punito con la sanzione amministrativa  variabile da  cinque

    a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.

      L'Amministrazione pu• inoltre sospendere la concessione per un

    periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso  di  recidiva,

    revocarla, senza che il concessionario abbia diritto  ad  alcuna

    indennit….


 


 

    
 

      60. Pagamento del diritto postale per il trasporto  di  pacchi

    eseguito da successivi vettori.  Ä  [Per  il  trasporto  di  uno

    stesso pacco o collo, soggetto alla esclusivit… di cui  all'art.

    1, anche se eseguito da pi— vettori, il diritto postale Š dovuto

    una sola volta.

      Il  pagamento  deve  essere  effettuato  dal   primo   vettore

    concessionario che accetta il pacco.

      In   caso   di   inadempienza   e   di   mancata   transazione

    amministrativa della contravvenzione ai sensi dell'art.  31,  si

    applica a carico di tutti i  vettori  intervenuti  nello  stesso

    trasporto  la  sanzione  amministrativa     prevista   dal

    precedente articolo] .


 


 

    
 

      61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione. Ä Salvo  le

    eccezioni previste dall'art. 58,  chiunque  trasporti  pacchi  o

    colli senza averne ottenuta  la  concessione  Š  punito  con  la

    sanzione amministrativa pari al triplo di quella  prevista

    dall'art. 59 anche se  siano  stati  corrisposti  i  diritti  in

    favore dell'Amministrazione.


 


 

    
 

      62.  Categorie  di  pacchi  postali.  Ä  I  pacchi  accettati,

    trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione,  soggetti

    alle formalit… stabilite dal regolamento, assumono  il  nome  di

    ®pacchi postali¯.

      Essi possono essere con o senza valore dichiarato:  nel  primo

    caso vengono qualificati ®assicurati¯, nel secondo ®ordinari¯.

      In ambedue i casi possono essere gravati di ®assegno¯.

      I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta  dei  mittenti,

    essere trasportati con  i  pi—  rapidi  mezzi  adottati  per  la

    corrispondenza o a mezzo di linee  aeree  ed  assumono  in  tali

    casi, rispettivamente, le denominazioni di ®pacchi urgenti¯ e di

    ®pacchi aerei¯.

      Per  ciascuna  delle  categorie  di  pacchi  sopra  in  dicati

    (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) Š stabilita una  speciale

    tassa.


 


 

    
 

      63. Francatura dei pacchi postali. Ä La francatura dei  pacchi

    postali Š obbligatoria.


 


 

    
 

      64. Tariffe speciali per alcune categorie di  pacchi.  Ä  Sono

    stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza

    assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute  e  dai

    richiamati alle armi alle loro famiglie.


 


 

    
 

      65. Dichiarazione del contenuto del pacco. Ä Il contenuto  dei

    pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualit…  e

    quantit….

      E' consentito di  includere  nei  pacchi  una  fattura  od  un

    semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.

      E' consentito,  altres,  includere  una  lettera  nei  pacchi

    postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario

    del pacco a condizione che questo sia interamente  francato  con

    l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul  pacco  e

    sull'etichetta di spedizione sia  scritta  l'indicazione  ®pacco

    con lettera di accompagnamento¯.

      I contravventori a tale divieto sono puniti  con  la  sanzione

    amministrativa  eguale a venti volte l'importo della  tassa

    di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo  di  lire

    ottocento.


 


 

    
 

      66. Facolt… di aprire i pacchi postali  -  Applicazione  delle

    imposte. Ä L'Amministrazione  ha  facolt…  di  aprire  i  pacchi

    postali, con le modalit… stabilite dal regolamento per accertare

    l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od

    avarie e per l'applicazione di imposte che gravino  sulla  merce

    in essi contenuta.

      L'Amministrazione postale, d'intesa con quella  doganale,  pu•

    procedere, altres, all'apertura dei pacchi  postali  di  estera

    provenienza   per   verificarne    il    contenuto    al    fine

    dell'applicazione dei  diritti  doganali  e  dell'osservanza  di

    norme e condizioni richieste per l'importazione  di  particolari

    merci.


 


 

    
 

      67. Tassa di custodia. Ä I pacchi  postali  non  ritirati  nel

    termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data  del

    recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari,  od  ai  mittenti

    quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa

    di custodia.


 


 

    
 

      68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine. Ä

    I pacchi postali rispediti,  a  richiesta  dei  mittenti  o  dei

    destinatari, da una ad  altra  localit…  della  Repubblica  sono

    soggetti ad una nuova tassa di spedizione  ed  eventualmente  di

    assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.

      Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.

      A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i

    pacchi  di  cui  non  sia  stata  possibile   la   consegna   al

    destinatario.

      I pacchi urgenti od  aerei  sono  rispediti  o  rinviati  come

    ordinari,  salvo  contrarie  disposizioni  del  mittente  o  del

    destinatario.


 


 

    
 

      69. Vendita o distruzione di pacchi. Ä Possono essere  venduti

    senza  preavviso  e  formalit…  giudiziarie  i  pacchi   postali

    contenenti merci che presentino segni di deterioramento.

      Sono soggetti allo stesso  trattamento,  dopo  un  periodo  di

    giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i  pacchi

    rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli  che  non  si

    siano potuti recapitare, n‚ restituire al mittente.

      Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi,  previste

    nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione

    provinciale  delle  poste  presso  i  cui  dipendenti  uffici  Š

    giacente il pacco.

      Al mittente spetta  solo  l'importo  ricavato  dalla  vendita,

    anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con  dichiarazione

    di valore. Tale importo, detratte le spese ed  imposte  gravanti

    sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni  dalla

    data della vendita.

      Trascorso  il  suddetto  termine  l'importo  Š  devoluto  alla

    Amministrazione.

      I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi

    in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti,  salvo

    che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.

      In  ogni  caso  spetta  all'Amministrazione,  a   carico   dei

    mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.

      Per la vendita o la distruzione di merci contenute  in  pacchi

    postali  di  estera  provenienza  saranno  osservate  le   norme

    previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.


 


 

    
 

      70.  Perdita,  manomissione  od  avaria  di  pacco  postale  -

    Indennit…. Ä Nel caso di perdita manomissione od  avaria  di  un

    pacco  postale,  il  mittente  ha  diritto  ad   una   indennit…

    corrispondente  all'ammontare  effettivo  della  perdita,  della

    manomissione o  della  avaria,  entro  i  limiti  dell'indennit…

    stabilita  dal  decreto  previsto  dall'art.  28  per  i  pacchi

    ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi  dei  richiamati

    alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.

      Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennit… viene

    corrisposta nella misura  del  valore  dichiarato  nel  caso  di

    smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.

      Nel caso di perdita od avaria  parziale,  compete  l'indennit…

    stabilita per i pacchi ordinari.

      Nel caso di smarrimento di  pacchi  o  di  perdita  od  avaria

    totale del loro  contenuto,  i  mittenti,  oltre  all'indennit…,

    hanno  diritto  al  rimborso  delle  tasse  di   spedizione   ed

    accessorie, escluse quelle di assicurazione.


 

      Capo III - Disposizioni comuni alle corrispondenze e pacchi

              Sezione I - Trasporto degli effetti postali


 

      71.  Trasporto  obbligatorio   di   effetti   postali.   Ä   I

    concessionari  e  gli  intraprenditori  di  trasporti  terrestri

    acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o  no  sovvenzionati

    dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.

      Il trasporto ha  luogo  senza  compenso,  salve  le  eccezioni

    stabilite dal regolamento.

      L'Amministrazione ha facolt… di collocare a proprie spese  sui

    mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili

    per l'impostazione della corrispondenza lungo  la  linea,  senza

    l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

      L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti

    di fermata stabiliti.


 


 

    
 

      72. Responsabilit… degli obbligati al trasporto degli  effetti

    postali - Limiti. Ä Gli obbligati  al  trasporto  degli  effetti

    postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo  art.

    73, assumono verso l'Amministrazione, anche  per  il  fatto  dei

    propri agenti, la stessa  responsabilit…  che  l'Amministrazione

    assume verso i suoi utenti.

      Non cessa la responsabilit… verso l'Amministrazione  nel  caso

    di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.


 


 

    
 

      73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto  degli  effetti

    postali. Ä Gli obbligati al trasporto degli effetti  postali,  i

    quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o  consegnarli  o

    che non  notifichino  in  tempo  utile  all'Amministrazione  gli

    itinerari e gli orari dei viaggi sono  puniti  con  la  sanzione

    amministrativa estensibile a lire 240.000,  salvo  che  il

    fatto costituisca reato punito con pena pi— grave.


 

             Sezione II - Trasporti postali automobilistici


 

        74. Disciplina  del  trasporto  obbligatorio  degli  effetti

    postali sulle autolinee in concessione alle industrie private  -

    Canone  postale  -  Cartella  d'oneri.  Ä   L'accettazione,   il

    trasporto e la  consegna  degli  effetti  postali  da  parte  di

    ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici  per

    viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di  qualunque

    natura e durata sono disciplinati a mezzo di  apposita  cartella

    di  oneri,  da  approvarsi  con  decreto  del  Presidente  della

    Repubblica, su proposta del Ministro  per  le  poste  e  per  le

    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e

    l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.

      I canoni da  corrispondere  per  il  trasporto  degli  effetti

    postali  sono  stabiliti  in  ragione  di  L.  9000  annue   per

    chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

      Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle  poste

    e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per  un

    tratto non superiore a chilometri 15 o  per  pi—  di  due  corse

    giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico  Š

    elevato a L. 18.000.

      La misura dei canoni di cui ai  commi  precedenti  pu•  essere

    aggiornata annualmente con decreto del Ministro  delle  poste  e

    delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del  tesoro

  .


 


 

    
 

      75. Trasporto  gratuito  dei  dispacci  postali  -  Limiti.  Ä

    L'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  pu•

    fruire dei servizi automobilistici  a  titolo  gratuito  per  il

    trasporto di dispacci ordinari entro il limite  di  kg.  40  per

    ogni  viaggio  di  andata  e  ritorno  da  e  per  i  luoghi  di

    destinazione e da e per le localit… lungo la linea.


 


 

    
 

      76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle  autolinee

    in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri. Ä Il

    trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno  effettuati

    nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella  d'oneri

    qualunque ne sia l'origine o la  destinazione  e  con  tutte  le

    corse, autorizzate  dalla  competente  amministrazione,  che  il

    Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   riterr…

    opportuno di utilizzare.


 


 

    
 

      77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su  vetture

    di  servizi  pubblici  automobilistici.  Ä  Il  trasporto  degli

    effetti postali  ha  la  precedenza  sul  trasporto  dei  pacchi

    agricoli e delle merci con facolt… all'Amministrazione di fruire

    anche dell'eccedenza di disponibilit… di  portata  e  di  spazio

    degli automezzi risultante dopo il carico del  bagaglio  privato

    strettamente  indispensabile.  In  ogni  caso  i   dispacci   di

    corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.


 


 

    
 

      78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo

    delle imprese dei servizi pubblici automobilistici. Ä Le imprese

    concessionarie  dei  servizi  pubblici   automobilistici   hanno

    l'obbligo di far accedere le autovetture  agli  uffici  postali,

    sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo  scambio  degli

    effetti postali.

      Qualora vi ostino condizioni stradali o altri  impedimenti  di

    qualsiasi genere, che  rendano  comunque  impossibile  l'accesso

    delle  autovetture  ai  predetti  uffici  postali,  le   imprese

    esercenti provvederanno  al  trasporto  ed  allo  scambio  degli

    effetti postali  presso  gli  uffici  estremi  o  intermedi  con

    qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.

      Gli obblighi di cui ai precedenti commi  sussistono  a  carico

    delle imprese esercenti, sempre che le  distanze  delle  fermate

    intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non  siano

    rispettivamente superiori a metri  150  e  a  metri  500,  fatta

    eccezione per i casi di obiettiva impossibilit…, da riconoscersi

    con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e  delle

    telecomunicazioni, sentito il competente  direttore  provinciale

    .

      Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente  la  linea

    automobilistica non Š in  grado  di  assicurare  il  ritiro,  il

    trasporto, la consegna  e  lo  scambio  degli  effetti  postali,

    l'Amministrazione stessa pu• assumere direttamente  la  gestione

    dei servizi citati.


 


 

    
 

      79.  Inadempienze   degli   esercenti   i   servizi   pubblici

    automobilistici  -  Sanzioni.  Ä   Gli   esercenti   i   servizi

    automobilistici, i quali si rifiutino di accettare,  trasportare

    e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio  o

    che non notifichino in  tempo  utile  all'Amministrazione  delle

    poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e  gli  orari  dei

    viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un pi— grave

    reato, con la sanzione amministrativa  da  lire  10.000  a  lire

    600.000.


 


 

    
 

      80. Altre disposizioni. Ä Oltre alle disposizioni di cui  alla

    presente sezione, restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni

    inerenti al servizio postale di cui alla L. 28  settembre  1939,

    n. 1822 .


 

                   Sezione III - Disposizioni comuni


 

      81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni. Ä  E'

    proibito  spedire  oggetti  che  possano   cagionare   danno   o

    costituire pericolo per le persone e per le cose o  che  possano

    imbrattare o deteriore altri invii  postali,  e  quelli  la  cui

    circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine  pubblico,  al

    buon costume.

      Il mittente Š punito con la sanzione  amministrativa  da  lire

    10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca  reato

    punito con pena pi— grave.


 


 

    
 

      82. Falsa od incompleta  dichiarazione  del  contenuto  -  Uso

    indebito di contrassegno. Ä La falsa dichiarazione del contenuto

    e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il

    diritto all'esenzione od alla riduzione delle  tasse  postali  o

    l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti  con  la  sanzione

    amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto

    costituisca reato punito con pena pi— grave .


 


 

    
 

      83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie

    e raccomandate. Ä E' vietato  d'includere  nelle  corrispondenze

    ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari  denaro,

    oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.

      Le  corrispondenze  ed  i  pacchi,  riconosciuti,  per   segni

    esterni, in contravvenzione  a  tale  divieto,  sono  sottoposti

    d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della  tassa  di

    raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi

    di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima  di

    assicurazione se trattisi di corrispondenze  raccomandate  e  di

    pacchi.

      I destinatari saranno esonerati dal pagamento  di  tali  tasse

    se, prima di ritirare le  corrispondenze  o  i  pacchi,  faranno

    constatare l'inesistenza di valori.

      Per le corrispondenze ed i pacchi spediti  in  contravvenzione

    al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio,

    non compete nessuna indennit… nei casi di smarrimento, avaria  o

    manomissione.


 


 

    
 

      84. Assicurazione obbligatoria.  Ä  Le  lettere  ed  i  pacchi

    contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore  esigibili

    al portatore debbono essere assicurati.

      La dichiarazione di valore non pu• essere superiore al  valore

    reale del contenuto, ma Š consentito  di  dichiarare  un  valore

    inferiore.

      E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.

      E' ammessa,  altres,  l'assicurazione  convenzionale  per  la

    spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza

    e di valori non esigibili al portatore.

      Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo

    il disposto dell'art. 54, Š tenuto a pagare  anticipatamente  la

    relativa tassa.


 


 

    
 

        85.  Oggetti  gravati  di  assegno.  Ä   Le   corrispondenze

    raccomandate od assicurate  ed  i  pacchi  postali  ordinari  od

    assicurati  possono  essere  gravati  di  assegno,  mediante  il

    pagamento di un supplemento di tassa, alle  condizioni  indicate

    nel regolamento.

      L'Amministrazione Š responsabile  dell'ammontare  dell'assegno

    soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.

      In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o

    manomissione di  una  assicurata  o  di  un  pacco,  gravati  di

    assegno, il mittente ha diritto  ad  una  indennit…  nei  limiti

    stabiliti per un oggetto della  stessa  specie  non  gravato  di

    assegno.


 


 

    
 

      86. Opposizione al rimborso dell'assegno  al  mittente.  Ä  Il

    destinatario di un oggetto  gravato  di  assegno  pu•,  ritirato

    l'oggetto, fare  opposizione  alla  trasmissione  dell'ammontare

    dell'assegno al mittente,  purch‚  la  faccia  seguire  da  atto

    giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.


 


 

    
 

      87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso. Ä  E'

    ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per

    espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante  il

    pagamento da parte del mittente di una sopratassa.


 


 

    
 

      88. Oggetti diretti ad omonimi. Ä Nel caso di corrispondenze o

    di pacchi con indirizzo che all'ufficio  risulti  comune  a  pi—

    persone, gli oggetti vengono trattenuti per  essere  poi  aperti

    alla presenza delle persone medesime, all'uopo  invitate,  salvo

    che chi li  domanda  sappia  dare  elementi  inequivoci  atti  a

    stabilire che sono di sua spettanza.

      Quando  taluna  delle  persone  invitate  non   si   presenti,

    l'apertura pu• essere eseguita col solo concorso di quella o  di

    quelle che si siano presentate.


 


 

    
 

      89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi.  Ä  All'atto  del

    ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e,  nel

    caso di oggetti rinviati,  i  mittenti  debbono  pagare  i  dazi

    doganali e tutte le altre imposte nonch‚ le tasse  e  sopratasse

    di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.

      I  mittenti  hanno  facolt…  di  assumere  a  loro  carico  il

    pagamento di  tutte  le  somme  gravanti  gli  oggetti  da  loro

    spediti. Il regolamento determina le modalit…  e  le  condizioni

    per l'esercizio di tale facolt….


 


 

    
 

        90. Tassazione e pagamento delle tasse. Ä  Qualora  dopo  la

    consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella

    riscossione delle tasse o degli  assegni,  i  destinatari,  o  i

    mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno  ed

    hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di pi—.


 


 

    
 

      91. Termine per la presentazione del reclamo. Ä I reclami  per

    le corrispondenze raccomandate ed  assicurate  e  per  i  pacchi

    devono  essere  presentati  entro  sei  mesi   dalla   data   di

    impostazione.

      Per il rimborso delle somme riscosse dalla Amministrazione per

    conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per

    il reclamo Š di sei mesi dalla  data  d'impostazione,  salva  la

    osservanza delle norme stabilite dal  presente  decreto  per  il

    servizio   dei   vaglia   e   dei   conti    correnti,    quando

    l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.


 


 

    
 

      92. Indennit…. Ä Le indennit… previste dagli articoli 48,  49,

    70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito  a

    consenso scritto del mittente.


 


 

    
 

      93. Indennit… - Limiti. Ä Oltre all'indennit…  prevista  dagli

    articoli 48,  49,  70  e  85,  l'Amministrazione,  nei  casi  di

    perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non

    Š tenuta ad altro risarcimento.

      I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo  stato

    estero saranno  sottoposti  all'esame  della  commissione  mista

    poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del  Presidente

    della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .


 


 

    
 

      94.  Diritto  di  surrogazione  dell'Amministrazione.  Ä   Col

    pagamento dell'indennit…, e sino a concorrenza del suo  importo,

    l'Amministrazione subentrer… in tutti i diritti ed  azioni  alla

    persona che l'ha ricevuta.

      Il mittente e il  destinatario  sono  obbligati  a  cederle  i

    relativi  titoli  e  a  fornirle  le  notizie   necessarie   per

    l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione Š subentrata.


 


 

    
 

      95.  Consegna  o  restituzione  di  oggetti  -  Cessazione  di

    responsabilit…. Ä La responsabilit…  dell'Amministrazione  cessa

    con  la  consegna  ai  destinatari  o,  quando  questa  non  sia

    possibile,  con  la  restituzione  ai  mittenti  degli   oggetti

    assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrit… esterna.


 


 

    
 

        96.   Dirimenti   di   responsabilit…   nei    servizi    di

    corrispondenze e pacchi. Ä L'Amministrazione Š liberata da  ogni

    responsabilit… per la perdita, manomissione od avaria di oggetti

    raccomandati od assicurati e di pacchi:

        a) in caso di forza maggiore, salvo che  l'oggetto  non  sia

    stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;

        b)  quando  non  possa  rendere  conto  degli   oggetti   in

    conseguenza della  distruzione  dei  documenti  di  servizio  da

    attribuirsi ad un caso di forza maggiore;

        c) quando il danno sia causato dalla natura  dell'oggetto  o

    dal fatto del mittente;

        d)  quando  trattisi  di  invii  non  consentiti  ai   sensi

    dell'articolo 81;

        e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore

    a quello reale ai sensi dell'art. 84;

        f) quando il  mittente  non  abbia  presentato  reclamo  nei

    termini previsti dall'art. 91;

        g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalit…

    stabilite dal regolamento.


 


 

    
 

      97. Facolt… di ritirare gli oggetti rinvenuti. Ä Nel  caso  di

    rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali

    sia  stata  gi…  corrisposta  l'indennit…  dovuta  agli   aventi

    diritto,  costoro  hanno  facolt…  di  ritirare   gli   oggetti,

    restituendo l'indennit… stessa.

      Per le corrispondenze  e  per  i  pacchi  assicurati,  il  cui

    contenuto si riconosca di valore inferiore a quello  dichiarato,

    la  Amministrazione  ha  il  diritto  di   riavere   l'indennit…

    corrisposta, consegnando gli oggetti stessi,  senza  pregiudizio

    delle pene in cui si pu• incorrere secondo le leggi  penali  per

    le dichiarazioni fraudolente di valore.


 


 

    
 

      98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e  librai.

    Ä  E'  data  facolt…   al   Ministro   per   le   poste   e   le

    telecomunicazioni di concerto  con  quello  per  il  tesoro,  di

    accordare una riduzione non superiore  al  50  per  cento  sulle

    tariffe normali per le spedizioni di  libri  fatte  direttamente

    dalle case editrici o librarie.


 


 

    
 

        99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di

    pieghi  voluminosi.  Ä  Il  Ministro   per   le   poste   e   le

    telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione  e  di

    concerto con il Ministro per il tesoro, pu• accordare riduzioni,

    nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe  normali  per

    la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di

    notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi  voluminosi.

    Sono escluse da tale riduzione  le  tasse  relative  ai  servizi

    accessori.

      Il regolamento stabilisce i limiti  e  le  condizioni  per  la

    concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al  precedente

    comma, in modo  che  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni  ne  derivi  una  riduzione   dei   costi   di

    esercizio.

      Tale  agevolazione  tariffaria  non  Š  cumulabile  con  altre

    riduzioni tariffarie.


 

                              LIBRO TERZO

                       Dei servizi di bancoposta

                                TITOLO I

                             Parte generale


 

      100.  Servizi  di   bancoposta.   Ä   I   servizi   esercitati

    dall'Amministrazione sono i seguenti:

        a) emissione e pagamento dei vaglia;

        b) riscossione di crediti;

        c) conti correnti;

        d) libretti di risparmio;

        e) buoni postali fruttiferi.

      Sono estese ai  servizi  di  bancoposta  le  disposizioni  del

    secondo comma dell'art. 27.


 


 

    
 

      101. Capacit… del minore di eseguire operazioni nei servizi di

    bancoposta. Ä I minori che abbiano compiuto il 18ø anno  di  et…

    sono considerati  pienamente  capaci  per  tutte  le  operazioni

    relative  ai  servizi  di  bancoposta,   salvo   che   non   sia

    diversamente stabilito nel presente decreto.

      Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta

    il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159.


 


 

    
 

      102. Esclusione e dirimenti di responsabilit… nei  servizi  di

    bancoposta.   Ä   L'Amministrazione   Š   liberata    da    ogni

    responsabilit… nei servizi di  bancoposta  quando  il  pagamento

    delle somme ad essa affidate dagli  utenti  sia  effettuato  con

    l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale  dei

    servizi postali e di bancoposta e nei  casi  previsti  dall'art.

    96, in quanto compatibili .

      La stessa norma vale per  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa

    eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti ed

    istituti.


 


 

    
 

      103. Risarcimento  in  dipendenza  di  danni  nei  servizi  di

    bancoposta. Ä I risarcimenti agli aventi diritto, in  dipendenza

    di danni nei servizi di  bancoposta,  sono  effettuati  dopo  il

    passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato

    penale o civile.

      E',  tuttavia,  facolt…   dell'Amministrazione   disporre   il

    risarcimento  del  danno  anche  prima  della  definizione   del

    procedimento penale o civile nei  casi  in  cui  questo  risulti

    provato dalla inchiesta amministrativa.

      L'Amministrazione dispone senz'altro il risarcimento dei danni

    che risultino accertati dall'inchiesta  amministrativa,  qualora

    l'autorit… giudiziaria non si  sia  pronunciata  a  causa  della

    morte del colpevole o per altro motivo.

      Se   il   danno   concerne   il   servizio    dei    risparmi,

    l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano

    perduto il diritto  al  risarcimento  per  l'inosservanza  degli

    obblighi imposti agli utenti dal presente decreto.


 

                        Capo I - Vaglia postali


 

      104. Emissione e pagamento di vaglia  postali.  Ä  Gli  uffici

    postali emettono, per conto di chiunque lo  richieda,  vaglia  a

    tassa, da pagarsi ad una persona e presso un  ufficio  designati

    dal mittente, dietro versamento della  corrispondente  somma  di

    danaro.

      Il  pagamento  del  vaglia  pu•  avvenire  su  richiesta   del

    beneficiario presso  qualsiasi  altro  ufficio  postale,  previa

    conferma dell'ufficio postale destinatario.


 


 

    
 

      105. Comunicazioni al destinatario dei vaglia.  Ä  I  mittenti

    possono   aggiungere   gratuitamente   sui    vaglia    ordinari

    comunicazioni per il destinatario.


 


 

    
 

      106. Emissione dei vaglia telegrafici -  Sopratassa.  Ä  Verso

    corresponsione  di  speciali  sopratasse  i   mittenti   possono

    ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.


 


 

    
 

      107. Girata - Cessione dei vaglia postali. Ä E' consentita  la

    cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.

      L'Amministrazione non risponde dell'autenticit… della girata.


 


 

    
 

      108. Vaglia postali con la clausola ®non  trasferibile¯.  Ä  I

    vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere emessi  con

    la clausola ®non trasferibile¯ o con altra equipollente.

      Il vaglia postale  ordinario  emesso  con  tale  clausola  pu•

    essere consegnato al mittente che abbia  dichiarato  di  volerlo

    spedire a  sue  spese  direttamente  al  beneficiario;  in  caso

    contrario vi provvede l'ufficio postale, inviandolo  all'ufficio

    di destinazione.


 


 

    
 

      109. Vaglia di  servizio.  Ä  Per  la  trasmissione  di  fondi

    nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle

    poste e delle telecomunicazioni,  nonch‚  per  il  pagamento  di

    somme dovute a terzi dall'Amministrazione, gli  uffici  emettono

    vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).

      L'uso del vaglia di servizio pu• essere consentito all'Azienda

    di Stato che esercita i servizi telefonici.

      La  convenzione,  che   regola   i   rapporti   fra   essa   e

    l'Amministrazione  delle  poste   e   delle   telecomunicazioni,

    prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n.

    884 ,  determina  le  modalit…   e   le   condizioni   della

    concessione.


 


 

    
 

      110. Ricevuta del vaglia - Efficacia. Ä In caso di perdita del

    vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova  in

    contrario.

      Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi  sia

    discordanza fra gli importi in  essi  indicati,  fanno  fede  le

    scritture dell'Amministrazione.


 


 

    
 

      111. Validit… dei vaglia interni. Ä I vaglia sono  validi  per

    la riscossione entro il secondo  mese  successivo  a  quello  di

    emissione.

      Trascorso  il  periodo  di  validit…,  il   loro   importo   Š

    rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro

    i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione,  con

    le modalit… stabilite dal regolamento.


 


 

    
 

      112. Prescrizione dei vaglia postali. Ä L'importo  dei  vaglia

    non reclamati  entro  il  termine  stabilito  al  secondo  comma

    dell'articolo precedente Š prescritto e devoluto al bilancio  di

    entrata    dell'Amministrazione    delle    poste    e     delle

    telecomunicazioni.

      La disposizione del primo comma si applica anche ai vaglia  di

    servizio emessi a favore di persone fisiche o di enti pubblici e

    privati, ed ai vaglia tratti sull'estero.


 

                    Capo II - Riscossioni di crediti


 

      113.  Titoli   da   riscuotere   per   conto   di   terzi.   Ä

    L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione  di  somme

    su  titoli  ad  essa  affidati  con  le  norme   stabilite   dal

    regolamento.

      Gli uffici postali al ricevimento  dei  titoli  ne  curano  la

    riscossione  invitando,  per  iscritto  ed  in  tempo  utile,  i

    debitori a recarsi in ufficio a pagarli.


 


 

    
 

      114.  Titoli  non  riscossi  -  Protesto.  Ä  A  domanda   dei

    committenti l'Amministrazione assume l'incarico di  invitare  le

    persone  da  essi  espressamente  designate  a   pagare   presso

    l'ufficio postale i titoli non riscossi o  di  affidarli  ad  un

    pubblico ufficiale per elevarne il protesto.

      Le  spese  per  il  protesto  devono  essere  anticipate   dai

    committenti nella misura  stabilita  dall'Amministrazione  e  ad

    essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora

    non occorra eseguire l'atto.

      La domanda di protesto implica l'obbligo  dei  committenti  di

    sottostare    a    qualsiasi    maggiore    spesa     incontrata

    dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del

    pubblico ufficiale incaricato del protesto.

      I titoli non riscossi e gli atti di  protesto  sono  rimandati

    gratuitamente.


 


 

    
 

      115. Corrispondenza inclusa nei pieghi.  Ä  E'  consentito  di

    accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con

    lettere od altri  scritti  aventi  carattere  di  corrispondenza

    epistolare, purch‚ l'affrancatura sia adeguatamente integrata.


 


 

    
 

      116. Accettazione di acconti.  Ä  Sono  ammessi  pagamenti  in

    conto. Ai titoli cambiari si applica l'art. 45 del regio decreto

    14 dicembre 1933 n. 1669 


 


 

    
 

      117. Facolt… dei committenti. Ä E' consentito ai mittenti, nei

    modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli

    spediti, di sospendere il protesto domandato  e  di  autorizzare

    l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.


 


 

    
 

      118. Responsabilit… dell'Amministrazione. Ä  L'Amministrazione

    risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi  od  omissioni

    di qualsiasi specie, n‚ della  mancata  consegna  degli  effetti

    alle persone designate od agli ufficiali pubblici competenti  ad

    elevarne il protesto.

      Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere,

    l'Amministrazione corrisponde ai mittenti le indennit…  previste

    dal  presente  decreto  per  le  corrispondenze  raccomandate  o

    assicurate, secondo i casi.


 


 

    
 

      119. Reclamo - Termine  di  decadenza.  Ä  I  reclami  per  il

    servizio delle riscossioni devono essere presentati sotto  pena,

    di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'impostazione, salvo

    l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto  per  il

    servizio   dei   vaglia   e   dei   conti    correnti,    quando

    l'Amministrazione abbia provveduto con tali  mezzi  al  rimborso

    dei titoli stessi.


 

                   Capo III - Conti correnti postali


 

      120.  Apertura   di   conto   corrente   postale.   Ä   Presso

    l'Amministrazione, nelle  sedi  stabilite  dal  Ministero  delle

    poste e delle telecomunicazioni,  pu•  essere  aperto  un  conto

    corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi  alle

    condizioni stabilite dal regolamento.


 


 

    
 

      121. Divieto di apertura dei conti  correnti  postali.  Ä  Non

    possono aprirsi conti correnti postali a favore di  persone  che

    risultino in stato di interdizione o di fallimento.

      I minori, che abbiano  compiuto  il  18ø  anno  di  et…,  sono

    considerati pienamente capaci per tutte le  operazioni  relative

    al servizio dei conti correnti postali.


 


 

    
 

      122.   Elenco   dei   correntisti   postali.    Ä    A    cura

    dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco  dei  correntisti

    coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi

    di variazione.

      L'elenco  generale  e   gli   elenchi   di   variazione   sono

    pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione Š  vietata  ed  Š

    punita  con  le  stesse  sanzioni  previste  dall'art.  290  del

    presente decreto.

      L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono  forniti  a

    chi ne fa richiesta  previo  pagamento  del  prezzo,  che  viene

    fissato  con  decreto  del  Ministro   per   le   poste   e   le

    telecomunicazioni.


 


 

    
 

      123. Attivo del conto corrente postale. Ä L'attivo  del  conto

    corrente Š formato:

        1) dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terzi

    a suo vantaggio;

        2) dai crediti trasferiti da altri  conti  correnti  postali

    (postagiro);

        3) dalla iscrizione annuale  degli  interessi  liquidati  ai

    sensi del successivo art. 127.

      Pu•  essere,  inoltre,  accreditato  sul  conto  corrente,   a

    richiesta del correntista, l'importo di qualsiasi credito  verso

    l'Amministrazione delle poste e le altre amministrazioni statali

    e parastatali, regionali  e  gli  altri  enti  pubblici,  purch‚

    esigibile presso gli uffici postali.


 


 

    
 

      124. Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro.  Ä

    Il correntista pu• disporre del proprio credito mediante:

        a) assegni trasferibili mediante girata;

        b) assegni ®non trasferibili¯, riscuotibili, oltre  che  dal

    beneficiario, anche da  persona  da  lui  delegata  all'incasso,

    nella forma prescritta dal regolamento;

        c) ®postagiro¯ per ordinare trasferimenti  di  somme  da  un

    proprio conto corrente postale ad altro conto corrente postale;

        d) assegni fiduciari, dei quali  sia  stato  autorizzato  ad

    avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti

    sono determinati con decreto del Ministro  per  le  poste  e  le

    telecomunicazioni.

      I titoli di cui alle lettere a), b) e c)  non  possono  essere

    rilasciati in pagamento in forma fiduciaria.

      L'Amministrazione non risponde della autenticit… delle  girate

    apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari.

      A richiesta  del  correntista  e  con  le  modalit…  che  sono

    stabilite nel  regolamento,  previo  pagamento  dei  diritti  di

    commissione da fissare con decreto del Ministro per le  poste  e

    le telecomunicazioni, possono essere  addebitati  d'ufficio  sul

    conto del  correntista  richiedente  ed  accreditati  sui  conti

    beneficiari imposte e tasse,  premi  assicurativi  e  canoni  di

    utenza di servizi pubblici.


 


 

    
 

      125. Pagamento delle tasse  sulle  concessioni  governative  e

    scolastiche. Ä Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute

    all'erario per tasse sulle concessioni  governative  pu•  essere

    fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali,  mediante

    versamenti  soggetti  alle  speciali  tasse   stabilite   ovvero

    mediante postagiro.

      In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di

    appositi  conti  correnti  intestati  agli   uffici   finanziari

    competenti.

      Il  pagamento  delle  tasse  scolastiche  e  delle  tasse   di

    concessione governativa sui brevetti per invenzioni,  modelli  e

    marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei

    conti correnti postali  o  con  gli  altri  mezzi  espressamente

    consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali.


 


 

    
 

      126. Tasse sulle operazioni a mezzo  del  servizio  dei  conti

    correnti postali. Ä Le operazioni di versamento e  di  pagamento

    effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette

    a tassa ad eccezione delle seguenti:

        1) le operazioni di postagiro;

        2) i versamenti rappresentanti la commutazione  dei  crediti

    dei correntisti verso le Amministrazioni statali e  parastatali,

    regionali e gli altri enti pubblici;

        3) i versamenti f atti dai  correntisti  sul  proprio  conto

    corrente;

        4) i prelevamenti disposti dai  correntisti  con  assegni  a

    proprio favore non trasferibili;

        5) le operazioni  di  versamento  e  di  pagamento  disposte

    dall'Amministrazione postale.

      L'Amministrazione ha facolt… di concedere agli  enti  pubblici

    ed ai privati esercenti pubblici servizi,  correntisti  postali,

    di effettuare il pagamento delle tasse  sugli  assegni  da  essi

    tratti o delle tasse sui versamenti affluiti sul loro conto,  in

    una o pi— soluzioni durante la gestione annuale del conto con le

    modalit… stabilite dal regolamento e verso la corresponsione  di

    un diritto fisso  da  determinarsi  ai  sensi  dell'art.  7  del

    presente decreto.


 


 

    
 

      127. Calcolo degli interessi. Ä Sui  fondi  versati  in  conto

    corrente  postale  Š  corrisposto  l'interesse  determinato  con

    decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,  di

    concerto con quello per il tesoro.

      L'interesse Š calcolato quindicinalmente  sul  credito  minimo

    risultante  nel  corso  della  quindicina,  senza  calcolare  le

    frazioni di mille lire; la somma che rappresenta gli interessi Š

    arrotondata a L. 10, trascurando le frazioni inferiori.

      I  crediti   quindicinali   inferiori   a   L.   10.000   sono

    infruttiferi.


 


 

    
 

      128. Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti

    e l'Amministrazione. Ä Per le operazioni  relative  al  servizio

    dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli  utenti  e

    l'Amministrazione Š esente da tassa.

      Per i correntisti l'esenzione Š limitata  alle  corrispondenze

    spedite in via  ordinaria,  salvo  le  eccezioni  stabilite  dal

    presente decreto e dal regolamento.


 


 

    
 

      129. Cessazione di responsabilit… - Discordanza di  somma  fra

    ricevuta e bollettino. Ä L'Amministrazione  si  libera  da  ogni

    responsabilit… per le somme versate in conto corrente  quando  i

    pagamenti siano fatti nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dal

    regolamento.

      In caso di discordanza tra la somma  indicata  nella  ricevuta

    rilasciata al versante  e  quella  indicata  nel  bollettino  di

    versamento, fa fede quest'ultimo, salvo prova in contrario.


 


 

    
 

      130. Estratto conto Ä Copia del conto. Ä  Il  correntista  pu•

    chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto od una copia  del  suo

    conto, pagando la relativa tassa.


 


 

    
 

      131.  Casi  di  opposizione.  Ä  Salvo  quanto  stabilisce  il

    regolamento per i casi di furto, smarrimento  o  distruzione  di

    assegni,  non  Š  ammessa   altra   opposizione   al   pagamento

    all'infuori di quella fatta con citazione  davanti  all'autorit…

    giudiziaria dai titolari dell'azienda o  societ…  correntista  o

    dai  coeredi  del  titolare  defunto  per   controversie   sulla

    appartenenza del credito.


 


 

    
 

      132. Visto dell'ufficio  dei  conti  sugli  assegni.  Ä  Salvo

    quanto disposto dai successivi articoli 133 e  134  gli  assegni

    non possono circolare ne essere ammessi a pagamento se non siano

    stati preventivamente sottoposti al  visto  dell'ufficio  ove  Š

    iscritto il conto.

      Gil  assegni   che   non   possono   essere   addebitati   per

    insufficienza di  copertura  o  per  altro  motivo  sono  subito

    restituiti al presentatore, se  esibiti  a  mano  per  il  visto

    urgente.

      Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno  dalla  data

    di arrivo, gli assegni ed  i  postagiro  che  non  siano  potuti

    addebitare nel suo conto per insufficienza di copertura.


 


 

    
 

      133. Assegni fiduciari. Ä Gli assegni fiduciari possono essere

    posti in circolazione, prima dell'apposizione del visto.

      Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o  ultimo

    giratario), per ottenere il pagamento, deve  presentarlo,  entro

    il termine di sessanta giorni dalla  data  di  traenza,  ad  uno

    degli uffici postali abilitati ai pagamenti ®a vista¯.

      Qualora, all'atto della presentazione del titolo, non  vi  sia

    sufficiente  copertura  sul  conto,  il   beneficiario,   o   il

    giratario,  ha  facolt…  di  ripresentarlo  per   il   pagamento

    successivamente, purch‚ entro il termine di  cui  al  precedente

    comma.

      Gli  assegni  fiduciari  che  eccezionalmente  siano   inviati

    all'ufficio dei conti correnti, vengono sottoposti  al  visto  e

    sono ammessi al pagamento a norma del successivo articolo.

      Qualora non sia possibile addebitarli, essi  vengono  rinviati

    al mittente, specificando i motivi del rinvio.


 


 

    
 

      134. Validit… degli assegni postali. Ä Prelevamenti urgenti. Ä

    Gli assegni sono validi per due  mesi  oltre  quello  in  cui  Š

    avvenuta l'apposizione del visto, e  sono  pagabili  entro  tale

    termine, in un determinato ufficio della localit…  indicata  dal

    traente, o in tutti gli uffici postali secondo  che  eccedano  o

    meno i limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le

    poste e le telecomunicazioni.

      Trascorso  il  termine  sopra  indicato,  il  loro  importo  Š

    rimborsato agli aventi diritto che ne facciano  richiesta  entro

    il 31 dicembre del secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui

    l'assegno  Š  stato  vistato,  con  le  modalit…  stabilite  dal

    regolamento e con l'addebito del diritto  fisso  determinato  ai

    sensi dell'art. 7.

      Presso  gli  uffici,  abilitati  al  pagamento  degli  assegni

    fiduciari, possono essere ammessi a pagamento anche gli  assegni

    tratti dal correntista a proprio favore, e  non  preventivamente

    vistati dall'ufficio dei conti correnti, nei  limiti  e  con  le

    modalit… stabilite con decreto del Ministro per le  poste  e  le

    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.


 


 

    
 

        135. Mancato rimborso degli assegni Ä  Prescrizione.  Ä  Gli

    assegni  ®trasferibili¯  e  quelli  ®non  trasferibili¯,  e  gli

    assegni fiduciari, preventivamente vistati, non reclamati  entro

    il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si

    prescrivono a favore della Amministrazione delle poste.


 


 

    
 

      136. Inattivit… del conto corrente Ä Prescrizione dei crediti.

    Ä I crediti  di  conti  correnti,  sui  quali  non  siano  state

    eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti

    interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:

        a) nel termine di cinque anni, a decorrere  dal  1ø  gennaio

    successivo all'anno in cui Š stata iscritta  in  conto  corrente

    l'ultima  operazione  o  annotato  l'ultimo  atto  interruttivo,

    quando siano inferiori a L. 5000;

        b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.

      La prescrizione non  Š  interrotta  dall'accreditamento  degli

    interessi.


 


 

    
 

      137. Reclamo nel servizio dei  conti  correnti  postali.  Ä  I

    reclami relativi al servizio dei conti correnti  postali  devono

    essere presentati nel termine di due anni.

      Detto termine decorre:

        a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto  corrente

    e per le rettifiche dell'ammontare del credito:  dalla  data  di

    registrazione dell'operazione sul conto;

        b) per le omesse registrazioni a credito  del  conto:  dalla

    data di accettazione presso l'ufficio postale,  se  trattasi  di

    versamento; dalla data di addebitamento sul conto  del  traente,

    se trattasi di postagiro; e dal 1ø gennaio  successivo  all'anno

    cui si riferiscono, se trattasi di interessi;

        c) per l'errato pagamento di  un  assegno:  dal  1ø  gennaio

    successivo  all'anno  in  cui   l'assegno   Š   stato   vidimato

    dall'ufficio dei conti correnti;

        d)  per  ogni  altro  provvedimento  il  rapporto  di  conto

    corrente: dalla data in cui  l'Amministrazione  ha  adottato  il

    provvedimento.

      La  presentazione  del  reclamo  interrompe  il   termine   di

    prescrizione.


 


 

    
 

      138. Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale

    -  Rivalsa  -  Procedura  coattiva.  Ä   L'Amministrazione   pu•

    rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente  per  qualsiasi

    credito  che  essa  possa  vantare  verso  il   correntista   in

    dipendenza del servizio dei conti correnti.

      Qualora la somma iscritta nel  conto  non  sia  sufficiente  a

    coprire il  credito  dell'Amministrazione,  questa  pu•  valersi

    della procedura coattiva, prevista dal regio decreto  14  aprile

    1910 n. 639.


 


 

    
 

        139. Assegni messi in circolazione  senza  disponibilit…  di

    credito sul conto corrente. Ä Chi trae  e  rilascia  un  assegno

    sopra un conto che non gli appartenga, o che sia estinto, o pone

    in  circolazione  un  assegno  fiduciario  sapendo  che  non   Š

    disponibile sul proprio conto tutto il corrispondente importo, Š

    punito a termini delle leggi vigenti.

      [Il giudice pu• ordinare che la sentenza  sia  pubblicata  per

    estratto su uno o pi— giornali a spese del condannato] (9/a).


 


 

    
 

      140. Ordini di riaccreditamento degli assegni e  di  revoca  Ä

    Esclusione di responsabilit….  Ä  L'importo  degli  assegni  pu•

    essere riaccreditato al conto del correntista traente  nei  casi

    di inesistenza, di irreperibilit… o di rifiuto del beneficiario,

    e, nei limiti e con le cautele stabiliti  dal  regolamento,  nel

    caso di morte del beneficiario.

      L'importo  del  postagiro  Š  riaccreditato   al   conto   del

    correntista  traente  nel  caso   di   inesistenza   del   conto

    beneficiario.

      Gli assegni ed i postagiro  possono  essere  revocati  fino  a

    quando   non   siano   addebitati   sul   conto   traente,    ma

    l'Amministrazione non assume alcuna responsabilit…  se  l'ordine

    di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.

      Non Š  ammessa  la  revoca  degli  assegni  fiduciari  n‚  del

    versamento in conto corrente.


 


 

    
 

      141. Chiusura dei conti correnti Ä Rimborso del  credito  agli

    eredi. Ä All'estinzione dei conti correnti caduti in successione

    ed   alla   liquidazione   del   relativo   credito   provvedono

    direttamente, nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni, i

    rispettivi uffici dei conti.

      Oltre tale limite l'estinzione del conto ed  il  rimborso  del

    credito sono autorizzati dal direttore provinciale  in  sede  di

    ufficio conti.


 


 

    
 

      142. Risoluzione del rapporto di  conto  corrente  postale.  Ä

    L'Amministrazione  pu•,  in  qualsiasi  momento,  risolvere   il

    rapporto di conto corrente postale.

      La morte, l'interdizione ed  il  fallimento  del  correntista,

    regolarmente  notificati  all'ufficio   detentore   del   conto,

    producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi od i

    rappresentanti legali  non  chiedano  di  essere  autorizzati  a

    continuare la gestione del conto.


 


 

    
 

      143. Conto corrente fruttifero Ä  Entrate  di  bilancio.  Ä  I

    fondi   eccedenti   i   normali   bisogni    di    cassa    sono

    dall'Amministrazione versati in conto corrente  fruttifero  alla

    Cassa depositi e prestiti.

      Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di  ogni  genere,

    relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in

    entrata al bilancio dell'Amministrazione  delle  Poste  e  delle

    telecomunicazioni.


 

    Capo IV - Diposizioni comuni ai vaglia e conti correnti postali


 

      144. Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali

    e degli assegni postali. Ä Il pagamento agli  eredi  dei  vaglia

    interni e degli assegni di conto  corrente  postale,  caduti  in

    successione,  Š  effettuato  dagli  uffici  postali  nel  limite

    d'importo stabilito dalle istruzioni.

      Oltre  tale  limite  e  nei  casi  speciali   indicati   dalle

    istruzioni, il pagamento Š autorizzato dal direttore provinciale

    delle poste e delle telecomunicazioni.

      Per i vaglia interni e gli assegni  scaduti  e  per  i  vaglia

    internazionali,     ordinari     e     telegrafici,     provvede

    l'Amministrazione centrale,  o,  su  sua  delega,  la  direzione

    provinciale delle poste e delle telecomunicazioni.


 


 

    
 

      145. Pagamento di  vaglia  e  di  assegni  di  conto  corrente

    postale scaduti di validit…. Ä E'  facolt…  dell'Amministrazione

    di provvedere al pagamento dei vaglia postali e degli assegni di

    conto corrente postale dopo la scadenza del termine di  validit…

    e  prima  che  sia  ultimata   la   revisione   della   relativa

    contabilit…, purch‚ l'utente  dimostri  la  fondatezza  del  suo

    diritto, con le modalit… fissate  nel  regolamento  e  paghi  il

    diritto determinato ai sensi dell'art. 7.  Tale  diritto  non  Š

    dovuto se il mancato pagamento non dipenda dall'utente.


 

                     Capo V - Libretti di risparmio


 

      146. Emissione di libretti postali Ä Apertura di conto. Ä  Gli

    uffici  postali  ricevono  per  conto  della  Cassa  depositi  e

    prestiti somme in deposito a titolo  di  risparmio,  aprendo  un

    conto a favore di persone fisiche  o  giuridiche  e  rilasciando

    alle medesime un apposito libretto, in cui saranno  iscritte  le

    somme  successivamente  depositate,  quelle  rimborsate  e   gli

    interessi maturati.

      I commissari della Marina militare, in servizio a bordo  delle

    navi o presso i corpi a terra distaccati in  territorio  estero,

    possono essere autorizzati  ad  eseguire  operazioni  per  conto

    delle casse postali di risparmio, secondo le norme  emanate  dal

    Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con

    le amministrazioni interessate.


 


 

    
 

      147. Libretti nominativi e al portatore. Ä I libretti  postali

    di risparmio sono nominativi e al portatore.

      I libretti al  portatore  sono  emessi  dagli  uffici  postali

    autorizzati dall'Amministrazione.


 


 

    
 

      148. Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio. Ä I

    libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e  sono

    esenti da imposta di bollo.

      Nel caso di  sottrazione,  distruzione  o  smarrimento  di  un

    libretto, si rilascia, previa osservanza delle  norme  stabilite

    dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.


 


 

    
 

      149.  Intestazione  dei  libretti  postali  nominativi.  Ä   I

    libretti  nominativi  debbono  contenere  tutte  le  indicazioni

    necessarie per la identificazione del titolare; se  intestati  a

    persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono

    recare anche quella della data e del luogo di nascita.

      E' ammessa l'intestazione di un libretto a pi—  persone  anche

    con  facolt…  all'uno  o  all'altro  intestatario  di   ottenere

    rimborsi.

      All'intestazione  pu•  aggiungersi  la  dichiarazione  di   un

    rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.

      I libretti possono essere rilasciati a persone  minori,  anche

    senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.


 


 

    
 

      150. Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito. Ä Per ogni

    deposito eseguito nelle casse di  risparmio  postali,  l'ufficio

    deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia  Š

    stabilita dall'art. 166.


 


 

    
 

      151.  Acquisto  di  titoli  del  debito  pubblico  Ä  Depositi

    volontari. Ä A richiesta dei titolari dei libretti,  gli  uffici

    postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono,  mediante

    prelievo delle somme  iscritte  sul  libretto,  all'acquisto  di

    titoli del debito pubblico o al deposito  volontario  presso  la

    Cassa depositi e prestiti.


 


 

    
 

      152. Riscossioni di interessi di titoli nominativi del  debito

    pubblico. Ä I titolari dei libretti possono valersi degli uffici

    postali per la riscossione degli interessi di titoli  nominativi

    del debito pubblico, purch‚ al netto di ritenuta.


 


 

    
 

      153. Interesse sui libretti  postali  di  risparmio.  Ä  Sulle

    somme depositate Š corrisposto un interesse,  il  cui  saggio  Š

    stabilito con decreto del Ministro per il  tesoro,  di  concerto

    con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

      Quando lo esigano le  condizioni  di  mercato,  il  saggio  di

    interesse  pu•  essere  modificato  anche   durante   il   corso

    dell'anno.

      Le variazioni dei saggi d'interesse hanno  effetto  dal  primo

    giorno del mese successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta

    Ufficiale della Repubblica  del  decreto  ministeriale,  che  le

    determina, sui depositi effettuati e su  quelli  da  effettuarsi

    dopo la detta pubblicazione.


 


 

    
 

      154.  Computo  degli  interessi  sul  credito  risultante  nei

    libretti postali di risparmio. Ä Lo  interesse  si  computa  con

    decorrenza dal 1ø o dal 16 di ogni mese.

      Per i depositi l'interesse  decorre  dal  primo  giorno  della

    quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.

      Sulle somme rimborsate  l'interesse  cessa  dal  primo  giorno

    della quindicina in cui Š stato eseguito il rimborso.

      Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al

    capitale versato e diventa fruttifero.

      L'interesse Š corrisposto sulle somme superiori a lire 100  ed

    il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per  difetto  a

    lire 110. La somma liquidata Š arrotondata a lire 10 sempre  per

    difetto.


 


 

    
 

      155. Iscrizione degli interessi sui libretti.  Ä  L'iscrizione

    degli interessi maturati annualmente sui libretti  di  risparmio

    viene eseguita dagli uffici postali, ai  quali  gli  interessati

    devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.

      Sui libretti della serie speciale per gli  italiani  residenti

    all'estero gli interessi vengono  iscritti  dall'Amministrazione

    centrale, cui gli interessati devono far  pervenire  i  libretti

    stessi.


 


 

    
 

        156. Custodia  dei  libretti  di  risparmio.  Ä  E'  vietato

    affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.

      L'Amministrazione centrale soltanto  assume  l'incarico  della

    custodia.

      I  possessori  di  libretti  sono  tenuti  a  presentarli,  se

    richiesti,  ai   funzionari   dell'Amministrazione   debitamente

    autorizzati.

      Nessuna  responsabilit…  incombe  all'Amministrazione  per  le

    conseguenze  della  trasgressione  al  divieto  ed   all'obbligo

    sanciti nel presente articolo.

      Ove occorra, si potr… affidare la  custodia  dei  libretti  di

    risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro  per  le

    poste e le telecomunicazioni.


 


 

    
 

      157. Casi di  sequestro,  pignoramento  ed  opposizione.  Ä  I

    libretti di risparmio ed i crediti in  essi  iscritti  non  sono

    soggetti a  sequestro  o  pignoramento,  salvo  che  per  ordine

    dell'autorit… giudiziaria penale, anche per recupero di spese di

    giustizia.

      Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:

        a) da parte dei rappresentanti legali  e  dei  curatori  sui

    libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;

        b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui  diritti

    a succedere;

        c) da parte  di  ciascuno  degli  intestatari  sui  libretti

    emessi a nome di pi— persone;

        d) da parte dei titolari,  i  cui  libretti  si  trovino  in

    possesso di altre persone.

      L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.


 


 

    
 

      158.  Cessione  e  pegno  di  libretti  postali  nominativi  e

    relativo credito. Ä  Il  credito  dei  libretti  nominativi  pu•

    essere ceduto in tutto o  in  parte  con  atto  pubblico  o  con

    scrittura privata autenticata da notaio.

      I libretti possono essere dati anche in pegno.

      La cessione ed il pegno debbono essere  legalmente  notificati

    all'ufficio di emissione.


 


 

    
 

      159. Rimborsi  sui  libretti  nominativi.  Ä  I  rimborsi  sui

    libretti   nominativi   vengono   fatti   esclusivamente    agli

    intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti,  procuratori

    o delegati.

      La delega Š ammessa soltanto per  i  rimborsi  richiesti  agli

    uffici di emissione.

      Sui libretti intestati  a  minorenni  senza  dichiarazione  di

    rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni  medesimi,

    tranne il  caso  di  opposizione  da  parte  dei  rappresentanti

    legali.

      Se i minorenni non hanno compiuto i 10  anni,  debbono  essere

    accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal  tutore

    o da altra persona di notoria probit…, la quale convalidi con la

    propria firma la loro firma di quietanza.

      Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore  di

    minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.


 


 

    
 

      160. Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo.

    Ä Sono esenti dalle imposte di bollo e di  registro  le  procure

    speciali rilasciate per i rimborsi.

      Sono esenti inoltre dalle imposte di  bollo  e  legalizzazione

    gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini

    residenti all'estero con le casse postali di risparmio.


 


 

    
 

      161. Rimborsi su libretti nominativi. Ä I rimborsi non possono

    essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.

      Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalit…

    stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si  trovino

    in possesso dell'Amministrazione.


 


 

    
 

      162. Rimborsi su libretti  di  risparmio  al  portatore.  Ä  I

    rimborsi su libretti al portatore  sono  eseguiti  a  vista  per

    qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.

      Per i rimborsi su libretti nominativi,  l'Amministrazione  pu•

    valersi dei termini stabiliti dal regolamento.


 


 

    
 

      163. Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione.  Ä

    I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi  da  quello

    di emissione, senza  spese  a  carico  dei  richiedenti,  previa

    conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.


 


 

    
 

      164. Enti locali Ä Depositi. Ä  Le  regioni,  le  province,  i

    comuni e gli istituti di beneficenza o di culto,  giuridicamente

    costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per

    il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.


 


 

    
 

      165. Depositi giudiziari o  proventi  di  cancelleria.  Ä  Gli

    uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in  denaro

    per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle

    disposizioni vigenti in materia civile e penale.

      Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti  a  sequestro,

    pignoramento od opposizione.


 


 

    
 

      166. Ricevute Ä Cedole di rimborso Ä Discordanze. Ä  Nei  casi

    di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute  rilasciate

    ai depositanti e quelle iscritte nei  libretti,  fanno  fede  le

    ricevute stesse, salvo prova in contrario.

      Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole  di

    rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno  fede  le  prime,

    salvo prova in contrario.

      In  mancanza  dei  documenti  sopra  indicati  fanno  fede  le

    scritture dell'Amministrazione centrale.


 


 

    
 

      167.  Reclamo  Ä  Termini.  Ä  Si  decade   dal   diritto   di

    presentazione del reclamo per irregolarit… o frodi, nel servizio

    dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata  entro

    due  anni  dalla   data   dell'operazione   contestata,   purch‚

    l'irregolarit… o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame

    del libretto o della ricevuta di deposito.

      Tale termine Š aumentato di un anno per gli italiani residenti

    all'estero.


 


 

    
 

      168. Prescrizione del credito dei libretti. Ä Sono  prescritti

    a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti

    con il decorso:

        a) di un anno, quando non siano superiori a lire  cento  fra

    capitale e interessi;

        b) di cinque anni, quando non siano superiori a  lire  mille

    tra capitale e interessi;

        c) di trenta anni, quando si tratti di credito  superiore  a

    lire mille tra capitale e interessi.

      I detti termini di prescrizione si computano per  interi  anni

    solari  a  decorrere  dal  primo  giorno  dell'anno   successivo

    all'ultima  operazione  o   richiesta   o   diffida   da   parte

    dell'interessato.

      Per i libretti lasciati in  custodia  al  Ministero,  la  sola

    iscrizione degli interessi maturati non Š valida ad interrompere

    il corso della prescrizione.

      Per i libretti appartenenti  a  minori,  i  detti  termini  di

    prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore et….


 


 

    
 

      169. Controversia giudiziale Ä Decorrenza dei  termini.  Ä  In

    caso  di   controversia   giudiziale   per   qualsiasi   titolo,

    formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso

    di  opposizione,  i  termini  di  prescrizione  ricominciano   a

    decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o

    l'opposizione rimossa.

      Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del  precedente,

    articolo non  si  applicano  alle  somme  versate  a  titolo  di

    deposito giudiziale.


 


 

    
 

      170. Leggi sulla Cassa depositi e prestiti Ä Applicabilit…  al

    servizio dei libretti e  dei  buoni  postali  fruttiferi.  Ä  Le

    disposizioni del libro II, capo 2ø e 3ø, del testo  unico  delle

    leggi sulla Cassa  depositi  e  prestiti,  approvato  con  regio

    decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni,

    si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in  quanto  non

    Provvede il presente decreto.


 

                   Capo VI - Buoni postali fruttiferi


 

      171. Emissione di  buoni  postali  fruttiferi.  Ä  Gli  uffici

    postali, nei limiti e con le modalit… indicate dal  regolamento,

    rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a

    vistapresso gli uffici di emissione.


 


 

    
 

      172.  Calcolo  degli  interessi  sui  buoni  postali.  Ä   Gli

    interessi sui buoni si computano  a  periodi  non  inferiori  al

    bimestre e sono esigibili soltanto  all'atto  del  rimborso  del

    capitale.

      Non Š corrisposto l'interesse maturato  sui  buoni  rimborsati

    prima che sia trascorso un anno dall'emissione.


 


 

    
 

      173. Tabelle degli interessi Ä Variazioni. Ä Le variazioni del

    saggio d'interesse dei buoni postali  fruttiferi  sono  disposte

    con decreto del Ministro per  il  tesoro,  di  concerto  con  il

    Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni,  da  pubblicarsi

    nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno  effetto  per  i  buoni  di

    nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del  decreto

    stesso, e possono essere estese ad una o  pi—  delle  precedenti

    serie.

      Ai soli fini  del  calcolo  degli  interessi,  i  buoni  delle

    precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione  del

    saggio, si considerano come rimborsati e  convertiti  in  titoli

    della nuova serie  e  il  relativo  computo  degli  interessi  Š

    effettuato sul montante maturato, in base alle norme di  cui  al

    primo comma del precedente art. 172, alla  data  di  entrata  in

    vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per  i  buoni

    che siano stati emessi da meno  di  un  anno,  il  nuovo  saggio

    decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo,  degli

    interessi Š eseguito sul  montante  maturato  alla  scadenza  di

    questo periodo.

      Gli interessi vengono corrisposti  sulla  base  della  tabella

    riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i  titoli  i  cui

    tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, Š integrata

    con quella che Š a disposizione dei titolari  dei  buoni  stessi

    presso gli uffici postali


 


 

    
 

      174. Esenzione di  imposte  e  tasse.  Ä  Il  capitale  e  gli

    interessi costituenti l'importo dei buoni sono  esenti  da  ogni

    imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future .


 


 

    
 

      175. Insequestrabilit… ed impignorabilit…  dei  buoni  postali

    fruttiferi. Ä I buoni postali fruttiferi non sono  sequestrabili

    n‚ pignorabili, tranne che per ordine dell'autorit…  giudiziaria

    in sede penale.

      Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il  trasferimento  per

    successione a termini di legge.


 


 

    
 

      176. Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi.  Ä

    I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine

    del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

      Dal 1ø gennaio successivo, i buoni  non  riscossi  cessano  di

    essere fruttiferi di interessi e  sono  rimborsati  a  richiesta

    dell'avente diritto entro il termine di prescrizione  di  cinque

    anni; la prescrizione Š interrotta da un atto di richiesta o  di

    diffida.

      Le somme di cui non Š  stato  chiesto  il  rimborso  entro  il

    termine stabilito  dal  precedente  comma  sono  acquisite  alle

    entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.

      Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai

    buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto  disposto

    nel comma seguente.

      Per quei buoni, emessi anteriormente alla  data  del  presente

    decreto, per i  quali  sia  stata  interrotta  a  suo  tempo  la

    prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni

    precedentemente in vigore, il termine di 30  anni  previsto  dal

    primo  comma  del  presente  articolo  decorre  dal  1ø  gennaio

    successivo alla data dell'interruzione.


 


 

    
 

      177. Buoni versati per cauzione. Ä I buoni postali  fruttiferi

    sono ammessi per il loro valore integrale in tutte  le  cauzioni

    definitive  da  prestarsi  nell'interesse  dello  Stato,   delle

    regioni, delle province, dei comuni e  di  ogni  altra  pubblica

    amministrazione.

      Per  tali  effetti  i  buoni  saranno  depositati  presso   la

    direzione generale della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli

    istituti  di  previdenza,  e  saranno  passibili   soltanto   di

    incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei  casi  previsti

    dalle leggi o dal contratto.

      Il deposito dei buoni Š esente da tassa di custodia.


 


 

    
 

      178. Rimborso dei buoni. Ä I buoni postali sono rimborsabili a

    vista presso gli uffici di emissione.

      Possono essere rimborsati  da  altri  uffici,  nei  limiti  di

    taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e

    modalit… indicate dal regolamento.

      A   semplice   richiesta   dell'esibitore,   l'Amministrazione

    effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso

    di interesse maggiore di quello  dei  titoli  esibiti.  I  nuovi

    buoni devono  recare  la  medesima  intestazione  e  gli  stessi

    eventuali vincoli dei buoni da convertire.

      Nei casi di cui al precedente  comma  deve  essere  convertito

    l'intero  montante  dei  titoli   esibiti,   salvo   l'eccedenza

    inferiore al taglio minimo dei  buoni,  eventualmente  residuata

    dall'operazione.  Tale  eccedenza,  qualora  non  sia  integrata

    dall'esibitore in modo da consentire la emissione  di  un  buono

    del taglio minimo, viene depositata su un libretto di  risparmio

    nominativo recante la stessa intestazione e gli  stessi  vincoli

    dei titoli esibiti.


 


 

    
 

      179. Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di

    emissione. Ä Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio

    diverso da quello di emissione, Š subordinato al pagamento della

    tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che  sia

    trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.


 


 

    
 

      180. Duplicazione dei buoni. Ä Il buono smarrito, sottratto  o

    distrutto  viene  duplicato,  previa  osservanza   delle   norme

    stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.


 


 

    
 

      181. Comitato centrale dei buoni. Ä All'organizzazione e  alla

    vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede  il

    comitato centrale dei buoni.

      Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del

    tesoro; Š presieduto dal Ministro per il tesoro  ed  Š  composto

    dal  direttore  della  Cassa  depositi  e  prestiti,  come  vice

    presidente,  dal  direttore   generale   del   tesoro,   da   un

    rappresentante della Ragioneria generale dello  Stato  e  da  un

    altro  funzionario  del  Ministero  del  tesoro   nominato   dal

    Ministro, nonch‚ dal direttore  generale  delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i

    servizi di bancoposta.

      Il comitato Š assistito da  un  segretario,  scelto  dal  vice

    presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa

    depositi e prestiti.


 


 

    
 

      182. Applicabilit… al servizio dei buoni delle norme  relative

    alle Casse postali di risparmio. Ä In quanto  non  sia  disposto

    diversamente dal presente capo, al servizio  dei  buoni  postali

    fruttiferi si applicano le norme che regolano  il  servizio  dei

    libretti postali di risparmio.


 

                              LIBRO QUARTO

                    Dei servizi di telecomunicazioni

                                TITOLO I

                             Parte generale

              Capo I - Disposizioni di carattere generale


 

        183.   Esecuzione    ed    esercizio    di    impianti    di

    telecomunicazioni Ä Esclusivit… Ä Eccezioni  Ä  Assegnazione  di

    radiofrequenze. Ä Nessuno pu• eseguire od esercitare impianti di

    telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o,

    per gli impianti  di  cui  al  comma  secondo  dell'art.  1,  la

    relativa autorizzazione.

      Tuttavia Š consentito al privato di  stabilire,  per  suo  uso

    esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo

    nell'ambito del proprio fondo o di pi— fondi di  sua  propriet…,

    purch‚ contigui, ovvero nell'ambito dello  stesso  edificio  per

    collegare una parte di propriet… del privato con  altra  comune,

    purch‚ non connessi alle reti di telecomunicazione  destinate  a

    pubblico servizio .

      Parti dello stesso fondo o pi— fondi dello stesso proprietario

    si considerano contigui anche se separati, purch‚  collegati  da

    opere  permanenti  si  uso  esclusivo  del   proprietario,   che

    consentano il passaggio pedonale.

      Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di

    competenza  dell'amministrizione,  nell'ambito  del  regolamento

    internazionale  delle  radiocomunicazioni,   l'assegnazione   di

    frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni  e  la

    notificazione al comitato internazionale di registrazione  delle

    frequenze dell'avvenuta assegnazione.


 


 

    
 

      184. Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello

    Stato e di esercenti di mezzi adibiti al  pubblico  servizio  di

    trasporto di persone o cose. Ä Le  amministrazioni  dello  Stato

    possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi,

    alla   costruzione   ed   allo   esercizio   di   impianti    di

    telecomunicazioni, previo  consenso  dell'Amministrazione,  alla

    quale spetta  anche  di  autorizzare  il  collegamento  di  tali

    impianti  alla  rete  urbana  od  a  quella  interurbana,   alle

    condizioni stabilite nel regolamento.

      Gli esercenti di ferrovie, tranvie, funivie ed altri  analoghi

    mezzi adibiti al pubblico servizio di  trasporto  di  persone  o

    cose,  possono  essere  autorizzati  dall'Amministrazione  nella

    forma,  con  i  limiti  ed   alle   modalit…   stabiliti   dalla

    Amministrazione stessa, alla  costruzione  ed  all'esercizio  di

    impianti  di   telecomunicazioni   necessari   alla   sicurezza,

    regolarit… e funzionalit… del servizio da essi gestito.

      Per l'interconnessione alle reti urbane ed  interurbane  delle

    linee di propriet… degli esercenti di cui al  comma  precedente,

    si  applicano  le  norme  stabilite  nel  regolamento   per   le

    concessioni ad uso privato.

      Il  consenso  dell'Amministrazione  non  Š  richiesto  per  le

    necessit… di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione

    con  altre  reti.  E'  necessario,  comunque,  il  coordinamento

    tecnico con la stessa Amministrazione.

      La norma di cui al precedente  comma  si  applica  anche  agli

    Organismi internazionali di cui  lo  Stato  italiano  fa  parte,

    nonch‚ ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui

    un accordo di Governo abbia previsto la possibilit… di  eseguire

    ed   esercitare   nel   territorio    italiano    impianti    di

    telecomunicazioni.


 


 

    
 

      185.   Approvazione   dei    progetti    per    impianti    di

    telecomunicazioni.  Ä   Gli   impianti   di   telecomunicazioni,

    eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma  dell'art.

    183 ed il quarto e  quinto  comma  dell'art.  184,  non  possono

    essere  eseguiti  se  i  relativi  progetti  non   siano   stati

    proventlvamente approvati dall'Amministrazione,  salvo  che  non

    sia diversamente stabilito nel regolamento.

      Per gli impianti nelle aziende dipendenti dal Ministero  delle

    poste e delle  telecomunicazioni  e  dei  concessionari  ad  uso

    pubblico, nel regolamento  o  negli  atti  di  concessione  sono

    stabiliti i casi in cui occorre la preventiva  approvazione  dei

    progetti.

      Rimangono  ferme  le  autorizzazioni   amministrative   e   le

    prescrizioni previste da leggi speciali.

      L'approvazione del progetto importa dichiarazione di  pubblica

    utilit…, nei casi e  nella  forma  previsti  dall'art.  213  del

    presente decreto.


 

    Capo II - Norme comuni alle concessioni ad  uso  pubblico  e  ad

                              uso privato


 

      186. Cittadinanza italiana. Ä Il titolare di  una  concessione

    deve essere cittadino italiano, ovvero, se Š persona  giuridica,

    deve avere la nazionalit… italiana.

      Si pu• prescindere dal predetto requisito per  le  concessioni

    ad uso privato.


 


 

    
 

      187. Divieto di cessione. Ä Le concessioni non possono formare

    oggetto di cessione,  anche  parziale,  sotto  qualsiasi  forma,

    senza l'assenso dell'Amministrazione.

      Tale assenso Š dato dallo stesso organo competente al rilascio

    della concessione.


 


 

    
 

      188. Canoni di concessione. Ä Il  concessionario  Š  tenuto  a

    corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura  stabilita

    nel  presente  decreto,  o  nel  regolamento,  o  nell'atto   di

    concessione.


 


 

    
 

      189. Cauzione.  Ä  Salvo  quanto  diversamente  stabilito  nel

    presente decreto, il concessionario  deve  prestare  cauzione  a

    garanzia degli obblighi assunti.

      L'importo e le modalit… per la costituzione della cauzione,  i

    casi  e  la  misura  in  cui  essa   debba   essere   aumentata,

    reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabiliti  negli  atti

    di concessione.


 


 

    
 

      190.  Estinzione  della  concessione.  Ä   La   durata   della

    concessione Š stabilita nel provvedimento che l'accorda.

      La  concessione  si  estingue,  oltre  che  per  scadenza  del

    termine:

        1) per decadenza, per revoca o per riscatto;

        2) per  morte  o  per  sopravvenuta  incapacit…  legale  del

    concessionario, o, nei casi di persona  giuridica,  quando  essa

    perda la personalit… giuridica;

        3) per perdita della cittadinanza italiana o,  nei  casi  di

    persona giuridica, per la perdita  della  nazionalit…  italiana,

    nei casi in cui sono richiesti tali requisiti;

        4) per fallimento.


 


 

    
 

      191. Decadenza. Ä La decadenza della concessione Š pronunciata

    nel caso  di  gravi  e  reiterate  inosservanze  degli  obblighi

    imposti al concessionario.

      Essa non pu• essere pronunciata se il concessionario  non  sia

    stato   invitato,   almeno   30   giorni   prima,   a    fornire

    giustificazioni.

      Nessun risarcimento o indennizzo  di  sorta  Š  in  ogni  caso

    dovuto al concessionario.

      Il provvedimento di decadenza Š adottato dalla stessa Autorit…

    che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto  dal  giorno

    in cui sia stato notificato al concessionario.


 


 

    
 

      192. Incameramento delle  cauzioni.  Ä  In  tutti  i  casi  di

    estinzione della  concessione,  qualora  il  concessionario  non

    provveda  entro  il  termine  di  tre   mesi   dalla   richiesta

    dell'Amministrazione, al pagamento di  quanto  ad  essa  dovuto,

    l'Amministrazione   stessa   procede   all'incameramento   della

    cauzione fino all'ammontare dei propri crediti liquidi.

      La  somma  eventualmente  residua  Š  messa   a   disposizione

    dell'interessato, ovvero, in caso di fallimento non  seguito  da

    bancarotta, dell'autorit… giudiziaria.

      Qualora  il  fallimento  dia  luogo  al  reato  di  bancarotta

    semplice    o     fraudolenta,     l'Amministrazione     procede

    all'incameramento, totale o parziale, della cauzione.

      Analogamente,  l'Amministrazione  pu•  procedere  al  predetto

    incameramento, in tutti  gli  altri  casi  di  estinzione  della

    concessione dovuti a colpa del concessionario.


 


 

    
 

      193.  Controlli.  Ä  Allo  scopo  di  accertare  la   regolare

    osservanza   degli   obblighi   assunti   dal    concessionario,

    l'Amministrazione  ha  la  facolt…  di  effettuare  controlli  e

    verifiche sull'esercizio della concessione.

      L'Amministrazione ha altres la facolt…  di  effettuare  detti

    controlli e verifiche presso le sedi del concessionario;  a  tal

    fine il concessionario Š obbligato a dare, in qualsiasi momento,

    libero accesso ai  funzionari  dell'Amministrazione,  muniti  di

    apposita autorizzazione.


 


 

    
 

      194.   Condizioni,   limiti,   diritti   ed    obblighi    del

    concessionario. Ä Le condizioni, amministrative  e  tecniche,  i

    limiti, i diritti e gli obblighi  del  concessionario,  ove  non

    previsti dal presente decreto sono stabiliti nel  regolamento  o

    negli atti di concessione.

      Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella  forma  di

    cui al successivo art. 196, le  relative  convenzioni  precisano

    gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo

    e perfezionamento tecnico degli impianti.


 


 

    
 

        195.   Installazione   ed   esercizio   di    impianti    di

    telecomunicazione  senza   concessione   od   autorizzazione   -

    Sanzioni. Ä 1. Chiunque installa  od  esercita  un  impianto  di

    telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione  o

    autorizzazione Š punito, se il fatto non costituisce reato,  con

    la sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  500.000  a  lire

    20.000.000.

      2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la

    pena dell'arresto da tre a sei mesi.

      3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione  sonora  o

    televisiva, si applica la pena della reclusione  da  uno  a  tre

    anni. La pena Š ridotta alla met… se trattasi di impianti per la

    radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

      4.  Chiunque  realizza  trasmissioni,   anche   simultanee   o

    parallele, contravvenendo ai  limiti  territoriali  o  temporali

    previsti dalla concessione, Š punito con la  reclusione  da  sei

    mesi a due anni.

      5. Il trasgressore Š tenuto, in ogni caso, al pagamento di una

    somma pari al  doppio  dei  canoni  previsti  per  ciascuno  dei

    collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di

    esercizio abusivo  accertato  e  comunque  per  un  periodo  non

    inferiore  ad  un  trimestre.  Non   si   tiene   conto,   nella

    determinazione del canone, delle agevolazioni previste a  favore

    di determinate categorie di utenti.

      6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione pu•

    provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare  o

    rimuovere l'impianto  ritenuto  abusivo  ed  a  sequestrare  gli

    apparecchi .


 

                 Capo III - Concessioni ad uso pubblico


 

      196. Organo competente al rilascio delle  concessioni  ad  uso

    pubblico.  Ä  Si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della

    Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste  e   le

    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,

    sentito il Consiglio dei Ministri, alle concessioni  di  servizi

    di telecomunicazioni ad uso pubblico, salvo quanto  diversamente

    stabilito dal successivo art. 197 del presente decreto .


 


 

    
 

      197. Concessioni rilasciate da altri organi.  Ä  Si  provvede,

    con determinazione del direttore compartimentale competente  per

    territorio, o dell'organo designato con decreto del Ministro per

    le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di

    amministrazione.

        a) alle concessioni aventi per oggetto l'accettazione ed  il

    recapito di telegrammi, salvo che il  servizio  stesso  non  sia

    svolto da titolari di concessioni rilasciate nella forma di  cui

    al precedente art. 196;

        b)  alle  concessioni  aventi  per  oggetto   l'impianto   e

    l'esercizio di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche.

      In entrambi i casi Š necessario il parere  del  Circolo  delle

    costruzioni   telegrafiche   e   telefoniche,   competente   per

    territorio.


 


 

    
 

      198. Scelta del concessionario. Ä  L'Amministrazione,  qualora

    intenda dare in concessione servizi di telecomunicazioni, invita

    enti, societ… e ditte specializzate, che abbiano i requisiti per

    potere ottenere la concessione, ad indicare le  condizioni  alle

    quali  sarebbero  disposti  ad  assumere  il  servizio,  tenendo

    presente il capitolato predisposto dall'Amministrazione stessa.

      L'Amministrazione proceder… all'esame delle domande pervenute,

    facendo al Ministro per  le  poste  e  le  telecomunicazioni  le

    relative proposte.

      Il Ministro stesso, sulla base di tali proposte, e sentito  il

    consiglio di amministrazione, giudica definitivamente.

      Le concessioni di servizi di telecomunicazioni possono  essere

    accordate a societ… per azioni, il cui capitale sia direttamente

    o indirettamente posseduto in  maggioranza  dallo  Stato,  senza

    l'osservanza del procedimento di cui ai precedenti commi.

      Analogamente si pu• prescindere dal predetto procedimento  per

    le concessioni di cui al precedente art. 197.


 


 

    
 

      199.   Parere   del   Consiglio   superiore   tecnico    delle

    telecomunicazioni. Ä Deve essere sentito il parere del Consiglio

    superiore tecnico delle telecomunicazioni nei casi previsti  dal

    decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 433  del

    6 marzo 1948, ratificato con la legge 15 febbraio 1953,  n.  83,

    salvo che il valore degli impianti o delle opere da eseguire sia

    inferiore ai limiti  richiamati  nell'art.  7  del  decreto  del

    Presidente della Repubblica sulle  funzioni  dirigenziali  nelle

    amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.


 


 

    
 

      200. Collaudo degli impianti di  telecomunicazioni.  Ä  E'  in

    facolt…  dell'Amministrazione  di   procedere,   a   spese   del

    concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di

    telecomunicazioni.

      Il  collaudo  non  esonera  il  concessionario  da   eventuali

    responsabilit….


 


 

    
 

      201.  Cessioni  di  immobili  e   di   impianti   patrimoniali

    dell'Amministrazione.  Ä  Ai  concessionari   dei   servizi   di

    telecomunicazioni, l'Amministrazione pu• cedere in  propriet…  o

    in locazione  gli  stabili  e  gli  impianti  necessari  per  lo

    espletamento dei  servizi  stessi,  alle  condizioni  e  con  le

    modalit… stabilite dal regolamento.


 


 

    
 

      202. Riscatto. Ä Salvo quanto  previsto  dal  successivo  art.

    203, l'autorit… che ha accordato la concessione pu• in qualunque

    tempo, procedere all'esecuzione del riscatto totale  o  parziale

    della stessa, con preavviso di almeno un anno.

      Entro  sei  mesi  dal  preavviso   deve   essere   emessa   la

    dichiarazione di  riscatto,  con  l'indicazione  della  data  di

    esecuzione del medesimo.

      Tra la dichiarazione di riscatto e quella di  esecuzione  deve

    intercorrere un periodo di tempo non superiore ad un anno.

      Qualora al preavviso non segua, nel termine di cui al  secondo

    comma, la dichiarazione  di  riscatto,  il  preavviso  cessa  di

    produrre ogni effetto.


 


 

    
 

      203.  Rinuncia  alla  facolt…  di  riscatto.  Ä  Gli  atti  di

    concessione possono stabilire  un  termine  entro  il  quale  il

    riscatto non Š consentito.

      L'Amministrazione pu• rinunciare all'esercizio  della  facolt…

    di riscatto per un periodo non  superiore  ai  trent'anni  dalla

    data di inizio della concessione, o dalla data  di  stipulazione

    dei nuovi patti.


 


 

    
 

      204. Effetti del riscatto.  Ä  Alla  data  di  esecuzione  del

    riscatto,  l'Amministrazione  subentra  nella  propriet…   degli

    impianti  e   dei   materiali   relativi   all'esercizio   della

    concessione,   nonch‚   degli   immobili   di   propriet…    del

    concessionario pertinenti al servizio concesso.

      La presa di possesso Š effettuata mediante compilazione di  un

    verbale di consegna e pu• avvenire anche  prima  che  sia  stato

    determinato il prezzo dei beni oggetto del riscatto.

      Alla  data  di  esecuzione  del   riscatto   l'Amministrazione

    subentra nei diritti del concessionario,  nonch‚  in  tutti  gli

    impegni dal medesimo assunti per forniture ed appalti, rivolti a

    realizzare  piani  tecnici  gi…  approvati  dall'Amministrazione

    stessa.

      L'Amministrazione subentra anche negli obblighi  che  derivano

    da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti  di

    concessione, per i casi in cui i  concessionari  abbiano  emesso

    delle obbligazioni.


 


 

    
 

      205. Determinazione del  prezzo.  Ä  Il  prezzo  spettante  al

    concessionario deve essere stabilito entro un anno dalla data di

    esecuzione del riscatto;  a  tal  fine  il  concessionario,  nel

    termine di due mesi dalla notifica del  preavviso  di  riscatto,

    deve presentare all'Amministrazione l'inventario dei beni di cui

    al precedente art. 204.

      Detto   inventario    viene    controllato    ed    aggiornato

    dall'Amministrazione, d'intesa con  il  concessionario,  tenendo

    presenti le modificazioni intervenute fino alla data di presa di

    possesso e risultanti dal verbale di consegna.

      Il prezzo sar… fissato di comune accordo tra le parti, in base

    al valore reale dei beni  riferito  alla  data  della  presa  di

    possesso della Amministrazione.

      Qualora nel termine di un anno, di cui al primo comma, non sia

    stato raggiunto l'accordo  sul  valore  da  attribuire  ai  beni

    oggetto del riscatto, lo stesso sar… stabilito  da  un  collegio

    arbitrale  composto  da  tre  membri,  di   cui   uno   nominato

    dall'Amministrazione, uno dal concessionario ed  il  terzo,  con

    funzioni di presidente, scelto d…l presidente del  Consiglio  di

    Stato, tra i consiglieri di Stato.

      Il  collegio  dovr…  procedere  all'accertamento  di  cui   al

    precedente comma nel termine di un anno dalla sua costituzione.


 


 

    
 

      206. Diminuzione  del  prezzo  di  riscatto.  Ä  Nel  caso  di

    impianti eseguiti col concorso dello Stato, delle regioni, delle

    province o dei comuni, si tiene conto, al momento del  riscatto,

    dei concorsi stessi, diminuendo la somma da pagare.

      La  diminuzione  del  valore  di  riscatto,  per  effetto  dei

    contributi di cui al comma precedente, viene effettuata d'intesa

    fra le parti, ed in caso di disaccordo, dal collegio di  cui  al

    precedente art. 205.


 


 

    
 

      207. Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto.  Ä

    Qualora   l'Amministrazione   riscatti   la   concessione    per

    trasferirla ad un altro soggetto, questi Š obbligato a  rilevare

    i beni riscattati ed a subentrare in tutti i rapporti  giuridici

    attivi  e  passivi   contratti   dal   concessionario   uscente,

    relativamente all'esercizio della concessione,  fino  alla  data

    del riscatto,  nonch‚  a  corrispondere  all'Amministrazione  il

    prezzo del riscatto e le somme impiegate per determinarlo.

      Ai fini di cui al precedente comma, il Ministero del tesqro  Š

    autorizzato a provvedere con propri decreti  alla  contemporanea

    iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della  spesa

    dell'Amministrazione   concedente   di   quanto   dovuto    alla

    Amministrazione dal concessionario subentrante,  e  da  essa  al

    concessionario uscente.

      Nei confronti del concessionario subentrante, non si opera  la

    diminuzione del prezzo del riscatto prevista dal precedente art.

    206.


 


 

    
 

      208. Obblighi  del  concessionario  subentrante.  Ä  Il  nuovo

    concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro

    esistenti alla data del riscatto, purch‚ trattisi  di  personale

    in servizio alla data del preavviso,  alle  condizioni  in  atto

    alla data stessa e risultanti da atto scritto.

      Ai   fini   dell'applicazione   del   precedente   comma,   il

    concessionario    uscente    deve    tempestivamente     inviare

    all'Amministrazione l'ultimo inventario di cui  alle  norme  del

    codice civile, relative alle scritture contabili  delle  imprese

    commerciali ed all'art. 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

      Il concessionario uscente Š altres obbligato a trasferire  al

    concessionario subentrante, nell'importo corrispondente a quello

    effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi  relativi

    alle indennit… di anzianit…, secondo le norme vigenti,  ai  fini

    delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto  della

    cessazione del rapporto di lavoro.


 


 

    
 

      209.  Effetti  dell'estinzione  della  concessione  per  altre

    cause. Ä In caso della estinzione della concessione per scadenza

    del termine, l'Amministrazione, salvo che non  sia  diversamente

    stabilito nell'atto di  concessione,  subentra  nella  propriet…

    degli  impianti   costituenti   la   concessione,   pagando   al

    concessionario  un  compenso  corrispondente  al  valore   degli

    impianti stessi,  da  determinarsi  con  i  criteri  di  cui  al

    precedente art. 205.

      Salvo quanto previsto per il riscatto, nei rimanenti  casi  di

    estinzione Š in facolt… della Amministrazione di acquistare,  in

    tutto o in parte, i beni di  cui  all'art.  204,  risultanti  da

    apposito inventario, fermi  restando  sempre  gli  obblighi  che

    derivino da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli

    atti di concessione per i casi in cui  i  concessionari  abbiano

    emesso delle obbligazioni.

      Il prezzo degli impianti che  l'Amministrazione  ritenesse  di

    acquistare a norma del precedente comma,  viene  determinato  in

    base ai criteri stabiliti nel precitato art. 205  ed  in  misura

    proporzionale alla parte dei materiali acquistati;  degli  altri

    impianti  pu•  essere  ordinata  la  rimozione   a   spese   del

    concessionario.

      L'acquisto  totale  o  parziale  degli  impianti  non  importa

    responsabilit… da parte dell'Amministrazione, sia  nei  riguardi

    di  terzi,  sia  nei  confronti  del  personale  dipendente  dal

    concessionario salvo quanto disposto dall'art. 2112  del  codice

    civile.


 


 

    
 

      210. Controllo amministrativo. Ä Il  titolare  di  concessione

    rilasciata nella forma  di  cui  al  precedente  art.  196  deve

    trasmettere all'autorit… competente il proprio bilancio  annuale

    entro un mese dall'approvazione di esso.

      L'Amministrazione   pu•   fare   eseguire   verifiche    sulla

    contabilit… dell'ente concessionario, al fine  dell'accertamento

    dei canoni che l'ente stesso  deve  corrispondere  a  norma  del

    precedente art. 188.

      Facolt…  di   verifica   sul   funzionamento   contabile   del

    concessionario sono attribuite anche al Ministero del tesoro.


 


 

    
 

      211.  Obblighi  fiscali.  Ä  Le  convenzioni  che  fissano  le

    condizioni per l'esercizio della concessione, e di relativi atti

    aggiuntivi, sono regolati in  materia  di  bollo  ed  ipotecaria

    dalle norme vigenti, e sono registrate con tassa fissa, a cura e

    spese  del  concessionario,  salvo  che  non  sia   diversamente

    stabilito  da  leggi  speciali  nei  riguardi   di   determinati

    concessionari.


 


 

    
 

      212.  Violazione  agli  obblighi  delle  concessioni  ad   uso

    pubblico. Ä Quando si verifichino violazioni agli obblighi della

    concessione o irregolarit… nel  servizio,  l'Amministrazione  in

    difetto di particolari sanzioni, pu• imporre  al  concessionario

    il pagamento di una penale nei limiti da fissarsi  nell'atto  di

    concessione.


 

                  Capo IV - Concessioni ad uso privato


 

      213. Organi competenti al rilascio delle  concessioni  ad  uso

    privato. Ä Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti  di

    telecomunicazioni ad uso privato deve, a  norma  del  precedente

    art. 183, essere munito di concessione rilasciata  dal  Ministro

    per le poste e le telecomunicazioni, o  dagli  organi  designati

    con  decreto  del  Ministro  stesso,  sentito  il  consiglio  di

    amministrazione.


 


 

    
 

      214. Limiti al rilascio di concessioni ad uso  privato.  Ä  Le

    concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i

    punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico.

      Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti

    a  sussidio  di  servizi  pubblici,   elettrodotti,   oleodotti,

    gasdotti e acquedotti,  semprech‚  sia  stato  accertato  che  i

    collegamenti diretti della rete pubblica non sono  in  grado  di

    soddisfare adeguatamente le esigenze relative.

      Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico  possono

    essere accordate solo quando  il  collegamento  non  pu•  essere

    realizzato con altro  mezzo  trasmissivo  messo  a  disposizione

    dall'Amministrazione  o  dai   concessionari   di   servizi   di

    telecomunicazioni, fatta eccezione  per  eventuali  obblighi  di

    legge ovvero per  i  casi  in  cui  l'Amministrazione  riconosca

    l'opportunit… della coesistenza dei due  mezzi  per  ragioni  di

    sicurezza delle persone o dei beni.

      Le norme di cui al presente articolo  non  si  applicano  alle

    concessioni di cui agli articoli  326,  330,  334  del  presente

    decreto.


 


 

    
 

      215. Esonero dalla cauzione. Ä  Le  regioni,  le  province,  i

    comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza  e

    gli enti ospedalieri autonomi, di cui  alla  legge  12  febbraio

    1968,  n.  132  ,   sono   esonerati   dall'obbligo   della

    costituzione del deposito cauzionale di  cui  all'art.  189  del

    presente decreto.

      Si pu• prescindere dal predetto obbligo per le concessioni  di

    cui agli articoli 326, 330, 334, nonch‚ per  le  concessioni,  a

    chiunque rilasciate, di durata inferiore a 90 giorni.


 


 

    
 

      216. Rinuncia alla concessione ad uso privato. Ä E' in facolt…

    del  titolare  di  concessione  ad  uso  privato  rinunciare  in

    qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalit…

    e  nei  termini  indicati  nel  regolamento  o  negli  atti   di

    concessione.


 


 

    
 

      217.  Traffico  ammesso  Ä  Trasgressioni  Ä  Sanzioni.  Ä  Il

    titolare di concessione ad uso privato pu• utilizzare i mezzi di

    telecomunicazioni  cui  si  riferisce  la  concessione   stessa,

    soltanto per trasmissioni  riguardanti  attivit…  di  pertinenza

    propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

      Nei casi di calamit… naturali od  in  analoghe  situazioni  di

    pubblica emergenza, a seguito delle quali  risultino  interrotte

    le   normali   comunicazioni   telegrafiche    o    telefoniche,

    l'Amministrazione pu• affidare, per la durata dell'emergenza, ai

    concessionari  di   telecomunicazioni   ad   uso   privato,   lo

    svolgimento di traffico di servizio dell'Amministrazione stessa,

    o  comunque  inerente  alle  operazioni  di  soccorso  ed   alle

    comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

      Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al

    comma precedente, saranno emanate con decreto del  Ministro  per

    le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di

    amministrazione.


 


 

    
 

      218.  Violazione  degli  obblighi.  Ä  Salvo  che   il   fatto

    costituisca  reato  punibile  con  pena  pi—   grave,   chiunque

    stabilisce  od  esercita  impianti  di   telecomunicazioni   per

    finalit… o con modalit… diverse da quelle indicate negli atti di

    concessione, Š punito con la  sanzione  amministrativa  da  lire

    40.000 a lire 400.000 .

      I contravventori che, per effetto della  infrazione  commessa,

    si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti

    a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui

    si sono sottratti; tale somma non potr… essere  inferiore  a  L.

    20.000.

      Per ogni  altra  violazione  di  obblighi  della  concessione,

    l'Amministrazione pu• imporre il pagamento di una  penale  nella

    misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione.

      E' fatta salva, in ogni caso, la facolt… della Amministrazione

    di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare  la

    decadenza della concessione.


 

    Capo V - Tutela degli impianti sottomarini di telecomunicazioni


 

      219.  Danneggiamenti  ai   cavi   telegrafici   e   telefonici

    sottomarini Ä Sanzioni. Ä Chiunque rompe o guasta entro o  fuori

    delle acque territoriali un cavo od altro ordigno di un impianto

    sottomarino di telecomunicazioni, legalmente posto e  che  tocca

    il territorio, una colonia o un possedimento di uno o pi—  degli

    Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o  aderenti

    alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in  tutto

    o in parte,  le  comunicazioni  telegrafiche  o  telefoniche,  Š

    punito con la reclusione da uno a tre anni e  con  la  multa  da

    lire 80.000 a lire 800.000 .

      La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso

    di danneggiamento di cavo telegrafico o  telefonico  sottomarino

    legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.


 


 

    
 

      220. Omessa denuncia  di  ritrovamento  di  spezzoni  di  cavo

    sottomarino Ä Sanzioni. Ä Chiunque trova in  mare,  o  dal  mare

    rigettati in localit… del demanio  marittimo  spezzoni  di  cavi

    sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini

    di  telecomunicazioni   Š   tenuto,   entro   ventiquattro   ore

    dall'arrivo della nave in porto  o  dal  ritrovamento,  a  farne

    denuncia alla autorit… marittima pi— vicina.

      Chi  non  osserva  tale  obbligo  Š  punito  con  la  sanzione

    amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 .


 


 

    
 

      221. Strumenti atti  a  danneggiare  impianti  sottomarini  di

    telecomunicazioni Ä Sanzioni. Ä Chiunque imbarca strumenti  atti

    esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini  di

    telecomunicazioni Š punito con  la  sanzione  amministrativa  da

    lire 80.000 a lire 800.000 (12/c).

      E' punito con la stessa pena chiunque imbarca  strumenti  atti

    anche  a  spezzare  o  distruggere   impianti   sottomarini   di

    telecomunicazioni salvo  che  non  sia  autorizzato  a  svolgere

    attivit… che richiedano l'impiego di tali strumenti.

      Colui  che,  svolgendo  le   attivit…   indicate   nel   comma

    precedente, rompe o guasta  volontariamente  un  cavo  od  altro

    ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni Š punito

    ai sensi dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.


 


 

    
 

      222.  Interruzione  di  cavi  sottomarini  per   comunicazioni

    telegrafiche o telefoniche  Ä  Sanzioni.  Ä  E'  punito  con  la

    reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 80.000 a  lire

    800.000 (12/b):

        1)  chiunque  per  colpa  rompe  il  cavo  di  un   impianto

    sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso  guasti

    tali da interrompere od  impedire,  in  tutto  o  in  parte,  le

    comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

        2) il comandante di una nave,  il  quale  nel  far  porre  o

    riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole  sui

    segnali stabiliti per impedire gli  abbordi  in  mare,  ha  dato

    causa  alla  rottura  od  al  deterioramento  di   un   impianto

    sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave.

      La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso

    di rottura o danneggiamento di  cavo  telegrafico  o  telefonico

    sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

      Nel caso indicato nel n. 1) la pena Š aumentata,  se  l'autore

    della rottura o  del  danneggiamento  non  ne  d…  notizia  alle

    autorit… del primo porto ove  approda  la  nave  sulla  quale  Š

    imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.


 


 

    
 

      223. Rottura o  danneggiamento  di  cavi  sottomarini  -  Casi

    particolari. Ä Le disposizioni degli articoli 219 e 222  non  si

    applicano  a  coloro  che,  dopo  aver   usato   le   necessarie

    precauzioni, sono stati costretti ad  interrompere  un  impianto

    sottomarino di telecomunicazioni od a causare ad esso guasti per

    proteggere la propria vita o  per  la  sicurezza  della  propria

    nave.

      Le persone indicate nel comma precedente sono  punite  con  la

    sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 800.000  se

    non  danno  notizia   della   rottura   o   del   danneggiamento

    all'autorit… del primo porto, ove approda la  nave  sulla  quale

    sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.


 


 

    
 

      224. Inosservanza della disciplina sui segnali -  Sanzioni.  Ä

    E' punito con la sanzione amministrativa da lire 80.000  a  lire

    800.000 :

        1) il comandante di una nave  il  quale,  nel  far  porre  o

    riparare  un  impianto  sottomarino  di  telecomunicazioni,  non

    osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli  abbordi

    in mare;

        2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo  od

    essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o

    non si  tiene  lontano  almeno  un  miglio  nautico  dalla  nave

    destinata a porre od  a  riparare  un  impianto  sottomarino  di

    telecomunicazioni;

        3) il comandante o padrone di una nave  il  quale,  salvo  i

    casi di forza maggiore, nonostante  i  segnali,  che  servono  a

    indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano

    dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.


 


 

    
 

      225. Ancoraggio delle navi Ä  Reti  da  pesca  Ä  Inosservanza

    delle distanze dai cavi sottomarini Ä Sanzioni. Ä E' punito  con

    l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 80.000 a  lire

    800.000 :

        1) il comandante di una  nave  il  quale  getta  l'ancora  a

    distanza minore di un  quarto  di  miglio  nautico  da  un  cavo

    sottomarino di cui egli pu• conoscere la posizione per mezzo  di

    segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato  ad

    indicare la posizione di un cavo sottomarino;

        2) il padrone di una barca da pesca il quale  non  tiene  le

    reti alla distanza di almeno un miglio nautico  dalla  nave  che

    pone o ripara un cavo sottomarino.

      Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono  o  sono

    in grado di scorgere la nave  posacavi  od  altro  mezzo  navale

    all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali,  hanno,  per

    conformarsi all'avvertimento, il termine necessario  per  finire

    l'operazione in corso, ma questo termine  non  pu•  eccedere  le

    quattro ore;

        3) il padrone di una barca da pesca il quale  non  tiene  le

    sue reti alla distanza di almeno un  quarto  di  miglio  nautico

    dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un

    cavo sottomarino.


 


 

    
 

      226. Competenza territoriale. Ä Se i reati di cui al  presente

    Capo sono commessi in alto mare o all'estero,  la  competenza  Š

    determinata secondo le disposizioni dell'art.  1240  del  codice

    della navigazione.

      Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di

    una nave straniera in alto mare, e deve essere  giudicato  nello

    Stato, la competenza territoriale Š determinata secondo le norme

    del codice di procedura penale.


 


 

    
 

      227. Reati commessi in alto mare. Ä Gli  ufficiali  comandanti

    navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati

    contraenti della convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti  alla

    medesima ove abbiano ragionevoli  motivi  per  supporre  che  da

    persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato  commesso

    in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione,

    possono  esigere  dal  comandante  o  padrone   di   tale   nave

    l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la  nazionalit…

    di essa. Di tale esibizione si deve  subito  prendere  nota  sui

    detti documenti.

      Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono  compilare

    processi verbali per  accertare  la  sussistenza  del  reato.  I

    verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese

    al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati  ed

    i testimoni  possono  nella  loro  lingua  aggiungere  tutte  le

    spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

      I verbali compilati da ufficiali  comandanti  navi  straniere,

    fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale

    attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.


 


 

    
 

      228.  Rifiuto  di  esibire  i  documenti  -  Sanzioni.  Ä   Il

    comandante di una nave italiana che  si  rifiuta  di  esibire  i

    documenti richiestigli dagli  ufficiali  indicati  nell'articolo

    precedente, Š punito con la multa da lire 80.000 a lire  800.000

   .

      Si applica la reclusione fino a  due  anni  se  il  rifiuto  Š

    opposto ad ufficiali della marina da guerra.


 


 

    
 

      229.  Pubblico  ufficiale.  Ä  Gli  ufficiali  che,  ai  sensi

    dell'art.  227,  hanno  facolt…  di  chiedere  l'esibizione  dei

    documenti ivi indicati, e  di  compilare  processi  verbali  per

    l'accertamento  dei  reati  previsti  dal  presente  Capo,  sono

    considerati, nell'esercizio di tale facolt…, pubblici ufficiali,

    anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.


 


 

    
 

      230. Sanzioni civili.  Ä  Per  i  danni  cagionati  dai  reati

    previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli

    articoli 185 e seguenti del codice penale.

      Per le indennit… previste nella prima parte dell'art. 7  della

    convenzione internazionale del 14  marzo  1884,  si  osserva  la

    disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.


 

        Capo VI - Limitazioni legali - Servit— - Espropriazioni


 

        231. Pubblica utilit… - Espropriazione. Ä  Gli  impianti  di

    telecomunicazioni  e  le  opere  accessorie  occorrenti  per  la

    funzionalit… di detti impianti, semprech‚ siano esercitati dallo

    Stato o  dai  concessionari,  per  i  servizi  concessi  ad  uso

    pubblico, hanno carattere di pubblica utilit….

      Con decreto del Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni

    pu•   essere    dichiarata,    ove    occorra,    l'urgenza    e

    l'indifferibilit… delle opere.

      Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso

    esclusivamente privato possono  essere  dichiarati  di  pubblica

    utilit…  con  decreto  del  Ministro   per   le   poste   e   le

    telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

      Per l'acquisizione patrimoniale dei  beni  immobili  necessari

    alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo

    comma, pu• esperirsi la procedura di  esproprio  prevista  dalla

    legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e  successive  modificazioni

    ed aggiunte.

      Tale procedura pu•  essere  esperita  dopo  che  siano  andati

    falliti, o non sia stato possibile effettuare,  i  tentativi  di

    bonario componimento con i proprietari dei fondi sul  prezzo  di

    vendita offerto, da valutarsi  da  parte  degli  uffici  tecnici

    erariali competenti.

      Per le aziende dipendenti dal Ministero delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni  e  per  i   concessionari   di   servizi   di

    telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennit…  di  esproprio  Š

    determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968,  n.

    325 .


 


 

    
 

        232.   Limitazioni   legali.    Ä    Negli    impianti    di

    telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma,  i

    fili o cavi senza  appoggio  possono  passare,  anche  senza  il

    consenso del proprietario,  sia  al  di  sopra  delle  propriet…

    pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove  non

    siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

      Il proprietario o il condominio non pu•  opporsi  all'appoggio

    di antenne, di sostegni, nonch‚ al passaggio di condutture, fili

    o  qualsiasi  altro  impianto  nell'immobile  di  sua  propriet…

    occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini

    o dei condomini.

      I fili,  cavi  ed  ogni  altra  installazione  debbono  essere

    collocati in guisa da non impedire  il  libero  uso  della  cosa

    secondo la sua destinazione.

      Il  proprietario  Š   tenuto   a   sopportare   il   passaggio

    nell'immobile di sua propriet… del personale  dell'esercente  il

    servizio  che   dimostri   la   necessit…   di   accedervi   per

    l'installazione, riparazione e manutenzione  degli  impianti  di

    cui sopra.

      Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non  Š

    dovuta alcuna indennit….


 


 

    
 

        233.  Servit—.  Ä  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo

    precedente, le servit— occorrenti al passaggio con appoggio  dei

    fili, cavi ed  impianti  connessi  alle  opere  considerate  dal

    precedente art. 231,  sul  suolo,  nel  sottosuolo  o  sull'area

    soprastante,  sono  imposte,  in  mancanza  del   consenso   del

    proprietario ed anche  se  costituite  su  beni  demaniali,  con

    decreto del prefetto, ai  sensi  dell'art.  46  della  legge  25

    giugno 1865, n. 2359 .

      Se trattasi di  demanio  statale,  il  passaggio  deve  essere

    consentito   dall'autorit…   competente   ed    Š    subordinato

    all'osservanza delle norme e delle condizioni da  stabilirsi  in

    apposita convenzione.


 


 

    
 

      234. Procedura di imposizione della servit— - Indennit…. Ä  La

    domanda, corredata dal  progetto  degli  impianti  e  del  piano

    descrittivo dei luoghi, Š diretta al prefetto.

      Il prefetto invia gli atti al genio  civile  che,  sentite  le

    parti esprime il suo parere in merito e stabilisce la  indennit…

    da  pagarsi,  quando  sia  dovuta,  al  proprietario   in   base

    all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad

    esso si impone ed al contenuto della servit—.

      Il prefetto emana il decreto  di  imposizione  della  servit—,

    determinando le modalit… di esercizio dopo essersi accertato del

    pagamento o del deposito della indennit….


 


 

    
 

      235. Ricorso gerarchico. Ä Contro il decreto  del  prefetto  Š

    ammesso ricorso  gerarchico  al  Ministro  per  le  poste  e  le

    telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla  notificazione

    del provvedimento.


 


 

    
 

      236. Indennit… richiesta dopo la costituzione della servit—. Ä

    Qualora l'indennit… per servit— sia richiesta  dal  proprietario

    successivamente alla costituzione della servit— stessa, nulla  Š

    dovuto a  titolo  di  interessi  per  il  tempo  anteriore  alla

    richiesta.


 


 

    
 

      237.  Innovazioni  sul  fondo.  Ä  La  servit—   deve   essere

    costituita in modo da riuscire la pi— conveniente allo  scopo  e

    la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto  riguardo  alle

    condizioni delle propriet… vicine.

      Il proprietario ha  sempre  facolt…  di  fare  sul  suo  fondo

    qualunque innovazione, ancorch‚ essa importi la rimozione od  il

    diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, n‚ per

    questi  deve  alcuna  indennit…,  salvo  che  sia   diversamente

    stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio  che

    costituisce la servit— e salva,  in  ogni  caso,  l'applicazione

    dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .

      Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per  esigenze

    della viabilit… degli  impianti  di  telecomunicazioni  statali,

    sulle strade ed autostrade di propriet…  dell'azienda  nazionale

    autonoma  della  strada,  e  l'utilizzazione  dei  circuiti   di

    telecomunicazioni  statali  per  il  servizio  delle  strade  ed

    autostrade medesime, sono regolati da  apposite  convenzioni  da

    stipul…rsi fra le amministrazioni interessate.

      Il proprietario che ha ricevuto una indennit… per  la  servit—

    impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato  dalla

    medesima, Š tenuto al rimborso  della  somma  ricevuta  detratto

    l'equo compenso per l'onere gi… subito.

      Da tale obbligo Š esente lo Stato per i beni di sua propriet….


 


 

    
 

      238.  Divieto  di  imporre  altri  oneri.   Ä   Le   pubbliche

    amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono

    imporre  per  l'impianto  o  per  l'esercizio  dei  servizi   di

    telecomunicazioni oneri o canoni che  non  siano  stabiliti  per

    legge, salvo che non  sia  diversamente  disposto  dal  presente

    decreto.


 


 

    
 

      239.  Occupazione  di  sedi   autostradali   da   gestire   in

    concessione  e  di  propriet…  dei  concessionari.  Ä   Per   la

    realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni

    ad uso pubblico, pu• essere occupata una sede idonea,  lungo  il

    percorso delle autostrade, gestite in concessione e di propriet…

    del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.

      Per la imposizione della servit— avente come  contenuto  detta

    occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari l'urgenza ed

    indifferibilit… previsto al secondo comma dell'articolo 231.

      La servit— Š imposta con decreto del Ministro per le  poste  e

    le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici,

    presidente dell'ANAS.

      Prima  della  emanazione  del  decreto   d'imposizione   della

    servit—, il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni

    trasmette all'ufficio tecnico erariale competente  un  piano  di

    massima dei lavori da eseguire.

      L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime  il  suo

    parere in  merito  e  stabilisce  la  indennit…  da  pagarsi  al

    proprietario in base all'effettiva diminuzione  del  valore  del

    fondo, all'onere che ad esso si impone  ed  al  contenuto  della

    servit—.

      Il Ministro per le  poste  e  le  telecomunicazioni  emana  il

    decreto d'imposizione della servit—, determinando le modalit… di

    esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o  del  deposito

    dell'indennit….

      Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

    viene notificato alle parti interessate.

      L'inizio del procedimento per l'imposizione della servit— deve

    essere preceduto da un tentativo  di  bonario  componimento  tra

    l'esercente del pubblico servizio  di  telecomunicazioni  ed  il

    proprietario  dell'autostrada,  previo,  in  ogni  caso,  parere

    dell'ufficio   tecnico   erariale   competente    sull'ammontare

    dell'indennit… da corrispondere per la servit— stessa.

      Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse

    provvedere all'allargamento od a modifiche e  spostamenti  della

    sede autostradale per esigenze di viabilit…, e  l'esecuzione  di

    tali lavori venisse ad interessare i cavi di  telecomunicazioni,

    ne d… tempestiva comunicazione al proprietario  di  detti  cavi,

    avendo cura di inviare la  descrizione  particolareggiata  delle

    opere da eseguire.

      In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per

    causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc.).

      Il proprietario  dei  cavi  di  telecomunicazioni  provvede  a

    proprie spese e cura alla modifica dei  propri  impianti  ed  al

    loro  spostamento  sulla  nuova   sede   che   il   proprietario

    concessionario   dell'autostrada   Š   tenuto   a   mettere    a

    disposizione.

      Per quanto non espressamente stabilito nel presente  articolo,

    si  applicano  le  altre  norme  sulla  servit—  in  materia  di

    telecomunicazioni.


 

        Capo VII - Polizia e protezione delle telecomunicazioni


 

        240. Turbative ai  servizi  di  telecomunicazioni.  Ä  Fermo

    restando quanto previsto dall'art. 23 del  presente  decreto,  Š

    vietato  arrecare   disturbi   o   causare   interferenze   alle

    telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.

      Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via

    amministrativa,  i  direttori  dei  circoli  delle   costruzioni

    telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di  zona

    della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti  per

    territorio.


 


 

    
 

      241. Prescrizioni per gli impianti  di  energia  elettrica.  Ä

    Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se  subacquea,  a

    qualunque uso  destinata  pu•  essere  costruita,  modificata  o

    spostata senza che sul relativo progetto si sia  preventivamente

    ottenuto il nulla-osta dell'Amministrazione ai sensi delle norme

    che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della

    energia elettrica.

      Il predetto nulla-osta Š rilasciato dal direttore del  circolo

    delle costruzioni telegrafiche  e  telefoniche,  competente  per

    territorio, per le linee elettriche:

        a) di classe zero, di I classe e di  II  classe  secondo  le

    definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente  della

    Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 ;

        b) qualunque ne sia  la  classe,  quando  esse  non  abbiano

    interferenze con linee di telecomunicazioni;

        c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza  previsti

    dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge  sulle

    acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11

    dicembre 1933, n. 1775.

      In questo ultimo caso  per  i  tratti  di  linee  che  abbiano

    interferenze con impianti  di  telecomunicazioni,  i  competenti

    organi  dell'amministrazione  ne  subordinano  il   consenso   a

    condizioni da  precisare  non  oltre  sei  mesi  dalla  data  di

    presentazione dei progetti.

      Per l'esecuzione, invece, di qualsiasi lavoro sulle condutture

    subacquee di energia elettrica  e  sui  relativi  atterraggi,  Š

    necessario sempre il  preventivo  consenso  dell'Amministrazione

    che si riserva  di  esercitare  la  vigilanza  e  gli  opportuni

    controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative  spese

    sono a carico dell'esercente delle condutture.

      Nessuna  tubazione  metallica  sotterrata,  a  qualunque   uso

    destinata, pu• essere costruita, modificata o spostata senza che

    sul relativo progetto  sia  stato  preventivamente  ottenuto  il

    nulla-osta dell'Amministrazione.

      Le determinazioni su  quanto  previsto  nei  precedenti  commi

    terzo,  quarto  e  quinto  possono  essere  delegate  ad  organi

    periferici con decreto del Ministro,  sentito  il  consiglio  di

    amministrazione.


 


 

    
 

      242. Interferenze. Ä Il nulla-osta Š rilasciato dal  direttore

    del  circolo  delle  costruzioni  telegrafiche  e   telefoniche,

    competente  per  territorio,   per   le   tubazioni   metalliche

    sotterrate che  non  presentano  interferenze  con  impianti  di

    telecomunicazioni.

      Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati  e

    cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate  le

    norme  generali  per  gli  impianti   elettrici   del   comitato

    elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche.

      Le stesse norme di cui sopra, in  quanto  applicabili,  devono

    essere   osservate    nelle    interferenze    tra    cavi    di

    telecomunicazioni sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

      In caso di inosservanza, indipendentemente  dalla  sospensione

    dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per  il

    reato eventualmente pi— grave, il trasgressore Š punito  con  la

    sanzione amministrativa da lire 8.000 a lire 400.000 .


 


 

    
 

      243. Disturbi arrecati da  elettrodotti  -  Provvedimenti  per

    eliminarli. Ä Qualora, a causa di impianti di energia elettrica,

    anche se debitamente approvati  dalle  autorit…  competenti,  si

    abbia  un  turbamento  del  servizio  delle   telecomunicazioni,

    l'Amministrazione promuove, sentite  le  predette  autorit…,  lo

    spostamento degli impianti  od  altri  provvedimenti  idonei  ad

    eliminare i disturbi, a norma  dell'art.  127  del  testo  unico

    sulle acque ed impianti elettrici  11  dicembre  1933,  n.  1775

   .

      Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.


 

                               TITOLO II

                        Dei servizi telegrafici

              Capo I - Disposizioni di carattere generale


 

      244. Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale.  Ä

    Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonch‚  le

    tariffe  dei  servizi  speciali,  relative   ai   telegrammi   e

    radiotelegrammi  ordinari,  sono  stabilite  e  modificate   dal

    Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il

    consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il

    tesoro.


 


 

    
 

      245. Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico. Ä

    Gli uffici locali e le agenzie, istituiti  per  i  soli  servizi

    postali, possono essere abilitati, sulla  base  delle  direttive

    generali impartite dal competente organo centrale,  al  servizio

    telegrafico, con determinazione  del  direttore  compartimentale

    competente per territorio o dell'organo  designato  con  decreto

    del Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni,  sentito  il

    consiglio di amministrazione.

      E'  necessario  il  parere  del  circolo   delle   costruzioni

    telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

      Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.


 


 

    
 

      246.  Apertura  e  soppressione  degli  uffici  telegrafici  -

    Competenza. Ä L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici

    permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, Š

    disposta dal direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma

    delle poste e delle telecomunicazioni o  dall'organo  da  questo

    delegato.

      Le spese relative sono a carico  dell'Amministrazione  qualora

    ricorrano motivi di pubblico interesse.

      Rientra nella competenza del direttore provinciale  l'apertura

    di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta  di

    enti o privati che ne assumano interamente le  spese  a  proprio

    carico.


 


 

    
 

      247.  Elenchi  degli  abbonati  dei  servizi   telegrafici   -

    Sanzioni. Ä La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e

    la distribuzione, anche gratuita, di elenchi  o  guide  generali

    degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi  a  detti

    elenchi    o    guide,    sono    di    esclusiva     competenza

    dell'Amministrazione o dei suoi concessionari.  La  loro  stampa

    pu• essere affidata, ove necessario, direttamente  all'industria

    privata specializzata.

      Gli utenti  hanno  diritto  di  chiedere  che  siano  inserite

    gratuitamente  le  indicazioni  strettamente   necessarie   alla

    propria individuazione.

      Elenchi parziali, notiziari, bollettini  o  estratti,  possono

    essere  pubblicati,  venduti  e  distribuiti,  anche  a   titolo

    gratuito, a cura di enti o  privati  soltanto  con  il  consenso

    dell'Amministrazione.

      Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed  al

    terzo comma del presente articolo, Š punito con  la  pena  della

    sanzione amministrativa sino a lire 800.000).


 


 

    
 

      248. Utilizzazione degli impianti degli esercenti di  pubblico

    trasporto.   Ä   L'Amministrazione   delle   poste    e    delle

    telecomunicazioni pu• posare, sulle palificazioni  di  propriet…

    degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti  per  i

    servizi telegrafici nel numero e con le modalit…  stabilite  con

    apposita convenzione.

      Pu•, altres, utilizzare con le  stesse  modalit…  e  per  gli

    stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di  propriet…  degli

    stessi esercenti.

      Gli esercenti di linee di pubblico trasporto  sono  tenuti,  a

    richiesta   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle

    telecomunicazioni, a  svolgere  nei  propri  uffici,  muniti  di

    telegrafo, il servizio  telegrafico  per  il  pubblico,  con  le

    modalit… indicate da apposita convenzione.


 


 

    
 

      249. Esclusione di responsabilit….  Ä  Fermo  restando  quanto

    disposto nel precedente art.  6,  l'Amministrazione  non  assume

    alcuna responsabilit… per i danni arrecati a persone od a  cose,

    che  possano  derivare  o  incidentalmente  essere  causati   da

    contatti di conduttori con apparecchiature terminali  installate

    presso gli utenti dei servizi telegrafici.


 


 

    
 

      250. Disciplina dei servizi telegrafici. Ä Le condizioni e  le

    modalit… per  l'ammissione  ai  servizi  telegrafici  e  per  lo

    svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente  decreto

    o dal regolamento, sono stabilite con decreto del  Ministro  per

    le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di

    amministrazione.


 

                        Capo II - Servizio telex


 

      251. Ammissione  al  servizio.  Ä  Chiunque  pu•  chiedere  di

    collegarsi  alla  rete  telegrafica  a  commutazione  automatica

    dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  per

    lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche.


 


 

    
 

      252. Organi competenti. Ä Gli allacciamenti  alla  rete  telex

    sono  disposti,  sulla  base  di  direttive  generali  impartite

    dall'organo centrale competente, dal direttore del circolo delle

    costruzioni   telegrafiche   e   telefoniche   competente    per

    territorio.

      E' in facolt… dell'organo medesimo di  disporre  allacciamenti

    telex per periodi inferiori ad un anno.


 


 

    
 

      253. Contributi - Canoni - Deposito cauzionale. Ä L'utente del

    servizio  telex  deve  costituire  i   depositi   cauzionali   e

    corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del

    Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il

    consiglio di amministrazione.


 


 

    
 

      254. Traffico  minimo.  Ä  Le  tariffe  da  applicare  per  il

    servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi  dell'art.  7

    del presente decreto, possono prevedere la  misura  dell'importo

    che l'utente dovr… annualmente corrispondere  per  garantire  un

    traffico minimo.


 


 

    
 

      255.  Tasse  terminali  e  di   transito   italiane   per   le

    comunicazioni  internazionali.  Ä  Le  tasse  generali  italiane

    terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono

    stabilite, a norma  del  precedente  art.  8,  con  decreto  del

    Ministero per le poste e le telecomunicazioni, di  concerto  con

    quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali o  ad

    accordi con le amministrazioni interessate.


 


 

    
 

      256. Servizi speciali. Ä L'Amministrazione delle poste e delle

    telecomunicazioni, ha facolt…  di  autorizzare  gli  utenti  del

    servizio  telex  ad  effettuare  la  trasmissione   dei   propri

    telegranimi all'ufficio telegrafico centrale per  il  successivo

    inoltro a destinazione ed  a  ricevere,  per  lo  stesso  mezzo,

    telegrammi indirizzati agli utenti medesimi.

      I  telegrammi  trasmessi  dagli  utenti  telex   agli   uffici

    telegrafici centrali sono soggetti alla  stessa  tassazione  dei

    telegrammi accettati agli sportelli dell'Amministrazione con  le

    soprattasse stabilite con decreto del Ministro per le poste e le

    telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione,  di

    concerto con il Ministro per il tesoro.


 


 

    
 

      257. Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni.  Ä  Il

    traffico  scambiato  dall'utente   del   servizio   telex   deve

    riguardare esclusivamente l'attivit…  di  sua  pertinenza  ed  Š

    quindi viet…to qualsiasi traffico per conto di terzi.

      L'impianto non pu• essere messo a disposizione di terzi.

      In caso di infrazione  accertata  e  regolarmente  contestata,

    l'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  potr…

    applicare una penale in misura non superiore  all'importo  della

    cauzione. In caso di  recidiva  sar…  applicata  una  penale  in

    misura  pari  all'importo  della  cauzione  e  l'Amministrazione

    stessa potr… anche procedere  alla  risoluzione  anticipata  del

    rapporto  di  utenza,  salva  la  eventuale  applicazione  delle

    sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo  comma  dell'art.

    218 del presente decreto, senza essere  tenuta  a  corrispondere

    risarcimenti o indennizzi di sorta.

      Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente,

    l'Amministrazione pu• imporre il pagamento di una  penale  nella

    misura prevista dal regolamento.


 


 

    
 

      258. Appoggio dei sostegni - Passaggio  di  condutture.  Ä  Il

    richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve

    installarsi  il  posto  telex,   ha   l'obbligo   di   concedere

    gratuitamente   all'Amministrazione   delle   poste   e    delle

    telecomunicazioni, l'appoggio dei sostegni ed il passaggio delle

    condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua

    propriet….

      In ogni altro caso, sono applicabili le disposizioni contenute

    nell'art. 233 del presente decreto.


 


 

    
 

      259. Istituzione di posti pubblici telex. Ä I  posti  pubblici

    telex   sono   istituiti   con   provvedimento   del   direttore

    compartimentale  competente   per   territorio   e   dell'organo

    designato  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le

    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

      E'  necessario  il  parere  del  circolo   delle   costruzioni

    telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.


 


 

    
 

      260. Controlli. Ä L'esercizio del servizio telex Š soggetto  a

    verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle  poste

    e delle telecomunicazioni. L'utente Š obbligato  a  dare  libero

    accesso nei propri uffici agli  incaricati  dell'Amministrazione

    stessa,  muniti  di  apposit…  autorizzazione,  allo  scopo   di

    vigilare  sulla  esatta  osservanza   degli   obblighi   assunti

    dall'utente medesimo.


 

    Capo  III  -  Collegamenti  diretti  della  rete  pubblica   per

                    trasmissioni di tipo telegrafico


 

      261. Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa  -

    Organo competente a rilasciarla. Ä Chiunque  intende  connettere

    apparecchiature in suo possesso a circuiti  diretti  della  rete

    pubblica per  trasmissioni  di  tipo  telegrafico,  deve  essere

    munito,  per  ciascuna  sede  operativa  cui  sono  attestati  i

    collegamenti, di atto di concessione ad uso privato.

      Detta concessione Š rilasciata dal Ministro per le poste e  le

    telecomunicazioni o  dagli  organi  designati  con  decreto  del

    Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.


 


 

    
 

      262. Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio. Ä Per

    il rilascio della concessione di cui al precedente art. 261, pu•

    prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.


 


 

    
 

      263. Canoni. Ä Gli utenti, di  cui  al  precedente  art.  261,

    debbono corrispondere un canone annuo di  concessione  per  ogni

    collegamento  attestato  a  ciascuna  sede  operativa   cui   si

    riferisce la concessione stessa, oltre ad un  canone  annuo  per

    l'uso dei collegamenti messi a loro disposizione.

      Salvo quanto espressamente stabilito dal presente  decreto,  i

    criteri per la determinazione e l'applicazione di tali canoni  e

    la loro misura sono determinati con decreto del Ministro per  le

    poste  e  le  telecomunicazioni,   sentito   il   consiglio   di

    amministrazione.

      E' necessario il concerto con il Ministro per il tesoro per  i

    canoni dovuti per l'uso di collegamenti.

      Nei confronti  degli  abbonati  al  servizio  telefonico,  che

    intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete

    telefonica a commutazione, pu•  essere  stabilito  l'obbligo  di

    corrispondere   all'Amministrazione   delle   poste   e    delle

    telecomunicazioni un canone annuo nella misura e con le modalit…

    previste al secondo comma.


 


 

    
 

      264. Deposito cauzionale. Ä Gli utenti di  cui  al  precedente

    art. 261 devono costituire,  per  ogni  sede  operativa  cui  si

    riferisce la concessione,  un  deposito  cauzionale  a  garanzia

    degli obblighi assunti.

      Per utilizzazioni di durata inferiore a 90 giorni  pu•  essere

    accordato  l'esonero  dall'obbligo  di  costituire  il  deposito

    stesso.

      Sono in ogni caso esonerati dal predetto obbligo  le  regioni,

    le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza  e

    beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui  alla  legge

    12 febbraio 1968, n. 132 .


 


 

    
 

      265. Traffico  consentito  -  Inosservanza  degli  obblighi  -

    Sanzioni. Ä Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi a

    disposizione degli utenti per trasmissioni di tipo  telegrafico,

    pu• essere  scambiato  soltanto  traffico  di  pertinenza  degli

    utenti stessi, con assoluto divieto  di  svolgere  traffico  per

    conto di terzi.

      In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste  dal

    primo, secondo ed ultimo comma del precedente art. 218.

      Per ogni altra violazione  degli  obblighi,  l'Amministrazione

    pu• imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal

    regolamento,  salva  in  ogni  caso  la  facolt…   di   disporre

    l'interruzione di tutti o parte dei collegamenti,  senza  essere

    tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.


 


 

    
 

      266. Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli  utenti  -

    Approvazione preventiva. Ä  Sui  collegamenti  diretti  messi  a

    disposizione   degli    utenti    possono    essere    applicati

    esclusivamente apparecchiature e dispositivi  approvati  in  via

    preventiva   dall'Amministrazione   delle    poste    e    delle

    telecomunicazioni.

      L'utilizzazione  di  tali  apparecchiature  e  dispositivi   Š

    subordinata all'osservanza delle prescrizioni  amministrative  e

    tecniche fissate dall'Amministrazione stessa.


 


 

    
 

      267.  Esonero  dal  canone  di  concessione.  Ä   I   giornali

    quotidiani e  le  agenzie  di  stampa,  nonch‚  le  regioni,  le

    province, i comuni, le Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e

    beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui  alla  legge

    12  febbraio  1968,  n.   132     sono   esonerati   dalla

    corresponsione del canone di concessione di  cui  al  precedente

    articolo 263.


 


 

    
 

      268. Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti -

    Canoni di reciprocit…. Ä I canoni  per  l'uso  dei  collegamenti

    diretti realizzati su circuiti interurbani di  tipo  telegrafico

    dell'Amministrazione e relativi raccordi urbani  possono  essere

    ridotti fino ad un massimo del 50% per i Ministeri dell'interno,

    dei  trasporti  e  della  difesa,  nonch‚  per   gli   enti   ed

    organizzazioni che hanno diritto ad  un  trattamento  analogo  a

    quello  delle  forze  armate  italiane  in   base   ad   accordi

    internazionali.

      Tali  riduzioni  sono  subordinate  alla  condizione   che   i

    Ministeri, enti ed organizzazioni interessati accordino, per  le

    prestazioni   rese   all'Amministrazione,    agevolazioni    sui

    corrispettivi e canoni ad essi dovuti e  semprech‚,  trattandosi

    di   prestazioni   identiche,   tali   agevolazioni   consistano

    nell'applicazione di aliquote base  non  superiori  e  riduzioni

    della stessa entit….

      Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle societ…

    concessionarie di servizi telegrafici di stampa Š  accordata  la

    riduzione del 75% sui canoni stabiliti  per  l'uso  di  circuiti

    telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani.

      Nei confronti degli stessi organi di cui al  precedente  comma

    si applica, per quanto concerne  l'uso  di  circuiti  telefonici

    interurbani utilizzati per trasmissioni di tipo telegrafico,  il

    disposto dell'art. 307 del presente decreto.

      Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e

    delle societ… concessionarie dei  servizi  telegrafici  e  delle

    societ… concessionarie dei servizi telefonici, i  canoni  stessi

    vengono stabiliti in apposite convenzioni tenuto conto,  in  via

    di reciprocit…, dell'entit… e del costo delle  prestazioni  rese

    all'Amministrazione. Tali  convenzioni  sono  approvate  per  le

    societ…  concessionarie  dallo  stesso  organo   competente   al

    rilascio delle concessioni  e  per  l'Azienda  di  Stato  per  i

    servizi  telefonici   dal   Ministro   per   le   poste   e   le

    telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione,  di

    concerto con il Ministro per il tesoro.


 


 

    
 

      269. Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai

    concessionari. Ä Fermo restando il disposto degli articoli 261 e

    seguenti del presente decreto, i  collegamenti  diretti  di  cui

    agli  articoli  stessi,  possono  essere  messi  a  disposizione

    dell'utenza  dai   concessionari   dei   pubblici   servizi   di

    telecomunicazioni.

      Le norme, modalit… e condizioni da osservare nei rapporti  fra

    Amministrazione e concessionari sono stabilite  con  convenzione

    approvata  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le

    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.


 


 

    
 

      270. Durata minima per l'uso di collegamenti diretti. Ä  L'uso

    dei collegamenti diretti per trasmissioni di tipo telegrafico  Š

    ammesso, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con

    caratteristiche di continuit… per tutte le 24 ore.

      Tuttavia subordinatamente alle  esigenze  del  traffico  della

    rete pubblica a commutazione,  pu•  essere  consentito  l'uso  a

    tempo parziale dei suddetti collegamenti per  talune  ore  della

    giornata con un minimo di un'ora.

      Per periodi di utilizzazione da 8 a  24  ore  giornaliere,  il

    canone Š  dovuto  per  intero;  per  periodi  minori  di  8  ore

    giornaliere, si applica 1/8 del canone base previsto per 24 ore,

    moltiplicato  per  il  numero  delle  ore  di  utilizzazione  ed

    aumentato di 1/4 d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

      Per utilizzazioni di durata inferiore ai 90 giorni, il  canone

    previsto in base ai commi precedenti Š maggiorato del 50%;  tale

    maggiorazione non si applica alle amministrazioni militari.

      Per l'uso invece di mezzi trasmissivi urbani, di durata sempre

    inferiore ai 90 giorni, il relativo canone  viene  stabilito  in

    maniera forfettaria. Si considerano urbani i  mezzi  trasmissivi

    compresi nell'ambito di una stessa rete telefonica urbana.

      Le utilizzazioni temporanee di cui ai precedenti  commi  hanno

    di norma carattere di continuit… per tutte le 24  ore:  solo  in

    casi eccezionali esse possono essere consentite per  talune  ore

    della giornata, come un minimo di una ora continuativa e  sempre

    subordinatamente alle esigenze di traffico della rete pubblica a

    commutazione.


 


 

    
 

      271. Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso  privato.

    Ä Per quanto non espressamente previsto nel presente capo e  nel

    regolamento, si applicano, in quanto compatibili,  le  norme  di

    cui ai capi II e IV  del  precedente  titolo  I,  relativi  alle

    concessioni aventi ad oggetto la costruzione  e  l'esercizio  di

    impianti di telecomunicazioni ad uso privato.


 

                         Capo IV - Manutenzione


 

      272. Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee

    ed apparati di terzi. Ä Le amministrazioni statali gli enti ed i

    privati nei confronti dei quali l'Amministrazione delle poste  e

    delle   telecomunicazioni   effettua    la    manutenzione    di

    palificazioni e linee  telegrafiche  e  telefoniche,  nonch‚  di

    apparati telegrafici di propriet… dei medesimi,  sono  tenuti  a

    corrispondere i relativi canoni di manutenzione.

      Tali  canoni  sono  stabiliti   con   la   procedura   fissata

    dall'articolo 263 del presente decreto.

      Resta  ferma  la  facolt…  dell'Amministrazione  di  accordare

    riduzioni sui canoni di manutenzione nei confronti degli enti di

    cui al primo ed ultimo comma del precedente  art.  268  ed  alle

    condizioni indicate nell'articolo medesimo.


 


 

    
 

      273. Criteri per la determinazione ed applicazione dei  canoni

    di manutenzione. Ä I canoni di manutenzione di cui al precedente

    art.  272  sono  comprensivi  delle  spese  occorrenti  per   la

    rimozione dei  guasti  e  per  la  ordinaria  manutenzione,  ivi

    inclusi il taglio delle piante ingombranti, la  regolazione  dei

    fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori.

      Non  sono  invece  comprese  nei  predetti  canoni,  e   vanno

    liquidate a parte:

        a) le  spese  per  eventuali  spostamenti,  modificazioni  o

    riparazioni delle linee che si rendano necessarie  per  esigenze

    proprie    dell'Amministrazione    delle    poste    e     delle

    telecomunicazioni o  che  derivino  dalla  esecuzione  di  opere

    pubbliche o di interesse  pubblico,  o  dall'applicazione  degli

    articoli 231 e seguenti del presente decreto;

        b) le spese di riparazioni  che  si  rendano  necessarie  in

    conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito od a  fatto

    non  imputabile  all'Amministrazione   delle   poste   e   delle

    telecomunicazioni;

        c)  le  spese  occorrenti  per  il  cambio  dei  conduttori,

    porta-isolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e

    regolare esercizio;

        d) le maggiori  spese  occorrenti  per  la  manutenzione  di

    tronchi di linee speciali intesi come tali quelli sui quali  non

    risultino posati conduttori  di  propriet…  dell'Amministrazione

    delle poste e delle telecomunicazioni.

      Nella determinazione della quota di spese di cui alla  lettera

    d),   si   tiene   conto   dei    maggiori    oneri    sostenuti

    dall'Amministrazione nei casi in cui i  tronchi  speciali  siano

    notevolmente    distanti    dalle     linee     di     propriet…

    dell'Amministrazione   stessa   o   risultino,    per    ragioni

    topografiche o di altro  genere,  difficilmente  accessibili  al

    personale di manutenzione.

      Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a),  b),

    c) e d) sono inoltre a carico  degli  interessati  le  quote  di

    surrogazione del personale e la quota di spese generali.

      Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto,  i

    criteri per la determinazione e  l'applicazione  dei  canoni  di

    manutenzione, sono stabiliti con decreto  del  Ministro  per  le

    poste  e  le  telecomunicazioni,   sentito   il   consiglio   di

    amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.


 


 

    
 

      274. Manutenzione  a  carattere  temporaneo.  Ä  I  canoni  di

    manutenzione di cui al precedente art. 272 sono applicabili solo

    quando la manutenzione Š  affidata  alla  Amministrazione  delle

    poste e delle telecomunicazioni con carattere  di  continuit…  e

    comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per  periodi

    minori sono rimborsate le spese a piŠ di lista, al  cui  importo

    vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota

    di spese generali.

      Per la manutenzione di palificazioni sulle quali  sono  posati

    conduttori di propriet… di pi— enti o privati,  l'intero  canone

    di    manutenzione    della    palificazione    Š    corrisposto

    all'Amministrazione dal proprietario della palificazione,  salvo

    rivalsa nei confronti di terzi che utilizzano la palificazione.

      I   proprietari   dei   singoli    conduttori    corrispondono

    direttamente  all'Amministrazione  il  canone  di   manutenzione

    relativo ai conduttori stessi.


 

                               TITOLO III

                         Dei servizi telefonici

                  Capo I - Concessioni ad uso pubblico


 

      275. Canoni di concessione. Ä Il canone annuo da pagarsi  allo

    Stato  dai  concessionari  dei  servizi   telefonici   a   norma

    dell'articolo 188 non potr… essere stabilito in misura inferiore

    al 3 per cento degli introiti  lordi  delle  rispettive  societ…

    concessionarie, risultanti dal  bilancio  annuale,  riferiti  ai

    servizi dati in concessione .


 

                  Capo II - Concessioni ad uso privato


 

      276.  Concessioni  ad  uso  privato  -   Definizione.   Ä   La

    concessione  di  linee  telefoniche  private  Š  limitata   alla

    corrispondenza tra i fondi del  medesimo  concessionario  o  tra

    fondi di uno o  di  altro  concessionario,  ed  Š  data  ad  uso

    esclusivo di determinate persone o enti per le comunicazioni che

    interessino le persone e gli  enti  stessi,  secondo  i  criteri

    stabiliti dal precedente art. 214.

      Le linee suddette non possono venire  poste  in  comunicazione

    con altre linee telefoniche private, salvo il  caso  in  cui  il

    collegamento avvenga per il servizio di elettrodotti, oleodotti,

    acquedotti,  gasdotti,  fra   loro   interconnessi,   anche   se

    appartenenti a concessionari diversi.

      Le  linee  telefoniche  private,  adibite  ad  un  determinato

    servizio, non possono essere collegate con quelle adibite ad  un

    servizio diverso.


 


 

    
 

      277. Misura del canone. Ä La misura dei canoni annuali per  le

    concessioni di linee telefoniche ad uso privato Š  stabilita  in

    L.  20.000  per  ogni  circuito  di  comunicazione  fino  a  tre

    chilometri con due telefoni ed in L. 2.000 per ogni chilometro o

    frazione in pi— dei primi tre e per ogni  telefono  in  pi—  dei

    primi due.

      Detto canone Š raddoppiato per le linee telefoniche a servizio

    di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti e teleferiche e

    per tutte le linee ed impianti  che  si  svolgono  in  territori

    appartenenti a comuni diversi.

      Le linee  telefoniche  private  a  servizio  di  elettrodotti,

    oleodotti, acquedotti e gasdotti, appartenenti  a  concessionari

    diversi e tra loro interconnesse, sono  soggette  ad  un  canone

    annuo pari a L. 65.000 per ogni punto di interconnessione e  per

    ciascun  concessionario,  oltre  al  canone  di  cui  al   comma

    precedente.

      Per  la  futura  revisione  dei  canoni  di  cui  al  presente

    articolo, si provvede con decreto del Ministro per le poste e le

    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.


 


 

    
 

      278. Canone per linee ad uso comune di due  utenti.  Ä  Se  le

    linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno  di

    questi Š tenuto a pagare il canone relativo.

      Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due  utenti,  di

    cui uno situato in territorio  italiano  e  l'altro  situato  in

    territorio straniero, l'utente situato in territorio italiano  Š

    responsabile del canone dovuto dall'utente situato in territorio

    straniero, per il tratto di linea telefonica posto in territorio

    italiano.


 


 

    
 

      279. Collegamento alla rete  pubblica.  Ä  I  concessionari  e

    l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere ai

    proprietari di linee telefoniche ad uso privato il  collegamento

    delle dette linee alle reti telefoniche pubbliche di  rispettiva

    pertinenza, alle condizioni stabilite nel regolamento.


 


 

    
 

      280. Impianti telefonici  ad  onde  guidate.  Ä  L'obbligo  di

    chiedere la concessione e di pagare  il  canone  a  norma  degli

    articoli precedenti sussiste anche per gli  impianti  telefonici

    ad onde guidate per uso privato. Quando gli  impianti  anzidetti

    sono  a  servizio  di  linee  adibite  al  trasporto   ed   alla

    distribuzione di energia elettrica, o sono situati su  territori

    di comuni diversi, il canone da corrispondersi Š raddoppiato.


 

                 Capo III - Servizio telefonico urbano


 

      281. Definizione e limiti della rete urbana. Ä La rete  urbana

    comprende di regola il  territorio  di  un  solo  comune  e  pu•

    estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro.

      Per comprendere nella rete urbana territori di comuni diversi,

    ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che  il

    concessionario ottenga l'autorizzazione dell'Amministrazione.

      Il Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ha  la

    facolt… di imporre al concessionario di  servizi  telefonici  ad

    uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti  urbane  quando

    ricorrano speciali condizioni  da  determinarsi  negli  atti  di

    concessione.


 


 

    
 

      282. Obbligo dell'abbonato di assunzione di  nuova  utenza.  Ä

    L'esercente il servizio  ha  diritto  di  chiedere  all'abbonato

    l'assunzione in abbonamento di altre linee qualora  accerti  che

    il numero delle  chiamate  non  seguite  da  comunicazione,  per

    l'occupazione delle linee  di  cui  gi…  dispone,  risulti  cos

    elevato da compromettere il regolare svolgimento del servizio.

      In  caso  di  contestazione  decide  l'ispettorato   di   zona

    dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici  territorialmente

    competente.


 


 

    
 

      283. Abbonamento al servizio. Ä La  richiesta  di  abbonamento

    telefonico implica accettazione di tutte le norme  e  condizioni

    contenute nel regolamento di servizio.

      Il regolamento di servizio deve essere approvato  con  decreto

    del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la polizza di

    abbonamento non deve contenere condizioni in  contrasto  con  il

    regolamento stesso e con le leggi vigenti.

      La durata dell'abbonamento Š disciplinata dal  regolamento  di

    servizio.

      Le polizze di  abbonamento  alle  reti  urbane  o  alle  linee

    interurbane esercitate direttamente  dallo  Stato,  sono  esenti

    dalle imposte di registro e di bollo.


 


 

    
 

      284.  Impianti  supplementari   ed   accessori   da   eseguire

    dall'esercente. Ä [Il concessionario Š obbligato a collegare  su

    richiesta  degli  abbonati,  entro  i   limiti   stabiliti   dal

    regolamento,  uno  o  pi—  apparecchi,  in  derivazione  interna

    dell'apparecchio  principale,   o   impianti   accessori,   alle

    condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e

    noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e

    le telecomunicazioni, di concerto  con  quello  per  il  tesoro]

    .


 


 

    
 

      285. Impianti interni,  supplementari  ed  accessori.  Ä  [Gli

    abbonati hanno facolt…, nei limiti e con le  modalit…  stabilite

    nel  regolamento,  di  provvedere  direttamente  o  di  servirsi

    dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura  e  messa

    in opera delle  apparecchiature  terminali,  non  facenti  parte

    dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente  a

    comunicare  con  la  rete  telefonica  pubblica   nonch‚   delle

    condutture  ed  accessori  relativi,   salvo   il   collaudo   e

    l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente.

      La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata

    dal titolare  dell'abbonamento  che  dovr…  provvedervi  tramite

    l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in

    possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialit… e

    complessit… dell'impianto da affidare in manutenzione.

      Le  amministrazioni  statali  possono  provvedere,  anche  con

    personale   specializzato   alle   proprie   dipendenze,    alla

    manutenzione delle apparecchiature terminali non  facenti  parte

    dell'impianto  principale,  restando   a   cura   dell'esercente

    soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto  principale]

    .


 


 

    
 

      286. Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico  di

    abbonato. Ä L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve

    o  d…  modo  ad  altri  di  servirsi  del  suo  apparecchio  per

    comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare

    molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento

    senza diritto alla restituzione del canone e  senza  abbuono  di

    quello che dovesse ancora pagare a termine di  contratto,  salva

    ogni altra responsabilit… prevista dalle leggi vigenti.


 


 

    
 

      287. Pubblicazione,  vendita  e  distribuzione  degli  elenchi

    degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone.

    Ä La pubblicazione, sotto  qualsiasi  forma,  la  vendita  e  la

    distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche

    urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti

    sono  riservate  esclusivamente   all'esercente   del   servizio

    telefonico, il quale dovr… pubblicare, ogni  anno,  gli  elenchi

    dei propri abbonati.


 


 

    
 

      288.  Pubblicazione,  vendita  e   distribuzione   dell'elenco

    generale degli abbonati  alle  reti  telefoniche  urbane.  Ä  La

    pubblicazione,  sotto  qualsiasi  forma,   la   vendita   e   la

    distribuzione dell'elenco generale di tutti gli  abbonati  della

    Repubblica o di guide telefoniche generali o  di  estratti  sono

    riservate esclusivamente  all'Amministrazione  che  vi  provvede

    direttamente, oppure per concessione ad uno  degli  istituti  di

    previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

      I  concessionari  dei  servizi  telefonici  sono  obbligati  a

    fornire i dati e le notizie necessari nei  modi  e  nei  termini

    stabiliti dall'Amministrazione.


 


 

    
 

      289. Inserimento in guide  ed  annuari  di  numeri  telefonici

    degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane. Ä  E'

    consentito l'inserimento  di  guide  turistiche  o  commerciali,

    annuari   ed   albi   professionali   di    numeri    telefonici

    corrispondenti a persone ed  enti  in  detti  elenchi  nominati,

    semprech‚ gli elenchi medesimi non consistano in  meri  estratti

    delle pubblicazioni indicate nei precedenti artt. 287 e 288.


 


 

    
 

      290. Divieto di pubblicazione, vendita e  distribuzione  degli

    elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane -  Sanzioni.

    Ä Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque, a pagamento

    o  gratuitamente,  elenchi  di  abbonati  al   telefono,   sotto

    qualsiasi  forma  o  denominazione,  o  altre  pubblicazioni  in

    contravvenzione alle disposizioni  degli  artt.  287  e  288,  Š

    punito con  la  sanzione  amministrativa  fino  a  lire  800.000

    .

      Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si

    trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.


 

               Capo IV - Servizio telefonico interurbano


 

      291. Pagamento  delle  tasse  -  Conversazioni  a  credito.  Ä

    Nessuno  pu•  essere  ammesso  a   corrispondere   sulle   linee

    interurbane se prima non abbia pagato la tassa relativa.

      Le  conversazioni  interurbane  possono  essere  effettuate  a

    credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste  per

    gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine  pubblico  o  per

    altra grave necessit… pubblica.

      In  tal  caso  il  funzionario  od  agente,  che  richiede  la

    conversazione, deve documentare la propria qualit… e dichiarare,

    sotto la propria  responsabilit…,  che  la  conversazione  Š  di

    servizio e urgente.


 


 

    
 

      292.  Pagamento  anticipato  del   servizio.   Ä   Quando   le

    conversazioni  interurbane  hanno  luogo  dal  domicilio   degli

    abbonati alla rete  urbana  o  dai  posti  telefonici  pubblici,

    l'esercente la rete potr… esigere direttamente  dai  richiedenti

    una soprattassa nella misura stabilita con decreto dal  Ministro

    per le poste e le telecomunicazioni,  sentito  il  consiglio  di

    amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

      L'abbonato che intende  effettuare  comunicazioni  interurbane

    dal domicilio Š tenuto, su richiesta dell'esercente la  rete,  a

    versare anticipatamente una somma  riferita  alle  comunicazioni

    che presumibilmente domander… in  un  periodo  corrispondente  a

    quello di fatturazione, con  l'obbligo  di  reintegrarla  quando

    risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo  di

    fatturazione Š determinato nel regolamento di servizio di cui al

    precedente art. 283.

      Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali  non  sono

    tenuti a tale versamento: essi sono  per•  tenuti  al  pagamento

    delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di

    tempo accordato agli utenti privati.


 


 

    
 

      293. Riscossione degli importi per i servizi resi  all'utenza.

    Ä  L'esercente  la  rete  telefonica   urbana   risponde   verso

    l'esercente  la   rete   interurbana,   delle   tasse   per   le

    conversazioni effettuate dai propri abbonati dal loro  domicilio

    o dagli utenti presso i posti telefonici pubblici  dello  stesso

    esercente la rete urbana.


 


 

    
 

      294. Servizi notturni in abbonamento  -  Prenotazioni  ad  ora

    fissa per la stampa.  Ä  Nelle  ore  notturne,  subordinatamente

    all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per

    comunicazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e  per  non

    meno  di  30  giorni  consecutivi,  fra  due  posti   telefonici

    determinati.

      Gli   abbonamenti   per   comunicazioni   internazionali    ed

    intercontinentali sono invece, soggetti alle condizioni previste

    dalle convenzioni e dagli accordi internazionali.

      L'Amministrazione ha la facolt… di sospendere  l'esercizio  di

    tali abbonamenti per ragioni tecniche di servizio.

      E' data facolt… all'Amministrazione di emanare le norme per la

    concessione   alla   stampa,   durante   l'orario   diurno,   di

    prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribasso sulle  tariffe

    ordinarie.


 

                  Capo V - Circuiti telefonici diretti


 

      295. Utilizzazione di circuiti telefonici diretti. Ä  Chiunque

    pu• chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto punto a

    punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due  sedi  di

    sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane

    diverse.

      Il collegamento telefonico diretto punto a  punto  pu•  essere

    richiesto anche fra due  sedi  di  pertinenza  di  due  soggetti

    diversi.

      Il collegamento telefonico diretto punto a  punto  pu•  essere

    dato  in  uso  compatibilmente  con  le  esigenze  del  pubblico

    servizio sulla rete a commutazione.


 


 

    
 

      296.   Interconnessione.   Ä   L'esercente   pu•    consentire

    l'interconnessione di pi— collegamenti punto a punto in  uso  ad

    uno stesso utente; in tal  caso  l'esercente  provvede  a  tutto

    quanto necessario per la  predisposizione  ed  il  funzionamento

    della interconnessione.

      L'utente Š tenuto a corrispondere  per  l'interconnessione  un

    canone supplementare.

      Il collegamento non pu• essere messo a disposizione di terzi e

    deve venir utilizzato esclusivamente per  la  corrispondenza  di

    pertinenza dell'utente.


 


 

    
 

      297. Tariffe per l'uso di collegamenti diretti. Ä  Le  tariffe

    per l'uso, per il contributo impianto, per  il  trasloco  e  per

    l'interconnessione dei collegamenti oggetto  del  presente  Capo

    sono stabilite con decreto  del  Ministro  per  le  poste  e  le

    telecomunicazioni, sentito il  consiglio  d'amministrazione,  di

    concerto con il Ministro per il tesoro.


 


 

    
 

      298. Modalit… di esecuzione. Ä Le modalit…  di  esecuzione  di

    quanto disposto  dai  precedenti  articoli  sono  stabilite  nel

    regolamento.


 

                       Capo VI - Servizi speciali


 

      299. Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato.

    Ä Gli abbonati al servizio  telefonico  possono  utilizzare  gli

    apparecchi in loro utenza per inoltrare e  ricevere  telegrammi,

    tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo  le  norme

    stabilite nel regolamento.

      Essi non sono  tenuti  a  costituire  uno  speciale  deposito,

    quando risultino gi… aderenti al servizio interurbano, ai  sensi

    dell'art. 292.

      L'istituzione di uffici di fonodettatura  e  le  modalit…  del

    servizio sono stabilite  dalla  stessa  Amministrazione,  previa

    intesa con l'esercente telefonico.


 


 

    
 

      300.  Svolgimento   del   servizio   telegrafico   da   uffici

    telefonici. Ä Nelle localit… dotate di  ufficio  telefonico,  ma

    sprovviste di servizio telegrafico, ed in  quelle  con  servizio

    telegrafico    ad    orario    ridotto,     Š     in     facolt…

    dell'Amministrazione,  d'intesa  con  il  gestore  del  servizio

    telefonico, di disporre che il servizio telegrafico venga svolto

    dall'ufficio telefonico  con  le  modalit…,  i  limiti  ed  alle

    condizioni stabilite in apposita convenzione.


 


 

    
 

      301. Riscossione dei proventi telegrafici. Ä Il concessionario

    del   servizio   telefonico    risponde    direttamente    verso

    l'Amministrazione delle somme a questa dovute per  i  telegrammi

    in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti  telefonici

    pubblici.


 


 

    
 

      302.  Servizio  commissioni   telefoniche.   Ä   Sulle   linee

    telefoniche  interurbane  Š  ammesso,  compatibilmente  con   le

    esigenze del traffico ordinario, il servizio  delle  commissioni

    per telefono.

      La commissione deve essere formulata in linguaggio  chiaro  ed

    in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.

      Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.


 


 

    
 

      303. Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti

    o privati. Ä L'apertura di posti telefonici pubblici  permanenti

    o temporanei su richiesta di enti o privati Š consentita  purch‚

    i richiedenti ne assumano interamente le spese.


 

                     Capo VII - Tariffe telefoniche

               Sezione I - Tariffe per il servizio urbano


 

        304. Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane.  Ä

    [Le  tariffe  di  abbonamento  alle  reti  telefoniche   urbane,

    comprese quelle per compensi  impianti,  traslochi  o  subentri,

    come pure le tariffe  riguardanti  gli  impianti  interni  e  le

    eventuali  successive  variazioni,  nonch‚  le  norme   comunque

    necessarie per la loro applicazione, sono approvate con  decreto

    del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le

    poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per  il

    tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri].


 


 

    
 

      305. Tipi di tariffa urbana. Ä  Il  Ministero  delle  poste  e

    delle telecomunicazioni Š autorizzato ad introdurre  il  sistema

    delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane,  quando

    le  condizioni  tecniche  dei  rispettivi  impianti   consentano

    l'applicazione di tale sistema.


 

            Sezione II - Tariffe per il servizio interurbano


 

      306. Tariffe interurbane - Riduzioni. Ä  [Le  tariffe  per  il

    servizio telefonico interurbano sono stabilite con  decreto  del

    Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro  per  le

    poste   e   le   telecomunicazioni,   sentito    il    consiglio

    d'amministrazione, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,

    sentito il Consiglio dei Ministri] .

      E'  data   facolt…   al   Ministro   per   le   poste   e   le

    telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro  per

    il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciale

    riduzioni sulle  tariffe  telefoniche  interurbane,  nei  limiti

    stabiliti dal  regolamento,  in  determinati  giorni  nelle  ore

    notturne e per i servizi in abbonamento di cui  al  primo  comma

    dell'art. 294.


 


 

    
 

      307. Agevolazioni per la stampa. Ä Con la  procedura  prevista

    dall'art. 306 possono essere accordate particolari  agevolazioni

    alla stampa, sia tariffarie, sia nelle modalit… di utilizzazione

    dei circuiti.


 


 

    
 

      308. Modalit… di ripartizione delle tariffe. Ä Con decreto del

    Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il

    consiglio  di  amministrazione,  sono  stabiliti  i  criteri  di

    ripartizione degli introiti relativi a servizi resi da pi— di un

    esercente.


 

              Sezione III - Tariffe per i servizi speciali


 

      309. Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono.  Ä

    L'inoltro dei telegrammi per telefono pu•  essere  assoggettato,

    oltrech‚ alle ordinarie tasse telegrafiche, ad  una  soprattassa

    che tenga conto della relativa prestazione.

      E'   in   facolt…   dell'Amministrazione   stabilire   analoga

    soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi  da  parte  degli

    abbonati.

      L'ammontare della soprattassa Š determinato  con  decreto  del

    Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il

    consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il

    tesoro.


 


 

    
 

      310.  Ripartizione  della  soprattassa   fra   gli   esercenti

    interessati. Ä La  ripartizione  della  soprattassa  di  cui  al

    precedente articolo 309  fra  l'Amministrazione  delle  poste  e

    delle telecomunicazioni e l'esercente il servizio  telefonico  Š

    stabilita mediante convenzione fra gli esercenti dei due servizi

    interessati, secondo criteri che tengano conto  della  effettiva

    entit… della rispettiva prestazione.

      Quando  il  servizio  non  comporta  l'applicazione   di   una

    soprattassa,   la   partecipazione   al   prodotto   da    parte

    dell'esercente  il  servizio   telefonico   Š   regolata   dalla

    convenzione di cui al comma precedente.


 


 

    
 

      311. Tariffe per il servizio  commissioni.  Ä  La  tariffa  da

    corrispondersi per le commissioni per telefono Š  stabilita  con

    decreto del  Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,

    sentito il  consiglio  d'amministrazione,  di  concerto  con  il

    Ministro per il tesoro.

      Quando la commissione  impegni  contemporaneamente  tratti  di

    linee interurbane statali e  dei  concessionari,  nulla  sar…  a

    questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee.

      Spetta, invece,  al  concessionario  una  percentuale  per  il

    servizio di accettazione nella misura  da  stabilirsi  nei  modi

    sopra indicati.


 

      Capo VIII - Disposizioni speciali a favore degli enti locali


 

      312. Impianti di reti urbane con  il  concorso  dei  comuni  o

    altri enti. Ä Nelle zone accordate in concessione,  i  comuni  o

    gli altri enti interessati possono esigere  dal  concessionario,

    fuori dei  casi  previsti  dall'art.  281,  l'impianto  di  reti

    telefoniche urbane col concorso della met… nella spesa relativa,

    quando vi siano almeno 25 abbonati da collegare fra loro.

      Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione

    di reti urbane, gi… esistenti, a comuni  il  cui  capoluogo  sia

    compreso  nell'ambito   prescritto   nell'art.   281,   mediante

    istituzione di posti telefonici pubblici.

      Il concessionario pu•,  peraltro,  subordinare  la  esecuzione

    dell'impianto  alla  condizione   che   i   comuni   interessati

    forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.


 


 

    
 

      313.  Manutenzione   degli   impianti.   Ä   L'esercizio,   la

    sorveglianza  e  la  manutenzione  degli  impianti   urbani   ed

    interurbani, eseguiti col concorso, a fondo  perduto,  totale  o

    parziale, delle regioni, delle provincie o dei comuni o di altri

    enti sono interamente a  carico  del  concessionario,  al  quale

    appartengono tutti i prodotti della gestione. Su detti  prodotti

    resta  fermo  l'obbligo  del  pagamento  del   canone   previsto

    dall'art. 275.


 

                               TITOLO IV

                       Dei servizi radioelettrici

              Capo I - Disposizioni di carattere generale


 

      314. Servizi radioelettrici.  Ä  Ricadono  sotto  il  presente

    titolo le radiodiffusioni, nonch‚ le trasmissioni,  emissioni  e

    ricezioni effettuate a mezzo di  onde  radioelettriche,  escluse

    quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche

    ad uso pubblico.


 


 

    
 

      315.  Stazione  radioelettrica.  Ä  Si  intende  per  stazione

    radioelettrica uno  o  pi—  trasmettitori  o  ricevitori  od  un

    complesso di trasmettitori e ricevitori, nonch‚  gli  apparecchi

    accessori   necessari   per   effettuare    un    servizio    di

    radiocomunicazione in un determinato punto.


 


 

    
 

      316. Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato. Ä  Per

    l'impianto e l'esercizio di stazioni  radioelettriche  da  parte

    delle amministrazioni dello Stato il consenso  di  cui  all'art.

    184  Š  subordinato  alla  accettazione  delle   caratteristiche

    tecniche  stabilite  per  l'impianto   e   delle   modalit…   di

    svolgimento del traffico.


 


 

    
 

      317. Organizzazione dei servizi radioelettrici  terrestri  per

    la   sicurezza   della   navigazione   marittima   -    Stazioni

    radioelettriche ad uso militare. Ä Fermo  restando  il  disposto

    della legge 30 gennaio  1963,  n.  141  ,  in  materia  di

    sicurezza    della    navigazione    aerea,    la     competenza

    sull'organizzazione   dei   servizi   radioelettrici   terrestri

    inerenti alla sicurezza della navigazione  marittima  spetta  al

    Ministero della marina mercantile, il quale, per lo  svolgimento

    di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione delle

    stazioni radio costiere dell'Amministrazione delle poste e delle

    telecomunicazioni, cui devono  essere  rimborsate  le  spese,  a

    norma del precedente art. 19.

      Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni  ad  uso  militare

    provvede direttamente il Ministero della difesa.


 


 

    
 

      318. Licenza di esercizio.  Ä  Presso  ogni  singola  stazione

    radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere

    conservata l'apposita  licenza  rilasciata  dall'Amministrazione

    delle poste e delle telecomunicazioni.

      Per le stazioni riceventi del servizio di  radiodiffusione  il

    titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.


 


 

    
 

      319. Norme tecniche per gli impianti. Ä Tutti gli impianti  in

    concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a

    cura delle amministrazioni dello Stato, devono  rispondere  alle

    norme  tecniche  vigenti  in  materia   ed   essere   costituiti

    esclusivamente  da  apparecchiature  omologate   o   autorizzate

    dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni .


 


 

    
 

      320. Importazione definitiva di  materiali  radioelettrici.  Ä

    L'importazione, da  tutti  o  da  determinati  Stati  esteri  di

    apparecchi e materiali radioelettrici pu• essere assoggettata  a

    speciali  autorizzazioni  da  rilasciarsi   dall'Amministrazione

    delle poste e delle telecomunicazioni.

      I tipi di apparecchi e le categorie  di  materiali,  nonch‚  i

    paesi  per  i  quali  sia  necessaria  l'autorizzazione  di  cui

    trattasi, saranno determinati con decreto del  Ministro  per  le

    poste e le telecomunicazioni, di concerto  con  i  Ministri  per

    l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio  con

    l'estero e per le finanze.


 


 

    
 

      321. Elenchi dei  concessionari.  Ä  La  pubblicazione,  sotto

    qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di

    elenchi  o  guide  generali  dei   concessionari   dei   servizi

    radioelettrici ed i supplementi  di  elenchi  o  guide  sono  di

    esclusiva competenza dell'Amministrazione. La  loro  stampa  pu•

    essere  affidata,  ove  necessario,  direttamente  all'industria

    privata specializzata.

      Si applicano le norme di cui  al  terzo  e  quarto  comma  del

    precedente art. 247.


 

    Capo  II  -  Concessioni  di  stazioni  radioelettriche  ad  uso

                                privato


 


 

    Sezione I - Concessione di collegamenti in ponte  radio  ad  uso

                                privato


 

      322.  Condizioni  per  il  rilascio   della   concessione.   Ä

    L'impianto e l'esercizio  di  stazioni  radioelettriche  ad  uso

    privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di  cui

    agli articoli 213 e 214.

      Possono essere rilasciate nella forma  di  cui  all'art.  213,

    indipendentemente dai limiti di cui  all'art.  214,  concessioni

    per la ricezione, anche  dall'estero,  di  radiotrasmissioni  di

    informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e

    di borsa.

      Titolari  della  concessione  possono  essere   esclusivamente

    organi di stampa quotidiana o periodica,  agenzie  o  uffici  di

    informazione,  rappresentanze  diplomatiche,  organizzazioni  di

    radiodiffusione o di televisione.


 


 

    
 

      323. Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso  privato.

    Ä  I  canoni  per  le  concessioni   a   privati   di   stazioni

    radioelettriche di cui alla presente  sezione  sono  determinati

    con decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,

    sentito il consiglio di amministrazione.

      Nel caso in cui  coesista  con  il  collegamento  concesso  il

    corrispondente mezzo trasmissivo  della  Amministrazione  o  dei

    concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il  canone  deve

    essere pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione  fosse

    fornita dal gestore, dedotta una  equa  quota  per  rimborso  di

    spese di impianto e di manutenzione.

      I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per  i

    collegamenti radio a sussidio di attivit… che siano attinenti in

    modo particolare alla sicurezza delle persone.


 


 

    
 

      324.  Interconnessione.  Ä  Spetta  all'Amministrazione  delle

    poste  e   delle   telecomunicazioni   autorizzare   l'eventuale

    collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche

    e telefoniche per uso privato,  alle  condizioni  stabilite  nel

    regolamento.

      E' in ogni caso vietata la possibilit… di interconnessione  in

    qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.


 


 

    
 

      325. Concessione per  l'impianto  e  l'esercizio  di  stazioni

    radioelettriche  da  parte  di  aziende,  istituzioni  ed   enti

    stranieri. Ä La concessione per l'impianto e  l'esercizio  delle

    stazioni  radioelettriche  di  cui  all'art.  322  del  presente

    decreto pu• essere accordata dall'Amministrazione, previo parere

    favorevole dei Ministeri degli affari  esteri,  della  difesa  e

    dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti  non  in  possesso

    del requisito della nazionalit… italiana previsto dall'art.  186

    del presente decreto a condizione di reciprocit… da parte  degli

    Stati esteri di appartenenza.

      La concessione Š accordata per un periodo non superiore ad  un

    anno, salvo rinnovo.


 

    Sezione  II  -  Concessioni  alle  rappresentanze   diplomatiche

                               straniere


 

      326.  Condizioni  per  il   rilascio   della   concessione   -

    Reciprocit…. Ä La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni

    trasmittenti e riceventi pu• essere accordata, a  condizioni  di

    reciprocit…, da accertarsi dal Ministero  degli  affari  esteri,

    alle   rappresentanze   diplomatiche   straniere   situate   sul

    territorio italiano, limitatamente alla sede in cui  trovasi  la

    cancelleria diplomatica, con le norme e le modalit… indicate nei

    successivi articoli.

      Analoga   concessione   pu•   essere   accordata   agli   enti

    internazionali, cui in virt— di  accordi  internazionali,  siano

    riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di

    comunicazioni analoghe a quelle  spettanti  alle  rappresentanze

    diplomatiche.

      Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con  i  quali

    siano  intervenuti  accordi,  che  regolano  anche  la   materia

    dell'impianto  e  dell'esercizio  di  stazioni  radioelettriche,

    installate o da  installarsi  nelle  sedi  delle  rappresentanze

    stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di  concessione,

    salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per  quanto  in

    essi non disciplinato.


 


 

    
 

      327. Condizioni  per  il  rilascio  della  concessione.  Ä  La

    concessione di cui al precedente  articolo,  fermo  restando  il

    disposto dell'ultimo  comma  dell'articolo  stesso,  pu•  essere

    accordata  in   seguito   alla   stipulazione   di   un'apposita

    convenzione   da   sottoscriversi   dal    responsabile    della

    rappresentanza  diplomatica  straniera,  nella  quale   dovranno

    essere inserite le seguenti clausole:

        a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere  limitato

    al  traffico  ufficiale   di   servizio   della   rappresentanza

    diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di

    stampa ed i messaggi  personali  e  qualsiasi  collegamento  con

    altri paesi;

        b) la potenza della stazione trasmittente  non  deve  essere

    superiore a quella necessaria per il collegamento con  lo  Stato

    di appartenenza;

        c)  l'esercizio  della  stazione  deve  essere  affidato   a

    personale tecnicamente idoneo;

        d)  l'esercizio  della  stazione  non  deve  in  alcun  modo

    interferire o  disturbare  i  servizi  di  telecomunicazioni  in

    Italia;

        e) l'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni

    pu•  prescrivere  particolari  accorgimenti   tecnici   per   la

    eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti

    dall'esercizio della stazione  e,  in  caso  di  persistenza  di

    questi, sospendere la concessione o revocarla;

        f) la stazione non pu•  far  uso  di  frequenze  diverse  da

    quelle  assegnate  dall'Amministrazione  delle  poste  e   delle

    telecomunicazioni.

      Qualora le  stazioni  radioelettriche  installate  nelle  sedi

    diplomatiche  italiane  all'estero   siano   suscettibili,   per

    speciali accordi intervenuti o per  legge  interna  dello  Stato

    straniero, di essere sottoposte a ispezione  e  a  controlli  da

    parte delle autorit… di quel paese, analoga potest… di ispezione

    e di controllo dovr… essere stabilita nella convenzione  che  la

    rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipuler…

    con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio  di  stazioni

    radioelettriche nella propria sede diplomatica.


 


 

    
 

      328. Istanza per il  rilascio  della  concessione.  Ä  Per  il

    rilascio  della  concessione  di  cui   all'articolo   326,   le

    rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero

    degli affari esteri, specificando le localit…  di  impianto,  le

    caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

      La concessione Š rilasciata dall'Amministrazione delle poste e

    delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del  Ministero

    degli affari esteri.

      L'atto di concessione  deve  specificare  le  condizioni  alle

    quali Š subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati,  il

    termine di scadenza e le modalit… per l'eventuale rinnovo.


 


 

    
 

      329.  Revoca  delle  concessioni.  Ä  Le  concessioni  di  cui

    all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da

    parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole

    stabilite nella convenzione.

      Esse possono, altres, essere revocate, sospese o sottoposte a

    particolari modalit… di esercizio, in caso  di  gravi  necessit…

    pubbliche, con provvedimento insindacabile  dell'Amministrazione

    delle poste e delle telecomunicazioni,  da  comunicarsi  per  il

    tramite del Ministero degli affari esteri.


 

    Sezione III - Concessioni di impianto ed esercizio  di  stazioni

                            di radioamatore


 

      330. Stazioni di radioamatore. Ä L'impianto e  l'esercizio  di

    stazioni di radioamatore possono essere concessi  in  conformit…

    delle norme sulle concessioni contenute nel presente  decreto  e

    nel relativo regolamento.

      L'attivit…  del  radioamatore  consiste  nello   scambio,   in

    linguaggio chiaro  o  con  l'uso  di  codici  internazionalmente

    ammessi, con altri  radioamatori  autorizzati,  di  messaggi  di

    carattere  tecnico,  riguardanti  esperimenti  radioelettrici  a

    scopo di studio e di istruzione individuale  e  osservazioni  di

    indole puramente personale che, per la loro  scarsa  importanza,

    non   giustifichino    l'uso    dei    servizi    pubblici    di

    telecomunicazioni.


 


 

    
 

      331. Cittadinanza. Ä Oltre che agli altri  requisiti  indicati

    nel regolarnento,  per  i  titolari  delle  concessioni  di  cui

    all'articolo  precedente   Š   richiesto   il   possesso   della

    cittadinanza italiana.

      Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:

        a) per i richiedenti che siano  cittadini  di  Stati  membri

    della Comunit… economica europea e di Stati membri del Consiglio

    di Europa,  che  abbiano  depositato  il  proprio  strumento  di

    ratifica della convenzione europea di  stabilimento,  firmato  a

    Parigi il 13 dicembre 1955;

        b) nei confronti dei  richiedenti  che  siano  cittadini  di

    Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.


 


 

    
 

      332. Validit… delle concessioni - Canoni. Ä La concessione per

    l'impianto e l'esercizio di stazioni di  radioamatore  Š  valida

    cinque anni, salva la facolt… di rinnovo,  secondo  le  modalit…

    stabilite dal regolamento.

      Il titolare della concessione Š tenuto  al  versamento  di  un

    canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.


 


 

    
 

      333. Autorizzazioni di ascolto. Ä Con  le  modalit…  stabilite

    nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni  aventi

    per oggetto il solo ascolto sulle gamme di  frequenza  riservate

    ai radioamatori.

      Il rilascio di tali autorizzazioni pu• anche  essere  delegato

    dall'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,

    sulla  base  di  apposita  convenzione,   ad   associazioni   di

    radiodilettanti ufficialmente riconosciute.


 

    Sezione IV - Concessioni di stazioni radioelettriche  di  debole

                                potenza


 

      334. Riserva di frequenze - Impieghi consentiti. Ä Il Ministro

    per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito  degli  accordi

    internazionali e delle vigenti disposizioni,  pu•,  con  proprio

    decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o  su  parte

    di esso, determinate frequenze o bande di frequenza  all'uso  di

    apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di

    tipo  portatile,  omologati  dal   Ministero   delle   poste   e

    telecomunicazioni, per i seguenti scopi:

        1) in ausilio agli addetti alla  sicurezza  ed  al  soccorso

    sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a

    fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della  pesca

    e della sicurezza notturna;

        2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali,

    artigiane ed agrarie;

        3) per collegamenti  riguardanti  la  sicurezza  della  vita

    umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni

    e stazioni di  base  collocate  esclusivamente  presso  sedi  di

    organizzazioni nautiche, nonch‚ per collegamenti di servizio fra

    diversi punti di una stessa nave;

        4) in ausilio ad attivit… sportive ed agonistiche;

        5) per telecomandi dilettantistici;

        6) per ricerca persone con segnali acustici;

        7) in ausilio delle attivit… professionali sanitarie ed alle

    attivit… direttamente ad esse collegate;

        8) per comunicazioni a breve distanza  di  tipo  diverso  da

    quelle di cui  ai  precedenti  numeri  da  1)  a  7),  semprech‚

    risultino  escluse  la  possibilit…  di  chiamata  selettiva   e

    l'adozione  di  congegni  e   sistemi   atti   a   rendere   non

    intercettabili da terzi le  conversazioni  scambiate  e  con  il

    divieto  di  effettuare  comunicazioni   internazionali   e   la

    trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalit…

    degli ascoltatori.

      Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:

        a) le prescrizioni tecniche alle  quali  gli  apparecchi  da

    impiegare debbono corrispondere,  relative  anche  alle  antenne

    esterne, alle quali gli apparecchi  possono  collegarsi.  Non  Š

    ammesso l'uso di antenne direttive;

        b) i limiti massimi di potenza;

        c) le caratteristiche  del  contrassegno  da  applicare  sui

    singoli apparecchi per attestarne la  avvenuta  omologazione  da

    parte del Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni  ai

    fini del presente decreto.

      I requisiti che  devono  essere  posseduti  dai  concessionari

    saranno determinati dal regolamento. Non Š richiesto,  comunque,

    il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati

    membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia,  anche  per

    una singola prestazione, attivit… professionali o economiche per

    il cui svolgimento Š consentito, a  condizione  di  reciprocit…,

    l'uso  di  apparecchi  ricetrasmittenti.  Per  le   attestazioni

    concernenti  i  requisiti  personali,  ai  detti  cittadini   si

    applicano le norme comunitarie vigenti .

      Nell'atto di concessione potr… essere prevista l'utilizzazione

    di pi—  apparecchi,  nonch‚  l'uso  di  medesimi  da  parte  dei

    dipendenti e,  nel  caso  previsto  dal  n.  8),  familiari  del

    concessionario.

      La concessione ad enti potr… anche estendersi all'impianto  ed

    all'uso di una stazione di base .

      La concessione  di  cui  al  presente  articolo  non  comporta

    esclusivit… nell'uso delle frequenze  riservate,  n‚  diritto  a

    protezione da eventuali disturbi  o  interferenze  da  parte  di

    altri apparecchi autorizzati .


 


 

    
 

      335. Condizioni  per  il  rilascio  della  concessione.  Ä  La

    concessione di cui all'articolo precedente pu• essere rilasciata

    soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

        1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara

    il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste

    e delle telecomunicazioni;

        2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per

    il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello

    stesso articolo;

        3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle

    coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a  richiesta

    dell'Amministrazione    presso    le    stazioni,    anche    un

    radioricevitore sulla frequenza di soccorso  nella  gamma  delle

    onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per

    tutte le ore di apertura della stazione.


 


 

    
 

      336. Canone per  apparecchi  radioelettrici  portatili.  Ä  Il

    titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per

    ciascun  apparecchio  portatile  autorizzato,  il  canone  annuo

    stabilito dal regolamento.

      Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di  persone  con

    soli segnali acustici il canone sar… fissato in  proporzione  al

    numero degli apparecchi impiegati.


 

        Sezione V - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti


 

      337. Pareri di altri organi dello Stato. Ä  Sulle  domande  di

    concessione ad uso privato di cui al presente  Capo,  eccettuate

    quelle di cui all'art. 334, dovr… essere sentito il  parere  dei

    Ministeri dell'interno e della difesa.

      L'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  in

    pendenza della manifestazione del parere di  cui  al  precedente

    comma, ha facolt… di autorizzare l'esercizio  provvisorio  delle

    comunicazioni oggetto della concessione medesima per un  periodo

    non superiore a sei mesi.


 


 

    
 

      338. Uso di apparecchi non soggetti a concessione. Ä L'uso  di

    apparecchi destinati al gioco, denominati  ®radiogiocattoli¯,  e

    di quelli destinati ad ®apriporte¯ non Š soggetto a concessione,

    n‚ al pagamento dei canoni, purch‚ detti apparecchi  rechino  il

    contrassegno   dell'Amministrazione   delle   poste   e    delle

    telecomunicazioni,   attestante   che   essi   rispondono   alle

    caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto  del

    Ministro per le poste e le telecomunicazioni.


 


 

    
 

      339. Obblighi dei rivenditori. Ä  I  rivenditori  di  apparati

    radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono  applicare

    sull'involucro o sulla fattura la indicazione che  l'apparecchio

    non    pu•    essere    impiegato    senza    la     concessione

    dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,

    tranne che non si tratti degli apparecchi di cui  al  precedente

    art. 338.


 

    Capo   III   -   Abilitazione    all'esercizio    dei    servizi

                 radioelettrici in qualit… di operatore


 

      340. Obbligo del titolo di abilitazione  -  Esenzione.  Ä  Per

    l'esercizio    di    qualsiasi    stazione    trasmittente,    o

    ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico,

    anche di quelle solo riceventi, Š necessario  che  il  personale

    operatore  sia  in  possesso  di  un  titolo   di   abilitazione

    rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

      Il titolo di cui al comma precedente non Š  prescritto  quando

    trattasi:

        a) di stazioni destinate ad uso militare delle forze  armate

    e  di  stazioni  adibite  per  servizio  civile  d'istituto  del

    Ministero dell'interno e di quello della difesa;

        b)  di  stazioni  di  radiodiffusione,  di  radioastronomia,

    ausiliarie della metereologia,  spaziali  o  terrene,  terrestri

    radiotelefoniche non adibite a servizi  pubblici,  emittenti  di

    frequenze campioni.

      Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  ha  facolt…

    di estendere, con proprio decreto, le  disposizioni  di  cui  al

    precedente  comma  ad  altri  servizi  o   stazioni   riceventi,

    ricetrasmittenti o trasmittenti, per le  quali,  a  causa  delle

    loro caratteristiche tecniche o di  impiego,  non  sia  ritenuta

    necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero

    quando  la  necessaria  qualificazione   sia   stata   accertata

    dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il  servizio  o  la

    stazione dipendono.


 


 

    
 

      341. Classi e tipi dei titoli di abilitazione. Ä I  titoli  di

    abilitazione   all'esercizio   di    stazioni    radioelettriche

    rilasciati dal Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni

    sono i seguenti:

        a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi

    ;

        a 1) certificato di radiotelegrafista di  prima  classe  per

    aeromobili ;

        b) certificato di radiotelegrafista di  seconda  classe  per

    navi ;

        b 1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe  per

    aeromobili ;

        c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e  per

    aeromobili;

        c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;

        d) certificato generale di radiotelefonista per navi  e  per

    aeromobili;

        d1) certificato generale di radiotelefonista per navi;

        e) certificato limitato di radiotelefonista per navi  e  per

    aeromobili;

        e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;

        e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;

        f) certificato di radiotelegrafista  per  stazioni  fisse  e

    terrestri;

        f1) certificato di radiotelefonista  per  stazioni  fisse  e

    terrestri;

        g) patente di operatore di stazione di radioamatore.

      Ciascuno dei certificati di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)

    abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i  quali

    Š prescritto  uno  qualsiasi  dei  certificati  che  lo  seguono

    nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di

    operatore di stazione di radioamatore di cui  alla  lettera  g),

    senza sostenere esami.

      Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettare da  c1)

    a e1), Š abilitato anche all'esercizio degli altri servizi  come

    segue:

        1) il titolare del certificato di cui  alla  lettera  c1)  Š

    abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1)

    e pu• ottenere la patente di cui alla lettera g) senza sostenere

    gli esami;

        2) il titolare del certificato di  cui  alla  lettera  d)  Š

    abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e2)

    ed f1);

        3) il titolare del certificato di cui  alla  lettera  d1)  Š

    abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1) ed f1);

        4) il titolare del certificato di cui  alla  lettera  e),  Š

    abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e2), f1);

        5) il titolare del certificato di cui  alla  lettera  e1)  Š

    abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).

      Il conseguimento dei certificati di cui al  presente  articolo

    non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di

    mare oltre il limite di et… previsto dall'art.  119  del  codice

    della navigazione.

      Eventuali modifiche  alle  classi  e  tipi  di  certificati  e

    patenti  di  cui  al  presente  articolo,  rese  necessarie  per

    l'adeguamento  della  legislazione   italiana   al   regolamento

    internazionale  delle  radiocomunicazioni  e  ad  altri  accordi

    internazionali, sono disposti con decreto del  Ministro  per  le

    poste e le telecomunicazioni.


 


 

    
 

      342. Abilitazione degli operatori delle stazioni  costiere.  Ä

    Per il disimpegno del servizio di operatore presso  le  stazioni

    costiere  radiotelegrafiche,  Š  necessario  il   possesso   del

    certificato di radiotelegrafista di 1¦ o 2¦ classe o speciale.

      Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni

    costiere  radiotelefoniche,  Š  necessario   il   possesso   del

    certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a  seconda

    della potenza della stazione.


 


 

    
 

      343. Esami. Ä I certificati e le patenti di cui  all'art.  341

    si conseguono mediante esami, salvo le  eccezioni  previste  dal

    presente decreto e i casi che verranno  stabiliti  dal  relativo

    regolamento,  in  cui  il  possesso  di  altro  titolo  dimostri

    l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste  dal

    programma di esami.

      Gli esami saranno tenuti dal Ministero  delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designer….

      Per il conseguimento dei certificati di  radiotelegrafista  di

    1¦ e  2¦  classe  e  speciale  e  del  certificato  generale  di

    radiotelefoniste, le  sessioni  di  esame  saranno  indette,  di

    norma, una volta l'anno.

      Gli esami per il conseguimento  del  certificato  limitato  di

    radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla  lettera

    e) del precedente articolo 341, nei casi in cui sono prescritti,

    saranno  tenuti  dall'Amministrazione  delle   poste   e   delle

    telecomunicazioni,  d'intesa  con  il  Ministero  della   marina

    mercantile e con il Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione

    civile;  quelli  per  il  conseguimento   del   certificato   di

    radiotelefonista  per  navi,  di  cui  alla  lettera   e1)   del

    precedente art. 341, nei casi in cui  sono  prescritti,  saranno

    tenuti,  sempre  dall'Amministrazione  delle   poste   e   delle

    telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e  presso  gli

    uffici circondariali e locali marittimi.

      L'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni

    rilascer… i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1)  e

    la patente di cui alla lettera g)  del  precedente  art.  341  a

    coloro che dimostrino di  essere  in  possesso  del  diploma  di

    qualifica  di  radiotelegrafista  di  bordo,  rilasciato  da  un

    Istituto professionale di Stato, o  legalmente  riconosciuto,  i

    cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati  equipollenti  a

    quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.

      I certificati limitati, di cui  al  precedente  quarto  comma,

    possono essere conseguiti  anche  senza  gli  esami  di  cui  al

    precedente     primo     comma,     purch‚     sia     accertato

    dall'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  che

    gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e  le

    attitudini  richieste  dal  regolamento   internazionale   delle

    radiocomunicazioni.

      Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilir…  con

    proprio decreto, di concerto  con  il  Ministro  per  la  marina

    mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l'aviazione

    civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura  per

    gli accertamenti di idoneit… relativi al  rilascio  senza  esami

    dei certificati limitati, nonch‚ i  limiti  massimi  di  potenza

    dell'impianto  radiotelefonico  operabile   dal   titolare   del

    certificato, la eventuale equipollenza di esami superati  presso

    altre amministrazioni dello Stato e, se del caso,  i  limiti  di

    impiego del mezzo navale o aereo su cui pu• operare il  titolare

    del certificato stesso.


 


 

    
 

      344. Ammissione agli esami. Ä Per l'ammissione agli esami  per

    il conseguimento dei certificati di 1¦ e 2¦ classe, di cui  alle

    lettere a) e b) del precedente art. 341, gli  aspiranti  debbono

    dimostrare di essere in possesso del  diploma  di  qualifica  di

    radiotelegrafista   a   bordo   rilasciato   da   un    Istituto

    professionale di Stato o  legalmente  riconosciuto,  ovvero  del

    diploma di Istituto secondario di 2ø grado.

      Le  altre  condizioni  per  l'ammissione  agli  esami  di  cui

    all'articolo  343,  compresa  l'eventuale  inclusione  di  altri

    titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.

      Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo  ed  anche

    per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, Š dovuta,

    a   favore   dell'Amministrazione   delle    poste    e    delle

    telecomunicazioni, la tassa di cui  all'art.  2  della  legge  6

    febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000.

    Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la

    duplicazione dei titoli stessi.


 


 

    
 

      345. Prove di esame. Ä Le prove di esame per il  conseguimento

    dei certificati di abilitazione sono costituite da:

        1) per i certificati di cui alle lettere a) e  b)  dell'art.

    341, prove scritte, pratiche ed orali;

        2) per i certificati di cui alle lettere c), c1),  d),  d1),

    e), e1), e2), f), fe), prove pratiche ed orali;

        3) per la patente di cui alla lettera  g)  prove  scritte  e

    pratiche.

      Nel regolamento sono specificati  i  programmi  di  esame,  le

    modalit… delle prove, le condizioni  per  il  conseguimento  dei

    titoli di abilitazione.

      Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento  del

    certificato di cui all'art.  341,  lettera  c2),  ricorrendo  le

    condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo  la  data

    di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato  gli

    esami per  il  conseguimento  del  brevetto  di  pilota  civile,

    l'esito favorevole dei  quali  deve  risultare  da  attestazione

    formale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.


 


 

    
 

      346.  Richiami  -  Sospensione  e  decadenza  dei  titoli   di

    abilitazione.  Ä  Per  infrazioni  alle   norme   sul   servizio

    radioelettrico   o    per    accertata    negligenza    tecnica,

    l'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ha

    facolt…  di  infliggere  richiami  scritti  al  titolare  di  un

    certificato o di una patente di  abilitazione  all'esercizio  di

    stazioni radioelettriche.

      In caso  di  infrazioni  o  negligenze  relative  al  servizio

    radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente  di

    mare o dell'aria, si applicheranno le norme  degli  artt.  1251,

    1252, 1253 e 1254  del  codice  della  navigazione,  secondo  la

    procedura stabilita dall'art. 418.

      Qualora non  trattisi  di  gente  di  mare  o  dell'aria,  per

    infrazioni  o  negligenze  gravi  o  per  recidiva,  Š   facolt…

    dell'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  di

    sospendere la validit… dei titoli di abilitazione per un periodo

    da uno a sei mesi, ovvero, nei casi pi— gravi, di dichiararne la

    decadenza.

      Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati  di

    abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non

    Š ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei  titoli  di

    cui allo stesso articolo.

      In  caso  di  dichiarata  decadenza  di  certificati  limitati

    conseguiti senza esami, Š  in  facolt…  dell'Amministrazione  di

    ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli  esami  per

    il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.


 


 

    
 

      347. Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato  di

    radiotelegrafista  per  navi  ed  aeromobili,   al   certificato

    generale  di  radiotelefonista  per  navi  e  aeromobili  e   al

    certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e  terrestri

    e  certificato  di  radiotelefonista  per   stazioni   fisse   e

    terrestri. Ä La commissione esaminatrice  per  il  conseguimento

    dei certificati di cui alle lettere a), b), c),  c1),  d),  d1),

    dell'art. 341 Š costituita da:

        a) due impiegati  della  carriera  direttiva  del  personale

    tecnico  delle  telecomunicazioni  della  Amministrazione  delle

    poste e delle telecomunicazioni, di cui uno  con  qualifica  non

    inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;

        b) un impiegato dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;

        c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

        d) un impiegato appartenente  alla  carriera  direttiva  del

    Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

        e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione delle

    poste e delle telecomunicazioni;

        f)  un  impiegato  del  Ministero  delle   poste   e   delle

    telecomunicazioni  della  carriera  di  concetto  o  di   quella

    direttiva  con  qualifica  di  consigliere,  con   funzioni   di

    segretario.

      Alla  commissione  possono  essere   aggregati   uno   o   pi—

    esaminatori per le lingue straniere, previste dal  programma  di

    esame scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione delle  poste

    e  delle  telecomunicazioni,  nominati   interpreti   ai   sensi

    dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio  1970,  n.  29

    .

      Dinanzi alla stessa commissione, in occasione  delle  riunioni

    per l'espletamento delle prove pratiche ed  orali,  degli  esami

    relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma,

    saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati

    di radiotelegrafista e di radiotelefonista  per  stazioni  fisse

    terrestri.


 


 

    
 

      348. Commissione esaminatrice  dei  candidati  al  certificato

    limitato di radiotelefonista per navi e  per  aeromobili  e  per

    soli  aeromobili.  Ä  La   commissione   esaminatrice   per   il

    conseguimento dei certificati di cui  alle  lettere  e)  ed  e2)

    dell'art. 341 Š costituita da:

        a) un  impiegato  della  carriera  direttiva  del  personale

    tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste

    e  delle  telecomunicazioni  con  qualifica  non   inferiore   a

    direttore di divisione, con funzioni di presidente;

        b) tre impiegati della carriera direttiva del Ministero  dei

    trasporti   e   dell'aviazione   civile,   direzione    generale

    dell'aviazione civile, dei quali uno  del  ruolo  degli  esperti

    della circolazione aerea ed assistenza al volo;

        c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

        d)  un  tecnico  operatore  designato  dal   Ministero   dei

    trasporti   e   dell'aviazione   civile,   direzione    generale

    dell'aviazione civile;

        e) un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione

    civile, direzione generale della aviazione civile, con  funzioni

    di segretario.


 


 

    
 

      349. Commissione esaminatrice  dei  candidati  al  certificato

    limitato  di  radiotelefonista  per  navi.  Ä   La   commissione

    esaminatrice per il conferimento dei  certificati  di  cui  alla

    lettera e1) dell'art. 341 Š costituita da:

        a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e

    telefoniche competente per territorio o  un  suo  delegato,  con

    funzioni di presidente;

        b) un impiegato dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;

        c) un ufficiale della capitaneria di  porto  competente  per

    territorio.


 


 

    
 

      350. Commissione esaminatrice dei candidati  alla  patente  di

    operatore di radioamatore. Ä La commissione esaminatrice per  il

    conferimento della patente di operatore di cui alla  lettera  g)

    dell'art. 341 Š costituita da:

        a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e

    telefoniche competente per territorio  o  un  suo  delegato  con

    funzioni di presidente;

        b) un funzionario dell'Amministrazione delle poste  e  delle

    telecomunicazioni esperto radiotecnico;

        c) un rappresentante del Ministero della difesa;

        d) un esperto designato dall'Associazione  dei  radioamatori

    legalmente riconosciuta.


 


 

    
 

      351.  Nomina  delle  commissioni.  Ä  La  commissione  di  cui

    all'art. 347 Š nominata annualmente con decreto del Ministro per

    le poste e le telecomunicazioni.

      La commissione  di  cui  all'art.  348,  Š,  invece,  nominata

    annualmente  con  decreto  del  Ministro  per  i   trasporti   e

    l'aviazione civile.

      Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350  sono  nominate,

    pure  annualmente,  con   ordinanza   del   direttore   centrale

    competente   dell'Amministrazione   delle    poste    e    delle

    telecomunicazioni.

      Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di  cui  al

    presente Capo, potranno designare  sostituti  per  ciascuno  dei

    componenti, inclusi il presidente ed il segretario.


 

           Capo IV - Servizio radioelettrico mobile marittimo

                         Sezione I - Generalit…


 

      352. Servizio radioelettrico mobile marittimo. Ä  Il  servizio

    radioelettrico mobile marittimo Š  un  servizio  effettuato  tra

    stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche  di

    nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al  quale  possono

    partecipare   le   stazioni   radioelettriche   dei   mezzi   di

    salvataggio.


 


 

    
 

      353. Definizione di nave - Altre definizioni. Ä  Ai  fini  del

    presente decreto, per navi  si  intendono  quelle  definite  dal

    codice di navigazione, escluse quelle da guerra.

      Per   tutti   gli   altri   termini   relativi   al   servizio

    radioelettrico  mobile  marittimo,  si   intendono   valide   le

    definizioni   date   dal   regolamento   internazionale    delle

    radiotelecomunicazioni.


 

    Sezione II - Prescrizioni ed obblighi  per  le  stazioni  e  per

               apparati radioelettrici a bordo delle navi


 

      354. Norme tecniche radionavali. Ä Il Ministro per le poste  e

    le telecomunicazioni,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con

    quello della marina mercantile, stabilisce i  requisiti  tecnici

    cui  debbono  soddisfare,  a  bordo  delle  navi  nazionali,  le

    stazioni e gli  apparati  radioelettrici  sia  obbligatori,  per

    effetto delle disposizioni sulla sicurezza della  navigazione  e

    della  vita  umana  in  mare  o  di  altre   disposizioni,   sia

    facoltativi.


 


 

    
 

      355. Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche  ed  apparati

    radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi. Ä Le navi che  non

    sono adibite a servizi  di  navigazione  interna  devono  essere

    munite delle stazioni  radiotelegrafiche  o  radiotelefoniche  o

    degli apparati radioelettrici, resi obbligatori, a  seconda  del

    tonnellaggio  di  stazza  lorda,   dalla   vigente   convenzione

    internazionale per la salvaguardia della vita umana  in  mare  e

    dagli altri regolamenti internazionali o  nazionali  vigenti  in

    materia.


 


 

    
 

      356. Obbligatoriet… del ricevitore radiotelefonico. Ä Tutte le

    navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano  l'obbligo

    di  essere   munite   di   una   stazione   radiotelegrafica   o

    radiotelefonica, e  che  non  ne  siano  in  effetti  provviste,

    dovranno  essere  dotate  di   un   ricevitore   radiotelefonico

    rispondente alla prescrizione di cui all'art. 354.


 


 

    
 

      357. Esenzioni. Ä Qualora le esenzioni di cui al  primo  comma

    dell'art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616,  si  riferiscano

    ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente,

    a norma del secondo comma, Š  l'Amministrazione  delle  poste  e

    delle telecomunicazioni e la esenzione ai fini  della  sicurezza

    non potr… essere concessa se,  a  giudizio  dell'Amministrazione

    delle poste e  delle  telecomunicazioni  analoga  esenzione  non

    potr… essere accordata ai fini della corrispondenza pubblica.


 


 

    
 

      358. Obbligatoriet… di particolari apparati radioelettrici  di

    bordo.    Ä    L'Amministrazione    delle    poste    e    delle

    telecomunicazioni, sentita quella della marina  mercantile,  pu•

    imporre  a  determinate  categorie  di  navi,  ai   fini   della

    corrispondenza  pubblica,   di   essere   dotate   di   apparati

    radioelettrici di determinate caratteristiche.


 


 

    
 

      359. Installazioni d'ufficio.  Ä  Il  Ministero  della  marina

    mercantile,  d'intesa   con   quello   delle   poste   e   delle

    telecomunicazioni,  pu•   disporre,   d'ufficio   ed   a   spese

    dell'armatore,   l'impianto   e   l'esercizio   delle   stazioni

    radiotelegrafiche   e   radiotelefoniche   e   degli    apparati

    radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per  le  quali

    non si sia  ottemperato  agli  obblighi  di  cui  agli  articoli

    precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio

    pubblico o di interesse nazionale.


 


 

    
 

      360. Dichiarazione di tipo approvato e  di  equivalenza  degli

    apparati radioelettrici impiegati a bordo. Ä Tutti gli  apparati

    radioelettrici, per essere impiegati a bordo di  navi  italiane,

    dovranno  essere,  dall'Amministrazione  delle  poste  e   delle

    telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato o equivalente in

    base alle norme tecniche.

      Per   l'installazione   di   ogni   apparato   o   dispositivo

    radioelettrico non  considerato  nelle  norme  tecniche  di  cui

    all'art. 354, dovr… essere  richiesto  il  preventivo  di  esame

    dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,

    affinch‚ sia controllato  se  le  sue  caratteristiche  tecniche

    rientrino  in  quelle  stabilite  dalle  convenzioni   o   norme

    internazionali, ai fini del  rilascio,  da  parte  della  stessa

    Amministrazione, di apposito certiticato di autorizzazione.

      La dichiarazione di equivalenza pu• essere emessa per apparati

    o tipi di apparati omologati in un paese straniero aderente alla

    Unione  internazionale  delle   telecomunicazioni,   purch‚   la

    Amministrazione competente di tale  paese  abbia  dichiarato  di

    ammettere la stessa possibilit… per gli apparecchi approvati  in

    Italia.


 


 

    
 

      361. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche  in

    acque territoriali. Ä E' vietato  di  fare  uso  delle  stazioni

    radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle  bande  del

    servizio  mobile  marittimo,  installate  a  bordo  delle   navi

    mercantili, da pesca e da diporto, in sosta  nelle  acque  dello

    Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta  di

    soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella

    prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni  con  la

    terra siano impedite da forza  maggiore  o  vietate  per  misura

    sanitaria.

      Tale divieto non si applica alle  stazioni  radio  telefoniche

    operanti nella banda  delle  onde  metriche  (VHF),  qualora  si

    colleghino con le stazioni costiere italiane.

      Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica,

    altres, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di

    comunicazioni   marittime   via    satellite    gestito    dalla

    organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali  stazioni,

    tuttavia, pu• essere limitato, sospeso o proibito in determinati

    porti o aree delle acque territoriali  per  motivi  di  pubblica

    sicurezza o per ragioni connesse alla  operativit…  delle  Forze

    armate.

      L'autorit… marittima portuale ha  facolt…  di  procedere  alla

    chiusura a chiave ed al suggellamento  delle  porte  di  accesso

    agli  impianti  radiotelegrafici  e  radiotelefonici   od   alla

    inutilizzazione temporanea di detti impianti.

      Le chiavi devono essere consegnate al  comandante  della  nave

    che  rimane,  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  custode  della

    integrit… dei sigilli.

      Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino

    della funzionalit… degli impianti sono eseguiti  dal  comandante

    della nave dopo l'uscita di  questa  dalle  acque  territoriali,

    salva la facolt… di procedervi  in  ogni  momento  nei  casi  di

    pericolo  o  richiesta  di  soccorso  e  semprech‚   manchi   la

    possibilit… di comunicare comunque con la terraferma.

      Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura

    delle porte ed al ripristino della funzionalit…  degli  impianti

    nei casi di visite di ispezione  o  di  collaudo  da  parte  dei

    funzionari dei Ministeri delle poste e delle  telecomunicazioni,

    della  marina  mercantile  e   della   difesa-marina,   all'uopo

    incaricati.

      I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda

    da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino  ad  un  anno,

    separatamente o cumulativamente.


 


 

    
 

      362. Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi. Ä

    Fermo  restando  l'obbligo  del  giornale   radiotelegrafico   e

    radiotelefonico  di   bordo,   prescritto   dalla   legislazione

    nazionale  e  dalle  convenzioni  internazionali,  copia   delle

    registrazioni relative alle chiamate, nonch‚ alla corrispondenza

    effettuata, deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o

    dall'operatore  unico  alla  concessionaria  che   gestisce   il

    servizio radioelettrico di bordo.


 

    Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo


 

      363.  Autorit…  del  comandante  di  bordo.  Ä   Il   servizio

    radioelettrico di corrispondenza pubblica a bordo delle  navi  Š

    posto  sotto  l'autorit…  del   comandante   o   della   persona

    responsabile della nave, il quale deve assicurare che  esso  sia

    svolto  sotto  l'osservanza  di  tutte  le  norme  nazionali  ed

    internazionali vigenti riguardanti le telecomunicazioni.


 


 

    
 

      364.  Vigilanza  sul  servizio  radioelettrico  di  bordo.   Ä

    L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esercita

    la vigilanza sullo svolginiento del servizio  radioelettrico  di

    bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni  radiotelegrafiche

    e radiotelefoniche e degli  apparati  radioelettrici  di  bordo,

    nonch‚ sulla qualificazione del personale addettovi.


 


 

    
 

      365. Collaudi e ispezioni. Ä L'Amministrazione delle  poste  e

    delle telecomuncazioni effettua, a mezzo di  propri  funzionari,

    la  sorveglianza  tecnica  sulle   stazioni   radiotelegrafiche,

    radiotelefoniche  e  sugli  apparati  radioelettrici  di   bordo

    mediante:

        a) collaudi;

        b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;

        c)  ispezioni  straordinarie  quando  se  ne  verifichi   la

    necessit….

      I casi in cui Š necessario  il  collaudo  sono  stabiliti  dal

    regolamento.

      Se il collaudo coincide con la visita della commissione di cui

    all'art. 25  della  legge  12  giugno  1962,  n.  616  (19),  il

    funzionario   dell'Amministrazione   delle   poste    e    delle

    telecomunicazioni che partecipa alla commissione, lo effettua in

    quelle occasioni, anche ai fini del servizio  di  corrispondenza

    pubblica.

      In  caso  di  mancata  coincidenza  o  nel  caso  in  cui  per

    l'impianto radioelettrico della nave non si applichi il capo  IV

    della  legge  12  giugno  1962,  n.  616  ,  il  collaudo  Š

    effettuato da un funzionario dell'Amministrazione delle poste  e

    delle telecomunicazioni ai  fini  dei  servizi  di  sicurezza  e

    corrispondenza pubblica.

      Le ispezioni  ordinarie  sono  effettuate  da  un  funzionario

    dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,  sia

    per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

      Quando l'ispezione ordinaria coincide con  la  visita  di  cui

    all'art. 26  della  legge  12  giugno  1962,  n.  616 ,  il

    funzionario   dell'Amministrazione   delle   poste    e    delle

    telecomunicazioni, che fa parte  della  commissione  di  visita,

    effettua   l'ispezione   anche   ai   fini   del   servizio   di

    corrispondenza pubblica.

      I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere  richiesti

    all'autorit… marittima portuale  dalla  societ…  concessionaria,

    dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.

      Il Ministro per le poste e le  telecomunicazioni  ha  facolt…,

    con proprio decreto  motivato,  di  esonerare  dall'obbligo  del

    collaudo e della ispezione ordinaria categorie di  navi  per  le

    quali non sia fatto obbligo della  installazione  radioelettrica

    da norme internazionali.

      Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere

    effettuati  tutti  gli  accertamenti  e  le  indagini   ritenuti

    necessari, anche in merito  all'andamento  del  servizio  ed  al

    possesso del titolo di qualificazione  da  parte  del  personale

    addettovi.


 


 

    
 

      366. Verbali  di  collaudo  e  di  ispezione.  Ä  L'esito  dei

    collaudi e delle ispezioni risulter… da apposito verbale.


 


 

    
 

      367. Spese per i collaudi e le ispezioni. Ä Per i  collaudi  e

    le ispezioni  ordinarie  di  cui  al  precedente  art.  365  del

    presente decreto, sono dovuti all'Amministrazione delle poste  e

    delle telecomunicazioni, a carico della Societ… concessionaria o

    dell'armatore,  il  rimborso  delle  spese   e   le   quote   di

    surrogazione di cui all'art. 19.

      Per ciascun collaudo o di ispezione ordinaria  degli  impianti

    radiotelegrafici o radiotelefonici a bordo delle navi mercantili

    spetta all'Amministrazione una quota per rimborso spese fissata,

    in via forfettaria  nella  misura  di  lire  5000  per  ciascuna

    operazione. Nel caso di pi— operazioni effettuate  nella  stessa

    giornata, la seconda quota Š ridotta alla met….

      L'importo delle  quote  predette  Š  a  carico  della  Societ…

    concessionaria o dell'armatore e deve essere versato su apposito

    conto intestato all'Amministrazione per la corresponsione di una

    indennit…  di  uguale   misura   al   personale   della   stessa

    Amministrazione che ha  effettuato  il  collaudo  o  l'ispezione

    degli impianti.


 

     Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave


 

      368. Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave. Ä  Le

    stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del  servizio  della

    corrispondenza pubblica, sono ripartite in quattro categorie:

        1¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le

    stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri  autorizzate

    a  trasportare  pi—  di  1000  persone,  che   compiono   viaggi

    internazionali  della  durata,  tra   due   porti   consecutivi,

    superiore a 24 ore.

      Dette stazioni debbono effettuare un servizio permanente;

        2¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le

    stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri  autorizzate

    a trasportare da 250 a non pi— di  1000  persone,  che  compiono

    viaggi internazionali della durata, fra due  porti  consecutivi,

    superiore a 16 ore.

      Dette stazioni  debbono  effettuare  il  servizio  di  16  ore

    previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;

        3¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le

    stazioni radiotelegrafiche delle navi:

          a) da passeggeri non classificabili nella 1¦  e  nella  2¦

    categoria;

          b) da carico uguali o superiori a 1.600 tonnellate;

          c) da pesca uguali o superiori  a  1.600  tonnellate,  che

    compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra o dei Dardanelli

    o il canale di Suez;

          d) da salvataggio abilitate a svolgere servizio  ad  oltre

    50 miglia dalla costa.

      Dette  stazioni  debbono  effettuare  il  servizio  di  8  ore

    previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;

        4¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le

    stazioni radiotelegrafiche delle navi da carico, da pesca  o  da

    salvataggio non classificabili nella 3¦ categoria e quelle delle

    navi lusorie.

      Dette stazioni debbono effettuare un servizio la cui durata  Š

    stabilita dal Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni,

    durata comunque non inferiore a quella prevista per il  servizio

    di sicurezza.


 


 

    
 

      369. Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi.  Ä  Le

    stazioni di  nave  attrezzate  esclusivamente  per  l'uso  della

    radiotelefonia,  ai  fini  del  servizio  della   corrispondenza

    pubblica, formano un'unica categoria.

      Esse effettuano un servizio la  cui  durata  Š  stabilita  dal

    Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque

    non inferiore a quella prevista per la sicurezza.


 

     Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo


 

      370. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo.

    Ä Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo  delle

    navi deve essere in possesso  dei  certificati  di  abilitazione

    prescritti.

      Tuttavia,   nelle   stazioni   radiotelegrafiche   dotate   di

    apparecchi  automatici  che  non  richiedano  nell'operatore  la

    conoscenza del sistema Morse e nelle stazioni  radiotelefoniche,

    a tutti gli apparecchi possono essere  applicate  anche  persone

    diverse  dal  titolare  del   certificato,   purch‚   sotto   la

    responsabilit… di quest'ultimo.

      Nelle stazioni radiotelefoniche  l'operatore  radiotelefonista

    pu• essere anche il comandante, un ufficiale od un altro  membro

    dell'equipaggio.

      Gli altri requisiti per prendere imbarco sulle navi in qualit…

    di  operatore  radiotelegrafista,  sono  quelli  stabiliti   dai

    successivi  articoli,   nonch‚   dalle   leggi   e   regolamenti

    riguardanti la navigazione.


 


 

    
 

      371. Numero e qualificazione degli  operatori  nelle  stazioni

    radiotelegrafiche di nave per il servizio  della  corrispondenza

    pubblica. Ä Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave

    di 1¦ categoria deve essere disimpegnato da  un  minimo  di  tre

    operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza,  e  di

    questi almeno il capoposto dovr… essere munito di certificato di

    radiotelegrafista di 1¦ classe.

      Il capoposto di tali stazioni deve aver prestato  servizio  in

    qualit… di radiotelegrafista per non meno di un anno a bordo  di

    una nave, oppure per almeno sei mesi a bordo di una nave  e  per

    il restante periodo presso una stazione costiera in  qualit…  di

    radiotelegrafista.

      Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche  di  nave  di  2¦

    categoria deve essere disimpegnato da almeno due operatori,  che

    provvedono anche al servizio di sicurezza.

      Il servizio  delle  stazioni  radiotelegrafiche  di  3¦  e  4¦

    categoria deve essere disimpegnato da almeno  un  operatore  che

    provvede anche al servizio di sicurezza.

      Il capoposto delle stazioni di 2¦ e  3¦  categoria  deve  aver

    prestato servizio in qualit… di radiotelegrafista per  non  meno

    di sei mesi a bordo di una nave, oppure per almeno  tre  mesi  a

    bordo di una nave e per il restante periodo presso una  stazione

    costiera in qualit… di radiotelegrafista.


 


 

    
 

      372. Sanzioni disciplinari. Ä Al personale addetto al servizio

    radioelettrico di bordo, iscritto alla gente  di  mare,  per  le

    infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso,  si

    applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che

    sono comminate dalle autorit… marittime anche  su  proposta  del

    Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  nonch‚  le

    sanzioni  contemplate   dalle   disposizioni   in   materia   di

    telecomunicazioni.

      Per le infrazioni commesse da  personale  addetto  ai  servizi

    radiomarittimi di bordo, non iscritto alla  gente  di  mare,  il

    Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  anche  su

    proposta di quello della marina mercantile, applica direttamente

    le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti  in  materia  di

    telecomunicazioni.


 

    Sezione VI - Disciplina  delle  concessioni  di  impianto  e  di

          esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo


 

        373. Impianto ed esercizio  di  stazioni  radioelettriche  a

    bordo di navi. Ä Per determinate classi  di  navi  l'impianto  e

    l'esercizio delle  stazioni  radioelettriche  di  bordo  possono

    essere riservati a societ… mediante apposita concessione.

      Tali  societ…  dovranno  avere   per   iscopo   l'impianto   e

    l'esercizio di stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi,

    essere costituite nella Repubblica con capitale  prevalentemente

    italiano ed avere la loro sede in Italia.

      La concessione Š accordata con decreto  del  Presidente  della

    Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del

    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con

    quello della marina mercantile.

      Per le navi che non rientrano nei casi di cui al  primo  comma

    del presente articolo, la concessione Š  accordata  all'armatore

    mediante rilascio della licenza di esercizio alla stazione.


 


 

    
 

      374.  Contratti  tipo  regolanti  i  rapporti  tra  le   ditte

    armatrici  delle  navi  mercantili   italiane   e   le   societ…

    concessionarie  del  servizio  radioelettrico  di  bordo.  Ä   I

    rapporti   tra   le   societ…   concessionarie   del    servizio

    radioelettrico di bordo e gli armatori sono regolati sulla  base

    di contratti tipo.

      I  contratti  tipo  sono  concordati  tra  le  societ…  e   le

    organizzazioni nazionali degli armatori ed approvati con decreto

    del Ministro per le poste e le  telecomunicazioni,  di  concerto

    con quello per la marina mercantile.

      Detti contratti tipo dovranno essere  identici  per  tutte  le

    Societ… concessionarie per ciascuna classe di navi.

      In caso di disaccordo, le clausole di contratti  tipo  saranno

    stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le

    telecomunicazioni,  di  concerto   con   quello   della   marina

    mercantile, sentito il parere del  Consiglio  superiore  tecnico

    delle telecomunicazioni.


 


 

    
 

      375. Canoni  di  concessione.  Ä  Il  canone  che  le  societ…

    concessionarie del  servizio  radioelettrico  di  bordo  debbono

    corrispondere   all'Amministrazione   delle   poste   e    delle

    telecomunicazioni Š stabilito nell'atto di concessione.

      Nel caso di gestione diretta da parte dei singoli armatori,  i

    canoni di  impianto  e  di  esercizio  sono  stabiliti,  in  via

    generale,  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le

    telecomunicazioni.


 

         Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da pesca


 

      376. Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca. Ä Le  navi

    destinate alla pesca marittima di stazza lorda non  inferiore  a

    1600 tonnellate e che  compiono  viaggi  oltre  gli  stretti  di

    Gibilterra e dei Dardanelli ed il canale di Suez  devono  essere

    munite  di  impianto  radiotelegrafico  rispondente  alle  norme

    tecniche stabilite per  gli  impianti  la  cui  installazione  Š

    obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.


 


 

    
 

      377. Impianto di un apparecchio  radiotelefonico  su  navi  da

    pesca. Ä Le navi destinate alla pesca marittima di stazza  lorda

    non inferiore a 30 tonnellate devono essere  munite,  salvo  che

    non  siano  gi…  dotate  di  impianto  radiotelegrafico,  di  un

    impianto  radiotelefonico  rispondente   alle   norme   tecniche

    vigenti.


 


 

    
 

      378. Licenza di esercizio di  impianti  radioelettrici.  Ä  In

    materia  di  rilascio  di  licenze  di  esercizio  di   impianti

    radioelettrici di cui ai  precedenti  articoli  376  e  377,  di

    collaudi e di ispezioni agli impianti stessi,  si  applicano  le

    norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente  decreto,

    se trattasi  di  navi  di  stazza  lorda  non  inferiore  a  300

    tonnellate, e le  norme  particolari  emanate  con  decreto  del

    Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro  per  le

    poste e le telecomunicazioni, di  concerto  con  quello  per  la

    marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza  lorda

    inferiore alle 300 tonnellate.


 


 

    
 

      379. Contratti  tipo  per  il  servizio  radioelettrico.  Ä  I

    rapporti fra le societ… concessionarie, di cui all'art. 374  del

    presente  decreto,  e  gli  armatori,  e  le  modalit…  per   il

    disimpegno del  servizio  a  bordo  delle  navi  da  pesca  sono

    regolati in base a contratti  tipo  approvati  con  decreto  del

    Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il

    Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione di cui

    agli articoli 380 e 381 del presente decreto.

      Gli armatori delle navi da pesca  di  stazza  lorda  inferiore

    alle 300 tonnellate devono provvedere direttamente all'impianto,

    all'esercizio  ed  alla  manutenzione  di   apparati   di   loro

    propriet…, osservando le norme tecniche  di  cui  al  precedente

    art. 377.


 


 

    
 

      380. Revisione annuale  dei  canoni.  Ä  E'  istituita  presso

    l'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  una

    commissione consultiva avente il compito di esprimere il  parere

    sulla formulazione e sull'eventuale revisione dei contratti tipo

    e dei relativi canoni.

      I criteri per la revisione annuale dei  canoni  sono  proposti

    dalla commissione ed approvati con decreto del Ministro  per  le

    poste e le telecomunicazioni, di  concerto  con  quello  per  la

    marina mercantile.


 


 

    
 

      381. Composizione della commissione. Ä La commissione  di  cui

    all'articolo precedente Š nominata con decreto del Ministro  per

    le poste e le telecomunicazioni, di concerto  con  quello  della

    marina mercantile, ed Š composta da:

        a) il direttore dell'Istituto superiore delle poste e  delle

    telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente;

        b) due funzionari dell'Amministrazione delle poste  e  delle

    telecomunicazioni, con qualifica non inferiore  a  direttore  di

    sezione;

        c) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con

    qualifica non inferiore a direttore di sezione;

        d) un rappresentante per  ogni  Societ…  concessionaria  dei

    servizi radioelettrici di bordo;

        e) tre rappresentanti delle  organizzazioni  degli  armatori

    della pesca, designati dalle organizzazioni stesse.

      Svolte le funzioni di segretario un funzionario della carriera

    direttiva   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle

    telecomunicazioni.

      I  membri  durano  in  carica  due  anni  e   possono   essere

    confermati.

      Per la validit… delle adunanze della  suddetta  commissione  Š

    necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

      I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in  caso

    di parit…, di voti prevale quello del presidente.


 


 

    
 

      382. Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a  30

    tonnellate. Ä Le navi da pesca inferiori a  30  tonnellate,  che

    intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare

    apparati rispondenti alle norme tecniche per  gli  impianti,  la

    cui installazione non Š obbligatoria in base  alle  disposizioni

    vigenti e sono soggette alle  norme  di  cui  all'art.  378  del

    presente Capo.

      Nel   caso   che   l'armatore   non   provveda    direttamente

    all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati  di

    sua propriet…, l'armatore stesso Š tenuto  anche  all'osservanza

    delle norme di cui al primo comma dell'art. 379.


 


 

    
 

      383. Disposizioni applicabili. Ä In  quanto  non  diversamente

    stabilito dal presente Capo,  alle  stazioni  radioelettriche  a

    bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le

    disposizioni relative all'esercizio dei  servizi  radioelettrici

    sulle navi, di cui al precedente capo IV.


 

          Capo VI - Servizio radioelettrico mobile aeronautico


 

      384. Servizio radioelettrico mobile aeronautico. Ä Il servizio

    radioelettrico mobile aeronautico Š un servizio  effettuato  fra

    stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o  fra  stazioni

    di aeromobile, al quale possono partecipare  anche  le  stazioni

    radioelettriche dei mezzi di salvataggio.


 


 

    
 

      385. Definizione di aeromobile. Ä Ai fini del presente titolo,

    per aeromobili si intendono quelli definiti  dall'art.  743  del

    codice della navigazione, esclusi quelli militari.

      Per tutti gli altri termini al servizio radioelettrico  mobile

    aereo, si intendono valide le definizioni date  dal  regolamento

    internazionale delle radiocomunicazioni.


 


 

    
 

      386. Norme tecniche.  Ä  Il  Ministero  delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti  e

    dell'aviazione  civile,  stabilisce  i  requisiti  tecnici   cui

    debbono soddisfare le stazioni e gli apparati  radioelettrici  a

    bordo  degli  aeromobili   nazionali,   che,   a   norma   delle

    disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la

    facolt… di installarli.


 


 

    
 

      387. Licenza di esercizio. Ä Ogni stazione  radiotelefonica  o

    radiotelegrafica,  installata  a  bordo  di  aeromobili   civili

    immatricolati nel registro aeronautico  nazionale,  deve  essere

    munita  di  apposita  licenza  di  esercizio,  rilasciata  dalla

    Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,  d'intesa

    con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

      Il possesso della licenza di esercizio  non  comporta  esonero

    dal controllo degli  apparati  ai  fini  della  sicurezza  della

    navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato  di

    navigabilit….


 


 

    
 

      388. Sospensione o revoca della licenza  di  esercizio.  Ä  La

    licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso  di

    radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

      L'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  di

    intesa con il Ministero dei trasporti e  dell'aviazione  civile,

    sospende, in qualsiasi  momento,  salvo  successiva  revoca,  la

    licenza di  esercizio  nei  casi  previsti  dalle  leggi  e  dai

    regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando  la  stazione  non

    risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.


 


 

    
 

      389. Aeromobili privi di licenza di esercizio.  Ä  In  armonia

    con quanto dispone l'art.  802  del  codice  della  navigazione,

    nessun  aeromobile  nazionale,  avente  a  bordo  una   stazione

    radiotelefonica,  pu•  essere  autorizzato  all'involo  se   sia

    sprovvisto della licenza di esercizio.

      Se si tratta di aeromobile straniero, valgono le  disposizioni

    dell'art. 21 del regolamento delle radiocomunicazioni -  Ginevra

    - 1959, ratificato con decreto del Presidente  della  Repubblica

    25 settembre 1967, n. 1525 .


 


 

    
 

      390. Installazioni d'ufficio. Ä L'Amministrazione delle  poste

    e delle  telecomunicazioni,  di  intesa  con  il  Ministero  dei

    trasporti e dell'aviazione civile, dispone d'ufficio, ed a spese

    del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di  aerei  di

    linea  delle  stazioni  radiotelegrafiche   e   radiotelefoniche

    obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di  cui

    al precedente art. 386.


 


 

    
 

      391. Sorveglianza sul servizio radioelettrico  a  bordo  degli

    aeromobili.   Ä   L'Amministrazione   delle   poste   e    delle

    telecomunicazioni ha facolt… di  far  ispezionare  gli  apparati

    radioelettrici a bordo degli aeromobili  nazionali  al  fine  di

    accertare la rispondenza alle norme tecniche,  di  cui  all'art.

    386, e di constatarne l'efficienza.


 


 

    
 

      392. Norme e divieti  relativi  ad  emissioni  radioelettriche

    nello spazio aereo territoriale. Ä E'  vietato  agli  aeromobili

    italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di

    effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle elencate

    nel regolamento.

      Ai trasgressori si applicano le  sanzioni  previste  dall'art.

    218 del presente decreto.


 


 

    
 

      393. Abilitazione al traffico. Ä La licenza  di  esercizio  di

    cui  all'art.  387  abilita  le  stazioni  radiotelegrafiche   e

    radiotelefoniche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti

    la sicurezza e la regolarit… del volo.


 


 

    
 

      394. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di  stazioni

    radioelettriche a bordo degli aeromobili.  Ä  Le  norme  per  il

    rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed  all'esercizio  di

    stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite

    nel regolamento.


 


 

    
 

      395.  Concessione  per   il   disimpegno   del   servizio   di

    corrispondenza   pubblica.   Ä   Le   stazioni   radioelettriche

    installate a bordo di aeromobili civili non  possono  effettuare

    traffico  di  corrispondenza  pubblica,  senza   aver   ottenuto

    apposita concessione.


 

    Capo VII -  Protezione  dai  disturbi  alle  radiocomunicazioni;

                          disposizioni penali


 

      396. Limitazioni legali. Ä  Per  la  protezione  dai  disturbi

    radioelettrici degli impianti  trasmittenti  e  riceventi  delle

    stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare  dannosi

    assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere  imposte

    limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie,

    di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade  e

    di strade ferrate, nonch‚ l'uso  di  macchinari  e  di  apparati

    elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio

    della stazione radio fino  alla  distanza  di  mille  metri  dai

    confini del comprensorio stesso.

      Tali limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della

    Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste  e   le

    telecomunicazioni, prima  dell'inizio  del  funzionamento  delle

    stazioni. Per le stazioni in funzione alla data  di  entrata  in

    vigore del presente decreto, il provvedimento di  cui  al  comma

    precedente dovr…  essere  emanato  entro  due  anni  dalla  data

    stessa, facendo salve le situazioni di fatto gi… costituite.

      Per le limitazioni imposte Š dovuto un equo indennizzo.


 


 

    
 

        397. Installazione di  antenne  riceventi  del  servizio  di

    radiodiffusione. Ä I proprietari di immobili o  di  porzioni  di

    immobili non  possono  opporsi  alla  installazione  sulla  loro

    propriet… di antenne destinate alla  ricezione  dei  servizi  di

    radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.

      Le antenne non devono in alcun modo  impedire  il  libero  uso

    della propriet…, secondo la sua destinazione, n‚ arrecare  danno

    alla propriet… medesima o a terzi.

      Si  applicano  all'installazione  delle  antenne  l'art.  232,

    nonch‚ il secondo comma dell'art. 237.

      Gli  impianti  devono  essere  realizzati  secondo  le   norme

    tecniche emanate  con  decreto  del  Ministro  per  le  poste  e

    telecomunicazioni.

      Il regolamento pu• prevedere i casi in cui le disposizioni  di

    cui  al  presente  articolo   si   applicano   in   favore   dei

    concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale

    ipotesi Š dovuta  al  proprietario  un'equa  indennit…  che,  in

    mancanza di accordo fra le parti, sar… determinata dall'autorit…

    giudiziaria.


 


 

    
 

        398.  Prevenzione  ed   eliminazione   dei   disturbi   alle

    radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. Ä E' vietato costruire

    od importare nel territorio nazionale,  a  scopo  di  commercio,

    usare od esercitare, a qualsiasi titolo,  apparati  od  impianti

    elettrici, radioelettrici o linee  di  trasmissione  di  energia

    elettrica  non  rispondenti  alle   norme   stabilite   per   la

    prevenzione  e   per   la   eliminazione   dei   disturbi   alle

    radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

      All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo

    da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con

    decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,  di

    concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e

    dell'artigianato, in conformit… alle  direttive  delle  Comunit…

    europee.

      L'immissione  in  commercio  e  l'importazione  a   scopo   di

    commercio  dei  materiali  indicati   nel   primo   comma   sono

    subordinate  al  rilascio   di   una   certificazione,   di   un

    contrassegno, di una attestazione  di  rispondenza  ovvero  alla

    presentazione di una dichiarazione di rispondenza  nei  modi  da

    stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

      Con   decreto   del   Ministro    delle    poste    e    delle

    telecomunicazioni, di concerto con il  Ministro  dell'industria,

    del commercio e dell'artigianato, Š effettuata  la  designazione

    degli organismi o dei soggetti che rilasciano i  contrassegni  o

    gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma.


 


 

    
 

      399. Sanzioni. Ä Chiunque contravvenga  alle  disposizioni  di

    cui  al  precedente  articolo  398   Š   punito   con   sanzione

    amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.

      Qualora  il  contravventore  appartenga  alla  categoria   dei

    costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici

    o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da  lire

    50.000 a lire 100.000, oltre alla confisca dei prodotti e  delle

    apparecchiature non conformi alla certificazione di  rispondenza

    di cui al precedente articolo 398 .


 


 

    
 

      400.  Vigilanza.  Ä  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle

    telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del  commercio

    e  dell'artigianato,  congiuntamente,  hanno  facolt…  di   fare

    ispezionare da propri  funzionari  tecnici  qualsiasi  fabbrica,

    stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai  fini  della

    vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 396.


 


 

    
 

      401. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati.  Ä

    Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia

    munito di concessione quando questa sia richiesta ai  sensi  del

    presente decreto, Š punito con  la  sanzione  amministrativa  da

    lire 40.000 a lire 400.000 .


 


 

    
 

      402. Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici.

    Norme applicabili. Ä Le norme di cui ai precedenti articoli 398,

    399 e 400 si applicano anche nel caso  di  costruzione,  uso  ed

    esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che

    producano,  o  siano  predisposti  per  produrre,  emissioni  su

    frequenze o con  potenze  diverse  da  quelle  ammesse,  per  il

    servizio cui sono destinati, dai  regolamenti  internazionali  e

    dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.


 


 

    
 

        403. Detenzione abusiva di apparecchi  radiotrasmittenti.  Ä

    Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta

    preventiva denuncia all'autorit… locale di pubblica sicurezza  e

    all'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  Š

    punito con la sanzione amministrativa  da  lire  10.000  a  lire

    200.000 .

      L'obbligo  della  denuncia  non  incombe   sui   titolari   di

    concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.


 


 

    
 

      404. Uso  di  nominativi  falsi  o  alterati.  -  Sanzioni.  Ä

    Chiunque,  anche  se  munito  di  regolare  licenza,  usi  nelle

    radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o  soprannomi  non

    dichiarati, Š punito  con  la  sanzione  amminitrativa  da  lire

    20.000 a lire 400.000  se il fatto non costituisca reato pi—

    grave.

      Alla stessa pena Š  sottoposto  chiunque  usi  nelle  stazioni

    radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla

    licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento  del  registro  di

    stazione.


 


 

    
 

      405. Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati  nelle

    navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni. Ä Le

    sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano

    anche se i  fatti  siano  commessi  a  bordo  di  navi  o  aerei

    nazionali.

      Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione  delle

    poste e delle telecomunicazioni pu• provvedere  direttamente,  a

    spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo  ed  al

    sequestro degli apparecchi.


 


 

    
 

      406. Uso indebito di  segnale  di  soccorso.  Ä  Chiunque  usi

    indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle

    aeronavi in pericolo, Š punito con l'arresto fino a sei  mesi  o

    con  l'ammenda  fino  a  lire  400.000,  salvo  che   il   fatto

    costituisca reato punito con pena pi— grave .


 

                           Disposizioni varie


 

      407. Termine di prescrizione dei crediti dei libretti  postali

    di risparmio. Ä I termini di  prescrizione  stabiliti  nell'art.

    168  si  applicano  con  effetto  dal  31   dicembre   dell'anno

    successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.


 


 

    
 

      408. Disposizioni riguardanti l'abilitazione  degli  operatori

    all'esercizio di stazioni radioelettriche.  Ä  Per  coloro  che,

    all'atto   dell'entrata   in   vigore   del   presente   decreto

    disimpegnino o abbiano disimpegnato, con qualsiasi qualifica, il

    servizio di operatore presso stazioni costiere, si prescinde dal

    possesso dei certificati di cui all'art. 342.

      Per quanto riguarda i certificati di cui alle lettere a),  b),

    c1), d), d1), g) dell'art. 341,  le  disposizioni  del  presente

    decreto avranno applicazione a partire dalla sessione  di  esami

    successiva a quella in corso al momento della pubblicazione  del

    decreto stesso, ad eccezione della disposizione di cui al  primo

    comma dell'art. 344, che andr… in vigore a partire  dalla  terza

    sessione successiva a quella in corso alla data  di  entrata  in

    vigore del presente decreto.


 


 

    
 

      409. Utilizzazione provvisoria di apparati  radioelettrici  di

    debole potenza. Ä In pendenza  dell'emanazione  delle  norme  di

    esecuzione di cui all'art. 2 del  decreto  di  approvazione  del

    presente testo unico e del decreto ministeriale di cui  all'art.

    334 Š consentito, per la durata di un anno dalla data di entrata

    in vigore del presente decreto, l'uso di apparati radioelettrici

    di debole potenza per gli scopi di cui al  n.  8)  dello  stesso

    art. 334 e con le limitazioni ivi contenute, a condizione che  i

    possessori abbiano provveduto al versamento del canone  di  lire

    15.000 per ogni apparato posseduto.

      Il  versamento  deve  essere  effettuato  sul  conto  corrente

    postale n......, intestato alla Direzione  provinciale  P.T.  di

    Roma  -  Canoni  concessioni  e  proventi   vari   dei   servizi

    radioelettrici.

      L'esercizio degli apparati  deve  essere  svolto,  a  pena  di

    decadenza, con l'osservanza delle  norme  tecniche  raccomandate

    dalla Conferenza europea delle  amministrazioni  delle  poste  e

    delle telecomunicazioni di Lisbona 1971, di cui  all'allegato  2

    dell'annesso 11 al resoconto della conferenza medesima.


 


 

    
 

      410. Concessioni ed autorizzazioni in vigore. Ä Le concessioni

    ad uso pubblico in atto alla  data  di  entrata  in  vigore  del

    presente decreto continuano  ad  essere  regolate  dai  relativi

    atti.


 


 

    
 

      411. Legislazione sulle radiodiffusioni. Ä  Nulla  Š  innovato

    nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.


 


 

    
 

      412. Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso. Ä E'

    soppresso il servizio dei vaglia a taglio fisso istituito con la

    legge 5 dicembre 1955, n. 128 


 


 

    
 

      413. Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali. Ä Le

    disposizioni agevolative di cui agli articoli  174,  211  e  283

    sono applicabili fino al  termine  che  sar…  stabilito  con  le

    disposizioni da emanare ai sensi del n. 6)  dell'art.  9  e  del

    sesto comma dell'art. 15 della legge  9  ottobre  1971,  n.  825

    , e, comunque non oltre il 31 dicembre 1974.


 

Data inserimento testo di legge: marzo/1996


 


 


 


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