D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 .
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ."
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775, che
delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla
raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle
disposizioni in vigore concernenti le singole materie,
apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed
integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed
ammodernamento ai fini di una migliore accessibilit… e
comprensibilit… delle norme medesime;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva
il codice postale e delle telecomunicazioni e successive
modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art.
21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il
bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il
tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per
le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;
Decreta:
1. E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto,
relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni.
2. Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con
uno o pi— provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme
si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto
compatibili.
3. Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono
abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato
testo unico.
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Artt.
LIBRO I - Norme generali:
TITOLO I - Disposizioni preliminari. . . . . . . . 1 - 13
TITOLO II - Norme comuni ai servizi postali, di
bancoposta e delle telecomunicazioni:
Sez. I - Disposizioni generali . . . . . . . . . 14
Sez. II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni
tariffarie - Divieto. . . . . . . . . . 15 - 19
Sez. III - Delle azioni. . . . . . . . . . . . . . 20 - 22
Sez. IV - Turbativa - Tutela. . . . . . . . . . . 23 - 26
LIBRO II - Dei servizi postali:
TITOLO I - Parte generale. . . . . . . . . . . . . 27 - 38
TITOLO II - Corrispondenze e pacchi:
Capo I - Corrispondenze. . . . . . . . . . . . . 39 - 57
Capo II - Pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 70
Capo III - Disposizioni comuni alla corrispondenza
e pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 99
LIBRO III - Dei servizi di bancoposta:
TITOLO I - Parte generale. . . . . . . . . . . . . 100 - 103
Capo I - Vaglia postali. . . . . . . . . . . . . 104 - 112
Capo II - Riscossioni di crediti. . . . . . . . . 113 - 119
Capo III - Conti correnti postali. . . . . . . . . 120 - 143
Capo IV - Disposizioni comuni ai vaglia e conti
correnti postali. . . . . . . . . . . . 144 - 145
Capo V - Libretti di risparmio . . . . . . . . . 146 - 170
Capo VI - Buoni postali fruttiferi. . . . . . . . 171 - 182
LIBRO IV - Dei servizi di telecomunicazioni:
TITOLO I - Parte generale:
Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 183 - 185
Capo II - Norme comuni alle concessioni ad uso
pubblico e ad uso privato . . . . . . . 186 - 195
Capo III - Concessioni ad uso pubblico . . . . . . 196 - 212
Capo IV - Concessioni ad uso privato. . . . . . . 213 - 218
Capo V - Tutela degli impianti sottomarini di
telecomunicazioni . . . . . . . . . . . 219 - 230
Capo VI - Limitazioni legali - Servit— -
Espropriazioni. . . . . . . . . . . . . 231 - 239
Capo VII - Polizia e protezione delle
telecomunicazioni . . . . . . . . . . . 240 - 243
TITOLO II - Dei servizi telegrafici:
Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 244 - 250
Capo II - Servizio telex. . . . . . . . . . . . . 251 - 260
Capo III - Collegamenti diretti dalla rete
pubblica per trasmissioni di tipo
telegrafico . . . . . . . . . . . . . . 261 - 271
Capo IV - Manutenzione. . . . . . . . . . . . . . 272 - 274
TITOLO III - Dei servizi telefonici:
Capo I - Concessioni ad uso pubblico . . . . . . 275
Capo II - Concessioni ad uso privato. . . . . . . 276 - 280
Capo III - Servizio telefonico urbano. . . . . . . 281 - 290
Capo IV - Servizio telefonico interurbano . . . . 291 - 294
Capo V - Circuiti telefonici diretti . . . . . . 295 - 298
Capo VI - Servizi speciali. . . . . . . . . . . . 299 - 303
Capo VII - Tariffe telefoniche:
Sez. I - Tariffe per il servizio urbano. . . . . 304 - 305
Sez. II - Tariffe per il servizio interurbano . . 306 - 308
Sez. III - Tariffe per i servizi speciali. . . . . 309 - 311
Capo VIII - Disposizioni speciali a favore degli
enti locali . . . . . . . . . . . . . . 312 - 313
TITOLO IV - Dei servizi radiolelettrici:
Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 314 - 321
Capo II - Concessione di stazioni
radiotelegrafiche ad uso privato. . . . 322 - 339
Capo III - Abilitazione all'esercizio dei servizi
radioelettrici in qualit… di operatore 340 - 351
Capo IV - Servizio radioelettrico mobile
marittimo . . . . . . . . . . . . . . . 352 - 372
Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da
pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 - 383
Capo VI - Servizio radioelettrico mobile
aeronautico . . . . . . . . . . . . . . 384 - 395
Capo VII - Protezione dai disturbi alle
radiocomunicazioni - Disposizioni
penali. . . . . . . . . . . . . . . . . 396 - 406
Disposizioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . . 407 - 413
LIBRO PRIMO
Norme generali
TITOLO I
Disposizioni preliminari
1. Esclusivit… dei servizi postali e delle
telecomunicazioni. Ä Appartengono in esclusiva allo Stato nei
limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della
corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel
comma successivo.
Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio
di:
a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e
televisivi esteri e nazionali;
b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via
cavo .
2. Competenza del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Ä Quando la legge non dispone diversamente, i
provvedimenti in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni nella Repubblica rientrano nella competenza
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ä Le
attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni per i servizi postali, di bancoposta,
telegrafici, radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle
aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore.
Il Ministero presiede a tutti i servizi, assistito da un
consiglio di amministrazione. Il parere del consiglio di
amministrazione Š obbligatorio sia nei casi espressamente
indicati nel presente decreto, sia anche negli altri previsti
nel R.D.L. istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520 (3/a), e
successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e
nel R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (3/a), concernente l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Concessione dei servizi. Ä Ai servizi previsti dal presente
decreto l'Amministrazione pu• provvedere anche mediante
concessioni.
5. Sospensione o limitazione dei servizi - Assunzione di
quelli dati in concessione. Ä Il Governo della Repubblica, per
grave necessit… pubblica pu• disporre la sospensione dei servizi
o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere
temporaneamente i servizi dati in concessione.
Nessuna indennit… speciale Š dovuta in tali casi al
concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli
atti di concessione.
Il provvedimento Š emanato con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
6. Esclusione o limitazione di responsabilit…. Ä
L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilit… per i
servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori
dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge.
La medesima norma Š applicabile ai concessionari dei servizi
(3/b).
7. Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per
l'interno. Ä Salva la competenza del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le
tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di
telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro,
di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei
Ministri.
Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i
limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti
affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa
richieste.
8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di
telecomunicazioni internazionali. Ä Le tariffe per i servizi
postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con
quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o
agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i
servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte
terminale o di transito.
9. Accordi internazionali. Ä Il Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della
convenzione postale universale, della convenzione internazionale
delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la
facolt… di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni
estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare,
nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolt…
di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le
consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici
internazionali di propriet… dello Stato.
Detta costituzione pu• avvenire soltanto:
a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o
privati stranieri esercenti un pubblico servizio di
telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito
attraverso il territorio italiano;
b) a favore di societ… italiane concessionarie di servizi di
telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per
l'espletamento del traffico di loro competenza.
I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo comma
possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il
fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico
ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici.
Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede
con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il
tesoro.
In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del
costo capitale del circuito e la quota degli oneri di
manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni
caso le predette quote devono essere proporzionali al rapporto
fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il
totale dei circuiti realizzati sul cavo.
Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprirt…
statale non potr… essere ceduto a terzi da parte del titolare se
non previo consenso del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.
10. Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi
comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni. Ä
La libert… e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione pu•
avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit… giudiziaria.
I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono
responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza
perch‚ siano rigorosamente osservate.
E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di
bancoposta e di telecomunicazioni, gestiti dallo Stato o in
concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di
comunicazioni o di messaggi nonch‚ sulle operazioni richieste od
eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Nessuno pu• prendere visione od ottenere copia della
corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del
destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali,
nonch‚ delle altre persone indicate dalla legge.
11. Comunicazioni postali e di telecomunicazioni vietate. Ä
Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche,
radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo
alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle
cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.
Non sono altres ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi
commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al
precedente comma, che siano contrarie al buon costume o
contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o
denigratori a chiunque riferiti.
L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte,
che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica,
o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli
elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la
corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi
sull'inoltrabilit… della corrispondenza medesima.
Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale,
decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza
debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia
identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso
giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato
l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del pretore il mittente pu• proporre
ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni
scritte della direzione provinciale delle poste e delle
telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario
da essa delegato.
Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli
elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il
mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo
accertamento dell'identit… personale del mittente stesso. In
caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del
presente articolo.
12. Persone addette ai servizi postali, di bancoposta e
delle telecomunicazioni. Ä Le persone addette ai servizi
postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati in
concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali
od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle
funzioni loro affidate, in conformit… degli articoli 357 e 358
del codice penale.
13. Contravvenzioni in materia postale e delle
telecomunicazioni. Ä Per le contravvenzioni punibili con la sola
pena dell'ammenda Š ammessa l'oblazione in sede amministrativa
prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori
al minimo dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta,
rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle
telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi
postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici e agli
ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
in materia di servizi telefonici.
TITOLO II
Norme comuni ai servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni
Sezione I - Disposizioni generali
14. Diritto del mittente nei confronti della Amministrazione.
Ä Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del
presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia
si considerano di propriet… del mittente fino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
Sezione II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni tariffarie -
Divieto
15. Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse
postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie. Ä E'
vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e
telegrafiche, nonch‚ riduzioni delle medesime ed agevolazioni
tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente
decreto.
16. Franchigia postale e telegrafica. Ä Spetta al Presidente
della Repubblica la franchigia postale, tanto per le
corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altres, la franchigia, sul percorso interno, per i
telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.
17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di
accordi internazionali. Ä Sono concesse le esenzioni dalle tasse
postali e di telecomunicazioni nonch‚ le riduzioni delle tasse
medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi
internazionali.
18. Criteri e modalit… di pagamento delle tasse postali e
telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle
amministrazioni dello Stato. Ä Con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro,
possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni
dello Stato particolari criteri e modalit… per il pagamento
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle
tasse relative alle corrispondenze.
19. Divieto di prestazioni gratuite. Ä Sono abrogate tutte le
norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni Š tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in
parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello
Stato o di enti ed istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova
applicazione il disposto del precedente comma, nonch‚ la
disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della
determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni
statali interessate, saranno effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro
per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei
costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sar… regolato
in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti
medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le
poste e per le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da
rimborsare ai sensi dei precedenti commi, Š sentito il parere di
una commissione nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per
il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato,
designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta
di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del
Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti
diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi
canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato,
oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le
quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali
stabilite con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Sezione III - Delle azioni.
20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria. Ä
Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o
per ottenere le indennit… o i rimborsi previsti dal presente
decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel
termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione
giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di
bancoposta e delle telecomunicazioni regolati con il presente
decreto non pu• essere proposta se prima non sia stato
presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma
precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine
l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni .
21. Azione civile contro l'Amministrazione. Ä Nel caso di
procedimento penale concernente una operazione che abbia
comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni, se dopo la pronunzia della sentenza penale
venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione,
l'azione non pu• essere proposta prima che siano trascorsi
sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli
articoli 31 e 103.
22. Accertamento delle contravvenzioni. Ä Lo accertamento
delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia
giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di
vigilare sull'osservanza delle norme e modalit… relative ai
servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Sezione IV - Turbative - Tutela
23. Danneggiamento. Ä Chiunque esplichi attivit… che rechi,
in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di
telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti
Š punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.
24. Sequestro, pignoramento ed opposizione. Ä Gli oggetti e le
somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non
epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, n‚ a
pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorit… giudiziaria.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente
decreto, la consegna e il pagamento non possono essere
effettuati che alle persone indicate dall'autorit… giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina
del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 .
I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche
ai telegrammi, messaggi e simili.
25. Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del
pubblico servizio. Ä Chiunque distrugga, disperda, deteriori o
renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni
destinati al scrvizio postale e delle telecomunicazioni Š punito
ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente,
deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio
postale e delle telecomunicazioni, Š punito ai sensi dell'art.
639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
26. Impignorabilit… ed insequestrabilit… dei beni destinati ai
servizi postali e delle telecomunicazioni. Ä Non possono essere
pignorati, n‚ sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il
denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque
destinati od adibiti ai servizi postali e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici.
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei
servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni.
LIBRO SECONDO
Dei servizi postali
TITOLO I
Parte generale
27. Servizi espletati dall'Amministrazione postale. Ä
L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei pacchi.
L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli
altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con
quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
28. Determinazione dell'indennit… per le corrispondenze ed i
pacchi affidati alla posta. Ä L'ammontare dell'indennit… per la
corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in
cui essa Š dovuta a norma del presente decreto, Š determinato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
29. Concessione di servizi postali. Ä Il direttore provinciale
delle poste ha facolt… di dare in concessione, nelle forme
stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze
epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte,
istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle
proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi
comuni nei quali risiedono;
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate
per espresso;
4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la
distribuzione delle corrispondenze;
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli
uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta
pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione
dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e
5) Š accordata con ordinanza del direttore provinciale delle
poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
sentito il consiglio di amministrazione.
La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato
rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il
consenso dell'Amministrazione.
30. Concessioni postali - Inadempienza. Ä Il direttore
provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza
territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della
concessione, ha in ogni tempo facolt… di sospenderne l'esercizio
o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di
fiducia.
Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia
dovuto un indennizzo.
La concessione Š revocata quando nei confronti del
concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento
o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la
cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio,
industria, agricoltura ed artigianato.
31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni. Ä Per i
reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti
con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere
di esscre ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il
termine di dieci giorni da quello in cui il reato Š stato
contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del
reato stesso.
La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore
provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui
circoscrizione Š stata commessa la contravvenzione.
Il direttore provinciale ammette il contravventore
all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro
dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma
non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per
reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente
occorse.
32. Esclusivit… dello Stato per la fabbricazione delle carte
valori. Ä E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta
per le cartevalori postali, delle carte-valori medesime e dei
punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori medesime e
dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali sono
determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito
il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
33. Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed
uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di
francobolli di altri Stati. Ä Le disposizioni degli articoli
468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si
tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e
delle impronte relative.
Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i
francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
34. Limitazioni legali. Ä Per l'appoggio o l'impianto su
propriet… private di cassette di impostazione, distributori
automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri
oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento
o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo
occorre il consenso del proprietario.
L'indennizzo Š dovuto solo quando risulti impedito o limitato
l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento
interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche
o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorit…
competenti, ma nessun compenso Š dovuto.
35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto.
Ä Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le
parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio,
l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalit… e, quando
ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
Contro il decreto del prefetto Š ammesso il ricorso al
competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione
giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennit….
Il proprietario ha sempre facolt… di fare sul suo fondo
qualunque innovazione, ancorch‚ questa importi la rimozione o il
diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, n‚ per
questo Š tenuto ad alcuna indennit…, salvo diversa clausola
risultante dall'atto di costituzione della servit—.
36. Verifica doganale e di polizia. Ä Agli impiegati delle
dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza Š
consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite
delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali,
aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che
possa contenere merci.
37. Avviso di ricevimento. Ä I mittenti di oggetti
raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i traenti di
assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e
simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il
pagamento della relativa tassa.
38. Tessere postali di riconoscimento. Ä Le tessere di
riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le
vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide
nel servizio interno.
Il regolamento determina le modalit… del rilascio e dell'uso
delle tessere di riconoscimento.
TITOLO II
Corrispondenze e pacchi
Capo I - Corrispondenze
39. Contravvenzioni all'esclusivit… postale. Ä Chiunque
faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a
mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione
all'art. 1 del presente decreto Š punito con la sanzione
amministrativa uguale a venti volte l'importo della tassa di
francatura, col minimo di lire 10.000 .
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a
terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
Quando la contravvenzione Š commessa da un agente addetto al
servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda Š aumentata
di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono
sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale,
con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
40. Tutela dell'appellativo di ®postale¯. Ä Nessuna impresa di
trasporti pu• assumere l'appellativo di ®postale¯ od altro
equivalente. Il contravventore Š punito con la sanzione
amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 .
41. Eccezioni all'esclusivit…. Ä La disposizione dell'art. 39
non si applica:
a) ai privati, i quali siano latori di lettere,
occasionalmente e senza fine di lucro;
b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di
corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il
diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o
mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale
o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro
indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;
c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari
che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di
apposito incaricato;
d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di
corrispondenze epistolari nelle localit… e nei giorni in cui non
funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal
regolamento;
e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di
linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee
automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea,
sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente
l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei
limiti stabiliti dal regolamento.
42. Corrispondenze ordinarie inesitate. Ä Le corrispondenze
ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste
indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari
appositamente delegati, nei termini e con le modalit… indicati
nel regolamento.
43. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle raccomandate
od assicurate. Ä Le corrispondenze raccomandate ed assicurate
provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano
potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da
funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne
possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i
valori eventualmente contenutivi.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di
cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a
disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal
giorno dell'impostazione.
44. Francatura delle corrispondenze. Ä Tutte le
corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte
manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate
per intero dal mittente.
Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite
in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente,
sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della
francatura mancante, a carico del destinatario.
Le altre corrispondenze non hanno corso.
45. Tasse speciali. Ä Le tasse speciali di recapito per
espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere
pagate sempre anticipatamente dal mittente.
46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti
di corrispondenza non epistolare. Ä Salvo le eccezioni previste
dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto Š stabilito per le
stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non
epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni
epistolari, sono tassati come lettere.
L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto
non ammesso Š punita con la sanzione amministrativa da lire
10.000 a lire 16.000 .
47. Spedizione di raccomandate. Pagamento anticipato delle
tasse postali. Ä Le corrispondenze di qualsiasi specie possono
essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un
diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il
diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente
dai mittenti.
48. Perdita di raccomandate - Indennit…. Ä In caso di perdita
totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha
diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla
indennit… stabilita nella misura indicata dal decreto previsto
dall'art. 28.
Non compete indennit… per lo smarrimento di corrispondenze
ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa Š
effettuato secondo i criteri e le modalit… previsti dall'art. 18
del presente decreto e di invii con tassa a carico del
destinatario.
49. Indennit…. Ä Nel caso di perdita, manomissione ed avaria
di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le
eccezioni dell'art. 96, ad una indennit… corrispondente
all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e
dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto
deduzione dei valori esistenti e non avariati.
Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo,
salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto
nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di
perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non
compete alcun indennizzo.
Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di
spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
Non compete indennit… per lo smarrimento, manomissione od
avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello
Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa
postale Š effettuato secondo i criteri e le modalit… previste
nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico
del destinatario.
50. Contrassegno ufficiale. Ä Le corrispondenze ufficiali
scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale
carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il
pagamento della tassa secondo i criteri e le modalit… sanciti
nell'art. 18 del presente decreto, purch‚ portino un
contrassegno che ne indichi la provenienza.
51. Tassazione della corrispondenza ufficiale delle
amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione. Ä Hanno pure
corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate
secondo i criteri e le modalit… sanciti nell'art. 18 purch‚
debitamente contrassegnate:
a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria, in
raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli
uffici indicati nell'articolo precedente, purch‚ trattisi di
atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualit… di
ufficiali di Governo;
b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati
riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in
via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso
lo Stato;
c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via
ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di
denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le
intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli
uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie
comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in
raccomandazione o in assicurazione;
e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato,
che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per
la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;
f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione
per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la
professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici
provinciali;
g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale
patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti
da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori
batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e
comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie
infettive nei casi di epidemia;
h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei
indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via
ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle
tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo
Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;
l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori
bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate
dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;
m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54
non potute recapitare e restituite ai mittenti.
Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il
servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via
ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti
il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.
52. Servizi accessori. Ä Il pagamento della tassa da parte
delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le
modalit… previsti dall'art. 18 del presente decreto, Š esteso a
tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi
di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
53. Contenuto dei pieghi. Ä La corrispondenza ufficiale, per
la quale il pagamento delle tasse Š effettuato secondo i criteri
e le modalit… previsti dall'art. 18 del presente decreto, non
pu• comprendere oggetti materiali non cartacei, n‚ provviste di
stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate
nel regolamento.
54. Tassa a carico del destinatario. Ä Le corrispondenze
ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici
statali a totale carico del bilancio dello Stato in via
ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se
accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati
o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse
pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
Il trattamento previsto dal precedente comma Š esteso alle
corrispondenze ufficiali spedite dai sindaci nella loro
esclusiva qualit… di ufficiali di governo, purch‚ sugli invii
sia apposto un contrassegno che ne attesti la provenienza con
l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella
sua qualit… di ufficiale di governo.
Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti
gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in
raccomandazione dai medici agli istituti assicuratori ed
all'autorit… di pubblica sicurezza.
55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai
militari alle rispettive famiglie. Ä La tassa delle lettere e
delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via
ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori
dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello
Stato in servizio effettivo, Š ridotta alla met… di quella
ordinaria.
Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel
comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a
carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe
dovuto essere pagata per la loro francatura.
56. Spedizione di stampe periodiche. Ä 1. Per la spedizione
di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata
direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una
tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicit…, con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro .
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere
stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non
abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni
pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore
al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali
sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale
alla quantit… di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni
di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non
superi le ventimila copie, alle quali sar… comunque applicato lo
sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono
contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero,
come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo
od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla
parte redazionale.
3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio,
mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di
merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura
percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza
dovranno essere previste singole voci di tariffa .
57. Sanzioni. Ä 1. Gli amministratori e gli editori che
dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantit…
diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo
sconto quantit…, ove previsto, sono puniti, in solido con il
personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto
all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82
.
Capo II - Pacchi
58. Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusivit…
postale. Ä Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del
presente decreto:
1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20
chilogrammi;
2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del
territorio di uno stesso comune o dalla localit… di origine alla
stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
b) alle societ… od imprese di trasporto su linee terrestri,
acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate
dallo Stato o che eseguono, il servizio postale su tutta la
linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o
per speciale incarico, eseguono il trasporto, purch‚ non siano
vettori di professione, n‚ siano addetti ad imprese di
trasporto.
59. Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai
concessionari all'Amministrazione. Ä Il trasporto di pacchi e
colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusivit…, ai
sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai
concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, Š
punito con la sanzione amministrativa variabile da cinque
a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
L'Amministrazione pu• inoltre sospendere la concessione per un
periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva,
revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna
indennit….
60. Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi
eseguito da successivi vettori. Ä [Per il trasporto di uno
stesso pacco o collo, soggetto alla esclusivit… di cui all'art.
1, anche se eseguito da pi— vettori, il diritto postale Š dovuto
una sola volta.
Il pagamento deve essere effettuato dal primo vettore
concessionario che accetta il pacco.
In caso di inadempienza e di mancata transazione
amministrativa della contravvenzione ai sensi dell'art. 31, si
applica a carico di tutti i vettori intervenuti nello stesso
trasporto la sanzione amministrativa prevista dal
precedente articolo] .
61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione. Ä Salvo le
eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o
colli senza averne ottenuta la concessione Š punito con la
sanzione amministrativa pari al triplo di quella prevista
dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in
favore dell'Amministrazione.
62. Categorie di pacchi postali. Ä I pacchi accettati,
trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti
alle formalit… stabilite dal regolamento, assumono il nome di
®pacchi postali¯.
Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo
caso vengono qualificati ®assicurati¯, nel secondo ®ordinari¯.
In ambedue i casi possono essere gravati di ®assegno¯.
I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti,
essere trasportati con i pi— rapidi mezzi adottati per la
corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali
casi, rispettivamente, le denominazioni di ®pacchi urgenti¯ e di
®pacchi aerei¯.
Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra in dicati
(ordinari, assicurati, urgenti, aerei) Š stabilita una speciale
tassa.
63. Francatura dei pacchi postali. Ä La francatura dei pacchi
postali Š obbligatoria.
64. Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi. Ä Sono
stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza
assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai
richiamati alle armi alle loro famiglie.
65. Dichiarazione del contenuto del pacco. Ä Il contenuto dei
pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualit… e
quantit….
E' consentito di includere nei pacchi una fattura od un
semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.
E' consentito, altres, includere una lettera nei pacchi
postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario
del pacco a condizione che questo sia interamente francato con
l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e
sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione ®pacco
con lettera di accompagnamento¯.
I contravventori a tale divieto sono puniti con la sanzione
amministrativa eguale a venti volte l'importo della tassa
di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire
ottocento.
66. Facolt… di aprire i pacchi postali - Applicazione delle
imposte. Ä L'Amministrazione ha facolt… di aprire i pacchi
postali, con le modalit… stabilite dal regolamento per accertare
l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od
avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce
in essi contenuta.
L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, pu•
procedere, altres, all'apertura dei pacchi postali di estera
provenienza per verificarne il contenuto al fine
dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di
norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari
merci.
67. Tassa di custodia. Ä I pacchi postali non ritirati nel
termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del
recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti
quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa
di custodia.
68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine. Ä
I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei
destinatari, da una ad altra localit… della Repubblica sono
soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di
assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.
Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i
pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al
destinatario.
I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come
ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del
destinatario.
69. Vendita o distruzione di pacchi. Ä Possono essere venduti
senza preavviso e formalit… giudiziarie i pacchi postali
contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di
giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi
rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si
siano potuti recapitare, n‚ restituire al mittente.
Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste
nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione
provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici Š
giacente il pacco.
Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita,
anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione
di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti
sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla
data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo Š devoluto alla
Amministrazione.
I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi
in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo
che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei
mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi
postali di estera provenienza saranno osservate le norme
previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.
70. Perdita, manomissione od avaria di pacco postale -
Indennit…. Ä Nel caso di perdita manomissione od avaria di un
pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennit…
corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della
manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennit…
stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi
ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati
alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennit… viene
corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di
smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennit…
stabilita per i pacchi ordinari.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria
totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennit…,
hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed
accessorie, escluse quelle di assicurazione.
Capo III - Disposizioni comuni alle corrispondenze e pacchi
Sezione I - Trasporto degli effetti postali
71. Trasporto obbligatorio di effetti postali. Ä I
concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri
acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati
dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni
stabilite dal regolamento.
L'Amministrazione ha facolt… di collocare a proprie spese sui
mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili
per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza
l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti
di fermata stabiliti.
72. Responsabilit… degli obbligati al trasporto degli effetti
postali - Limiti. Ä Gli obbligati al trasporto degli effetti
postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art.
73, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei
propri agenti, la stessa responsabilit… che l'Amministrazione
assume verso i suoi utenti.
Non cessa la responsabilit… verso l'Amministrazione nel caso
di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.
73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti
postali. Ä Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i
quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o
che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli
itinerari e gli orari dei viaggi sono puniti con la sanzione
amministrativa estensibile a lire 240.000, salvo che il
fatto costituisca reato punito con pena pi— grave.
Sezione II - Trasporti postali automobilistici
74. Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti
postali sulle autolinee in concessione alle industrie private -
Canone postale - Cartella d'oneri. Ä L'accettazione, il
trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di
ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque
natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella
di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.
I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti
postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per
chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.
Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un
tratto non superiore a chilometri 15 o per pi— di due corse
giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico Š
elevato a L. 18.000.
La misura dei canoni di cui ai commi precedenti pu• essere
aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro
.
75. Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti. Ä
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni pu•
fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il
trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per
ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di
destinazione e da e per le localit… lungo la linea.
76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee
in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri. Ä Il
trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati
nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri
qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le
corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterr…
opportuno di utilizzare.
77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture
di servizi pubblici automobilistici. Ä Il trasporto degli
effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi
agricoli e delle merci con facolt… all'Amministrazione di fruire
anche dell'eccedenza di disponibilit… di portata e di spazio
degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato
strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di
corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo
delle imprese dei servizi pubblici automobilistici. Ä Le imprese
concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno
l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali,
sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli
effetti postali.
Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di
qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso
delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese
esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli
effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con
qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico
delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate
intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano
rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta
eccezione per i casi di obiettiva impossibilit…, da riconoscersi
con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale
.
Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea
automobilistica non Š in grado di assicurare il ritiro, il
trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali,
l'Amministrazione stessa pu• assumere direttamente la gestione
dei servizi citati.
79. Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici
automobilistici - Sanzioni. Ä Gli esercenti i servizi
automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare
e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o
che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei
viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un pi— grave
reato, con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire
600.000.
80. Altre disposizioni. Ä Oltre alle disposizioni di cui alla
presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni
inerenti al servizio postale di cui alla L. 28 settembre 1939,
n. 1822 .
Sezione III - Disposizioni comuni
81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni. Ä E'
proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o
costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano
imbrattare o deteriore altri invii postali, e quelli la cui
circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al
buon costume.
Il mittente Š punito con la sanzione amministrativa da lire
10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca reato
punito con pena pi— grave.
82. Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto - Uso
indebito di contrassegno. Ä La falsa dichiarazione del contenuto
e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il
diritto all'esenzione od alla riduzione delle tasse postali o
l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto
costituisca reato punito con pena pi— grave .
83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie
e raccomandate. Ä E' vietato d'includere nelle corrispondenze
ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro,
oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni
esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti
d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di
raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi
di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di
assicurazione se trattisi di corrispondenze raccomandate e di
pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse
se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno
constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione
al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio,
non compete nessuna indennit… nei casi di smarrimento, avaria o
manomissione.
84. Assicurazione obbligatoria. Ä Le lettere ed i pacchi
contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili
al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non pu• essere superiore al valore
reale del contenuto, ma Š consentito di dichiarare un valore
inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
E' ammessa, altres, l'assicurazione convenzionale per la
spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza
e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo
il disposto dell'art. 54, Š tenuto a pagare anticipatamente la
relativa tassa.
85. Oggetti gravati di assegno. Ä Le corrispondenze
raccomandate od assicurate ed i pacchi postali ordinari od
assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il
pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate
nel regolamento.
L'Amministrazione Š responsabile dell'ammontare dell'assegno
soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.
In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o
manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di
assegno, il mittente ha diritto ad una indennit… nei limiti
stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di
assegno.
86. Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente. Ä Il
destinatario di un oggetto gravato di assegno pu•, ritirato
l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare
dell'assegno al mittente, purch‚ la faccia seguire da atto
giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso. Ä E'
ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per
espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il
pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
88. Oggetti diretti ad omonimi. Ä Nel caso di corrispondenze o
di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a pi—
persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti
alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo
che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a
stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti,
l'apertura pu• essere eseguita col solo concorso di quella o di
quelle che si siano presentate.
89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi. Ä All'atto del
ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel
caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi
doganali e tutte le altre imposte nonch‚ le tasse e sopratasse
di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
I mittenti hanno facolt… di assumere a loro carico il
pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro
spediti. Il regolamento determina le modalit… e le condizioni
per l'esercizio di tale facolt….
90. Tassazione e pagamento delle tasse. Ä Qualora dopo la
consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella
riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari, o i
mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed
hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di pi—.
91. Termine per la presentazione del reclamo. Ä I reclami per
le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi
devono essere presentati entro sei mesi dalla data di
impostazione.
Per il rimborso delle somme riscosse dalla Amministrazione per
conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per
il reclamo Š di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la
osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il
servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando
l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.
92. Indennit…. Ä Le indennit… previste dagli articoli 48, 49,
70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a
consenso scritto del mittente.
93. Indennit… - Limiti. Ä Oltre all'indennit… prevista dagli
articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di
perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non
Š tenuta ad altro risarcimento.
I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato
estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista
poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
94. Diritto di surrogazione dell'Amministrazione. Ä Col
pagamento dell'indennit…, e sino a concorrenza del suo importo,
l'Amministrazione subentrer… in tutti i diritti ed azioni alla
persona che l'ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i
relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per
l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione Š subentrata.
95. Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di
responsabilit…. Ä La responsabilit… dell'Amministrazione cessa
con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia
possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti
assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrit… esterna.
96. Dirimenti di responsabilit… nei servizi di
corrispondenze e pacchi. Ä L'Amministrazione Š liberata da ogni
responsabilit… per la perdita, manomissione od avaria di oggetti
raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia
stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in
conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da
attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o
dal fatto del mittente;
d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi
dell'articolo 81;
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore
a quello reale ai sensi dell'art. 84;
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei
termini previsti dall'art. 91;
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalit…
stabilite dal regolamento.
97. Facolt… di ritirare gli oggetti rinvenuti. Ä Nel caso di
rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali
sia stata gi… corrisposta l'indennit… dovuta agli aventi
diritto, costoro hanno facolt… di ritirare gli oggetti,
restituendo l'indennit… stessa.
Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui
contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato,
la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennit…
corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio
delle pene in cui si pu• incorrere secondo le leggi penali per
le dichiarazioni fraudolente di valore.
98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai.
Ä E' data facolt… al Ministro per le poste e le
telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di
accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle
tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente
dalle case editrici o librarie.
99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di
pieghi voluminosi. Ä Il Ministro per le poste e le
telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione e di
concerto con il Ministro per il tesoro, pu• accordare riduzioni,
nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per
la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di
notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi.
Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi
accessori.
Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la
concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente
comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di
esercizio.
Tale agevolazione tariffaria non Š cumulabile con altre
riduzioni tariffarie.
LIBRO TERZO
Dei servizi di bancoposta
TITOLO I
Parte generale
100. Servizi di bancoposta. Ä I servizi esercitati
dall'Amministrazione sono i seguenti:
a) emissione e pagamento dei vaglia;
b) riscossione di crediti;
c) conti correnti;
d) libretti di risparmio;
e) buoni postali fruttiferi.
Sono estese ai servizi di bancoposta le disposizioni del
secondo comma dell'art. 27.
101. Capacit… del minore di eseguire operazioni nei servizi di
bancoposta. Ä I minori che abbiano compiuto il 18ø anno di et…
sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni
relative ai servizi di bancoposta, salvo che non sia
diversamente stabilito nel presente decreto.
Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta
il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159.
102. Esclusione e dirimenti di responsabilit… nei servizi di
bancoposta. Ä L'Amministrazione Š liberata da ogni
responsabilit… nei servizi di bancoposta quando il pagamento
delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con
l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei
servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'art.
96, in quanto compatibili .
La stessa norma vale per i pagamenti dei titoli di spesa
eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti ed
istituti.
103. Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di
bancoposta. Ä I risarcimenti agli aventi diritto, in dipendenza
di danni nei servizi di bancoposta, sono effettuati dopo il
passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato
penale o civile.
E', tuttavia, facolt… dell'Amministrazione disporre il
risarcimento del danno anche prima della definizione del
procedimento penale o civile nei casi in cui questo risulti
provato dalla inchiesta amministrativa.
L'Amministrazione dispone senz'altro il risarcimento dei danni
che risultino accertati dall'inchiesta amministrativa, qualora
l'autorit… giudiziaria non si sia pronunciata a causa della
morte del colpevole o per altro motivo.
Se il danno concerne il servizio dei risparmi,
l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano
perduto il diritto al risarcimento per l'inosservanza degli
obblighi imposti agli utenti dal presente decreto.
Capo I - Vaglia postali
104. Emissione e pagamento di vaglia postali. Ä Gli uffici
postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia a
tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati
dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di
danaro.
Il pagamento del vaglia pu• avvenire su richiesta del
beneficiario presso qualsiasi altro ufficio postale, previa
conferma dell'ufficio postale destinatario.
105. Comunicazioni al destinatario dei vaglia. Ä I mittenti
possono aggiungere gratuitamente sui vaglia ordinari
comunicazioni per il destinatario.
106. Emissione dei vaglia telegrafici - Sopratassa. Ä Verso
corresponsione di speciali sopratasse i mittenti possono
ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.
107. Girata - Cessione dei vaglia postali. Ä E' consentita la
cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.
L'Amministrazione non risponde dell'autenticit… della girata.
108. Vaglia postali con la clausola ®non trasferibile¯. Ä I
vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere emessi con
la clausola ®non trasferibile¯ o con altra equipollente.
Il vaglia postale ordinario emesso con tale clausola pu•
essere consegnato al mittente che abbia dichiarato di volerlo
spedire a sue spese direttamente al beneficiario; in caso
contrario vi provvede l'ufficio postale, inviandolo all'ufficio
di destinazione.
109. Vaglia di servizio. Ä Per la trasmissione di fondi
nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, nonch‚ per il pagamento di
somme dovute a terzi dall'Amministrazione, gli uffici emettono
vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).
L'uso del vaglia di servizio pu• essere consentito all'Azienda
di Stato che esercita i servizi telefonici.
La convenzione, che regola i rapporti fra essa e
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n.
884 , determina le modalit… e le condizioni della
concessione.
110. Ricevuta del vaglia - Efficacia. Ä In caso di perdita del
vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova in
contrario.
Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi sia
discordanza fra gli importi in essi indicati, fanno fede le
scritture dell'Amministrazione.
111. Validit… dei vaglia interni. Ä I vaglia sono validi per
la riscossione entro il secondo mese successivo a quello di
emissione.
Trascorso il periodo di validit…, il loro importo Š
rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro
i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con
le modalit… stabilite dal regolamento.
112. Prescrizione dei vaglia postali. Ä L'importo dei vaglia
non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma
dell'articolo precedente Š prescritto e devoluto al bilancio di
entrata dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni.
La disposizione del primo comma si applica anche ai vaglia di
servizio emessi a favore di persone fisiche o di enti pubblici e
privati, ed ai vaglia tratti sull'estero.
Capo II - Riscossioni di crediti
113. Titoli da riscuotere per conto di terzi. Ä
L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione di somme
su titoli ad essa affidati con le norme stabilite dal
regolamento.
Gli uffici postali al ricevimento dei titoli ne curano la
riscossione invitando, per iscritto ed in tempo utile, i
debitori a recarsi in ufficio a pagarli.
114. Titoli non riscossi - Protesto. Ä A domanda dei
committenti l'Amministrazione assume l'incarico di invitare le
persone da essi espressamente designate a pagare presso
l'ufficio postale i titoli non riscossi o di affidarli ad un
pubblico ufficiale per elevarne il protesto.
Le spese per il protesto devono essere anticipate dai
committenti nella misura stabilita dall'Amministrazione e ad
essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora
non occorra eseguire l'atto.
La domanda di protesto implica l'obbligo dei committenti di
sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata
dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del
pubblico ufficiale incaricato del protesto.
I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati
gratuitamente.
115. Corrispondenza inclusa nei pieghi. Ä E' consentito di
accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con
lettere od altri scritti aventi carattere di corrispondenza
epistolare, purch‚ l'affrancatura sia adeguatamente integrata.
116. Accettazione di acconti. Ä Sono ammessi pagamenti in
conto. Ai titoli cambiari si applica l'art. 45 del regio decreto
14 dicembre 1933 n. 1669
117. Facolt… dei committenti. Ä E' consentito ai mittenti, nei
modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli
spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare
l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.
118. Responsabilit… dell'Amministrazione. Ä L'Amministrazione
risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi od omissioni
di qualsiasi specie, n‚ della mancata consegna degli effetti
alle persone designate od agli ufficiali pubblici competenti ad
elevarne il protesto.
Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere,
l'Amministrazione corrisponde ai mittenti le indennit… previste
dal presente decreto per le corrispondenze raccomandate o
assicurate, secondo i casi.
119. Reclamo - Termine di decadenza. Ä I reclami per il
servizio delle riscossioni devono essere presentati sotto pena,
di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'impostazione, salvo
l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il
servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando
l'Amministrazione abbia provveduto con tali mezzi al rimborso
dei titoli stessi.
Capo III - Conti correnti postali
120. Apertura di conto corrente postale. Ä Presso
l'Amministrazione, nelle sedi stabilite dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, pu• essere aperto un conto
corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi alle
condizioni stabilite dal regolamento.
121. Divieto di apertura dei conti correnti postali. Ä Non
possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che
risultino in stato di interdizione o di fallimento.
I minori, che abbiano compiuto il 18ø anno di et…, sono
considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative
al servizio dei conti correnti postali.
122. Elenco dei correntisti postali. Ä A cura
dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti
coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi
di variazione.
L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono
pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione Š vietata ed Š
punita con le stesse sanzioni previste dall'art. 290 del
presente decreto.
L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono forniti a
chi ne fa richiesta previo pagamento del prezzo, che viene
fissato con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni.
123. Attivo del conto corrente postale. Ä L'attivo del conto
corrente Š formato:
1) dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terzi
a suo vantaggio;
2) dai crediti trasferiti da altri conti correnti postali
(postagiro);
3) dalla iscrizione annuale degli interessi liquidati ai
sensi del successivo art. 127.
Pu• essere, inoltre, accreditato sul conto corrente, a
richiesta del correntista, l'importo di qualsiasi credito verso
l'Amministrazione delle poste e le altre amministrazioni statali
e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici, purch‚
esigibile presso gli uffici postali.
124. Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro. Ä
Il correntista pu• disporre del proprio credito mediante:
a) assegni trasferibili mediante girata;
b) assegni ®non trasferibili¯, riscuotibili, oltre che dal
beneficiario, anche da persona da lui delegata all'incasso,
nella forma prescritta dal regolamento;
c) ®postagiro¯ per ordinare trasferimenti di somme da un
proprio conto corrente postale ad altro conto corrente postale;
d) assegni fiduciari, dei quali sia stato autorizzato ad
avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti
sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni.
I titoli di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere
rilasciati in pagamento in forma fiduciaria.
L'Amministrazione non risponde della autenticit… delle girate
apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari.
A richiesta del correntista e con le modalit… che sono
stabilite nel regolamento, previo pagamento dei diritti di
commissione da fissare con decreto del Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, possono essere addebitati d'ufficio sul
conto del correntista richiedente ed accreditati sui conti
beneficiari imposte e tasse, premi assicurativi e canoni di
utenza di servizi pubblici.
125. Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e
scolastiche. Ä Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute
all'erario per tasse sulle concessioni governative pu• essere
fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali, mediante
versamenti soggetti alle speciali tasse stabilite ovvero
mediante postagiro.
In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di
appositi conti correnti intestati agli uffici finanziari
competenti.
Il pagamento delle tasse scolastiche e delle tasse di
concessione governativa sui brevetti per invenzioni, modelli e
marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei
conti correnti postali o con gli altri mezzi espressamente
consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali.
126. Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti
correnti postali. Ä Le operazioni di versamento e di pagamento
effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette
a tassa ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti
dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali,
regionali e gli altri enti pubblici;
3) i versamenti f atti dai correntisti sul proprio conto
corrente;
4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a
proprio favore non trasferibili;
5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte
dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facolt… di concedere agli enti pubblici
ed ai privati esercenti pubblici servizi, correntisti postali,
di effettuare il pagamento delle tasse sugli assegni da essi
tratti o delle tasse sui versamenti affluiti sul loro conto, in
una o pi— soluzioni durante la gestione annuale del conto con le
modalit… stabilite dal regolamento e verso la corresponsione di
un diritto fisso da determinarsi ai sensi dell'art. 7 del
presente decreto.
127. Calcolo degli interessi. Ä Sui fondi versati in conto
corrente postale Š corrisposto l'interesse determinato con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quello per il tesoro.
L'interesse Š calcolato quindicinalmente sul credito minimo
risultante nel corso della quindicina, senza calcolare le
frazioni di mille lire; la somma che rappresenta gli interessi Š
arrotondata a L. 10, trascurando le frazioni inferiori.
I crediti quindicinali inferiori a L. 10.000 sono
infruttiferi.
128. Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti
e l'Amministrazione. Ä Per le operazioni relative al servizio
dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli utenti e
l'Amministrazione Š esente da tassa.
Per i correntisti l'esenzione Š limitata alle corrispondenze
spedite in via ordinaria, salvo le eccezioni stabilite dal
presente decreto e dal regolamento.
129. Cessazione di responsabilit… - Discordanza di somma fra
ricevuta e bollettino. Ä L'Amministrazione si libera da ogni
responsabilit… per le somme versate in conto corrente quando i
pagamenti siano fatti nelle forme e nei modi stabiliti dal
regolamento.
In caso di discordanza tra la somma indicata nella ricevuta
rilasciata al versante e quella indicata nel bollettino di
versamento, fa fede quest'ultimo, salvo prova in contrario.
130. Estratto conto Ä Copia del conto. Ä Il correntista pu•
chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto od una copia del suo
conto, pagando la relativa tassa.
131. Casi di opposizione. Ä Salvo quanto stabilisce il
regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di
assegni, non Š ammessa altra opposizione al pagamento
all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorit…
giudiziaria dai titolari dell'azienda o societ… correntista o
dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla
appartenenza del credito.
132. Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni. Ä Salvo
quanto disposto dai successivi articoli 133 e 134 gli assegni
non possono circolare ne essere ammessi a pagamento se non siano
stati preventivamente sottoposti al visto dell'ufficio ove Š
iscritto il conto.
Gil assegni che non possono essere addebitati per
insufficienza di copertura o per altro motivo sono subito
restituiti al presentatore, se esibiti a mano per il visto
urgente.
Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno dalla data
di arrivo, gli assegni ed i postagiro che non siano potuti
addebitare nel suo conto per insufficienza di copertura.
133. Assegni fiduciari. Ä Gli assegni fiduciari possono essere
posti in circolazione, prima dell'apposizione del visto.
Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o ultimo
giratario), per ottenere il pagamento, deve presentarlo, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di traenza, ad uno
degli uffici postali abilitati ai pagamenti ®a vista¯.
Qualora, all'atto della presentazione del titolo, non vi sia
sufficiente copertura sul conto, il beneficiario, o il
giratario, ha facolt… di ripresentarlo per il pagamento
successivamente, purch‚ entro il termine di cui al precedente
comma.
Gli assegni fiduciari che eccezionalmente siano inviati
all'ufficio dei conti correnti, vengono sottoposti al visto e
sono ammessi al pagamento a norma del successivo articolo.
Qualora non sia possibile addebitarli, essi vengono rinviati
al mittente, specificando i motivi del rinvio.
134. Validit… degli assegni postali. Ä Prelevamenti urgenti. Ä
Gli assegni sono validi per due mesi oltre quello in cui Š
avvenuta l'apposizione del visto, e sono pagabili entro tale
termine, in un determinato ufficio della localit… indicata dal
traente, o in tutti gli uffici postali secondo che eccedano o
meno i limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni.
Trascorso il termine sopra indicato, il loro importo Š
rimborsato agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l'assegno Š stato vistato, con le modalit… stabilite dal
regolamento e con l'addebito del diritto fisso determinato ai
sensi dell'art. 7.
Presso gli uffici, abilitati al pagamento degli assegni
fiduciari, possono essere ammessi a pagamento anche gli assegni
tratti dal correntista a proprio favore, e non preventivamente
vistati dall'ufficio dei conti correnti, nei limiti e con le
modalit… stabilite con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
135. Mancato rimborso degli assegni Ä Prescrizione. Ä Gli
assegni ®trasferibili¯ e quelli ®non trasferibili¯, e gli
assegni fiduciari, preventivamente vistati, non reclamati entro
il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si
prescrivono a favore della Amministrazione delle poste.
136. Inattivit… del conto corrente Ä Prescrizione dei crediti.
Ä I crediti di conti correnti, sui quali non siano state
eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti
interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1ø gennaio
successivo all'anno in cui Š stata iscritta in conto corrente
l'ultima operazione o annotato l'ultimo atto interruttivo,
quando siano inferiori a L. 5000;
b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
La prescrizione non Š interrotta dall'accreditamento degli
interessi.
137. Reclamo nel servizio dei conti correnti postali. Ä I
reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono
essere presentati nel termine di due anni.
Detto termine decorre:
a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto corrente
e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di
registrazione dell'operazione sul conto;
b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla
data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di
versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente,
se trattasi di postagiro; e dal 1ø gennaio successivo all'anno
cui si riferiscono, se trattasi di interessi;
c) per l'errato pagamento di un assegno: dal 1ø gennaio
successivo all'anno in cui l'assegno Š stato vidimato
dall'ufficio dei conti correnti;
d) per ogni altro provvedimento il rapporto di conto
corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il
provvedimento.
La presentazione del reclamo interrompe il termine di
prescrizione.
138. Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale
- Rivalsa - Procedura coattiva. Ä L'Amministrazione pu•
rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi
credito che essa possa vantare verso il correntista in
dipendenza del servizio dei conti correnti.
Qualora la somma iscritta nel conto non sia sufficiente a
coprire il credito dell'Amministrazione, questa pu• valersi
della procedura coattiva, prevista dal regio decreto 14 aprile
1910 n. 639.
139. Assegni messi in circolazione senza disponibilit… di
credito sul conto corrente. Ä Chi trae e rilascia un assegno
sopra un conto che non gli appartenga, o che sia estinto, o pone
in circolazione un assegno fiduciario sapendo che non Š
disponibile sul proprio conto tutto il corrispondente importo, Š
punito a termini delle leggi vigenti.
[Il giudice pu• ordinare che la sentenza sia pubblicata per
estratto su uno o pi— giornali a spese del condannato] (9/a).
140. Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca Ä
Esclusione di responsabilit…. Ä L'importo degli assegni pu•
essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi
di inesistenza, di irreperibilit… o di rifiuto del beneficiario,
e, nei limiti e con le cautele stabiliti dal regolamento, nel
caso di morte del beneficiario.
L'importo del postagiro Š riaccreditato al conto del
correntista traente nel caso di inesistenza del conto
beneficiario.
Gli assegni ed i postagiro possono essere revocati fino a
quando non siano addebitati sul conto traente, ma
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilit… se l'ordine
di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.
Non Š ammessa la revoca degli assegni fiduciari n‚ del
versamento in conto corrente.
141. Chiusura dei conti correnti Ä Rimborso del credito agli
eredi. Ä All'estinzione dei conti correnti caduti in successione
ed alla liquidazione del relativo credito provvedono
direttamente, nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni, i
rispettivi uffici dei conti.
Oltre tale limite l'estinzione del conto ed il rimborso del
credito sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di
ufficio conti.
142. Risoluzione del rapporto di conto corrente postale. Ä
L'Amministrazione pu•, in qualsiasi momento, risolvere il
rapporto di conto corrente postale.
La morte, l'interdizione ed il fallimento del correntista,
regolarmente notificati all'ufficio detentore del conto,
producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi od i
rappresentanti legali non chiedano di essere autorizzati a
continuare la gestione del conto.
143. Conto corrente fruttifero Ä Entrate di bilancio. Ä I
fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono
dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla
Cassa depositi e prestiti.
Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni genere,
relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in
entrata al bilancio dell'Amministrazione delle Poste e delle
telecomunicazioni.
Capo IV - Diposizioni comuni ai vaglia e conti correnti postali
144. Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali
e degli assegni postali. Ä Il pagamento agli eredi dei vaglia
interni e degli assegni di conto corrente postale, caduti in
successione, Š effettuato dagli uffici postali nel limite
d'importo stabilito dalle istruzioni.
Oltre tale limite e nei casi speciali indicati dalle
istruzioni, il pagamento Š autorizzato dal direttore provinciale
delle poste e delle telecomunicazioni.
Per i vaglia interni e gli assegni scaduti e per i vaglia
internazionali, ordinari e telegrafici, provvede
l'Amministrazione centrale, o, su sua delega, la direzione
provinciale delle poste e delle telecomunicazioni.
145. Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente
postale scaduti di validit…. Ä E' facolt… dell'Amministrazione
di provvedere al pagamento dei vaglia postali e degli assegni di
conto corrente postale dopo la scadenza del termine di validit…
e prima che sia ultimata la revisione della relativa
contabilit…, purch‚ l'utente dimostri la fondatezza del suo
diritto, con le modalit… fissate nel regolamento e paghi il
diritto determinato ai sensi dell'art. 7. Tale diritto non Š
dovuto se il mancato pagamento non dipenda dall'utente.
Capo V - Libretti di risparmio
146. Emissione di libretti postali Ä Apertura di conto. Ä Gli
uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e
prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un
conto a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando
alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte le
somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli
interessi maturati.
I commissari della Marina militare, in servizio a bordo delle
navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero,
possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto
delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
le amministrazioni interessate.
147. Libretti nominativi e al portatore. Ä I libretti postali
di risparmio sono nominativi e al portatore.
I libretti al portatore sono emessi dagli uffici postali
autorizzati dall'Amministrazione.
148. Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio. Ä I
libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono
esenti da imposta di bollo.
Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di un
libretto, si rilascia, previa osservanza delle norme stabilite
dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.
149. Intestazione dei libretti postali nominativi. Ä I
libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni
necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a
persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono
recare anche quella della data e del luogo di nascita.
E' ammessa l'intestazione di un libretto a pi— persone anche
con facolt… all'uno o all'altro intestatario di ottenere
rimborsi.
All'intestazione pu• aggiungersi la dichiarazione di un
rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.
I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche
senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.
150. Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito. Ä Per ogni
deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio
deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia Š
stabilita dall'art. 166.
151. Acquisto di titoli del debito pubblico Ä Depositi
volontari. Ä A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici
postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono, mediante
prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di
titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la
Cassa depositi e prestiti.
152. Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito
pubblico. Ä I titolari dei libretti possono valersi degli uffici
postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi
del debito pubblico, purch‚ al netto di ritenuta.
153. Interesse sui libretti postali di risparmio. Ä Sulle
somme depositate Š corrisposto un interesse, il cui saggio Š
stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di
interesse pu• essere modificato anche durante il corso
dell'anno.
Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo
giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le
determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi
dopo la detta pubblicazione.
154. Computo degli interessi sul credito risultante nei
libretti postali di risparmio. Ä Lo interesse si computa con
decorrenza dal 1ø o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della
quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno
della quindicina in cui Š stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al
capitale versato e diventa fruttifero.
L'interesse Š corrisposto sulle somme superiori a lire 100 ed
il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per difetto a
lire 110. La somma liquidata Š arrotondata a lire 10 sempre per
difetto.
155. Iscrizione degli interessi sui libretti. Ä L'iscrizione
degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio
viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati
devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.
Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti
all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione
centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti
stessi.
156. Custodia dei libretti di risparmio. Ä E' vietato
affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.
L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della
custodia.
I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se
richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente
autorizzati.
Nessuna responsabilit… incombe all'Amministrazione per le
conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo
sanciti nel presente articolo.
Ove occorra, si potr… affidare la custodia dei libretti di
risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni.
157. Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione. Ä I
libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono
soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine
dell'autorit… giudiziaria penale, anche per recupero di spese di
giustizia.
Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui
libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti
a succedere;
c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti
emessi a nome di pi— persone;
d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in
possesso di altre persone.
L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
158. Cessione e pegno di libretti postali nominativi e
relativo credito. Ä Il credito dei libretti nominativi pu•
essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata da notaio.
I libretti possono essere dati anche in pegno.
La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati
all'ufficio di emissione.
159. Rimborsi sui libretti nominativi. Ä I rimborsi sui
libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli
intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori
o delegati.
La delega Š ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli
uffici di emissione.
Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di
rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi,
tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti
legali.
Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere
accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore
o da altra persona di notoria probit…, la quale convalidi con la
propria firma la loro firma di quietanza.
Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di
minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.
160. Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo.
Ä Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro le procure
speciali rilasciate per i rimborsi.
Sono esenti inoltre dalle imposte di bollo e legalizzazione
gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini
residenti all'estero con le casse postali di risparmio.
161. Rimborsi su libretti nominativi. Ä I rimborsi non possono
essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.
Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalit…
stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino
in possesso dell'Amministrazione.
162. Rimborsi su libretti di risparmio al portatore. Ä I
rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per
qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione pu•
valersi dei termini stabiliti dal regolamento.
163. Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione. Ä
I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quello
di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa
conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.
164. Enti locali Ä Depositi. Ä Le regioni, le province, i
comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente
costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per
il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.
165. Depositi giudiziari o proventi di cancelleria. Ä Gli
uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro
per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle
disposizioni vigenti in materia civile e penale.
Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro,
pignoramento od opposizione.
166. Ricevute Ä Cedole di rimborso Ä Discordanze. Ä Nei casi
di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate
ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le
ricevute stesse, salvo prova in contrario.
Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di
rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime,
salvo prova in contrario.
In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le
scritture dell'Amministrazione centrale.
167. Reclamo Ä Termini. Ä Si decade dal diritto di
presentazione del reclamo per irregolarit… o frodi, nel servizio
dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro
due anni dalla data dell'operazione contestata, purch‚
l'irregolarit… o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame
del libretto o della ricevuta di deposito.
Tale termine Š aumentato di un anno per gli italiani residenti
all'estero.
168. Prescrizione del credito dei libretti. Ä Sono prescritti
a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti
con il decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra
capitale e interessi;
b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille
tra capitale e interessi;
c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a
lire mille tra capitale e interessi.
I detti termini di prescrizione si computano per interi anni
solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo
all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte
dell'interessato.
Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola
iscrizione degli interessi maturati non Š valida ad interrompere
il corso della prescrizione.
Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di
prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore et….
169. Controversia giudiziale Ä Decorrenza dei termini. Ä In
caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo,
formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso
di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a
decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o
l'opposizione rimossa.
Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente,
articolo non si applicano alle somme versate a titolo di
deposito giudiziale.
170. Leggi sulla Cassa depositi e prestiti Ä Applicabilit… al
servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi. Ä Le
disposizioni del libro II, capo 2ø e 3ø, del testo unico delle
leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni,
si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non
Provvede il presente decreto.
Capo VI - Buoni postali fruttiferi
171. Emissione di buoni postali fruttiferi. Ä Gli uffici
postali, nei limiti e con le modalit… indicate dal regolamento,
rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a
vistapresso gli uffici di emissione.
172. Calcolo degli interessi sui buoni postali. Ä Gli
interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al
bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del
capitale.
Non Š corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati
prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
173. Tabelle degli interessi Ä Variazioni. Ä Le variazioni del
saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte
con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di
nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso, e possono essere estese ad una o pi— delle precedenti
serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle
precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del
saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli
della nuova serie e il relativo computo degli interessi Š
effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al
primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in
vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni
che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio
decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo, degli
interessi Š eseguito sul montante maturato alla scadenza di
questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella
riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui
tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, Š integrata
con quella che Š a disposizione dei titolari dei buoni stessi
presso gli uffici postali
174. Esenzione di imposte e tasse. Ä Il capitale e gli
interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni
imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future .
175. Insequestrabilit… ed impignorabilit… dei buoni postali
fruttiferi. Ä I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili
n‚ pignorabili, tranne che per ordine dell'autorit… giudiziaria
in sede penale.
Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per
successione a termini di legge.
176. Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi. Ä
I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine
del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dal 1ø gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di
essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta
dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque
anni; la prescrizione Š interrotta da un atto di richiesta o di
diffida.
Le somme di cui non Š stato chiesto il rimborso entro il
termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle
entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto
nel comma seguente.
Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente
decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la
prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni
precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal
primo comma del presente articolo decorre dal 1ø gennaio
successivo alla data dell'interruzione.
177. Buoni versati per cauzione. Ä I buoni postali fruttiferi
sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni
definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica
amministrazione.
Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la
direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli
istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di
incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti
dalle leggi o dal contratto.
Il deposito dei buoni Š esente da tassa di custodia.
178. Rimborso dei buoni. Ä I buoni postali sono rimborsabili a
vista presso gli uffici di emissione.
Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di
taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e
modalit… indicate dal regolamento.
A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione
effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso
di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi
buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi
eventuali vincoli dei buoni da convertire.
Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito
l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza
inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata
dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata
dall'esibitore in modo da consentire la emissione di un buono
del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio
nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli
dei titoli esibiti.
179. Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di
emissione. Ä Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio
diverso da quello di emissione, Š subordinato al pagamento della
tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia
trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.
180. Duplicazione dei buoni. Ä Il buono smarrito, sottratto o
distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme
stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
181. Comitato centrale dei buoni. Ä All'organizzazione e alla
vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il
comitato centrale dei buoni.
Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del
tesoro; Š presieduto dal Ministro per il tesoro ed Š composto
dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice
presidente, dal direttore generale del tesoro, da un
rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un
altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal
Ministro, nonch‚ dal direttore generale delle poste e delle
telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i
servizi di bancoposta.
Il comitato Š assistito da un segretario, scelto dal vice
presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa
depositi e prestiti.
182. Applicabilit… al servizio dei buoni delle norme relative
alle Casse postali di risparmio. Ä In quanto non sia disposto
diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali
fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei
libretti postali di risparmio.
LIBRO QUARTO
Dei servizi di telecomunicazioni
TITOLO I
Parte generale
Capo I - Disposizioni di carattere generale
183. Esecuzione ed esercizio di impianti di
telecomunicazioni Ä Esclusivit… Ä Eccezioni Ä Assegnazione di
radiofrequenze. Ä Nessuno pu• eseguire od esercitare impianti di
telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o,
per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la
relativa autorizzazione.
Tuttavia Š consentito al privato di stabilire, per suo uso
esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo
nell'ambito del proprio fondo o di pi— fondi di sua propriet…,
purch‚ contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per
collegare una parte di propriet… del privato con altra comune,
purch‚ non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a
pubblico servizio .
Parti dello stesso fondo o pi— fondi dello stesso proprietario
si considerano contigui anche se separati, purch‚ collegati da
opere permanenti si uso esclusivo del proprietario, che
consentano il passaggio pedonale.
Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di
competenza dell'amministrizione, nell'ambito del regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di
frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la
notificazione al comitato internazionale di registrazione delle
frequenze dell'avvenuta assegnazione.
184. Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello
Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di
trasporto di persone o cose. Ä Le amministrazioni dello Stato
possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi,
alla costruzione ed allo esercizio di impianti di
telecomunicazioni, previo consenso dell'Amministrazione, alla
quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali
impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle
condizioni stabilite nel regolamento.
Gli esercenti di ferrovie, tranvie, funivie ed altri analoghi
mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o
cose, possono essere autorizzati dall'Amministrazione nella
forma, con i limiti ed alle modalit… stabiliti dalla
Amministrazione stessa, alla costruzione ed all'esercizio di
impianti di telecomunicazioni necessari alla sicurezza,
regolarit… e funzionalit… del servizio da essi gestito.
Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle
linee di propriet… degli esercenti di cui al comma precedente,
si applicano le norme stabilite nel regolamento per le
concessioni ad uso privato.
Il consenso dell'Amministrazione non Š richiesto per le
necessit… di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione
con altre reti. E' necessario, comunque, il coordinamento
tecnico con la stessa Amministrazione.
La norma di cui al precedente comma si applica anche agli
Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte,
nonch‚ ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui
un accordo di Governo abbia previsto la possibilit… di eseguire
ed esercitare nel territorio italiano impianti di
telecomunicazioni.
185. Approvazione dei progetti per impianti di
telecomunicazioni. Ä Gli impianti di telecomunicazioni,
eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art.
183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono
essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati
proventlvamente approvati dall'Amministrazione, salvo che non
sia diversamente stabilito nel regolamento.
Per gli impianti nelle aziende dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso
pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono
stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei
progetti.
Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le
prescrizioni previste da leggi speciali.
L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica
utilit…, nei casi e nella forma previsti dall'art. 213 del
presente decreto.
Capo II - Norme comuni alle concessioni ad uso pubblico e ad
uso privato
186. Cittadinanza italiana. Ä Il titolare di una concessione
deve essere cittadino italiano, ovvero, se Š persona giuridica,
deve avere la nazionalit… italiana.
Si pu• prescindere dal predetto requisito per le concessioni
ad uso privato.
187. Divieto di cessione. Ä Le concessioni non possono formare
oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma,
senza l'assenso dell'Amministrazione.
Tale assenso Š dato dallo stesso organo competente al rilascio
della concessione.
188. Canoni di concessione. Ä Il concessionario Š tenuto a
corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura stabilita
nel presente decreto, o nel regolamento, o nell'atto di
concessione.
189. Cauzione. Ä Salvo quanto diversamente stabilito nel
presente decreto, il concessionario deve prestare cauzione a
garanzia degli obblighi assunti.
L'importo e le modalit… per la costituzione della cauzione, i
casi e la misura in cui essa debba essere aumentata,
reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabiliti negli atti
di concessione.
190. Estinzione della concessione. Ä La durata della
concessione Š stabilita nel provvedimento che l'accorda.
La concessione si estingue, oltre che per scadenza del
termine:
1) per decadenza, per revoca o per riscatto;
2) per morte o per sopravvenuta incapacit… legale del
concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa
perda la personalit… giuridica;
3) per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di
persona giuridica, per la perdita della nazionalit… italiana,
nei casi in cui sono richiesti tali requisiti;
4) per fallimento.
191. Decadenza. Ä La decadenza della concessione Š pronunciata
nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi
imposti al concessionario.
Essa non pu• essere pronunciata se il concessionario non sia
stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire
giustificazioni.
Nessun risarcimento o indennizzo di sorta Š in ogni caso
dovuto al concessionario.
Il provvedimento di decadenza Š adottato dalla stessa Autorit…
che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno
in cui sia stato notificato al concessionario.
192. Incameramento delle cauzioni. Ä In tutti i casi di
estinzione della concessione, qualora il concessionario non
provveda entro il termine di tre mesi dalla richiesta
dell'Amministrazione, al pagamento di quanto ad essa dovuto,
l'Amministrazione stessa procede all'incameramento della
cauzione fino all'ammontare dei propri crediti liquidi.
La somma eventualmente residua Š messa a disposizione
dell'interessato, ovvero, in caso di fallimento non seguito da
bancarotta, dell'autorit… giudiziaria.
Qualora il fallimento dia luogo al reato di bancarotta
semplice o fraudolenta, l'Amministrazione procede
all'incameramento, totale o parziale, della cauzione.
Analogamente, l'Amministrazione pu• procedere al predetto
incameramento, in tutti gli altri casi di estinzione della
concessione dovuti a colpa del concessionario.
193. Controlli. Ä Allo scopo di accertare la regolare
osservanza degli obblighi assunti dal concessionario,
l'Amministrazione ha la facolt… di effettuare controlli e
verifiche sull'esercizio della concessione.
L'Amministrazione ha altres la facolt… di effettuare detti
controlli e verifiche presso le sedi del concessionario; a tal
fine il concessionario Š obbligato a dare, in qualsiasi momento,
libero accesso ai funzionari dell'Amministrazione, muniti di
apposita autorizzazione.
194. Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del
concessionario. Ä Le condizioni, amministrative e tecniche, i
limiti, i diritti e gli obblighi del concessionario, ove non
previsti dal presente decreto sono stabiliti nel regolamento o
negli atti di concessione.
Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella forma di
cui al successivo art. 196, le relative convenzioni precisano
gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo
e perfezionamento tecnico degli impianti.
195. Installazione ed esercizio di impianti di
telecomunicazione senza concessione od autorizzazione -
Sanzioni. Ä 1. Chiunque installa od esercita un impianto di
telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o
autorizzazione Š punito, se il fatto non costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire
20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la
pena dell'arresto da tre a sei mesi.
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o
televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre
anni. La pena Š ridotta alla met… se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali
previsti dalla concessione, Š punito con la reclusione da sei
mesi a due anni.
5. Il trasgressore Š tenuto, in ogni caso, al pagamento di una
somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei
collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non
inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella
determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore
di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione pu•
provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o
rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli
apparecchi .
Capo III - Concessioni ad uso pubblico
196. Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso
pubblico. Ä Si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il Consiglio dei Ministri, alle concessioni di servizi
di telecomunicazioni ad uso pubblico, salvo quanto diversamente
stabilito dal successivo art. 197 del presente decreto .
197. Concessioni rilasciate da altri organi. Ä Si provvede,
con determinazione del direttore compartimentale competente per
territorio, o dell'organo designato con decreto del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione.
a) alle concessioni aventi per oggetto l'accettazione ed il
recapito di telegrammi, salvo che il servizio stesso non sia
svolto da titolari di concessioni rilasciate nella forma di cui
al precedente art. 196;
b) alle concessioni aventi per oggetto l'impianto e
l'esercizio di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche.
In entrambi i casi Š necessario il parere del Circolo delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per
territorio.
198. Scelta del concessionario. Ä L'Amministrazione, qualora
intenda dare in concessione servizi di telecomunicazioni, invita
enti, societ… e ditte specializzate, che abbiano i requisiti per
potere ottenere la concessione, ad indicare le condizioni alle
quali sarebbero disposti ad assumere il servizio, tenendo
presente il capitolato predisposto dall'Amministrazione stessa.
L'Amministrazione proceder… all'esame delle domande pervenute,
facendo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni le
relative proposte.
Il Ministro stesso, sulla base di tali proposte, e sentito il
consiglio di amministrazione, giudica definitivamente.
Le concessioni di servizi di telecomunicazioni possono essere
accordate a societ… per azioni, il cui capitale sia direttamente
o indirettamente posseduto in maggioranza dallo Stato, senza
l'osservanza del procedimento di cui ai precedenti commi.
Analogamente si pu• prescindere dal predetto procedimento per
le concessioni di cui al precedente art. 197.
199. Parere del Consiglio superiore tecnico delle
telecomunicazioni. Ä Deve essere sentito il parere del Consiglio
superiore tecnico delle telecomunicazioni nei casi previsti dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 433 del
6 marzo 1948, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83,
salvo che il valore degli impianti o delle opere da eseguire sia
inferiore ai limiti richiamati nell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica sulle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
200. Collaudo degli impianti di telecomunicazioni. Ä E' in
facolt… dell'Amministrazione di procedere, a spese del
concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di
telecomunicazioni.
Il collaudo non esonera il concessionario da eventuali
responsabilit….
201. Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali
dell'Amministrazione. Ä Ai concessionari dei servizi di
telecomunicazioni, l'Amministrazione pu• cedere in propriet… o
in locazione gli stabili e gli impianti necessari per lo
espletamento dei servizi stessi, alle condizioni e con le
modalit… stabilite dal regolamento.
202. Riscatto. Ä Salvo quanto previsto dal successivo art.
203, l'autorit… che ha accordato la concessione pu• in qualunque
tempo, procedere all'esecuzione del riscatto totale o parziale
della stessa, con preavviso di almeno un anno.
Entro sei mesi dal preavviso deve essere emessa la
dichiarazione di riscatto, con l'indicazione della data di
esecuzione del medesimo.
Tra la dichiarazione di riscatto e quella di esecuzione deve
intercorrere un periodo di tempo non superiore ad un anno.
Qualora al preavviso non segua, nel termine di cui al secondo
comma, la dichiarazione di riscatto, il preavviso cessa di
produrre ogni effetto.
203. Rinuncia alla facolt… di riscatto. Ä Gli atti di
concessione possono stabilire un termine entro il quale il
riscatto non Š consentito.
L'Amministrazione pu• rinunciare all'esercizio della facolt…
di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni dalla
data di inizio della concessione, o dalla data di stipulazione
dei nuovi patti.
204. Effetti del riscatto. Ä Alla data di esecuzione del
riscatto, l'Amministrazione subentra nella propriet… degli
impianti e dei materiali relativi all'esercizio della
concessione, nonch‚ degli immobili di propriet… del
concessionario pertinenti al servizio concesso.
La presa di possesso Š effettuata mediante compilazione di un
verbale di consegna e pu• avvenire anche prima che sia stato
determinato il prezzo dei beni oggetto del riscatto.
Alla data di esecuzione del riscatto l'Amministrazione
subentra nei diritti del concessionario, nonch‚ in tutti gli
impegni dal medesimo assunti per forniture ed appalti, rivolti a
realizzare piani tecnici gi… approvati dall'Amministrazione
stessa.
L'Amministrazione subentra anche negli obblighi che derivano
da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti di
concessione, per i casi in cui i concessionari abbiano emesso
delle obbligazioni.
205. Determinazione del prezzo. Ä Il prezzo spettante al
concessionario deve essere stabilito entro un anno dalla data di
esecuzione del riscatto; a tal fine il concessionario, nel
termine di due mesi dalla notifica del preavviso di riscatto,
deve presentare all'Amministrazione l'inventario dei beni di cui
al precedente art. 204.
Detto inventario viene controllato ed aggiornato
dall'Amministrazione, d'intesa con il concessionario, tenendo
presenti le modificazioni intervenute fino alla data di presa di
possesso e risultanti dal verbale di consegna.
Il prezzo sar… fissato di comune accordo tra le parti, in base
al valore reale dei beni riferito alla data della presa di
possesso della Amministrazione.
Qualora nel termine di un anno, di cui al primo comma, non sia
stato raggiunto l'accordo sul valore da attribuire ai beni
oggetto del riscatto, lo stesso sar… stabilito da un collegio
arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato
dall'Amministrazione, uno dal concessionario ed il terzo, con
funzioni di presidente, scelto d…l presidente del Consiglio di
Stato, tra i consiglieri di Stato.
Il collegio dovr… procedere all'accertamento di cui al
precedente comma nel termine di un anno dalla sua costituzione.
206. Diminuzione del prezzo di riscatto. Ä Nel caso di
impianti eseguiti col concorso dello Stato, delle regioni, delle
province o dei comuni, si tiene conto, al momento del riscatto,
dei concorsi stessi, diminuendo la somma da pagare.
La diminuzione del valore di riscatto, per effetto dei
contributi di cui al comma precedente, viene effettuata d'intesa
fra le parti, ed in caso di disaccordo, dal collegio di cui al
precedente art. 205.
207. Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto. Ä
Qualora l'Amministrazione riscatti la concessione per
trasferirla ad un altro soggetto, questi Š obbligato a rilevare
i beni riscattati ed a subentrare in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi contratti dal concessionario uscente,
relativamente all'esercizio della concessione, fino alla data
del riscatto, nonch‚ a corrispondere all'Amministrazione il
prezzo del riscatto e le somme impiegate per determinarlo.
Ai fini di cui al precedente comma, il Ministero del tesqro Š
autorizzato a provvedere con propri decreti alla contemporanea
iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa
dell'Amministrazione concedente di quanto dovuto alla
Amministrazione dal concessionario subentrante, e da essa al
concessionario uscente.
Nei confronti del concessionario subentrante, non si opera la
diminuzione del prezzo del riscatto prevista dal precedente art.
206.
208. Obblighi del concessionario subentrante. Ä Il nuovo
concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro
esistenti alla data del riscatto, purch‚ trattisi di personale
in servizio alla data del preavviso, alle condizioni in atto
alla data stessa e risultanti da atto scritto.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il
concessionario uscente deve tempestivamente inviare
all'Amministrazione l'ultimo inventario di cui alle norme del
codice civile, relative alle scritture contabili delle imprese
commerciali ed all'art. 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
Il concessionario uscente Š altres obbligato a trasferire al
concessionario subentrante, nell'importo corrispondente a quello
effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi relativi
alle indennit… di anzianit…, secondo le norme vigenti, ai fini
delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro.
209. Effetti dell'estinzione della concessione per altre
cause. Ä In caso della estinzione della concessione per scadenza
del termine, l'Amministrazione, salvo che non sia diversamente
stabilito nell'atto di concessione, subentra nella propriet…
degli impianti costituenti la concessione, pagando al
concessionario un compenso corrispondente al valore degli
impianti stessi, da determinarsi con i criteri di cui al
precedente art. 205.
Salvo quanto previsto per il riscatto, nei rimanenti casi di
estinzione Š in facolt… della Amministrazione di acquistare, in
tutto o in parte, i beni di cui all'art. 204, risultanti da
apposito inventario, fermi restando sempre gli obblighi che
derivino da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli
atti di concessione per i casi in cui i concessionari abbiano
emesso delle obbligazioni.
Il prezzo degli impianti che l'Amministrazione ritenesse di
acquistare a norma del precedente comma, viene determinato in
base ai criteri stabiliti nel precitato art. 205 ed in misura
proporzionale alla parte dei materiali acquistati; degli altri
impianti pu• essere ordinata la rimozione a spese del
concessionario.
L'acquisto totale o parziale degli impianti non importa
responsabilit… da parte dell'Amministrazione, sia nei riguardi
di terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal
concessionario salvo quanto disposto dall'art. 2112 del codice
civile.
210. Controllo amministrativo. Ä Il titolare di concessione
rilasciata nella forma di cui al precedente art. 196 deve
trasmettere all'autorit… competente il proprio bilancio annuale
entro un mese dall'approvazione di esso.
L'Amministrazione pu• fare eseguire verifiche sulla
contabilit… dell'ente concessionario, al fine dell'accertamento
dei canoni che l'ente stesso deve corrispondere a norma del
precedente art. 188.
Facolt… di verifica sul funzionamento contabile del
concessionario sono attribuite anche al Ministero del tesoro.
211. Obblighi fiscali. Ä Le convenzioni che fissano le
condizioni per l'esercizio della concessione, e di relativi atti
aggiuntivi, sono regolati in materia di bollo ed ipotecaria
dalle norme vigenti, e sono registrate con tassa fissa, a cura e
spese del concessionario, salvo che non sia diversamente
stabilito da leggi speciali nei riguardi di determinati
concessionari.
212. Violazione agli obblighi delle concessioni ad uso
pubblico. Ä Quando si verifichino violazioni agli obblighi della
concessione o irregolarit… nel servizio, l'Amministrazione in
difetto di particolari sanzioni, pu• imporre al concessionario
il pagamento di una penale nei limiti da fissarsi nell'atto di
concessione.
Capo IV - Concessioni ad uso privato
213. Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso
privato. Ä Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti di
telecomunicazioni ad uso privato deve, a norma del precedente
art. 183, essere munito di concessione rilasciata dal Ministro
per le poste e le telecomunicazioni, o dagli organi designati
con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di
amministrazione.
214. Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato. Ä Le
concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i
punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico.
Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti
a sussidio di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti,
gasdotti e acquedotti, semprech‚ sia stato accertato che i
collegamenti diretti della rete pubblica non sono in grado di
soddisfare adeguatamente le esigenze relative.
Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono
essere accordate solo quando il collegamento non pu• essere
realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione
dall'Amministrazione o dai concessionari di servizi di
telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali obblighi di
legge ovvero per i casi in cui l'Amministrazione riconosca
l'opportunit… della coesistenza dei due mezzi per ragioni di
sicurezza delle persone o dei beni.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle
concessioni di cui agli articoli 326, 330, 334 del presente
decreto.
215. Esonero dalla cauzione. Ä Le regioni, le province, i
comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e
gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio
1968, n. 132 , sono esonerati dall'obbligo della
costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 189 del
presente decreto.
Si pu• prescindere dal predetto obbligo per le concessioni di
cui agli articoli 326, 330, 334, nonch‚ per le concessioni, a
chiunque rilasciate, di durata inferiore a 90 giorni.
216. Rinuncia alla concessione ad uso privato. Ä E' in facolt…
del titolare di concessione ad uso privato rinunciare in
qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalit…
e nei termini indicati nel regolamento o negli atti di
concessione.
217. Traffico ammesso Ä Trasgressioni Ä Sanzioni. Ä Il
titolare di concessione ad uso privato pu• utilizzare i mezzi di
telecomunicazioni cui si riferisce la concessione stessa,
soltanto per trasmissioni riguardanti attivit… di pertinenza
propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
Nei casi di calamit… naturali od in analoghe situazioni di
pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte
le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche,
l'Amministrazione pu• affidare, per la durata dell'emergenza, ai
concessionari di telecomunicazioni ad uso privato, lo
svolgimento di traffico di servizio dell'Amministrazione stessa,
o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle
comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al
comma precedente, saranno emanate con decreto del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione.
218. Violazione degli obblighi. Ä Salvo che il fatto
costituisca reato punibile con pena pi— grave, chiunque
stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per
finalit… o con modalit… diverse da quelle indicate negli atti di
concessione, Š punito con la sanzione amministrativa da lire
40.000 a lire 400.000 .
I contravventori che, per effetto della infrazione commessa,
si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti
a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui
si sono sottratti; tale somma non potr… essere inferiore a L.
20.000.
Per ogni altra violazione di obblighi della concessione,
l'Amministrazione pu• imporre il pagamento di una penale nella
misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione.
E' fatta salva, in ogni caso, la facolt… della Amministrazione
di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la
decadenza della concessione.
Capo V - Tutela degli impianti sottomarini di telecomunicazioni
219. Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici
sottomarini Ä Sanzioni. Ä Chiunque rompe o guasta entro o fuori
delle acque territoriali un cavo od altro ordigno di un impianto
sottomarino di telecomunicazioni, legalmente posto e che tocca
il territorio, una colonia o un possedimento di uno o pi— degli
Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti
alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto
o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, Š
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
lire 80.000 a lire 800.000 .
La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso
di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
220. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo
sottomarino Ä Sanzioni. Ä Chiunque trova in mare, o dal mare
rigettati in localit… del demanio marittimo spezzoni di cavi
sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini
di telecomunicazioni Š tenuto, entro ventiquattro ore
dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne
denuncia alla autorit… marittima pi— vicina.
Chi non osserva tale obbligo Š punito con la sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 .
221. Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di
telecomunicazioni Ä Sanzioni. Ä Chiunque imbarca strumenti atti
esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini di
telecomunicazioni Š punito con la sanzione amministrativa da
lire 80.000 a lire 800.000 (12/c).
E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti
anche a spezzare o distruggere impianti sottomarini di
telecomunicazioni salvo che non sia autorizzato a svolgere
attivit… che richiedano l'impiego di tali strumenti.
Colui che, svolgendo le attivit… indicate nel comma
precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro
ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni Š punito
ai sensi dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.
222. Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni
telegrafiche o telefoniche Ä Sanzioni. Ä E' punito con la
reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 80.000 a lire
800.000 (12/b):
1) chiunque per colpa rompe il cavo di un impianto
sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso guasti
tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le
comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) il comandante di una nave, il quale nel far porre o
riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui
segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato
causa alla rottura od al deterioramento di un impianto
sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave.
La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso
di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico
sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Nel caso indicato nel n. 1) la pena Š aumentata, se l'autore
della rottura o del danneggiamento non ne d… notizia alle
autorit… del primo porto ove approda la nave sulla quale Š
imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
223. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini - Casi
particolari. Ä Le disposizioni degli articoli 219 e 222 non si
applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie
precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto
sottomarino di telecomunicazioni od a causare ad esso guasti per
proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria
nave.
Le persone indicate nel comma precedente sono punite con la
sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 800.000 se
non danno notizia della rottura o del danneggiamento
all'autorit… del primo porto, ove approda la nave sulla quale
sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
224. Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni. Ä
E' punito con la sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire
800.000 :
1) il comandante di una nave il quale, nel far porre o
riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni, non
osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi
in mare;
2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od
essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o
non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave
destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di
telecomunicazioni;
3) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i
casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a
indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano
dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.
225. Ancoraggio delle navi Ä Reti da pesca Ä Inosservanza
delle distanze dai cavi sottomarini Ä Sanzioni. Ä E' punito con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 80.000 a lire
800.000 :
1) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a
distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo
sottomarino di cui egli pu• conoscere la posizione per mezzo di
segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad
indicare la posizione di un cavo sottomarino;
2) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le
reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che
pone o ripara un cavo sottomarino.
Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono
in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale
all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per
conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire
l'operazione in corso, ma questo termine non pu• eccedere le
quattro ore;
3) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le
sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico
dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un
cavo sottomarino.
226. Competenza territoriale. Ä Se i reati di cui al presente
Capo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza Š
determinata secondo le disposizioni dell'art. 1240 del codice
della navigazione.
Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di
una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello
Stato, la competenza territoriale Š determinata secondo le norme
del codice di procedura penale.
227. Reati commessi in alto mare. Ä Gli ufficiali comandanti
navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati
contraenti della convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla
medesima ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da
persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso
in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione,
possono esigere dal comandante o padrone di tale nave
l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalit…
di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui
detti documenti.
Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare
processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I
verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese
al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed
i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le
spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere,
fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale
attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
228. Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni. Ä Il
comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i
documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo
precedente, Š punito con la multa da lire 80.000 a lire 800.000
.
Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto Š
opposto ad ufficiali della marina da guerra.
229. Pubblico ufficiale. Ä Gli ufficiali che, ai sensi
dell'art. 227, hanno facolt… di chiedere l'esibizione dei
documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per
l'accertamento dei reati previsti dal presente Capo, sono
considerati, nell'esercizio di tale facolt…, pubblici ufficiali,
anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
230. Sanzioni civili. Ä Per i danni cagionati dai reati
previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli
articoli 185 e seguenti del codice penale.
Per le indennit… previste nella prima parte dell'art. 7 della
convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la
disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Capo VI - Limitazioni legali - Servit— - Espropriazioni
231. Pubblica utilit… - Espropriazione. Ä Gli impianti di
telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la
funzionalit… di detti impianti, semprech‚ siano esercitati dallo
Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso
pubblico, hanno carattere di pubblica utilit….
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni
pu• essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e
l'indifferibilit… delle opere.
Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso
esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica
utilit… con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari
alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo
comma, pu• esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla
legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni
ed aggiunte.
Tale procedura pu• essere esperita dopo che siano andati
falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di
bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici
erariali competenti.
Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennit… di esproprio Š
determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968, n.
325 .
232. Limitazioni legali. Ä Negli impianti di
telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i
fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il
consenso del proprietario, sia al di sopra delle propriet…
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non
siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non pu• opporsi all'appoggio
di antenne, di sostegni, nonch‚ al passaggio di condutture, fili
o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua propriet…
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini
o dei condomini.
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere
collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
secondo la sua destinazione.
Il proprietario Š tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua propriet… del personale dell'esercente il
servizio che dimostri la necessit… di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di
cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non Š
dovuta alcuna indennit….
233. Servit—. Ä Fuori dei casi previsti dall'articolo
precedente, le servit— occorrenti al passaggio con appoggio dei
fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal
precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area
soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con
decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25
giugno 1865, n. 2359 .
Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere
consentito dall'autorit… competente ed Š subordinato
all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in
apposita convenzione.
234. Procedura di imposizione della servit— - Indennit…. Ä La
domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano
descrittivo dei luoghi, Š diretta al prefetto.
Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le
parti esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennit…
da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base
all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad
esso si impone ed al contenuto della servit—.
Il prefetto emana il decreto di imposizione della servit—,
determinando le modalit… di esercizio dopo essersi accertato del
pagamento o del deposito della indennit….
235. Ricorso gerarchico. Ä Contro il decreto del prefetto Š
ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione
del provvedimento.
236. Indennit… richiesta dopo la costituzione della servit—. Ä
Qualora l'indennit… per servit— sia richiesta dal proprietario
successivamente alla costituzione della servit— stessa, nulla Š
dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla
richiesta.
237. Innovazioni sul fondo. Ä La servit— deve essere
costituita in modo da riuscire la pi— conveniente allo scopo e
la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle
condizioni delle propriet… vicine.
Il proprietario ha sempre facolt… di fare sul suo fondo
qualunque innovazione, ancorch‚ essa importi la rimozione od il
diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, n‚ per
questi deve alcuna indennit…, salvo che sia diversamente
stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che
costituisce la servit— e salva, in ogni caso, l'applicazione
dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze
della viabilit… degli impianti di telecomunicazioni statali,
sulle strade ed autostrade di propriet… dell'azienda nazionale
autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di
telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed
autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da
stipul…rsi fra le amministrazioni interessate.
Il proprietario che ha ricevuto una indennit… per la servit—
impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla
medesima, Š tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto
l'equo compenso per l'onere gi… subito.
Da tale obbligo Š esente lo Stato per i beni di sua propriet….
238. Divieto di imporre altri oneri. Ä Le pubbliche
amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono
imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di
telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto.
239. Occupazione di sedi autostradali da gestire in
concessione e di propriet… dei concessionari. Ä Per la
realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni
ad uso pubblico, pu• essere occupata una sede idonea, lungo il
percorso delle autostrade, gestite in concessione e di propriet…
del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
Per la imposizione della servit— avente come contenuto detta
occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari l'urgenza ed
indifferibilit… previsto al secondo comma dell'articolo 231.
La servit— Š imposta con decreto del Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici,
presidente dell'ANAS.
Prima della emanazione del decreto d'imposizione della
servit—, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
trasmette all'ufficio tecnico erariale competente un piano di
massima dei lavori da eseguire.
L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo
parere in merito e stabilisce la indennit… da pagarsi al
proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del
fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della
servit—.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il
decreto d'imposizione della servit—, determinando le modalit… di
esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito
dell'indennit….
Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
viene notificato alle parti interessate.
L'inizio del procedimento per l'imposizione della servit— deve
essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra
l'esercente del pubblico servizio di telecomunicazioni ed il
proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere
dell'ufficio tecnico erariale competente sull'ammontare
dell'indennit… da corrispondere per la servit— stessa.
Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse
provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della
sede autostradale per esigenze di viabilit…, e l'esecuzione di
tali lavori venisse ad interessare i cavi di telecomunicazioni,
ne d… tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi,
avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle
opere da eseguire.
In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per
causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc.).
Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a
proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al
loro spostamento sulla nuova sede che il proprietario
concessionario dell'autostrada Š tenuto a mettere a
disposizione.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo,
si applicano le altre norme sulla servit— in materia di
telecomunicazioni.
Capo VII - Polizia e protezione delle telecomunicazioni
240. Turbative ai servizi di telecomunicazioni. Ä Fermo
restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, Š
vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle
telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via
amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona
della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per
territorio.
241. Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica. Ä
Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a
qualunque uso destinata pu• essere costruita, modificata o
spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente
ottenuto il nulla-osta dell'Amministrazione ai sensi delle norme
che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della
energia elettrica.
Il predetto nulla-osta Š rilasciato dal direttore del circolo
delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per
territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le
definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della
Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 ;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano
interferenze con linee di telecomunicazioni;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti
dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
In questo ultimo caso per i tratti di linee che abbiano
interferenze con impianti di telecomunicazioni, i competenti
organi dell'amministrazione ne subordinano il consenso a
condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di
presentazione dei progetti.
Per l'esecuzione, invece, di qualsiasi lavoro sulle condutture
subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, Š
necessario sempre il preventivo consenso dell'Amministrazione
che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni
controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese
sono a carico dell'esercente delle condutture.
Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso
destinata, pu• essere costruita, modificata o spostata senza che
sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il
nulla-osta dell'Amministrazione.
Le determinazioni su quanto previsto nei precedenti commi
terzo, quarto e quinto possono essere delegate ad organi
periferici con decreto del Ministro, sentito il consiglio di
amministrazione.
242. Interferenze. Ä Il nulla-osta Š rilasciato dal direttore
del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche,
competente per territorio, per le tubazioni metalliche
sotterrate che non presentano interferenze con impianti di
telecomunicazioni.
Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e
cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le
norme generali per gli impianti elettrici del comitato
elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche.
Le stesse norme di cui sopra, in quanto applicabili, devono
essere osservate nelle interferenze tra cavi di
telecomunicazioni sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione
dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il
reato eventualmente pi— grave, il trasgressore Š punito con la
sanzione amministrativa da lire 8.000 a lire 400.000 .
243. Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per
eliminarli. Ä Qualora, a causa di impianti di energia elettrica,
anche se debitamente approvati dalle autorit… competenti, si
abbia un turbamento del servizio delle telecomunicazioni,
l'Amministrazione promuove, sentite le predette autorit…, lo
spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad
eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico
sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775
.
Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
TITOLO II
Dei servizi telegrafici
Capo I - Disposizioni di carattere generale
244. Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale. Ä
Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonch‚ le
tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e
radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il
consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il
tesoro.
245. Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico. Ä
Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi
postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive
generali impartite dal competente organo centrale, al servizio
telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale
competente per territorio o dell'organo designato con decreto
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il
consiglio di amministrazione.
E' necessario il parere del circolo delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.
246. Apertura e soppressione degli uffici telegrafici -
Competenza. Ä L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici
permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, Š
disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma
delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo
delegato.
Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse.
Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura
di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di
enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio
carico.
247. Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici -
Sanzioni. Ä La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e
la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali
degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti
elenchi o guide, sono di esclusiva competenza
dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa
pu• essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria
privata specializzata.
Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite
gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla
propria individuazione.
Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono
essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo
gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso
dell'Amministrazione.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al
terzo comma del presente articolo, Š punito con la pena della
sanzione amministrativa sino a lire 800.000).
248. Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico
trasporto. Ä L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni pu• posare, sulle palificazioni di propriet…
degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i
servizi telegrafici nel numero e con le modalit… stabilite con
apposita convenzione.
Pu•, altres, utilizzare con le stesse modalit… e per gli
stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di propriet… degli
stessi esercenti.
Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a
richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di
telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le
modalit… indicate da apposita convenzione.
249. Esclusione di responsabilit…. Ä Fermo restando quanto
disposto nel precedente art. 6, l'Amministrazione non assume
alcuna responsabilit… per i danni arrecati a persone od a cose,
che possano derivare o incidentalmente essere causati da
contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate
presso gli utenti dei servizi telegrafici.
250. Disciplina dei servizi telegrafici. Ä Le condizioni e le
modalit… per l'ammissione ai servizi telegrafici e per lo
svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto
o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione.
Capo II - Servizio telex
251. Ammissione al servizio. Ä Chiunque pu• chiedere di
collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per
lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche.
252. Organi competenti. Ä Gli allacciamenti alla rete telex
sono disposti, sulla base di direttive generali impartite
dall'organo centrale competente, dal direttore del circolo delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per
territorio.
E' in facolt… dell'organo medesimo di disporre allacciamenti
telex per periodi inferiori ad un anno.
253. Contributi - Canoni - Deposito cauzionale. Ä L'utente del
servizio telex deve costituire i depositi cauzionali e
corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il
consiglio di amministrazione.
254. Traffico minimo. Ä Le tariffe da applicare per il
servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi dell'art. 7
del presente decreto, possono prevedere la misura dell'importo
che l'utente dovr… annualmente corrispondere per garantire un
traffico minimo.
255. Tasse terminali e di transito italiane per le
comunicazioni internazionali. Ä Le tasse generali italiane
terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono
stabilite, a norma del precedente art. 8, con decreto del
Ministero per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con
quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali o ad
accordi con le amministrazioni interessate.
256. Servizi speciali. Ä L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, ha facolt… di autorizzare gli utenti del
servizio telex ad effettuare la trasmissione dei propri
telegranimi all'ufficio telegrafico centrale per il successivo
inoltro a destinazione ed a ricevere, per lo stesso mezzo,
telegrammi indirizzati agli utenti medesimi.
I telegrammi trasmessi dagli utenti telex agli uffici
telegrafici centrali sono soggetti alla stessa tassazione dei
telegrammi accettati agli sportelli dell'Amministrazione con le
soprattasse stabilite con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
257. Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni. Ä Il
traffico scambiato dall'utente del servizio telex deve
riguardare esclusivamente l'attivit… di sua pertinenza ed Š
quindi viet…to qualsiasi traffico per conto di terzi.
L'impianto non pu• essere messo a disposizione di terzi.
In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata,
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potr…
applicare una penale in misura non superiore all'importo della
cauzione. In caso di recidiva sar… applicata una penale in
misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione
stessa potr… anche procedere alla risoluzione anticipata del
rapporto di utenza, salva la eventuale applicazione delle
sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma dell'art.
218 del presente decreto, senza essere tenuta a corrispondere
risarcimenti o indennizzi di sorta.
Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente,
l'Amministrazione pu• imporre il pagamento di una penale nella
misura prevista dal regolamento.
258. Appoggio dei sostegni - Passaggio di condutture. Ä Il
richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve
installarsi il posto telex, ha l'obbligo di concedere
gratuitamente all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, l'appoggio dei sostegni ed il passaggio delle
condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua
propriet….
In ogni altro caso, sono applicabili le disposizioni contenute
nell'art. 233 del presente decreto.
259. Istituzione di posti pubblici telex. Ä I posti pubblici
telex sono istituiti con provvedimento del direttore
compartimentale competente per territorio e dell'organo
designato con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
E' necessario il parere del circolo delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
260. Controlli. Ä L'esercizio del servizio telex Š soggetto a
verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni. L'utente Š obbligato a dare libero
accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione
stessa, muniti di apposit… autorizzazione, allo scopo di
vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti
dall'utente medesimo.
Capo III - Collegamenti diretti della rete pubblica per
trasmissioni di tipo telegrafico
261. Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa -
Organo competente a rilasciarla. Ä Chiunque intende connettere
apparecchiature in suo possesso a circuiti diretti della rete
pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico, deve essere
munito, per ciascuna sede operativa cui sono attestati i
collegamenti, di atto di concessione ad uso privato.
Detta concessione Š rilasciata dal Ministro per le poste e le
telecomunicazioni o dagli organi designati con decreto del
Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.
262. Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio. Ä Per
il rilascio della concessione di cui al precedente art. 261, pu•
prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.
263. Canoni. Ä Gli utenti, di cui al precedente art. 261,
debbono corrispondere un canone annuo di concessione per ogni
collegamento attestato a ciascuna sede operativa cui si
riferisce la concessione stessa, oltre ad un canone annuo per
l'uso dei collegamenti messi a loro disposizione.
Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, i
criteri per la determinazione e l'applicazione di tali canoni e
la loro misura sono determinati con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione.
E' necessario il concerto con il Ministro per il tesoro per i
canoni dovuti per l'uso di collegamenti.
Nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, che
intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete
telefonica a commutazione, pu• essere stabilito l'obbligo di
corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni un canone annuo nella misura e con le modalit…
previste al secondo comma.
264. Deposito cauzionale. Ä Gli utenti di cui al precedente
art. 261 devono costituire, per ogni sede operativa cui si
riferisce la concessione, un deposito cauzionale a garanzia
degli obblighi assunti.
Per utilizzazioni di durata inferiore a 90 giorni pu• essere
accordato l'esonero dall'obbligo di costituire il deposito
stesso.
Sono in ogni caso esonerati dal predetto obbligo le regioni,
le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge
12 febbraio 1968, n. 132 .
265. Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi -
Sanzioni. Ä Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi a
disposizione degli utenti per trasmissioni di tipo telegrafico,
pu• essere scambiato soltanto traffico di pertinenza degli
utenti stessi, con assoluto divieto di svolgere traffico per
conto di terzi.
In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal
primo, secondo ed ultimo comma del precedente art. 218.
Per ogni altra violazione degli obblighi, l'Amministrazione
pu• imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal
regolamento, salva in ogni caso la facolt… di disporre
l'interruzione di tutti o parte dei collegamenti, senza essere
tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.
266. Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli utenti -
Approvazione preventiva. Ä Sui collegamenti diretti messi a
disposizione degli utenti possono essere applicati
esclusivamente apparecchiature e dispositivi approvati in via
preventiva dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni.
L'utilizzazione di tali apparecchiature e dispositivi Š
subordinata all'osservanza delle prescrizioni amministrative e
tecniche fissate dall'Amministrazione stessa.
267. Esonero dal canone di concessione. Ä I giornali
quotidiani e le agenzie di stampa, nonch‚ le regioni, le
province, i comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge
12 febbraio 1968, n. 132 sono esonerati dalla
corresponsione del canone di concessione di cui al precedente
articolo 263.
268. Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti -
Canoni di reciprocit…. Ä I canoni per l'uso dei collegamenti
diretti realizzati su circuiti interurbani di tipo telegrafico
dell'Amministrazione e relativi raccordi urbani possono essere
ridotti fino ad un massimo del 50% per i Ministeri dell'interno,
dei trasporti e della difesa, nonch‚ per gli enti ed
organizzazioni che hanno diritto ad un trattamento analogo a
quello delle forze armate italiane in base ad accordi
internazionali.
Tali riduzioni sono subordinate alla condizione che i
Ministeri, enti ed organizzazioni interessati accordino, per le
prestazioni rese all'Amministrazione, agevolazioni sui
corrispettivi e canoni ad essi dovuti e semprech‚, trattandosi
di prestazioni identiche, tali agevolazioni consistano
nell'applicazione di aliquote base non superiori e riduzioni
della stessa entit….
Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle societ…
concessionarie di servizi telegrafici di stampa Š accordata la
riduzione del 75% sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti
telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani.
Nei confronti degli stessi organi di cui al precedente comma
si applica, per quanto concerne l'uso di circuiti telefonici
interurbani utilizzati per trasmissioni di tipo telegrafico, il
disposto dell'art. 307 del presente decreto.
Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e
delle societ… concessionarie dei servizi telegrafici e delle
societ… concessionarie dei servizi telefonici, i canoni stessi
vengono stabiliti in apposite convenzioni tenuto conto, in via
di reciprocit…, dell'entit… e del costo delle prestazioni rese
all'Amministrazione. Tali convenzioni sono approvate per le
societ… concessionarie dallo stesso organo competente al
rilascio delle concessioni e per l'Azienda di Stato per i
servizi telefonici dal Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
269. Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai
concessionari. Ä Fermo restando il disposto degli articoli 261 e
seguenti del presente decreto, i collegamenti diretti di cui
agli articoli stessi, possono essere messi a disposizione
dell'utenza dai concessionari dei pubblici servizi di
telecomunicazioni.
Le norme, modalit… e condizioni da osservare nei rapporti fra
Amministrazione e concessionari sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
270. Durata minima per l'uso di collegamenti diretti. Ä L'uso
dei collegamenti diretti per trasmissioni di tipo telegrafico Š
ammesso, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con
caratteristiche di continuit… per tutte le 24 ore.
Tuttavia subordinatamente alle esigenze del traffico della
rete pubblica a commutazione, pu• essere consentito l'uso a
tempo parziale dei suddetti collegamenti per talune ore della
giornata con un minimo di un'ora.
Per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere, il
canone Š dovuto per intero; per periodi minori di 8 ore
giornaliere, si applica 1/8 del canone base previsto per 24 ore,
moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione ed
aumentato di 1/4 d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.
Per utilizzazioni di durata inferiore ai 90 giorni, il canone
previsto in base ai commi precedenti Š maggiorato del 50%; tale
maggiorazione non si applica alle amministrazioni militari.
Per l'uso invece di mezzi trasmissivi urbani, di durata sempre
inferiore ai 90 giorni, il relativo canone viene stabilito in
maniera forfettaria. Si considerano urbani i mezzi trasmissivi
compresi nell'ambito di una stessa rete telefonica urbana.
Le utilizzazioni temporanee di cui ai precedenti commi hanno
di norma carattere di continuit… per tutte le 24 ore: solo in
casi eccezionali esse possono essere consentite per talune ore
della giornata, come un minimo di una ora continuativa e sempre
subordinatamente alle esigenze di traffico della rete pubblica a
commutazione.
271. Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso privato.
Ä Per quanto non espressamente previsto nel presente capo e nel
regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di
cui ai capi II e IV del precedente titolo I, relativi alle
concessioni aventi ad oggetto la costruzione e l'esercizio di
impianti di telecomunicazioni ad uso privato.
Capo IV - Manutenzione
272. Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee
ed apparati di terzi. Ä Le amministrazioni statali gli enti ed i
privati nei confronti dei quali l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni effettua la manutenzione di
palificazioni e linee telegrafiche e telefoniche, nonch‚ di
apparati telegrafici di propriet… dei medesimi, sono tenuti a
corrispondere i relativi canoni di manutenzione.
Tali canoni sono stabiliti con la procedura fissata
dall'articolo 263 del presente decreto.
Resta ferma la facolt… dell'Amministrazione di accordare
riduzioni sui canoni di manutenzione nei confronti degli enti di
cui al primo ed ultimo comma del precedente art. 268 ed alle
condizioni indicate nell'articolo medesimo.
273. Criteri per la determinazione ed applicazione dei canoni
di manutenzione. Ä I canoni di manutenzione di cui al precedente
art. 272 sono comprensivi delle spese occorrenti per la
rimozione dei guasti e per la ordinaria manutenzione, ivi
inclusi il taglio delle piante ingombranti, la regolazione dei
fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori.
Non sono invece comprese nei predetti canoni, e vanno
liquidate a parte:
a) le spese per eventuali spostamenti, modificazioni o
riparazioni delle linee che si rendano necessarie per esigenze
proprie dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni o che derivino dalla esecuzione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, o dall'applicazione degli
articoli 231 e seguenti del presente decreto;
b) le spese di riparazioni che si rendano necessarie in
conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito od a fatto
non imputabile all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni;
c) le spese occorrenti per il cambio dei conduttori,
porta-isolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e
regolare esercizio;
d) le maggiori spese occorrenti per la manutenzione di
tronchi di linee speciali intesi come tali quelli sui quali non
risultino posati conduttori di propriet… dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.
Nella determinazione della quota di spese di cui alla lettera
d), si tiene conto dei maggiori oneri sostenuti
dall'Amministrazione nei casi in cui i tronchi speciali siano
notevolmente distanti dalle linee di propriet…
dell'Amministrazione stessa o risultino, per ragioni
topografiche o di altro genere, difficilmente accessibili al
personale di manutenzione.
Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d) sono inoltre a carico degli interessati le quote di
surrogazione del personale e la quota di spese generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, i
criteri per la determinazione e l'applicazione dei canoni di
manutenzione, sono stabiliti con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
274. Manutenzione a carattere temporaneo. Ä I canoni di
manutenzione di cui al precedente art. 272 sono applicabili solo
quando la manutenzione Š affidata alla Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni con carattere di continuit… e
comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi
minori sono rimborsate le spese a piŠ di lista, al cui importo
vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota
di spese generali.
Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati
conduttori di propriet… di pi— enti o privati, l'intero canone
di manutenzione della palificazione Š corrisposto
all'Amministrazione dal proprietario della palificazione, salvo
rivalsa nei confronti di terzi che utilizzano la palificazione.
I proprietari dei singoli conduttori corrispondono
direttamente all'Amministrazione il canone di manutenzione
relativo ai conduttori stessi.
TITOLO III
Dei servizi telefonici
Capo I - Concessioni ad uso pubblico
275. Canoni di concessione. Ä Il canone annuo da pagarsi allo
Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma
dell'articolo 188 non potr… essere stabilito in misura inferiore
al 3 per cento degli introiti lordi delle rispettive societ…
concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai
servizi dati in concessione .
Capo II - Concessioni ad uso privato
276. Concessioni ad uso privato - Definizione. Ä La
concessione di linee telefoniche private Š limitata alla
corrispondenza tra i fondi del medesimo concessionario o tra
fondi di uno o di altro concessionario, ed Š data ad uso
esclusivo di determinate persone o enti per le comunicazioni che
interessino le persone e gli enti stessi, secondo i criteri
stabiliti dal precedente art. 214.
Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione
con altre linee telefoniche private, salvo il caso in cui il
collegamento avvenga per il servizio di elettrodotti, oleodotti,
acquedotti, gasdotti, fra loro interconnessi, anche se
appartenenti a concessionari diversi.
Le linee telefoniche private, adibite ad un determinato
servizio, non possono essere collegate con quelle adibite ad un
servizio diverso.
277. Misura del canone. Ä La misura dei canoni annuali per le
concessioni di linee telefoniche ad uso privato Š stabilita in
L. 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre
chilometri con due telefoni ed in L. 2.000 per ogni chilometro o
frazione in pi— dei primi tre e per ogni telefono in pi— dei
primi due.
Detto canone Š raddoppiato per le linee telefoniche a servizio
di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti e teleferiche e
per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori
appartenenti a comuni diversi.
Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti,
oleodotti, acquedotti e gasdotti, appartenenti a concessionari
diversi e tra loro interconnesse, sono soggette ad un canone
annuo pari a L. 65.000 per ogni punto di interconnessione e per
ciascun concessionario, oltre al canone di cui al comma
precedente.
Per la futura revisione dei canoni di cui al presente
articolo, si provvede con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
278. Canone per linee ad uso comune di due utenti. Ä Se le
linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di
questi Š tenuto a pagare il canone relativo.
Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, di
cui uno situato in territorio italiano e l'altro situato in
territorio straniero, l'utente situato in territorio italiano Š
responsabile del canone dovuto dall'utente situato in territorio
straniero, per il tratto di linea telefonica posto in territorio
italiano.
279. Collegamento alla rete pubblica. Ä I concessionari e
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere ai
proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento
delle dette linee alle reti telefoniche pubbliche di rispettiva
pertinenza, alle condizioni stabilite nel regolamento.
280. Impianti telefonici ad onde guidate. Ä L'obbligo di
chiedere la concessione e di pagare il canone a norma degli
articoli precedenti sussiste anche per gli impianti telefonici
ad onde guidate per uso privato. Quando gli impianti anzidetti
sono a servizio di linee adibite al trasporto ed alla
distribuzione di energia elettrica, o sono situati su territori
di comuni diversi, il canone da corrispondersi Š raddoppiato.
Capo III - Servizio telefonico urbano
281. Definizione e limiti della rete urbana. Ä La rete urbana
comprende di regola il territorio di un solo comune e pu•
estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro.
Per comprendere nella rete urbana territori di comuni diversi,
ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che il
concessionario ottenga l'autorizzazione dell'Amministrazione.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha la
facolt… di imporre al concessionario di servizi telefonici ad
uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane quando
ricorrano speciali condizioni da determinarsi negli atti di
concessione.
282. Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza. Ä
L'esercente il servizio ha diritto di chiedere all'abbonato
l'assunzione in abbonamento di altre linee qualora accerti che
il numero delle chiamate non seguite da comunicazione, per
l'occupazione delle linee di cui gi… dispone, risulti cos
elevato da compromettere il regolare svolgimento del servizio.
In caso di contestazione decide l'ispettorato di zona
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici territorialmente
competente.
283. Abbonamento al servizio. Ä La richiesta di abbonamento
telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni
contenute nel regolamento di servizio.
Il regolamento di servizio deve essere approvato con decreto
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e la polizza di
abbonamento non deve contenere condizioni in contrasto con il
regolamento stesso e con le leggi vigenti.
La durata dell'abbonamento Š disciplinata dal regolamento di
servizio.
Le polizze di abbonamento alle reti urbane o alle linee
interurbane esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti
dalle imposte di registro e di bollo.
284. Impianti supplementari ed accessori da eseguire
dall'esercente. Ä [Il concessionario Š obbligato a collegare su
richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti dal
regolamento, uno o pi— apparecchi, in derivazione interna
dell'apparecchio principale, o impianti accessori, alle
condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e
noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro]
.
285. Impianti interni, supplementari ed accessori. Ä [Gli
abbonati hanno facolt…, nei limiti e con le modalit… stabilite
nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi
dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa
in opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte
dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a
comunicare con la rete telefonica pubblica nonch‚ delle
condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e
l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente.
La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata
dal titolare dell'abbonamento che dovr… provvedervi tramite
l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in
possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialit… e
complessit… dell'impianto da affidare in manutenzione.
Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con
personale specializzato alle proprie dipendenze, alla
manutenzione delle apparecchiature terminali non facenti parte
dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente
soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale]
.
286. Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di
abbonato. Ä L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve
o d… modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per
comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare
molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento
senza diritto alla restituzione del canone e senza abbuono di
quello che dovesse ancora pagare a termine di contratto, salva
ogni altra responsabilit… prevista dalle leggi vigenti.
287. Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi
degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone.
Ä La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la
distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche
urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti
sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio
telefonico, il quale dovr… pubblicare, ogni anno, gli elenchi
dei propri abbonati.
288. Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco
generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane. Ä La
pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la
distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della
Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono
riservate esclusivamente all'Amministrazione che vi provvede
direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di
previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.
I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a
fornire i dati e le notizie necessari nei modi e nei termini
stabiliti dall'Amministrazione.
289. Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici
degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane. Ä E'
consentito l'inserimento di guide turistiche o commerciali,
annuari ed albi professionali di numeri telefonici
corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati,
semprech‚ gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti
delle pubblicazioni indicate nei precedenti artt. 287 e 288.
290. Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli
elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni.
Ä Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque, a pagamento
o gratuitamente, elenchi di abbonati al telefono, sotto
qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in
contravvenzione alle disposizioni degli artt. 287 e 288, Š
punito con la sanzione amministrativa fino a lire 800.000
.
Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si
trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.
Capo IV - Servizio telefonico interurbano
291. Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito. Ä
Nessuno pu• essere ammesso a corrispondere sulle linee
interurbane se prima non abbia pagato la tassa relativa.
Le conversazioni interurbane possono essere effettuate a
credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per
gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per
altra grave necessit… pubblica.
In tal caso il funzionario od agente, che richiede la
conversazione, deve documentare la propria qualit… e dichiarare,
sotto la propria responsabilit…, che la conversazione Š di
servizio e urgente.
292. Pagamento anticipato del servizio. Ä Quando le
conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli
abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici,
l'esercente la rete potr… esigere direttamente dai richiedenti
una soprattassa nella misura stabilita con decreto dal Ministro
per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane
dal domicilio Š tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a
versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni
che presumibilmente domander… in un periodo corrispondente a
quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando
risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di
fatturazione Š determinato nel regolamento di servizio di cui al
precedente art. 283.
Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali non sono
tenuti a tale versamento: essi sono per• tenuti al pagamento
delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di
tempo accordato agli utenti privati.
293. Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza.
Ä L'esercente la rete telefonica urbana risponde verso
l'esercente la rete interurbana, delle tasse per le
conversazioni effettuate dai propri abbonati dal loro domicilio
o dagli utenti presso i posti telefonici pubblici dello stesso
esercente la rete urbana.
294. Servizi notturni in abbonamento - Prenotazioni ad ora
fissa per la stampa. Ä Nelle ore notturne, subordinatamente
all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per
comunicazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non
meno di 30 giorni consecutivi, fra due posti telefonici
determinati.
Gli abbonamenti per comunicazioni internazionali ed
intercontinentali sono invece, soggetti alle condizioni previste
dalle convenzioni e dagli accordi internazionali.
L'Amministrazione ha la facolt… di sospendere l'esercizio di
tali abbonamenti per ragioni tecniche di servizio.
E' data facolt… all'Amministrazione di emanare le norme per la
concessione alla stampa, durante l'orario diurno, di
prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribasso sulle tariffe
ordinarie.
Capo V - Circuiti telefonici diretti
295. Utilizzazione di circuiti telefonici diretti. Ä Chiunque
pu• chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto punto a
punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due sedi di
sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane
diverse.
Il collegamento telefonico diretto punto a punto pu• essere
richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti
diversi.
Il collegamento telefonico diretto punto a punto pu• essere
dato in uso compatibilmente con le esigenze del pubblico
servizio sulla rete a commutazione.
296. Interconnessione. Ä L'esercente pu• consentire
l'interconnessione di pi— collegamenti punto a punto in uso ad
uno stesso utente; in tal caso l'esercente provvede a tutto
quanto necessario per la predisposizione ed il funzionamento
della interconnessione.
L'utente Š tenuto a corrispondere per l'interconnessione un
canone supplementare.
Il collegamento non pu• essere messo a disposizione di terzi e
deve venir utilizzato esclusivamente per la corrispondenza di
pertinenza dell'utente.
297. Tariffe per l'uso di collegamenti diretti. Ä Le tariffe
per l'uso, per il contributo impianto, per il trasloco e per
l'interconnessione dei collegamenti oggetto del presente Capo
sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
298. Modalit… di esecuzione. Ä Le modalit… di esecuzione di
quanto disposto dai precedenti articoli sono stabilite nel
regolamento.
Capo VI - Servizi speciali
299. Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato.
Ä Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizzare gli
apparecchi in loro utenza per inoltrare e ricevere telegrammi,
tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo le norme
stabilite nel regolamento.
Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito,
quando risultino gi… aderenti al servizio interurbano, ai sensi
dell'art. 292.
L'istituzione di uffici di fonodettatura e le modalit… del
servizio sono stabilite dalla stessa Amministrazione, previa
intesa con l'esercente telefonico.
300. Svolgimento del servizio telegrafico da uffici
telefonici. Ä Nelle localit… dotate di ufficio telefonico, ma
sprovviste di servizio telegrafico, ed in quelle con servizio
telegrafico ad orario ridotto, Š in facolt…
dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore del servizio
telefonico, di disporre che il servizio telegrafico venga svolto
dall'ufficio telefonico con le modalit…, i limiti ed alle
condizioni stabilite in apposita convenzione.
301. Riscossione dei proventi telegrafici. Ä Il concessionario
del servizio telefonico risponde direttamente verso
l'Amministrazione delle somme a questa dovute per i telegrammi
in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici
pubblici.
302. Servizio commissioni telefoniche. Ä Sulle linee
telefoniche interurbane Š ammesso, compatibilmente con le
esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni
per telefono.
La commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed
in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.
Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.
303. Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti
o privati. Ä L'apertura di posti telefonici pubblici permanenti
o temporanei su richiesta di enti o privati Š consentita purch‚
i richiedenti ne assumano interamente le spese.
Capo VII - Tariffe telefoniche
Sezione I - Tariffe per il servizio urbano
304. Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane. Ä
[Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane,
comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri,
come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni e le
eventuali successive variazioni, nonch‚ le norme comunque
necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri].
305. Tipi di tariffa urbana. Ä Il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni Š autorizzato ad introdurre il sistema
delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane, quando
le condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano
l'applicazione di tale sistema.
Sezione II - Tariffe per il servizio interurbano
306. Tariffe interurbane - Riduzioni. Ä [Le tariffe per il
servizio telefonico interurbano sono stabilite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio
d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il Consiglio dei Ministri] .
E' data facolt… al Ministro per le poste e le
telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per
il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciale
riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane, nei limiti
stabiliti dal regolamento, in determinati giorni nelle ore
notturne e per i servizi in abbonamento di cui al primo comma
dell'art. 294.
307. Agevolazioni per la stampa. Ä Con la procedura prevista
dall'art. 306 possono essere accordate particolari agevolazioni
alla stampa, sia tariffarie, sia nelle modalit… di utilizzazione
dei circuiti.
308. Modalit… di ripartizione delle tariffe. Ä Con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il
consiglio di amministrazione, sono stabiliti i criteri di
ripartizione degli introiti relativi a servizi resi da pi— di un
esercente.
Sezione III - Tariffe per i servizi speciali
309. Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono. Ä
L'inoltro dei telegrammi per telefono pu• essere assoggettato,
oltrech‚ alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa
che tenga conto della relativa prestazione.
E' in facolt… dell'Amministrazione stabilire analoga
soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli
abbonati.
L'ammontare della soprattassa Š determinato con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il
consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il
tesoro.
310. Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti
interessati. Ä La ripartizione della soprattassa di cui al
precedente articolo 309 fra l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e l'esercente il servizio telefonico Š
stabilita mediante convenzione fra gli esercenti dei due servizi
interessati, secondo criteri che tengano conto della effettiva
entit… della rispettiva prestazione.
Quando il servizio non comporta l'applicazione di una
soprattassa, la partecipazione al prodotto da parte
dell'esercente il servizio telefonico Š regolata dalla
convenzione di cui al comma precedente.
311. Tariffe per il servizio commissioni. Ä La tariffa da
corrispondersi per le commissioni per telefono Š stabilita con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di
linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sar… a
questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee.
Spetta, invece, al concessionario una percentuale per il
servizio di accettazione nella misura da stabilirsi nei modi
sopra indicati.
Capo VIII - Disposizioni speciali a favore degli enti locali
312. Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o
altri enti. Ä Nelle zone accordate in concessione, i comuni o
gli altri enti interessati possono esigere dal concessionario,
fuori dei casi previsti dall'art. 281, l'impianto di reti
telefoniche urbane col concorso della met… nella spesa relativa,
quando vi siano almeno 25 abbonati da collegare fra loro.
Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione
di reti urbane, gi… esistenti, a comuni il cui capoluogo sia
compreso nell'ambito prescritto nell'art. 281, mediante
istituzione di posti telefonici pubblici.
Il concessionario pu•, peraltro, subordinare la esecuzione
dell'impianto alla condizione che i comuni interessati
forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.
313. Manutenzione degli impianti. Ä L'esercizio, la
sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed
interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale o
parziale, delle regioni, delle provincie o dei comuni o di altri
enti sono interamente a carico del concessionario, al quale
appartengono tutti i prodotti della gestione. Su detti prodotti
resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto
dall'art. 275.
TITOLO IV
Dei servizi radioelettrici
Capo I - Disposizioni di carattere generale
314. Servizi radioelettrici. Ä Ricadono sotto il presente
titolo le radiodiffusioni, nonch‚ le trasmissioni, emissioni e
ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse
quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche
ad uso pubblico.
315. Stazione radioelettrica. Ä Si intende per stazione
radioelettrica uno o pi— trasmettitori o ricevitori od un
complesso di trasmettitori e ricevitori, nonch‚ gli apparecchi
accessori necessari per effettuare un servizio di
radiocomunicazione in un determinato punto.
316. Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato. Ä Per
l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte
delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art.
184 Š subordinato alla accettazione delle caratteristiche
tecniche stabilite per l'impianto e delle modalit… di
svolgimento del traffico.
317. Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per
la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni
radioelettriche ad uso militare. Ä Fermo restando il disposto
della legge 30 gennaio 1963, n. 141 , in materia di
sicurezza della navigazione aerea, la competenza
sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri
inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al
Ministero della marina mercantile, il quale, per lo svolgimento
di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione delle
stazioni radio costiere dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, cui devono essere rimborsate le spese, a
norma del precedente art. 19.
Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare
provvede direttamente il Ministero della difesa.
318. Licenza di esercizio. Ä Presso ogni singola stazione
radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere
conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.
Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il
titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
319. Norme tecniche per gli impianti. Ä Tutti gli impianti in
concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a
cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle
norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni .
320. Importazione definitiva di materiali radioelettrici. Ä
L'importazione, da tutti o da determinati Stati esteri di
apparecchi e materiali radioelettrici pu• essere assoggettata a
speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.
I tipi di apparecchi e le categorie di materiali, nonch‚ i
paesi per i quali sia necessaria l'autorizzazione di cui
trattasi, saranno determinati con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per
l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con
l'estero e per le finanze.
321. Elenchi dei concessionari. Ä La pubblicazione, sotto
qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di
elenchi o guide generali dei concessionari dei servizi
radioelettrici ed i supplementi di elenchi o guide sono di
esclusiva competenza dell'Amministrazione. La loro stampa pu•
essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria
privata specializzata.
Si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del
precedente art. 247.
Capo II - Concessioni di stazioni radioelettriche ad uso
privato
Sezione I - Concessione di collegamenti in ponte radio ad uso
privato
322. Condizioni per il rilascio della concessione. Ä
L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso
privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui
agli articoli 213 e 214.
Possono essere rilasciate nella forma di cui all'art. 213,
indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni
per la ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni di
informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e
di borsa.
Titolari della concessione possono essere esclusivamente
organi di stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di
informazione, rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di
radiodiffusione o di televisione.
323. Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato.
Ä I canoni per le concessioni a privati di stazioni
radioelettriche di cui alla presente sezione sono determinati
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
sentito il consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui coesista con il collegamento concesso il
corrispondente mezzo trasmissivo della Amministrazione o dei
concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il canone deve
essere pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione fosse
fornita dal gestore, dedotta una equa quota per rimborso di
spese di impianto e di manutenzione.
I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per i
collegamenti radio a sussidio di attivit… che siano attinenti in
modo particolare alla sicurezza delle persone.
324. Interconnessione. Ä Spetta all'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni autorizzare l'eventuale
collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche
e telefoniche per uso privato, alle condizioni stabilite nel
regolamento.
E' in ogni caso vietata la possibilit… di interconnessione in
qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.
325. Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni
radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti
stranieri. Ä La concessione per l'impianto e l'esercizio delle
stazioni radioelettriche di cui all'art. 322 del presente
decreto pu• essere accordata dall'Amministrazione, previo parere
favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e
dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti non in possesso
del requisito della nazionalit… italiana previsto dall'art. 186
del presente decreto a condizione di reciprocit… da parte degli
Stati esteri di appartenenza.
La concessione Š accordata per un periodo non superiore ad un
anno, salvo rinnovo.
Sezione II - Concessioni alle rappresentanze diplomatiche
straniere
326. Condizioni per il rilascio della concessione -
Reciprocit…. Ä La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni
trasmittenti e riceventi pu• essere accordata, a condizioni di
reciprocit…, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri,
alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul
territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la
cancelleria diplomatica, con le norme e le modalit… indicate nei
successivi articoli.
Analoga concessione pu• essere accordata agli enti
internazionali, cui in virt— di accordi internazionali, siano
riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di
comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze
diplomatiche.
Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali
siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia
dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche,
installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze
stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di concessione,
salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in
essi non disciplinato.
327. Condizioni per il rilascio della concessione. Ä La
concessione di cui al precedente articolo, fermo restando il
disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, pu• essere
accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita
convenzione da sottoscriversi dal responsabile della
rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno
essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato
al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza
diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di
stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con
altri paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere
superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato
di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a
personale tecnicamente idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo
interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni in
Italia;
e) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
pu• prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la
eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti
dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di
questi, sospendere la concessione o revocarla;
f) la stazione non pu• far uso di frequenze diverse da
quelle assegnate dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni.
Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi
diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per
speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato
straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da
parte delle autorit… di quel paese, analoga potest… di ispezione
e di controllo dovr… essere stabilita nella convenzione che la
rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipuler…
con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni
radioelettriche nella propria sede diplomatica.
328. Istanza per il rilascio della concessione. Ä Per il
rilascio della concessione di cui all'articolo 326, le
rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero
degli affari esteri, specificando le localit… di impianto, le
caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
La concessione Š rilasciata dall'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del Ministero
degli affari esteri.
L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle
quali Š subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il
termine di scadenza e le modalit… per l'eventuale rinnovo.
329. Revoca delle concessioni. Ä Le concessioni di cui
all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da
parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole
stabilite nella convenzione.
Esse possono, altres, essere revocate, sospese o sottoposte a
particolari modalit… di esercizio, in caso di gravi necessit…
pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il
tramite del Ministero degli affari esteri.
Sezione III - Concessioni di impianto ed esercizio di stazioni
di radioamatore
330. Stazioni di radioamatore. Ä L'impianto e l'esercizio di
stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformit…
delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e
nel relativo regolamento.
L'attivit… del radioamatore consiste nello scambio, in
linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente
ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di
carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a
scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di
indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza,
non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di
telecomunicazioni.
331. Cittadinanza. Ä Oltre che agli altri requisiti indicati
nel regolarnento, per i titolari delle concessioni di cui
all'articolo precedente Š richiesto il possesso della
cittadinanza italiana.
Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:
a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri
della Comunit… economica europea e di Stati membri del Consiglio
di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di
ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a
Parigi il 13 dicembre 1955;
b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di
Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.
332. Validit… delle concessioni - Canoni. Ä La concessione per
l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore Š valida
cinque anni, salva la facolt… di rinnovo, secondo le modalit…
stabilite dal regolamento.
Il titolare della concessione Š tenuto al versamento di un
canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.
333. Autorizzazioni di ascolto. Ä Con le modalit… stabilite
nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi
per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate
ai radioamatori.
Il rilascio di tali autorizzazioni pu• anche essere delegato
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di
radiodilettanti ufficialmente riconosciute.
Sezione IV - Concessioni di stazioni radioelettriche di debole
potenza
334. Riserva di frequenze - Impieghi consentiti. Ä Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi
internazionali e delle vigenti disposizioni, pu•, con proprio
decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte
di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di
apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di
tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e
telecomunicazioni, per i seguenti scopi:
1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a
fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca
e della sicurezza notturna;
2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali,
artigiane ed agrarie;
3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita
umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni
e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di
organizzazioni nautiche, nonch‚ per collegamenti di servizio fra
diversi punti di una stessa nave;
4) in ausilio ad attivit… sportive ed agonistiche;
5) per telecomandi dilettantistici;
6) per ricerca persone con segnali acustici;
7) in ausilio delle attivit… professionali sanitarie ed alle
attivit… direttamente ad esse collegate;
8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da
quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), semprech‚
risultino escluse la possibilit… di chiamata selettiva e
l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non
intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il
divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la
trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalit…
degli ascoltatori.
Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:
a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da
impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne
esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non Š
ammesso l'uso di antenne direttive;
b) i limiti massimi di potenza;
c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui
singoli apparecchi per attestarne la avvenuta omologazione da
parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai
fini del presente decreto.
I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari
saranno determinati dal regolamento. Non Š richiesto, comunque,
il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati
membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per
una singola prestazione, attivit… professionali o economiche per
il cui svolgimento Š consentito, a condizione di reciprocit…,
l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni
concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si
applicano le norme comunitarie vigenti .
Nell'atto di concessione potr… essere prevista l'utilizzazione
di pi— apparecchi, nonch‚ l'uso di medesimi da parte dei
dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del
concessionario.
La concessione ad enti potr… anche estendersi all'impianto ed
all'uso di una stazione di base .
La concessione di cui al presente articolo non comporta
esclusivit… nell'uso delle frequenze riservate, n‚ diritto a
protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di
altri apparecchi autorizzati .
335. Condizioni per il rilascio della concessione. Ä La
concessione di cui all'articolo precedente pu• essere rilasciata
soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara
il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni;
2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per
il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello
stesso articolo;
3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle
coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta
dell'Amministrazione presso le stazioni, anche un
radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle
onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per
tutte le ore di apertura della stazione.
336. Canone per apparecchi radioelettrici portatili. Ä Il
titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per
ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo
stabilito dal regolamento.
Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di persone con
soli segnali acustici il canone sar… fissato in proporzione al
numero degli apparecchi impiegati.
Sezione V - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti
337. Pareri di altri organi dello Stato. Ä Sulle domande di
concessione ad uso privato di cui al presente Capo, eccettuate
quelle di cui all'art. 334, dovr… essere sentito il parere dei
Ministeri dell'interno e della difesa.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in
pendenza della manifestazione del parere di cui al precedente
comma, ha facolt… di autorizzare l'esercizio provvisorio delle
comunicazioni oggetto della concessione medesima per un periodo
non superiore a sei mesi.
338. Uso di apparecchi non soggetti a concessione. Ä L'uso di
apparecchi destinati al gioco, denominati ®radiogiocattoli¯, e
di quelli destinati ad ®apriporte¯ non Š soggetto a concessione,
n‚ al pagamento dei canoni, purch‚ detti apparecchi rechino il
contrassegno dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, attestante che essi rispondono alle
caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
339. Obblighi dei rivenditori. Ä I rivenditori di apparati
radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare
sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio
non pu• essere impiegato senza la concessione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
tranne che non si tratti degli apparecchi di cui al precedente
art. 338.
Capo III - Abilitazione all'esercizio dei servizi
radioelettrici in qualit… di operatore
340. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione. Ä Per
l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o
ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico,
anche di quelle solo riceventi, Š necessario che il personale
operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione
rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Il titolo di cui al comma precedente non Š prescritto quando
trattasi:
a) di stazioni destinate ad uso militare delle forze armate
e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del
Ministero dell'interno e di quello della difesa;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia,
ausiliarie della metereologia, spaziali o terrene, terrestri
radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di
frequenze campioni.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facolt…
di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al
precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi,
ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle
loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta
necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero
quando la necessaria qualificazione sia stata accertata
dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la
stazione dipendono.
341. Classi e tipi dei titoli di abilitazione. Ä I titoli di
abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche
rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
sono i seguenti:
a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi
;
a 1) certificato di radiotelegrafista di prima classe per
aeromobili ;
b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per
navi ;
b 1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per
aeromobili ;
c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per
aeromobili;
c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
d) certificato generale di radiotelefonista per navi e per
aeromobili;
d1) certificato generale di radiotelefonista per navi;
e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per
aeromobili;
e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;
e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;
f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e
terrestri;
f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e
terrestri;
g) patente di operatore di stazione di radioamatore.
Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), b) e c)
abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali
Š prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono
nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di
operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g),
senza sostenere esami.
Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettare da c1)
a e1), Š abilitato anche all'esercizio degli altri servizi come
segue:
1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) Š
abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1)
e pu• ottenere la patente di cui alla lettera g) senza sostenere
gli esami;
2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) Š
abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e2)
ed f1);
3) il titolare del certificato di cui alla lettera d1) Š
abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1) ed f1);
4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), Š
abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e2), f1);
5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) Š
abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).
Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo
non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di
mare oltre il limite di et… previsto dall'art. 119 del codice
della navigazione.
Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e
patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per
l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi
internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni.
342. Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere. Ä
Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni
costiere radiotelegrafiche, Š necessario il possesso del
certificato di radiotelegrafista di 1¦ o 2¦ classe o speciale.
Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni
costiere radiotelefoniche, Š necessario il possesso del
certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda
della potenza della stazione.
343. Esami. Ä I certificati e le patenti di cui all'art. 341
si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal
presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo
regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri
l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal
programma di esami.
Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designer….
Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di
1¦ e 2¦ classe e speciale e del certificato generale di
radiotelefoniste, le sessioni di esame saranno indette, di
norma, una volta l'anno.
Gli esami per il conseguimento del certificato limitato di
radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla lettera
e) del precedente articolo 341, nei casi in cui sono prescritti,
saranno tenuti dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero della marina
mercantile e con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile; quelli per il conseguimento del certificato di
radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1) del
precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno
tenuti, sempre dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e presso gli
uffici circondariali e locali marittimi.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
rilascer… i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e
la patente di cui alla lettera g) del precedente art. 341 a
coloro che dimostrino di essere in possesso del diploma di
qualifica di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un
Istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, i
cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati equipollenti a
quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.
I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma,
possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al
precedente primo comma, purch‚ sia accertato
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che
gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le
attitudini richieste dal regolamento internazionale delle
radiocomunicazioni.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilir… con
proprio decreto, di concerto con il Ministro per la marina
mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura per
gli accertamenti di idoneit… relativi al rilascio senza esami
dei certificati limitati, nonch‚ i limiti massimi di potenza
dell'impianto radiotelefonico operabile dal titolare del
certificato, la eventuale equipollenza di esami superati presso
altre amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di
impiego del mezzo navale o aereo su cui pu• operare il titolare
del certificato stesso.
344. Ammissione agli esami. Ä Per l'ammissione agli esami per
il conseguimento dei certificati di 1¦ e 2¦ classe, di cui alle
lettere a) e b) del precedente art. 341, gli aspiranti debbono
dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di
radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto
professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del
diploma di Istituto secondario di 2ø grado.
Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui
all'articolo 343, compresa l'eventuale inclusione di altri
titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.
Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche
per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, Š dovuta,
a favore dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6
febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000.
Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la
duplicazione dei titoli stessi.
345. Prove di esame. Ä Le prove di esame per il conseguimento
dei certificati di abilitazione sono costituite da:
1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell'art.
341, prove scritte, pratiche ed orali;
2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1),
e), e1), e2), f), fe), prove pratiche ed orali;
3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e
pratiche.
Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le
modalit… delle prove, le condizioni per il conseguimento dei
titoli di abilitazione.
Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del
certificato di cui all'art. 341, lettera c2), ricorrendo le
condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli
esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile,
l'esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione
formale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
346. Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di
abilitazione. Ä Per infrazioni alle norme sul servizio
radioelettrico o per accertata negligenza tecnica,
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha
facolt… di infliggere richiami scritti al titolare di un
certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di
stazioni radioelettriche.
In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio
radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di
mare o dell'aria, si applicheranno le norme degli artt. 1251,
1252, 1253 e 1254 del codice della navigazione, secondo la
procedura stabilita dall'art. 418.
Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per
infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, Š facolt…
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di
sospendere la validit… dei titoli di abilitazione per un periodo
da uno a sei mesi, ovvero, nei casi pi— gravi, di dichiararne la
decadenza.
Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di
abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non
Š ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di
cui allo stesso articolo.
In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati
conseguiti senza esami, Š in facolt… dell'Amministrazione di
ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per
il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.
347. Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di
radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato
generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al
certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri
e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e
terrestri. Ä La commissione esaminatrice per il conseguimento
dei certificati di cui alle lettere a), b), c), c1), d), d1),
dell'art. 341 Š costituita da:
a) due impiegati della carriera direttiva del personale
tecnico delle telecomunicazioni della Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, di cui uno con qualifica non
inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;
b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;
c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
d) un impiegato appartenente alla carriera direttiva del
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
e) un tecnico operatore designato dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni;
f) un impiegato del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni della carriera di concetto o di quella
direttiva con qualifica di consigliere, con funzioni di
segretario.
Alla commissione possono essere aggregati uno o pi—
esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma di
esame scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni, nominati interpreti ai sensi
dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29
.
Dinanzi alla stessa commissione, in occasione delle riunioni
per l'espletamento delle prove pratiche ed orali, degli esami
relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma,
saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati
di radiotelegrafista e di radiotelefonista per stazioni fisse
terrestri.
348. Commissione esaminatrice dei candidati al certificato
limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per
soli aeromobili. Ä La commissione esaminatrice per il
conseguimento dei certificati di cui alle lettere e) ed e2)
dell'art. 341 Š costituita da:
a) un impiegato della carriera direttiva del personale
tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a
direttore di divisione, con funzioni di presidente;
b) tre impiegati della carriera direttiva del Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale
dell'aviazione civile, dei quali uno del ruolo degli esperti
della circolazione aerea ed assistenza al volo;
c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
d) un tecnico operatore designato dal Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale
dell'aviazione civile;
e) un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile, direzione generale della aviazione civile, con funzioni
di segretario.
349. Commissione esaminatrice dei candidati al certificato
limitato di radiotelefonista per navi. Ä La commissione
esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla
lettera e1) dell'art. 341 Š costituita da:
a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e
telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;
c) un ufficiale della capitaneria di porto competente per
territorio.
350. Commissione esaminatrice dei candidati alla patente di
operatore di radioamatore. Ä La commissione esaminatrice per il
conferimento della patente di operatore di cui alla lettera g)
dell'art. 341 Š costituita da:
a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e
telefoniche competente per territorio o un suo delegato con
funzioni di presidente;
b) un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni esperto radiotecnico;
c) un rappresentante del Ministero della difesa;
d) un esperto designato dall'Associazione dei radioamatori
legalmente riconosciuta.
351. Nomina delle commissioni. Ä La commissione di cui
all'art. 347 Š nominata annualmente con decreto del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni.
La commissione di cui all'art. 348, Š, invece, nominata
annualmente con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile.
Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350 sono nominate,
pure annualmente, con ordinanza del direttore centrale
competente dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni.
Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di cui al
presente Capo, potranno designare sostituti per ciascuno dei
componenti, inclusi il presidente ed il segretario.
Capo IV - Servizio radioelettrico mobile marittimo
Sezione I - Generalit…
352. Servizio radioelettrico mobile marittimo. Ä Il servizio
radioelettrico mobile marittimo Š un servizio effettuato tra
stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di
nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono
partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di
salvataggio.
353. Definizione di nave - Altre definizioni. Ä Ai fini del
presente decreto, per navi si intendono quelle definite dal
codice di navigazione, escluse quelle da guerra.
Per tutti gli altri termini relativi al servizio
radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le
definizioni date dal regolamento internazionale delle
radiotelecomunicazioni.
Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per
apparati radioelettrici a bordo delle navi
354. Norme tecniche radionavali. Ä Il Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con
quello della marina mercantile, stabilisce i requisiti tecnici
cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le
stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per
effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia
facoltativi.
355. Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati
radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi. Ä Le navi che non
sono adibite a servizi di navigazione interna devono essere
munite delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche o
degli apparati radioelettrici, resi obbligatori, a seconda del
tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e
dagli altri regolamenti internazionali o nazionali vigenti in
materia.
356. Obbligatoriet… del ricevitore radiotelefonico. Ä Tutte le
navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano l'obbligo
di essere munite di una stazione radiotelegrafica o
radiotelefonica, e che non ne siano in effetti provviste,
dovranno essere dotate di un ricevitore radiotelefonico
rispondente alla prescrizione di cui all'art. 354.
357. Esenzioni. Ä Qualora le esenzioni di cui al primo comma
dell'art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano
ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente,
a norma del secondo comma, Š l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e la esenzione ai fini della sicurezza
non potr… essere concessa se, a giudizio dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni analoga esenzione non
potr… essere accordata ai fini della corrispondenza pubblica.
358. Obbligatoriet… di particolari apparati radioelettrici di
bordo. Ä L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita quella della marina mercantile, pu•
imporre a determinate categorie di navi, ai fini della
corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati
radioelettrici di determinate caratteristiche.
359. Installazioni d'ufficio. Ä Il Ministero della marina
mercantile, d'intesa con quello delle poste e delle
telecomunicazioni, pu• disporre, d'ufficio ed a spese
dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni
radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati
radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali
non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli
precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio
pubblico o di interesse nazionale.
360. Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli
apparati radioelettrici impiegati a bordo. Ä Tutti gli apparati
radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane,
dovranno essere, dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato o equivalente in
base alle norme tecniche.
Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo
radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui
all'art. 354, dovr… essere richiesto il preventivo di esame
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
affinch‚ sia controllato se le sue caratteristiche tecniche
rientrino in quelle stabilite dalle convenzioni o norme
internazionali, ai fini del rilascio, da parte della stessa
Amministrazione, di apposito certiticato di autorizzazione.
La dichiarazione di equivalenza pu• essere emessa per apparati
o tipi di apparati omologati in un paese straniero aderente alla
Unione internazionale delle telecomunicazioni, purch‚ la
Amministrazione competente di tale paese abbia dichiarato di
ammettere la stessa possibilit… per gli apparecchi approvati in
Italia.
361. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in
acque territoriali. Ä E' vietato di fare uso delle stazioni
radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del
servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi
mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello
Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di
soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella
prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la
terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura
sanitaria.
Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche
operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si
colleghino con le stazioni costiere italiane.
Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica,
altres, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di
comunicazioni marittime via satellite gestito dalla
organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni,
tuttavia, pu• essere limitato, sospeso o proibito in determinati
porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica
sicurezza o per ragioni connesse alla operativit… delle Forze
armate.
L'autorit… marittima portuale ha facolt… di procedere alla
chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso
agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla
inutilizzazione temporanea di detti impianti.
Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave
che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della
integrit… dei sigilli.
Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino
della funzionalit… degli impianti sono eseguiti dal comandante
della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali,
salva la facolt… di procedervi in ogni momento nei casi di
pericolo o richiesta di soccorso e semprech‚ manchi la
possibilit… di comunicare comunque con la terraferma.
Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura
delle porte ed al ripristino della funzionalit… degli impianti
nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei
funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni,
della marina mercantile e della difesa-marina, all'uopo
incaricati.
I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda
da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino ad un anno,
separatamente o cumulativamente.
362. Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi. Ä
Fermo restando l'obbligo del giornale radiotelegrafico e
radiotelefonico di bordo, prescritto dalla legislazione
nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle
registrazioni relative alle chiamate, nonch‚ alla corrispondenza
effettuata, deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o
dall'operatore unico alla concessionaria che gestisce il
servizio radioelettrico di bordo.
Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
363. Autorit… del comandante di bordo. Ä Il servizio
radioelettrico di corrispondenza pubblica a bordo delle navi Š
posto sotto l'autorit… del comandante o della persona
responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia
svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed
internazionali vigenti riguardanti le telecomunicazioni.
364. Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo. Ä
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esercita
la vigilanza sullo svolginiento del servizio radioelettrico di
bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni radiotelegrafiche
e radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici di bordo,
nonch‚ sulla qualificazione del personale addettovi.
365. Collaudi e ispezioni. Ä L'Amministrazione delle poste e
delle telecomuncazioni effettua, a mezzo di propri funzionari,
la sorveglianza tecnica sulle stazioni radiotelegrafiche,
radiotelefoniche e sugli apparati radioelettrici di bordo
mediante:
a) collaudi;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la
necessit….
I casi in cui Š necessario il collaudo sono stabiliti dal
regolamento.
Se il collaudo coincide con la visita della commissione di cui
all'art. 25 della legge 12 giugno 1962, n. 616 (19), il
funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni che partecipa alla commissione, lo effettua in
quelle occasioni, anche ai fini del servizio di corrispondenza
pubblica.
In caso di mancata coincidenza o nel caso in cui per
l'impianto radioelettrico della nave non si applichi il capo IV
della legge 12 giugno 1962, n. 616 , il collaudo Š
effettuato da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni ai fini dei servizi di sicurezza e
corrispondenza pubblica.
Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sia
per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
Quando l'ispezione ordinaria coincide con la visita di cui
all'art. 26 della legge 12 giugno 1962, n. 616 , il
funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, che fa parte della commissione di visita,
effettua l'ispezione anche ai fini del servizio di
corrispondenza pubblica.
I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti
all'autorit… marittima portuale dalla societ… concessionaria,
dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolt…,
con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del
collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le
quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica
da norme internazionali.
Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere
effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti
necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al
possesso del titolo di qualificazione da parte del personale
addettovi.
366. Verbali di collaudo e di ispezione. Ä L'esito dei
collaudi e delle ispezioni risulter… da apposito verbale.
367. Spese per i collaudi e le ispezioni. Ä Per i collaudi e
le ispezioni ordinarie di cui al precedente art. 365 del
presente decreto, sono dovuti all'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, a carico della Societ… concessionaria o
dell'armatore, il rimborso delle spese e le quote di
surrogazione di cui all'art. 19.
Per ciascun collaudo o di ispezione ordinaria degli impianti
radiotelegrafici o radiotelefonici a bordo delle navi mercantili
spetta all'Amministrazione una quota per rimborso spese fissata,
in via forfettaria nella misura di lire 5000 per ciascuna
operazione. Nel caso di pi— operazioni effettuate nella stessa
giornata, la seconda quota Š ridotta alla met….
L'importo delle quote predette Š a carico della Societ…
concessionaria o dell'armatore e deve essere versato su apposito
conto intestato all'Amministrazione per la corresponsione di una
indennit… di uguale misura al personale della stessa
Amministrazione che ha effettuato il collaudo o l'ispezione
degli impianti.
Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
368. Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave. Ä Le
stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del servizio della
corrispondenza pubblica, sono ripartite in quattro categorie:
1¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate
a trasportare pi— di 1000 persone, che compiono viaggi
internazionali della durata, tra due porti consecutivi,
superiore a 24 ore.
Dette stazioni debbono effettuare un servizio permanente;
2¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate
a trasportare da 250 a non pi— di 1000 persone, che compiono
viaggi internazionali della durata, fra due porti consecutivi,
superiore a 16 ore.
Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 16 ore
previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;
3¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radiotelegrafiche delle navi:
a) da passeggeri non classificabili nella 1¦ e nella 2¦
categoria;
b) da carico uguali o superiori a 1.600 tonnellate;
c) da pesca uguali o superiori a 1.600 tonnellate, che
compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra o dei Dardanelli
o il canale di Suez;
d) da salvataggio abilitate a svolgere servizio ad oltre
50 miglia dalla costa.
Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 8 ore
previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;
4¦ categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radiotelegrafiche delle navi da carico, da pesca o da
salvataggio non classificabili nella 3¦ categoria e quelle delle
navi lusorie.
Dette stazioni debbono effettuare un servizio la cui durata Š
stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
durata comunque non inferiore a quella prevista per il servizio
di sicurezza.
369. Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi. Ä Le
stazioni di nave attrezzate esclusivamente per l'uso della
radiotelefonia, ai fini del servizio della corrispondenza
pubblica, formano un'unica categoria.
Esse effettuano un servizio la cui durata Š stabilita dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque
non inferiore a quella prevista per la sicurezza.
Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
370. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo.
Ä Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle
navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione
prescritti.
Tuttavia, nelle stazioni radiotelegrafiche dotate di
apparecchi automatici che non richiedano nell'operatore la
conoscenza del sistema Morse e nelle stazioni radiotelefoniche,
a tutti gli apparecchi possono essere applicate anche persone
diverse dal titolare del certificato, purch‚ sotto la
responsabilit… di quest'ultimo.
Nelle stazioni radiotelefoniche l'operatore radiotelefonista
pu• essere anche il comandante, un ufficiale od un altro membro
dell'equipaggio.
Gli altri requisiti per prendere imbarco sulle navi in qualit…
di operatore radiotelegrafista, sono quelli stabiliti dai
successivi articoli, nonch‚ dalle leggi e regolamenti
riguardanti la navigazione.
371. Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni
radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza
pubblica. Ä Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave
di 1¦ categoria deve essere disimpegnato da un minimo di tre
operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza, e di
questi almeno il capoposto dovr… essere munito di certificato di
radiotelegrafista di 1¦ classe.
Il capoposto di tali stazioni deve aver prestato servizio in
qualit… di radiotelegrafista per non meno di un anno a bordo di
una nave, oppure per almeno sei mesi a bordo di una nave e per
il restante periodo presso una stazione costiera in qualit… di
radiotelegrafista.
Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave di 2¦
categoria deve essere disimpegnato da almeno due operatori, che
provvedono anche al servizio di sicurezza.
Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di 3¦ e 4¦
categoria deve essere disimpegnato da almeno un operatore che
provvede anche al servizio di sicurezza.
Il capoposto delle stazioni di 2¦ e 3¦ categoria deve aver
prestato servizio in qualit… di radiotelegrafista per non meno
di sei mesi a bordo di una nave, oppure per almeno tre mesi a
bordo di una nave e per il restante periodo presso una stazione
costiera in qualit… di radiotelegrafista.
372. Sanzioni disciplinari. Ä Al personale addetto al servizio
radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le
infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si
applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che
sono comminate dalle autorit… marittime anche su proposta del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonch‚ le
sanzioni contemplate dalle disposizioni in materia di
telecomunicazioni.
Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi
radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche su
proposta di quello della marina mercantile, applica direttamente
le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di
telecomunicazioni.
Sezione VI - Disciplina delle concessioni di impianto e di
esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo
373. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a
bordo di navi. Ä Per determinate classi di navi l'impianto e
l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo possono
essere riservati a societ… mediante apposita concessione.
Tali societ… dovranno avere per iscopo l'impianto e
l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi,
essere costituite nella Repubblica con capitale prevalentemente
italiano ed avere la loro sede in Italia.
La concessione Š accordata con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con
quello della marina mercantile.
Per le navi che non rientrano nei casi di cui al primo comma
del presente articolo, la concessione Š accordata all'armatore
mediante rilascio della licenza di esercizio alla stazione.
374. Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte
armatrici delle navi mercantili italiane e le societ…
concessionarie del servizio radioelettrico di bordo. Ä I
rapporti tra le societ… concessionarie del servizio
radioelettrico di bordo e gli armatori sono regolati sulla base
di contratti tipo.
I contratti tipo sono concordati tra le societ… e le
organizzazioni nazionali degli armatori ed approvati con decreto
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto
con quello per la marina mercantile.
Detti contratti tipo dovranno essere identici per tutte le
Societ… concessionarie per ciascuna classe di navi.
In caso di disaccordo, le clausole di contratti tipo saranno
stabilite con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con quello della marina
mercantile, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico
delle telecomunicazioni.
375. Canoni di concessione. Ä Il canone che le societ…
concessionarie del servizio radioelettrico di bordo debbono
corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni Š stabilito nell'atto di concessione.
Nel caso di gestione diretta da parte dei singoli armatori, i
canoni di impianto e di esercizio sono stabiliti, in via
generale, con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni.
Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da pesca
376. Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca. Ä Le navi
destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a
1600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli stretti di
Gibilterra e dei Dardanelli ed il canale di Suez devono essere
munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme
tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione Š
obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
377. Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da
pesca. Ä Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda
non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che
non siano gi… dotate di impianto radiotelegrafico, di un
impianto radiotelefonico rispondente alle norme tecniche
vigenti.
378. Licenza di esercizio di impianti radioelettrici. Ä In
materia di rilascio di licenze di esercizio di impianti
radioelettrici di cui ai precedenti articoli 376 e 377, di
collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le
norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente decreto,
se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300
tonnellate, e le norme particolari emanate con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la
marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda
inferiore alle 300 tonnellate.
379. Contratti tipo per il servizio radioelettrico. Ä I
rapporti fra le societ… concessionarie, di cui all'art. 374 del
presente decreto, e gli armatori, e le modalit… per il
disimpegno del servizio a bordo delle navi da pesca sono
regolati in base a contratti tipo approvati con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione di cui
agli articoli 380 e 381 del presente decreto.
Gli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore
alle 300 tonnellate devono provvedere direttamente all'impianto,
all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di loro
propriet…, osservando le norme tecniche di cui al precedente
art. 377.
380. Revisione annuale dei canoni. Ä E' istituita presso
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una
commissione consultiva avente il compito di esprimere il parere
sulla formulazione e sull'eventuale revisione dei contratti tipo
e dei relativi canoni.
I criteri per la revisione annuale dei canoni sono proposti
dalla commissione ed approvati con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la
marina mercantile.
381. Composizione della commissione. Ä La commissione di cui
all'articolo precedente Š nominata con decreto del Ministro per
le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della
marina mercantile, ed Š composta da:
a) il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente;
b) due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione;
c) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con
qualifica non inferiore a direttore di sezione;
d) un rappresentante per ogni Societ… concessionaria dei
servizi radioelettrici di bordo;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori
della pesca, designati dalle organizzazioni stesse.
Svolte le funzioni di segretario un funzionario della carriera
direttiva dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni.
I membri durano in carica due anni e possono essere
confermati.
Per la validit… delle adunanze della suddetta commissione Š
necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso
di parit…, di voti prevale quello del presidente.
382. Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30
tonnellate. Ä Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate, che
intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare
apparati rispondenti alle norme tecniche per gli impianti, la
cui installazione non Š obbligatoria in base alle disposizioni
vigenti e sono soggette alle norme di cui all'art. 378 del
presente Capo.
Nel caso che l'armatore non provveda direttamente
all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di
sua propriet…, l'armatore stesso Š tenuto anche all'osservanza
delle norme di cui al primo comma dell'art. 379.
383. Disposizioni applicabili. Ä In quanto non diversamente
stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a
bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le
disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici
sulle navi, di cui al precedente capo IV.
Capo VI - Servizio radioelettrico mobile aeronautico
384. Servizio radioelettrico mobile aeronautico. Ä Il servizio
radioelettrico mobile aeronautico Š un servizio effettuato fra
stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni
di aeromobile, al quale possono partecipare anche le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio.
385. Definizione di aeromobile. Ä Ai fini del presente titolo,
per aeromobili si intendono quelli definiti dall'art. 743 del
codice della navigazione, esclusi quelli militari.
Per tutti gli altri termini al servizio radioelettrico mobile
aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
386. Norme tecniche. Ä Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, stabilisce i requisiti tecnici cui
debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a
bordo degli aeromobili nazionali, che, a norma delle
disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la
facolt… di installarli.
387. Licenza di esercizio. Ä Ogni stazione radiotelefonica o
radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civili
immatricolati nel registro aeronautico nazionale, deve essere
munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dalla
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa
con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero
dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della
navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di
navigabilit….
388. Sospensione o revoca della licenza di esercizio. Ä La
licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di
radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di
intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile,
sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la
licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non
risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
389. Aeromobili privi di licenza di esercizio. Ä In armonia
con quanto dispone l'art. 802 del codice della navigazione,
nessun aeromobile nazionale, avente a bordo una stazione
radiotelefonica, pu• essere autorizzato all'involo se sia
sprovvisto della licenza di esercizio.
Se si tratta di aeromobile straniero, valgono le disposizioni
dell'art. 21 del regolamento delle radiocomunicazioni - Ginevra
- 1959, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica
25 settembre 1967, n. 1525 .
390. Installazioni d'ufficio. Ä L'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile, dispone d'ufficio, ed a spese
del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di
linea delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche
obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui
al precedente art. 386.
391. Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli
aeromobili. Ä L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ha facolt… di far ispezionare gli apparati
radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di
accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'art.
386, e di constatarne l'efficienza.
392. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche
nello spazio aereo territoriale. Ä E' vietato agli aeromobili
italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di
effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle elencate
nel regolamento.
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art.
218 del presente decreto.
393. Abilitazione al traffico. Ä La licenza di esercizio di
cui all'art. 387 abilita le stazioni radiotelegrafiche e
radiotelefoniche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti
la sicurezza e la regolarit… del volo.
394. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo degli aeromobili. Ä Le norme per il
rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di
stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite
nel regolamento.
395. Concessione per il disimpegno del servizio di
corrispondenza pubblica. Ä Le stazioni radioelettriche
installate a bordo di aeromobili civili non possono effettuare
traffico di corrispondenza pubblica, senza aver ottenuto
apposita concessione.
Capo VII - Protezione dai disturbi alle radiocomunicazioni;
disposizioni penali
396. Limitazioni legali. Ä Per la protezione dai disturbi
radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle
stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi
assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte
limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie,
di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e
di strade ferrate, nonch‚ l'uso di macchinari e di apparati
elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio
della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai
confini del comprensorio stesso.
Tali limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle
stazioni. Per le stazioni in funzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il provvedimento di cui al comma
precedente dovr… essere emanato entro due anni dalla data
stessa, facendo salve le situazioni di fatto gi… costituite.
Per le limitazioni imposte Š dovuto un equo indennizzo.
397. Installazione di antenne riceventi del servizio di
radiodiffusione. Ä I proprietari di immobili o di porzioni di
immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro
propriet… di antenne destinate alla ricezione dei servizi di
radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso
della propriet…, secondo la sua destinazione, n‚ arrecare danno
alla propriet… medesima o a terzi.
Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232,
nonch‚ il secondo comma dell'art. 237.
Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme
tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e
telecomunicazioni.
Il regolamento pu• prevedere i casi in cui le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano in favore dei
concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale
ipotesi Š dovuta al proprietario un'equa indennit… che, in
mancanza di accordo fra le parti, sar… determinata dall'autorit…
giudiziaria.
398. Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle
radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. Ä E' vietato costruire
od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio,
usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti
elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia
elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la
prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle
radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo
da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in conformit… alle direttive delle Comunit…
europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di
commercio dei materiali indicati nel primo comma sono
subordinate al rilascio di una certificazione, di un
contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla
presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da
stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, Š effettuata la designazione
degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o
gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma.
399. Sanzioni. Ä Chiunque contravvenga alle disposizioni di
cui al precedente articolo 398 Š punito con sanzione
amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.
Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei
costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici
o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire
50.000 a lire 100.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle
apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza
di cui al precedente articolo 398 .
400. Vigilanza. Ä L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, congiuntamente, hanno facolt… di fare
ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica,
stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della
vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 396.
401. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati. Ä
Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia
munito di concessione quando questa sia richiesta ai sensi del
presente decreto, Š punito con la sanzione amministrativa da
lire 40.000 a lire 400.000 .
402. Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici.
Norme applicabili. Ä Le norme di cui ai precedenti articoli 398,
399 e 400 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed
esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che
producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su
frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il
servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e
dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.
403. Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti. Ä
Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta
preventiva denuncia all'autorit… locale di pubblica sicurezza e
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Š
punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire
200.000 .
L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di
concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
404. Uso di nominativi falsi o alterati. - Sanzioni. Ä
Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle
radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non
dichiarati, Š punito con la sanzione amminitrativa da lire
20.000 a lire 400.000 se il fatto non costituisca reato pi—
grave.
Alla stessa pena Š sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla
licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di
stazione.
405. Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle
navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni. Ä Le
sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano
anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei
nazionali.
Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni pu• provvedere direttamente, a
spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al
sequestro degli apparecchi.
406. Uso indebito di segnale di soccorso. Ä Chiunque usi
indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle
aeronavi in pericolo, Š punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda fino a lire 400.000, salvo che il fatto
costituisca reato punito con pena pi— grave .
Disposizioni varie
407. Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali
di risparmio. Ä I termini di prescrizione stabiliti nell'art.
168 si applicano con effetto dal 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
408. Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori
all'esercizio di stazioni radioelettriche. Ä Per coloro che,
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto
disimpegnino o abbiano disimpegnato, con qualsiasi qualifica, il
servizio di operatore presso stazioni costiere, si prescinde dal
possesso dei certificati di cui all'art. 342.
Per quanto riguarda i certificati di cui alle lettere a), b),
c1), d), d1), g) dell'art. 341, le disposizioni del presente
decreto avranno applicazione a partire dalla sessione di esami
successiva a quella in corso al momento della pubblicazione del
decreto stesso, ad eccezione della disposizione di cui al primo
comma dell'art. 344, che andr… in vigore a partire dalla terza
sessione successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
409. Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di
debole potenza. Ä In pendenza dell'emanazione delle norme di
esecuzione di cui all'art. 2 del decreto di approvazione del
presente testo unico e del decreto ministeriale di cui all'art.
334 Š consentito, per la durata di un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'uso di apparati radioelettrici
di debole potenza per gli scopi di cui al n. 8) dello stesso
art. 334 e con le limitazioni ivi contenute, a condizione che i
possessori abbiano provveduto al versamento del canone di lire
15.000 per ogni apparato posseduto.
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente
postale n......, intestato alla Direzione provinciale P.T. di
Roma - Canoni concessioni e proventi vari dei servizi
radioelettrici.
L'esercizio degli apparati deve essere svolto, a pena di
decadenza, con l'osservanza delle norme tecniche raccomandate
dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e
delle telecomunicazioni di Lisbona 1971, di cui all'allegato 2
dell'annesso 11 al resoconto della conferenza medesima.
410. Concessioni ed autorizzazioni in vigore. Ä Le concessioni
ad uso pubblico in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad essere regolate dai relativi
atti.
411. Legislazione sulle radiodiffusioni. Ä Nulla Š innovato
nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.
412. Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso. Ä E'
soppresso il servizio dei vaglia a taglio fisso istituito con la
legge 5 dicembre 1955, n. 128
413. Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali. Ä Le
disposizioni agevolative di cui agli articoli 174, 211 e 283
sono applicabili fino al termine che sar… stabilito con le
disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del
sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825
, e, comunque non oltre il 31 dicembre 1974.
Data inserimento testo di legge: marzo/1996
0 Commenti "DISPOSIZIONI IN MATERIA POSTALE"