NOTIFICAZIONI DI ATTI E COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA E ATTI GIUDIZIARI

legge 890/82 del 20/11/1982

Legge 20 novembre 1982, n. 890
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1982, n. 334)

Articolo 1
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Articolo 2
Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale.

Articolo 3
L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.

Articolo 4
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

Articolo 5
La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.
Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.
In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 marzo 1992, n. 140, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.

Articolo 6
Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.
Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario.

Articolo 7
L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Articolo 8
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego (1).
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato» (2).
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.
La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Articolo 9
Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.
Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente.
Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente.
Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.

Articolo 10
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Articolo 11
Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili.

Articolo 12
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso (1).
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, l. 3 agosto 1999, n. 265.

Articolo 13
Alle notificazioni degli atti tavolari qualora siano effettuate a mezzo della posta si applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.

Articolo 14
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta (1).
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

(1) Comma così modificato dall'art. 20, l. 8 maggio 1998, n. 146.

Articolo 15
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce i commi terzo e quinto dell'art. 169, c.p.p.

Articolo 16
Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente legge.


LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, n. 890 (GU n. 334 del 04/12/1982)NOTIFICAZIONI DI ATTI A MEZZO POSTA E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 189 DIVISIONE571 NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - 034 PORTIERE O SOSTITUTO571 NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - 010 DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE571 NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - 042 SERVIZIO POSTALE
PD:
S0048412
URN:
urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890

Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:



ART. 1.
IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, L'UFFICIALE GIUDIZIARIO PUÒ AVVALERSI DEL SERVIZIO POSTALE PER LA NOTIFICAZIONEDEGLI ATTI, SALVO CHE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DISPONGA O LA PARTE RICHIEDA CHE LA NOTIFICAZIONE SIA ESEGUITA PERSONALMENTE.
LO UFFICIALE GIUDIZIARIO DEVE AVVALERSI DEL SERVIZIO POSTALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA DA ESEGUIRSI FUORI DEL COMUNE OVE HA SEDE L'UFFICIO, ECCETTO CHE LA PARTE CHIEDA CHE LA NOTIFICAZIONE SIA ESEGUITA DI PERSONA.


ART. 2.
GLI UFFICIALI GIUDIZIARI, PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE E PER LE COMUNICAZIONI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI, FANNO USO DI SPECIALI BUSTE E MODULI, PER AVVISI DI RICEVIMENTO, ENTRAMBI DI COLORE VERDE, DI CUI DEBBONO FORNIRSI A PROPRIA CURA E SPESE, CONFORMI AL MODELLO PRESTABILITO DALLA AMMINISTRAZIONE POSTALE.


ART. 3.
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO SCRIVE LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE SULL'ORIGINALE E SULLA COPIA DELL'ATTO, FACENDO MENZIONE DELL'UFFICIO POSTALE PER MEZZO DEL QUALE SPEDISCE LA COPIA AL DESTINATARIO IN PIEGO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO.
PRESENTA ALL'UFFICIO POSTALE LA COPIA DELL'ATTO DA NOTIFICARE IN BUSTA CHIUSA, APPONENDO SU QUEST'ULTIMA LE INDICAZIONI DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA O DIMORA O DOMICILIO DEL DESTINATARIO, CON L'AGGIUNTA DI OGNI PARTICOLARITÀ IDONEA AD AGEVOLARNE LA RICERCA; VI APPONE, ALTRESÌ, IL NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO, LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE ED IL SIGILLO DELLO UFFICIO.
PRESENTA CONTEMPORANEAMENTE L'AVVISO DI RICEVIMENTO COMPILATO CON LE INDICAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO PREDISPOSTO DALLA AMMINISTRAZIONE POSTALE, CON L'AGGIUNTA DEL NUMERO DEL REGISTRO CRONOLOGICO.
PER LE NOTIFICAZIONI DI ATTI IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA EFFETTUATE PRIMA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA, O DEL DEPOSITO DEL RICORSO, L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE INDICARE COME MITTENTE LA PARTE ISTANTE O IL SUO PROCURATORE QUANDO SIA STATO GIÀ NOMINATO; PER LE NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE E PER QUELLE IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA, EFFETTUATE IN CORSO DI PROCEDIMENTO, L'AVVISO DEVE INDICARE COME MITTENTE L'UFFICIO GIUDIZIARIO E, QUANDO ESISTE, LA SEZIONE DELLO STESSO UFFICIO E IL NUMERO DEL PROCEDIMENTO CUI LA NOTIFICA SI RIFERISCE. NEI CASI IN CUI IL CANCELLIERE DEVE PRENDERE NOTA SULL'ORIGINALE DEL PROVVEDIMENTO DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE O DI OPPOSIZIONE, LA RICEVUTA DI RITORNO DEVE INDICARE COME MITTENTE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO TENUTO A DARE AVVISO DELLA IMPUGNAZIONE O DELL'OPPOSIZIONE.
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CORRISPONDE LE TASSE POSTALI DOVUTE, COMPRESA QUELLA PER L'AVVISO DI RICEVIMENTO E DELLA RACCOMANDAZIONE DI ESSA, ALL'UFFICIO POSTALE DI PARTENZA.


ART. 4.
L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEL PIEGO RACCOMANDATO, COMPLETATO IN OGNI SUA PARTE E MUNITO DEL BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE RECANTE LA DATA DELLO STESSO GIORNO DI CONSEGNA, È SPEDITO IN RACCOMANDAZIONE ALL'INDIRIZZO GIÀ PREDISPOSTO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO.
L'AVVISO DI RICEVIMENTO PUÒ ESSERE TRASMESSO PER TELEGRAFO, QUANDO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O LA PARTE INTERESSATA ALLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO NE FACCIA RICHIESTA, PURCHÈ IL MITTENTE ANTICIPI LA SPESA, OLTRE IL PAGAMENTO DELLA TASSA NORMALE. IL TELEGRAMMA DEVE ESSERE SPEDITO A CURA DELL'AGENTE POSTALE E CONTENERE LE GENERALITÀ DEL DESTINATARIO O DELLA PERSONA ABILITATA CHE HA RICEVUTO IL PIEGO CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUALIFICA, I QUALI, ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DEL PIEGO, DEBBONO FIRMARE IL RELATIVO REGISTRO.
L'AVVISO DI RICEVIMENTO COSTITUISCE PROVA DELL'ESEGUITA NOTIFICAZIONE.
I TERMINI, CHE DECORRONO DALLA NOTIFICAZIONE ESEGUITA PER POSTA, SI COMPUTANO DALLA DATA DI CONSEGNA DEL PIEGO RISULTANTE DALL'AVVISO DI RICEVIMENTO E, SE LA DATA NON RISULTI, OVVERO SIA COMUNQUE INCERTA, DAL BOLLO APPOSTO SULL'AVVISO MEDESIMO DALL'UFFICIO POSTALE CHE LO RESTITUISCE.


ART. 5.
LA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA È CONSERVATA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO ED ANNOTATA NEL REGISTRO CRONOLOGICO DOVE PURE È ANNOTATO L'AVVISO DI RICEVIMENTO NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ULTIMA PARTE DEL QUARTO COMMA DELL' ARTICOLO 3 . IN QUESTI CASI L'AVVISO DI RICEVIMENTO È POI CONSEGNATO AL FUNZIONARIO ADDETTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ALLA PARTE RICHIEDENTE INSIEME CON L'ORIGINALE DELL'ATTO, AL QUALE DEVE RIMANERE ALLEGATO.
NEGLI ALTRI CASI PREVISTI NEL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 3, IL FUNZIONARIO ADDETTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA OVVERO LA PARTE RICHIEDENTE, I QUALI ABBIANO RICEVUTO IN RESTITUZIONE LO AVVISO DI RICEVIMENTO, RICHIEDONO ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO L'ORIGINALE DELL'ATTO, AL QUALE ALLEGANO LA RICEVUTA DI RITORNO.
IN OGNI CASO, LA PARTE PUÒ, ANCHE PRIMA DEL RITORNO DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO, FARSI CONSEGNARE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO L'ORIGINALE DELL'ATTO PER OTTENERE L'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO O PER ESEGUIRE IL DEPOSITO DEL RICORSO O CONTRORICORSO NEI GIUDIZI DI CASSAZIONE; PERALTRO, LA CAUSA NON POTRÀ ESSERE MESSA IN DECISIONE SE NON SIA ALLEGATO AGLI ATTI L'AVVISO DI RICEVIMENTO, SALVO CHE IL CONVENUTO SI COSTITUISCA.


ART. 6.
LO SMARRIMENTO DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO NON DÀ DIRITTO AD ALCUNA INDENNITÀ. L'AMMINISTRAZIONE POSTALE È PERÒ TENUTA A RILASCIARE SENZA SPESA UN DUPLICATO ED A FARLO AVERE AL MITTENTE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE.
PER OGNI PIEGO SMARRITO LA AMMINISTRAZIONE POSTALE PAGA L'INDENNITÀ STABILITA DALLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 48 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156.
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ È EFFETTUATO ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, IL QUALE NE CORRISPONDE L'IMPORTO ALLA PARTE CHE HA RICHIESTO LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO, FACENDOSENE RILASCIARE RICEVUTA.
QUANDO LA NOTIFICAZIONE SIA STATA DISPOSTA DALLA CHE HA RICHIESTO LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO, FACENDOSENE RILASCIARE RICEVUTA.
QUANDO LA NOTIFICAZIONE SIA STATA DISPOSTA DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA, L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ, DETRATTA A FAVORE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO LA SPESA DELLA RACCOMANDAZIONE, È VERSATA A FAVORE DELL'ERARIO.


ART. 7.
L'AGENTE POSTALE CONSEGNA IL PIEGO NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO, ANCHE SE DICHIARATO FALLITO.
SE LA CONSEGNA NON PUÒ ESSERE FATTA PERSONALMENTE AL DESTINATARIO, IL PIEGO È CONSEGNATO, NEL LUOGO INDICATO SULLA BUSTA CHE CONTIENE L'ATTO DA NOTIFICARE, A PERSONA DI FAMIGLIA CHE CONVIVA ANCHE TEMPORANEAMENTE CON LUI OVVERO ADDETTA ALLA CASA OVVERO AL SERVIZIO DEL DESTINATARIO, PURCHÈ IL CONSEGNATARIO NON SIA PERSONA MANIFESTAMENTE AFFETTA DA MALATTIA MENTALE O ABBIA ETÀ INFERIORE A QUATTORDICI ANNI.
IN MANCANZA DELLE PERSONE SUINDICATE, IL PIEGO PUÒ ESSERE CONSEGNATO AL PORTIERE DELLO STABILE OVVERO A PERSONA CHE, VINCOLATA DA RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATIVO, È COMUNQUE TENUTA ALLA DISTRIBUZIONE DELLA POSTA AL DESTINATARIO.
L'AVVISO DI RICEVIMENTO ED IL REGISTRO DI CONSEGNA DEBBONO ESSERE SOTTOSCRITTI DALLA PERSONA ALLA QUALE È CONSEGNATO IL PIEGO E, QUANDO LA CONSEGNA SIA EFFETTUATA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO, LA FIRMA DEVE ESSERE SEGUITA, SU ENTRAMBI I DOCUMENTI SUMMENZIONATI, DALLA SPECIFICAZIONESEGUITA, SU ENTRAMBI I DOCUMENTI SUMMENZIONATI, DALLA SPECIFICAZIONE DELLA QUALITÀ RIVESTITA DAL CONSEGNATARIO, CON L'AGGIUNTA, SE TRATTASI DI FAMILIARE, DELL'INDICAZIONE DI CONVIVENTE ANCHE SE TEMPORANEO.
QUALORA IL CONSEGNATARIO NON SAPPIA FIRMARE O NE SIA IMPOSSIBILITATO, L'AGENTE POSTALE FA MENZIONE DI TALE CIRCOSTANZA SIA SUL REGISTRO DI CONSEGNA SIA SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO, APPONENDOVI LA DATA E LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE.


ART. 8.
SE IL DESTINATARIO O LE PERSONE ALLE QUALI PUÒ FARSI LA CONSEGNA RIFIUTANO DI FIRMARE L'AVVISO DI RICEVIMENTO, PUR RICEVENDO IL PIEGO, OVVERO SE IL DESTINATARIO RIFIUTA IL PIEGO STESSO O DI FIRMARE IL REGISTRO DI CONSEGNA, IL CHE EQUIVALE A RIFIUTO DEL PIEGO, L'AGENTE POSTALE NE FA MENZIONE SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO INDICANDO, SE SI TRATTI DI PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO, IL NOME ED IL COGNOME DELLA PERSONA CHE RIFIUTA DI FIRMARE NONCHÉ LA SUA QUALITÀ; APPONE, QUINDI, LA DATA E LA PROPRIA FIRMA SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO CHE È SUBITO RESTITUITO AL MITTENTE IN RACCOMANDAZIONE, UNITAMENTE AL PIEGO NEL CASO DI RIFIUTO DEL DESTINATARIO DI RICEVERLO. LA NOTIFICAZIONE SI HA PER ESEGUITA ALLA DATA SUDDETTA.
SE LE PERSONE ABILITATE A RICEVERE IL PIEGO, IN LUOGO DEL DESTINATARIO, RIFIUTANO DI RICEVERLO O DI FIRMARE IL REGISTRO DI CONSEGNA, OVVERO SE L'AGENTE POSTALE NON PUÒ RECAPITARLO PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO O PER MANCANZA, INIDONEITÀ O ASSENZA DELLE PERSONE SOPRA MENZIONATE, IL PIEGO È DEPOSITATO SUBITO NELL'UFFICIO POSTALE. L'AGENTE POSTALE RILASCIA AVVISO AL DESTINATARIO MEDIANTE AFFISSIONE ALLA PORTA D'INGRESSO OPPURE MEDIANTE IMMISSIONE NELLA CASSETTA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ABITAZIONE, DELL'UFFICIO O DELL'AZIENDA. DI TUTTE LE FORMALITÀ ESEGUITE E DEL DEPOSITO NONCHÉ DEI MOTIVI CHE LI HANNO DETERMINATI È FATTA MENZIONE SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO CHE, DATATO E SOTTOSCRITTO DALL'AGENTE POSTALE, È UNITO AL PIEGO.
TRASCORSI DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI IL PIEGO È STATO DEPOSITATO NELL'UFFICIO POSTALE SENZA CHE IL DESTINATARIO O UN SUO INCARICATO NE ABBIA CURATO IL RITIRO, IL PIEGO STESSO È DATATO E SOTTOSCRITTO DALL'IMPIEGATO POSTALE E SUBITO RESTITUITO IN RACCOMANDAZIONE, UNITAMENTE ALL'AVVISO DI RICEVIMENTO, AL MITTENTE CON L'INDICAZIONE _NON RITIRATO_.
LA NOTIFICAZIONE SI HA PER ESEGUITA DECORSI DIECI GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO.
NEL CASO, INVECE, CHE DURANTE LA PERMANENZA DEL PIEGO PRESSO L'UFFICIO POSTALE IL DESTINATARIO O UN SUO INCARICATO NE CURI IL RITIRO, L'IMPIEGATO POSTALE LO DICHIARA SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO CHE, DATATO E FIRMATO DAL DESTINATARIO O DAL SUO INCARICATO, È SUBITO SPEDITO AL MITTENTE IN RACCOMANDAZIONE.
LA NOTIFICAZIONE SI HA PER ESEGUITA ALLA DATA DEL RITIRO DEL PIEGO.
QUALORA LA DATA DELLE ESEGUITE FORMALITÀ MANCHI SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO O SIA, COMUNQUE, INCERTA, LA NOTIFICAZIONE SI HA PER ESEGUITA ALLA DATA RISULTANTE DAL BOLLO DI SPEDIZIONE DELL'AVVISO STESSO.


ART. 9.
SALVO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTICOLO 171 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE , NEL CASO DI CAMBIAMENTO DI RESIDENZA O DI DIMORA O DI DOMICILIO DEL DESTINATARIO NELLO STESSO COMUNE, L'AGENTE POSTALE, QUALORA SIA VENUTO A CONOSCENZA DEL NUOVO INDIRIZZO, PROVVEDE, NEI MODI INDICATI DAL PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 7 , ALLA IMMEDIATA CONSEGNA DIRETTAMENTE O, SE CIÒ NON SIA POSSIBILE, A MEZZO DELL'AGENTE INCARICATO DEL SERVIZIO NEL SETTORE OVE È LA NUOVA RESIDENZA O LA NUOVA DIMORA O IL NUOVO DOMICILIO DEL DESTINATARIO.
SE LE PERSONE INDICATE NEL SECONDO E NEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 7 RIFIUTANO DI RICEVERE IL PIEGO O DI FIRMARE IL REGISTRO DI CONSEGNA O MANCANO O SONO INIDONEE O ASSENTI, IL PIEGO È RESTITUITO IN RACCOMANDAZIONE AL MITTENTE.
SE LA NUOVA RESIDENZA, LA NUOVA DIMORA O IL NUOVO DOMICILIO SONO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE, L'AGENTE POSTALE LO INDICA A TERGO DELLA BUSTA CHE RESTITUISCE SUBITO IN RACCOMANDAZIONE AL MITTENTE.
ANALOGA INDICAZIONE, DATATA E SOTTOSCRITTA, FA SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO IN CASO DI IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO, RESTITUENDOLO, SUBITO, AL MITTENTE COL PIEGO, IN RACCOMANDAZIONE.


ART. 10.
LE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, ALLE COMUNICAZIONI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA EFFETTUATE DA UFFICIALE GIUDIZIARIO E CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI.


ART. 11.
PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO DELLA POSTA NEI PROCEDIMENTI DAVANTI AI GIUDICI CONCILIATORI, LE NORME DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI SI ESTENDONO AL MESSO DI CONCILIAZIONE, IN QUANTO APPLICABILI.


ART. 12.
LE NORME SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO DELLA POSTA SONO APPLICABILI ALLA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, DA PARTE DELL'UFFICIO AL QUALE APPARTIENE IL FUNZIONARIO O L'AGENTE CHE HA ACCERTATO LA CONTRAVVENZIONE.
NEL CASO IN CUI IL PREDETTO UFFICIO POSSA AVVALERSI DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 54 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, LE TASSE DI SPEDIZIONE DEI PIEGHI SONO POSTE A CARICO DEL DESTINATARIO.
SE IL DESTINATARIO O LE PERSONE ALLE QUALI È AUTORIZZATA LA CONSEGNA DEL PIEGO RIFIUTINO DI PAGARE LE PREDETTE TASSE, IL PIEGO SI CONSIDERA RIFIUTATO E LA NOTIFICAZIONE SI HA COME ESEGUITA.


ART. 13.
ALLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI TAVOLARI, QUALORA SIANO EFFETTUATE A MEZZO DELLA POSTA, SI APPLICANO LE NORME CHE PRECEDONO PURCHÈ I RELATIVI PIEGHI SIANO MUNITI DEL BOLLO DI CONTRASSEGNO DELL'UFFICIO TAVOLARE MITTENTE E SIANO SPEDITI DAL CANCELLIERE DELLO UFFICIO STESSO.


ART. 14.
LA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI E DEGLI ALTRI ATTI CHE PER LEGGE DEVONO ESSERE NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE PUÒ ESEGUIRSI A MEZZO DELLA POSTA A CURA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEI MESSI COMUNALI OVVERO DEI MESSI SPECIALI AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE. SONO FATTI SALVI I DISPOSTI DI CUI AGLI ARTICOLI 26, 45 E SEGUENTI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, E 60 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, NONCHÉ LE ALTRE MODALITÀ DI NOTIFICA PREVISTE DALLE NORME RELATIVE ALLE SINGOLE LEGGI DI IMPOSTA.
QUALORA I MESSI COMUNALI E I MESSI SPECIALI AUTORIZZATI DALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SI AVVALGANO DEL SISTEMA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA, IL COMPENSO LORO SPETTANTE AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 249 , È RIDOTTO DELLA METÀ.


ART. 15.
IL TERZO ED IL QUINTO COMMA DELL'ARTICOLO 169 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE SONO SOSTITUITI, RISPETTIVAMENTE, DAI SEGUENTI:
_IL PORTIERE O CHI NE FA LE VECI DEVE SOTTOSCRIVERE L'ORIGINALE DELL'ATTO NOTIFICATO, E L'UFFICIALE GIUDIZIARIO DÀ NOTIZIA AL DESTINATARIO DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. GLI EFFETTI DELLA NOTIFICAZIONE DECORRONO DAL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA_.
_SE LE PERSONE INDICATE NELLA PRIMA PARTE DI QUESTO ARTICOLO MANCANO O NON SONO IDONEE O SI RIFIUTANO DI RICEVERE LA COPIA DELL'ATTO DESTINATO ALL'IMPUTATO, QUESTA È DEPOSITATA NELLA CASA DEL COMUNE DOVE L'IMPUTATO HA L'ABITAZIONE O, IN MANCANZA DI QUESTA, DEL COMUNE DOVE EGLI ABITUALMENTE ESERCITA LA SUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. AVVISO DEL DEPOSITO STESSO È AFFISSO ALLA PORTA DELLA CASA DI ABITAZIONE DELL'IMPUTATO OVVERO ALLA PORTA DEL LUOGO DOVE EGLI ABITUALMENTE ESERCITA LA SUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. L'UFFICIALE GIUDIZIARIO DEVE, INOLTRE, DARE ALL'IMPUTATO COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. GLI EFFETTI DELLA NOTIFICAZIONE DECORRONO DAL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA_.


ART. 16.
SONO ABROGATI IL REGIO DECRETO 21 OTTOBRE 1923, N. 2393 , LE NORME CONCERNENTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI ALTRI ATTI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, NONCHÉ OGNI DISPOSIZIONE COMUNQUE INCOMPATIBILE CON QUELLE DELLA PRESENTE LEGGE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 20 NOVEMBRE 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA - FORMICA - GASPARI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DARIDA

Novità in materia di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari

Il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il c.d. “decreto milleproroghe", vale a dire il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"
Di seguito pubblichiamo un estratto della Rel. n. III/04/2008 del 10.3.08 pubblicata nel "Servizio Novità" del sito www.cortedicassazione.it a firma Alessio Scarcella.
Il quadro di sintesi
Il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il c.d. “decreto milleproroghe", vale a dire il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", i cui termini per la conversione sarebbero scaduti il 29 febbraio.
Molteplici gli interventi contenuti nel testo legislativo, alcuni dei quali assumono rilevanza direttamente od indirettamente per il settore giustizia.
Come già avvenuto per l’analisi degli interventi settoriali operati dalla Legge Finanziaria 2008 (modificata in alcuni punti, si noti, dal testo legislativo ora in commento), si è proceduto raggruppando le disposizioni per macroaree, individuando per ciascuno dei relativi settori (e seguendo, per comodità sistematica, l’ordine alfabetico) le novità introdotte dal decreto milleproroghe che rivestono interesse per gli operatori del diritto, indicando anche le disposizioni di legge modificate.
Deve, preliminarmente, precisarsi che tutte le disposizioni introdotte dalla legge di conversione del “decreto milleproroghe” sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero in data 1° marzo 2008 (in S.O. alla G.U., n. 51 del 29 febbraio 2008).
. . .
8. Notifiche a mezzo posta di atti giudiziari
La legge di conversione, del tutto inaspettatamente, ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) serie modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334).
Viene, in particolare, modificato l’art. 7 della legge citata, che, nella sua attuale stesura, così recita:
1. L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
3. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
4. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
5. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.
Disciplina, questa, che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, prima con ordinanza n. 210 del 2005 e poi con ordinanza n. 131 del 2007.
La Legge n. 31 del 2008 ha innanzi tutto inserito un comma 6 all’art. 7 che così recita: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
Viene dunque stabilito, a garanzia dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’avvenuta notifica, che, qualora l’agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell’atto da notificare, ha comunque l’obbligo di notiziare quest’ultimo dell’avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l’invio di una raccomandata al soggetto destinatario.
Senza alcun dubbio, però, la norma di maggior rilievo è quella contenuta all’art. 36, comma 2-quinquiesdella legge di conversione n. 31 del 2008.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che l’obbligo per l’agente postale di notiziare, mediante raccomandata, il destinatario dell’atto dell’avvenuta notifica del piego a terza persona non soltanto “si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma anche che “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.
In base ad una prima lettura della richiamata disposizione, dunque, può affermarsi che il nuovo art. 36, comma 2-quinquies:
a) fa decorrere il nuovo obbligo previsto dall’art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982 per l’agente postale dal1° marzo 2008 (l’art. 1, comma 2, della L. 28 febbraio 2008, n. 31, stabilisce infatti che “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialee la legge è stata pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008);
b) la notifica della sentenza già eseguita prima dell’entrata in vigore della Legge n. 31 del 2008 (sentenza già notificata al 1° marzo 2008) non produce l’effetto di far decorrere il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (ovvero trenta giorni per proporre appello, revocazione ed opposizione ordinaria di terzo; sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione), qualora ricorrano congiuntamente le due condizioni ivi stabilite (l’uso della congiunzione “enon lascia dubbi in proposito): 1) mancata consegna del piego personalmente al destinatario della notifica; 2) prova che il destinatario non ha avuto conoscenza della notificazione del piego (l’onere della quale sembra debba competere al destinatario dell’atto che asserisca di non aver avuto conoscenza della notifica del piego ad uno dei soggetti indicati nell’art. 7).
Per quanto, poi, concerne il riferimento alle “sentenzecontenuto nella norma transitoria, deve tenersi conto della giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui il termine “sentenza” deve interpretarsi in senso sostanziale di provvedimento definitivo e decisorio, che abbia pronunciato su diritti e status e non sia modificabile e revocabile: deve ritenersi, dunque, che la previsione si applichi anche ai decreti ed alle ordinanze che presentano tali caratteristiche.
Quanto alla portata della disposizione transitoria, riferendosi la norma alle notifiche delle sentenze già effettuate al 1° marzo 2008, la stessa:
a) appare limitata quanto alla disciplina dettata dal codice di procedura civile, tenuto conto della generale previsione di cui all’art. 170 c.p.c., richiamato dall’art. 285, sicché l’effetto sarebbe limitato ai casi previsti dagli artt. 286, comma 2, e 292, ultimo comma, c.p.c. ed ai casi in cui la parte si è costituita personalmente in giudizio ex art. 170, comma 3; mentre, circa la notifica effettuata al procuratore costituito ex art. 170, comma primo, la disposizione potrebbe trovare applicazione per la notifica effettuata a mezzo del servizio postale – è il caso tipico della notifica effettuata a mani della “segretaria di studio” –, e l’ipotesi assumerebbe rilievo per la vigenza della disciplina “a regime”, dandosi luogo ad un ulteriore aggravio delle formalità che rischia di allungare i tempi ed aumentare le incertezze e, probabilmente, aprire anche la strada a nuove declaratorie di incostituzionalità (ad esempio, qualora anche la raccomandata fosse ricevuta da persona diversa dal destinatario, come nel caso della segretaria di studio del procuratore costituito);
b) sembra parimenti limitata, quanto alla disciplina dettata dal codice di procedura penale in tema di notificazioni a mezzo posta (art. 170 c.p.p.), ai soli casi nei quali l’imputato non ha eletto o dichiarato domicilio (applicandosi la speciale disciplina dettata dall’art. 161), ovvero non ha nominato un difensore di fiducia (applicandosi la speciale disciplina dettata dall’art. 157, comma 8-bis, salvo che il difensore di fiducia non abbia dichiarato, contestualmente al deposito della nomina fiduciaria, di non accettare le notificazioni).
Nel caso in cui la notificazione della sentenza al 1° marzo 2008 risultasse eseguita a persona diversa dall’effettivo destinatario, occorre dunque che la parte notificante (pubblica o privata), onde evitare eventuali eccezioni della parte notificata, provveda a reiterare la notifica della sentenza, alla stregua del nuovo obbligo incombente sull’agente postale in base all’art. 7, comma sesto, della Legge n. 890 del 1982.
La limitata portata degli effetti della disposizione transitoria, del resto, trova conferma nel fatto che, se, a seguito della notifica effettuata sotto il regime previgente, il destinatario ha proposto impugnazione, è evidente che lo stesso ha avuto conoscenza dell’atto e non si avrà alcuna conseguenza sul processo.
Diversamente, se il destinatario non ha proposto impugnazione, sembra doversi distinguere: a) se non è ancora decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., sarà ancora possibile impugnare la sentenza senza alcuna limitazione; b) se, invece, il termine è decorso, la sentenza sarà passata in giudicato, né potrà avere alcun rilievo il fatto che la notifica della sentenza che aveva fatto decorrere il termine breve sia stata notificata a persona diversa dal destinatario (salvo il caso dell’impugnazione del contumace involontario disciplinato dall’art. 327, comma secondo, cod. proc. Civ.).
. . .
A fronte dell'immediata entrata in vigore del provvedimento, risulta che le Poste Italiane abbiano recepito la nuova disposizione legislativa ben oltre il termine ordinario di vacatio legis, sicché la prima notizia al riguardo è la seguente del 17.04 08:




Peraltro l'amministrazione postale ha dapprima ritenuto soggetta alla nuova disciplina solo la notificazione diretta alle persone fisiche, e non agli enti impersonali, come da allegato:



Finalmente, con comunicazione 26.5.08 scaricabile dal sito Internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, che ringraziamo per la segnalazione, Poste Italiane, a modifica delle precedenti disposizioni, ha disposto l'invio della raccomandata CAN anche in caso di notificazioni a mezzo posta non ricevuta dal legale rappresentante degli enti impersonali.

Quanto alle notifiche medio tempore irregolarmente effettuate, l'amministrazione ne effettua la regolazizzazione a richiesta degli interessati.

Pubblichiamo infine le indicazioni del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, invitando tutti i colleghi a farci pervenire documentate informazioni eventualmente in loro possesso.

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