NOTIFICA AGLI EREDI

La notifica agli eredi come è noto viene compiuta in quanto essi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie sorte in capo al loro dante causa.
Per tale ragione l’art. 65 D.P.R. 600/73 prevede che essi debbano comunicare all’ufficio competente in base all’ultimo domicilio del defunto le proprie generalità e le rispettive residenze.

Tale comunicazione è efficace a decorrere dal trentunesimo giorno successivo. In mancanza, la comunicazione degli atti intestati al de cuius può essere effettuata presso il suo ultimo domicilio, agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

In caso di morte del contribuente, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie ma non delle sanzioni, il cui presupposto si è verificato antecedentemente alla morte del loro dante causa.

La notificazione degli atti relativi al dante causa ed intestati contestualmente agli eredi, ovvero impersonalmente e collettivamente a questi ultimi, potrà essere fatta nell’ultimo domicilio del de cuius ed avrà efficacia nei confronti di quegli eredi che almeno 30giorni prima non abbiano comunicato all’ufficio competente le proprie generalità comprensive del domicilio fiscale.

Ove l’ufficio non abbia conoscenza della morte del contribuente è valida la notifica eseguita a mani della moglie già convivente con il contribuente defunto.

Quando l’amministrazione finanziaria è a conoscenza dell’identità e del domicilio dei singoli eredi, non è valida la notifica degli atti di riscossione effettuata agli stessi impersonalmente in virtù della mancata comunicazione all’ufficio ex art. 65 D.P.R. 600/73.

Condividi :

Facebook Twitter Google+
0 Commenti "NOTIFICA AGLI EREDI"

Back To Top