MESSO NOTIFICATORE POSTE ITALIANE

Il messo notificatore di poste italiane è colui il quale è investito delle funzioni di notificazione con la sentenza del consiglio di stato n° 4906/2003: “ E’ legittima l’attribuzione
del servizio di notificazione … a un operatore economico che ponga a disposizione del comune, per l’espletamento delle funzioni di messo notificatore,personale destinato a essere investito delle funzioni tipiche della figura professionale, mediante nomina dello stesso comune,previa partecipazione ad apposito corso di formazione”.

La nomina dei messi notificatori avviene con provvedimento formale adottato dal dirigente dell’ufficio competente per la notifica di:

• Atti tributari e del contenzioso tributario dello stato e degli enti pubblici.
• Atti delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 ingiunzione fiscale.
• Atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie.
• I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e al TAR
• I ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica


Non sono invece di competenza del messo notificatore la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti del procedimento penale,né di quella di atti privati per la quale sussiste la competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, fatta eccezione per il caso dell’art.8 del R.D. 642/1907, che stabilisce che la notificazione dei ricorsi giurisdizionali amministrativi può essere effettuata alternativamente dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale.

I requisiti per essere nominabili a messo notificatore sono:
• Dipendenti dell’amministrazione comunale
• Dipendenti dei soggetti a cui l’ente ha affidato, anche disgiuntamente,la liquidazione, l’accertamento, e la riscossione dei tributi e delle altre entrate
• Soggetti che per qualifica professionale,esperienza,capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate.
• Aver partecipato ad un corso di formazione e qualificazione organizzato dall’ente locale
• Aver superato l’esame di idoneità.

La nomina del messo è di competenza del Sindaco, pertanto, la notifica effettuata da un messo, privo del potere concessogli dal Sindaco, deve considerarsi inesistente e, quindi, non sanabile da una successiva delibera della giunta comunale.

Obblighi del messo notificatore
• Ricorrere al servizio postale per le notificazioni da eseguirsi al di fuori del comune ove ha sede l’ufficio
• Non può ricusare il suo ministero, ed in caso di rifiuto,offrire motivazione scritta
• Eseguire le notifiche richieste senza indugio, rispettando i termini e gli orari indicati
• Riferire e giustificare al capo dell’ufficio eventuali impedimenti che hanno reso impossibile la notificazione
• Sottoscrivere gli atti con indicazione del giorno,mese, anno, in cui sono eseguiti, nonché dell’autorità che ha richiesto la notifica
• Tenere il registro cronologico delle notifiche
• Non entrare nel merito dell’atto notificato

Responsabilità civile del messo notificatore

Il messo è responsabile civilmente per i danni causati a terzi, in maniera concorrente e solidale con quella del suo datore di lavoro.

Se il danno riguarda gli interessi dell’amministrazione,sarà obbligato al risarcimento ai sensi del procedimento contabile.

Se ,invece, il danno è causato a terzi, l’obbligo al risarcimento deriva dalla violazione dell’art. 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito).

Ulteriore fonte di responsabilità deriva dall’inosservanza del codice della privacy che comporta il risarcimento del danno ex art. 2050 del codice civile (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose).

Responsabilità penale del messo notificatore
Nell’ esercizio delle sue funzioni il messo, ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale e come tale,da un lato gode delle particolari forme di garanzia per gli eventuali delitti compiuti nei suoi confronti, dall’altro, ha l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza nell’esercizio e a causa delle sue funzioni.

Tra i delitti punibili si evidenziano:
• Abuso d’ufficio art. 323 c.p.
• Rivelazione o utilizzo di segreto d’ufficio art. 326 c.p.
• Rifiuto o omissione di atti d’ufficio art.328 c.p.

Responsabilità amministrativa del messo notificatore
Si ha responsabilità amministrativa del messo quando l’inosservanza, dolosa o colposa, degli obblighi di servizio causa un danno patrimoniale all’amministrazione.

La responsabilità disciplinare ricorre quando il messo viola, con la propria condotta, obblighi e doveri di ufficio.

La responsabilità patrimoniale si configura quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio deriva un danno per l’ente pubblico (danno erariale).

Il danno erariale si ha quando, a seguito di un comportamento doloso o colposo del dipendente, la pubblica amministrazione è chiamata a risarcire il danno e, a sua volta, può agire in regresso nei confronti del dipendente.


Attività del messo notificatore
Ciascun Messo notificatore prende giornalmente in carico gli atti da notificare,
sottoscrivendo la distinta e restituendo quelli disguidati:

Il Messo esegue la notificazione secondo le prescrizioni degli art. 136 e seguenti del codice
di procedura civile. Disporrà degli atti da notificare con relativa relata così come previsto dal
capitolato di gara e procederà alla notifica dell’atto con una delle seguenti modalità:

• nelle mani del destinatario ovvero presso l’abitazione o dove esercita un’attività (art. 138
cpc);

• al destinatario che sia persona giuridica (art. 145 cpc), la notifica avverrà al
rappresentante legale, alla persona incaricata a ricevere la notificazione od ad altra persona
addetta alla sede;

• in assenza del destinatario la notifica sarà effettuata ai sensi dell’art. 139 cpc.,
consegnando l’atto a persona di famiglia o addetta alla casa o all’azienda/ufficio, purché
non minore o incapace quindi al rientro in ufficio procederà alle successive attività
propedeutiche all’invio di una raccomandata per informare il destinatario dell’avvenuta
notifica nelle mani dei suddetti consegnatari;

• in assenza del destinatario e dei consegnatari il messo procederà alla notifica
consegnando l’atto al portiere dello stabile o ad un vicino che accetti di riceverlo (art. 139
cpc), quindi al rientro in ufficio procederà alle successive attività propedeutiche all’invio di
una raccomandata per informare il destinatario dell’avvenuta notifica nelle mani dei suddetti
consegnatari;

• in caso di temporanea assenza del destinatario e dei consegnatari o di rifiuto dell’atto da
parte delle persone indicate nei punti precedenti si provvederà alla notifica, ai sensi
dell’art. 140 cpc.

• Il Messo provvederà quindi all’emissione del Mod.26 e al deposito dell’atto presso la Casa
Comunale. Al rientro in ufficio procederà alle successive attività propedeutiche all’invio di
una raccomandata AR che informa il destinatario dell’avvenuto deposito;

Qualora il messo notificatore, all’indirizzo riportato sull’atto, accerta l’avvenuto decesso
dell’intestatario, acquisisce tramite visura effettuata dal Centro Servizi la certificazione che
attesta l’evento e provvede alla restituzione del plico re imbustato alla società contraente,
unitamente alle attestazioni di decesso.

• In caso il destinatario Persona Fisica, al termine dei due tentativi di recapito e del successivo processo di visura, risulti assolutamente irreperibile, il Messo provvederà al deposito dell’atto presso la Casa Comunale.

• Il secondo tentativo di notifica sarà effettuato, così come previsto dal capitolato di gara, solo nel caso in cui l’indirizzo stampato sulla relata di notifica sia diverso dall’indirizzo stampato sul fronte della busta, indirizzo principale presso cui è stato effettuato il primo tentativo di recapito. In alternativa il messo avvierà il processo relativo alla richiesta di visura (anagrafica o camerale) per le opportune verifiche ed effettuerà successivamente la notifica dell’atto.


Nel caso non fosse possibile la notifica nelle mani del destinatario, l’atto e i suoi allegati, compresa copia della ricevuta di consegna firmata dalla persona di famiglia, addetta alla casa, portiere o vicino di casa, saranno consegnati ai riceventi in busta chiusa nel rispetto delle disposizioni relative al diritto alla privacy. Qualora il messo notificatore non abbia potuto eseguire la notifica al destinatario dell’atto o ad una delle persone sopra indicate l’atto verrà depositato presso la Casa Comunale.

A notificazione completata, tutta la documentazione cartacea di competenza del messo sarà acquisita dal Centro SIN di Poste per le ulteriori attività previste.


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RELATA DI NOTIFICA
NOTIFICA MANI PROPRIE ART138 C.PC.
LA NOTIFICAZIONE
TEMPORANEAMENTE IRREPERIBILI ART 140 C.P.C.
NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA ART.139
NOTIFICA AGLI EREDI

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