NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA ART.139

La Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio e disciplinata dall’articolo 139 del c.p.c.


Se non avviene nel modo previsto nell' articolo 138 C.P.C. la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi,l'ufficiale giudiziario consegna copia dell' atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere
dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e , quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta ,e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile , l'atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci [ codice navigazione 293, 321 ].

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora e, se anche questa è ignota,nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.
Pertanto la notifica nella residenza è fatta al destinatario nel comune di residenza (dove ha l'abitazione o dimora abituale) o, se ignoto, nel comune di dimora (dove ha la residenza occasionale) e, se anche questo è ignoto, nel comune di domicilio (dove ha la sede principale degli affari o interessi).


L'ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio ) ha carattere obbligatorio non è quindi facoltativo od alternativo e pertanto la notifica deve essere fatta innanzitutto nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, intesa anche sotto forma di prestazioni di volontariato abituali, non essendo determinante il fattore retribuzione.

Occorrerà dunque procedere alla ricerca del destinatario attraverso:

• Lettura dei registri anagrafici per l’individuazione del comune di residenza (Le risultanza anagrafiche hanno mero valore presuntivo prevalendo la residenza che di fatto risulta come abituale dimora del destinatario).
• Se questo è ignoto si passerà all’individuazione dei comuni di domicilio o dimora.
• La notificazione effettuata in comune diverso da quelli indicati, fatta salva la notificazione in mani proprie è affetta da nullità
• Individuato il comune, si cercherà il destinatario nella casa di abitazione o sul luogo ove si svolge la sua attività

Se il destinatario non viene rintracciato in uno dei luoghi ove si dovrebbe svolgere la sua vita e la sua attività diventa possibile l’esecuzione della notificazione mediante consegna della copia ad altri soggetti definiti consegnatari.

Il consegnatario è autorizzato dalla legge a ricevere la materiale consegna dell’atto sulla base della presunzione che egli, siccome legato da un particolare rapporto di fiducia con il destinatario, si prenda cura di portare l’atto a conoscenza di quest’ultimo.

Il messo effettua la notifica consegnando copia dell'atto ad una persona di famiglia od addetto alla casa, all'ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace.

Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono:

• è opportuno recarsi per la notifica prima nella casa di abitazione e poi negli altri luoghi indicati dalla norma anche se detti luoghi sono alternativi;
• la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia o di addetto alla casa, ufficio od azienda;
• deve essere specificamente indicata nella relazione di notifica la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario o ad alcune persone che, nell’ordine tassativamente indicato,precedono il consegnatario;
• sono da considerare persone di famiglia sia quelle legate al destinatario da vincolo di parentela, affinità o affiliazione sia quelle con lui conviventi. Pur non prevedendo la norma per le persone legate da vincoli di parentela (padre, fratello, figlio, ecc.) il requisito della effettiva convivenza è opportuno, stante al riguardo l'incostanza della giurisprudenza, che l'atto venga consegnato a famigliare convivente;
• vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivono abitualmente nella casa del destinatario e prestano la propria opera alle sue dipendenze. Il portiere è ritenuto addetto alla casa se è alle dipendenze del destinatario che in questo caso deve essere necessariamente proprietario della casa in cui abita;
• la consegna al vicino di casa va effettuata solo se manchi il portiere, se non vi è espressa accettazione alla ricezione dell’atto occorre procedere ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.;
• pertanto il portiere od il vicino devono sottoscrivere la ricevuta dell'avvenuta consegna per cui se questi sono analfabeti o si rifiutano di firmare la notifica non potrà essere effettuata;
• per addetto all'ufficio od azienda si intendono i dipendenti occupati nell'ufficio od azienda sempre che l'ufficio od azienda sia gestita (organizzata e diretta) dal destinatario per la trattazione dei propri affari ed interessi;
• nella relata di notifica in caso di consegna dell'atto a terzi vanno sempre indicati il luogo della consegna e le generalità del consegnatario ed il suo rapporto di parentela, convivenza o subordinazione con il destinatario;
• la persona a cui si consegna l'atto non deve avere età inferiore ai 14 anni o essere palesemente incapace. Non sussiste al riguardo un obbligo per il messo di svolgere particolari indagini essendo sufficiente che lo stesso accerti sulla base dell'esperienza e dell'apparenza fisica e semplici domande o scambio di parole che il soggetto non abbia età inferiore ai 14 anni o sia infermo di mente od in uno stato, anche momentaneo, di impossibilità di intendere e volere;
• l'atto da notificare deve essere inserito in busta sigillata secondo le modalità indicate al Capitolo II, paragrafo 7 "Notificazione a persona diversa dal destinatario".

Il messo deve prestare particolare attenzione al luogo ed ai requisiti del soggetto che riceve copia dell'atto in quanto:

 è da ritenere nulla la notifica effettuata in una pubblica via alla figlia del destinatario poiché luogo diverso dall'abitazione in cui è legittimato tale tipo di notifica;
 è da ritenete invalida la notifica in mani del fratello del destinatario nella sede dell'azienda se questi non è addetto all'azienda medesima.

In mancanza selle persone sopraindicate - cioè solo nel caso non vengano trovate persone di famiglia od addette alla casa, ufficio o azienda o queste rifiutino di ricevere l'atto o abbiano età inferiore ai 14 anni o siano palesemente incapaci - la notifica può essere fatta mediante consegna al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio od azienda e, quando anche il portiere manchi, ad un vicino di casa che accetti di riceverla.

In questo caso il messo oltre ad inserire la copia dell'atto in busta che provvede a sigillare, secondo le modalità indicate al Capitolo II, paragrafo 7 "Notificazione a persona diversa dal destinatario" è tenuto a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

Condividi :

Facebook Twitter Google+
0 Commenti "NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA ART.139"

Back To Top