Il soggetto notificatore esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficiale giudiziario al quale è addetto.
Viene pertanto assicurata la coincidenza tra destinatario e consegnatario, questa è la forma di notifica che assicura, con massima certezza, la realizzazione dello scopo del procedimento notificatorio, ossia che il destinatario prende conoscenza dell’atto. La norma consente anche di effettuare la notificazione in luogo diverso dalla residenza, domicilio o dimora. Si può procedere alla notifica ovunque venga reperito il destinatario purché all'interno del territorio comunale ( locali privati o pubblici,pubblica via, Piazza etc... ).
Il messo ovviamente non è tenuto a girare il territorio comunale in cerca del destinatario. Tale forma di notificazione e detta a “luogo libero”.
La notifica può anche essere virtuale, per presunzione di legge se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, il soggetto notificatore ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie. Tale modalità trova applicabilità anche in caso di notificazione al domiciliatario.
La copia dell'atto che il destinatario rifiuta di ricevere, dopo la stesura della relata, è restituito unitamente all'originale alla parte od ufficio richiedente
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