RELATA DI NOTIFICA

La relata di notifica costituisce la prova della notificazione essa deve essere datata e sottoscritta dal soggetto notificatore, apposta in calce sia all’originale che alla copia dell’atto.

La relata di notifica costituisce atto pubblico,in quanto proveniente da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo,l'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all'amministrazione richiedente.


Elementi essenziali della relata:
• Data e sottoscrizione dell’agente notificatore;




  1. In caso di avvenuta consegna:
    • la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità (es.: familiare convivente, portiere);
    • l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile;
    • il luogo della consegna;


  2. In caso contrario:
    • le ricerche anche anagrafiche effettuate;
    • i motivi della mancata consegna;
    • le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario

    La relata non deve contenere spazi e cancellature e deve essere di chiara lettura. Non comporta inesistenza della notificazione l’illeggibilità della firma di colui che ha eseguito la notificazione.

    Le notificazioni non possono essere eseguite prima delle ore 7 e dopo le ore 21,nullità relativa della notificazione se eseguita in tempi diversi.

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