TFR Al personale spetta, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui al combinato disposto dell’art. 2120 del codice civile, come novellato dalla legge 29/5/1982 n. 297, e dell’art. 53 della legge 27/12/1997 n. 449.
Ai fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:
- minimo tabellare;
- indennità di contingenza in godimento;
- retribuzione individuale di anzianità;
- elemento distintivo della retribuzione;
- tredicesima e quattordicesima mensilità;
- ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/1994, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;
- posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del CCNL del 19/06/1997, integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/94;
- assegni individuali di cui al CCNL 11 luglio 2003, art. 64 Indennità di funzione Quadri – Dichiarazione a verbale – comma II.;
- indennità di cassa;
- indennità portalettere;
- indennità di funzione Quadri;
- indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell’orario di lavoro su turni;
- indennità per servizi viaggianti;
- indennità centralinisti non vedenti.
NOTA A VERBALE
A far data dal 1 gennaio 2012 gli assegni individuali di cui al CCNL 11 luglio 2003, art. 64 - Indennità di funzione Quadri – Dichiarazione a verbale – comma II, non verranno più conteggiati ai fini della determinazione del TFR.
2 Commenti "TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO"
salve,ho un contratto a tempo determinato dal 19 luglio fino al 30 settembre,quando mi pagheranno il tfr?e 13esima e 14esima?grazie ragazzi siete davvero indispensabili
Venerdì 25 Novembre.