Congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternita' e il Capo V, relativo al congedo parentale; Visti il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nonche' l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» la quale, all'art. 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; Visto in particolare il comma 24, lettera a), del citato art. 4, che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternita'; Visto l'art. 4, comma 24, lettera b), della medesima legge che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternita' e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; Visti infine i commi 25 e 26 dell'art. 4 sopracitato, a mente dei quali si prevede che siano definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma 24, lettere a) e b) citate, e siano determinati il numero e l'importo dei voucher, nonche' si provvede a determinare, per la misura di cui al comma 24, lettera b), la quota di risorse da destinare alla misura per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Ritenuto opportuno individuare modalita' che consentano il monitoraggio della misura sperimentale, in coerenza con l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 92 del 2012;
Decreta:
Art. 1
Art. 1
Ambito di applicazione del congedo del padre
1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.2. Il congedo obbligatorio di un giorno e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, e' condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternita', con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. 4. Il congedo facoltativo e' fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario.
6. Il giorno di congedo obbligatorio e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 2
Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre
1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, a un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalita' stabilite nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternita' dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.
Art. 3
Modalita' di fruizione
1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternita' a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
3. I congedi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, non possono essere frazionati ad ore.
Art. 4
Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia
1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita' e negli undici mesi successivi, ha la facolta' di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012.2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia gia' usufruito in parte del congedo parentale.
Art. 5
Misura del beneficio e modalita' di erogazione
1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.2. Il contributo per il servizio di baby-sitting verra' erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consistera' in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Art. 6
Modalita' di ammissione
1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalita' tecnico operative stabilite in tempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'art. 4 intende accedere e di quante mensilita' intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilita' di congedo parentale.2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS, che provvedera' a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggio di cui in premessa, l'INPS potra' valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici, con consequenziale correlato frazionamento delle risorse disponibili nell'anno considerato.
3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano gia' nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.
4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 e' riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'art. 10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terra' conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorita' per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parita' di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.
5. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenza del bando.
6. Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby-sitting, potranno recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti.
Art. 7
Esclusioni e limitazioni
1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 4 le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facolta' ivi dedotta: risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunita' istituito con l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa.
3. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi. 4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'art.
4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.
Art. 8
Procedura per la realizzazione dell'elenco
1. L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, sia per le modalita' di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.2. Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse potranno presentare on-line all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo sara' poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sara' liberamente consultabile.
3. L'elenco sara', inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on-line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on-line, le strutture presenti in elenco.
4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la disponibilita' dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.
Art. 9
Riduzione del congedo parentale
1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti, comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'INPS comunichera' al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.
Art. 10
Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria
1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5, sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gravera' sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne» per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.
3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalita' di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero
Il Ministro dell'economia e delle finanze GrilliRegistrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 314
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