RIFORMA LAVORO 92 2012 (FORNERO)


Riforma del Lavoro 92/2012 (riforma Fornero)

Dal 18 Luglio è in vigore la legge 92/2012 i primi chiarimenti alla legge sono arrivati con la circolare 18/2012. Dai contratti a termine all’apprendistato cambiano le regole per le nuove assunzioni. Ecco alcuni spunti non esaustivi per la comprensione si rimanda alla lettura della normativa.

Contratto a termine (articolo 1, commi 9-15)

Tra le principali novità, per quanto riguarda il contratto a termine, si potrà stipulare un contratto anche anche senza indicare la casuale (qualora non ci sia stato alcun precedente rapporto di natura subordinata tra impresa e lavoratore) a fronte del primo contratto a termine che abbia durata massima di 12 mesi e non sia prorogato. Il contratto può proseguire, previa comunicazione, oltre la scadenza prevista inizialmente senza conversione in rapporto indeterminato per un periodo massimo di 30 o 50 giorni, a seconda che il termine iniziale fosse inferiore o superiore ai 6 mesi, la prosecuzione va comunicata per via telematica. E’ possibile stipulare contratti senza casuale fino al 6% degli addetti a tempo indeterminato, nell’ambito del lancio di un nuovo prodotto, la proroga di una commessa, un cambiamento tecnologico purché ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva. Le pause tra un contratto a termine ed il successivo non potranno essere inferiori a 60 o 90 giorni, a seconda che il contratto iniziale fosse di durata fino o oltre i 6 mesi. Per i nuovi contratti occorrerà altresì ricordarsi (diritto di precedenza) di considerare anche gli eventuali altri periodi già svolti sotto forma di somministrazione poiché contano ai fini del tetto massimo dei 36 mesi consentiti con rapporto a termine, pena la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Somministrazione

In riguardo alla somministrazione a tempo determinato, la circolare 18/2012 precisa che il tetto dei 36 mesi costituisce un limite per la sottoscrizione solo per i contratti a tempo determinato e non anche per la somministrazione. Quindi una volta raggiunta la soglia dei 36 mesi il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dello stesso addetto solo con la somministrazione. Per il conteggio dei 36 mesi vanno prese in considerazione solo le missioni iniziate dal 18 luglio 2012, e non anche quelle precedenti.

Lavoro Intermittente – Contratto a chiamata (articolo 1, commi 21-22)

Il contratto intermittente o a chiamata può essere utilizzato da lavoratori con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni (in questo caso le prestazioni possono essere svolte entro il venticinquesimo anno). Pena trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, Secondo la circolare 18/2012 sembrerebbe che è abrogata la possibilità di utilizzare il lavoro a chiamata per periodi predeterminati nel corso della settimana , del mese o dell’anno, a meno che questa ipotesi non sia consentita dalla contrattazione collettiva.

Apprendistato (articolo 1, commi 16-19)

La durata minima del contratto non può essere inferiore a 6 mesi, salvo i rapporti legati ai cicli stagionali. Prima di stipulare i contratti occorre verificare il rispetto della percentuale di conferma pari al 30% (dal 18 luglio 2015 passa al 50%) con riferimento ai contratti pregressi nei precedenti 36 mesi (escluso i datori di lavoro fino a 9 addetti)
Il numero massimo di apprendisti è fissato in rapporto di 3 a 2: tre apprendisti per ogni due lavoratori qualificati, con un minimo di tre.  In caso di datori di lavoro fino a 9 addetti  invece il rapporto è di 1 a 1.
La circolare 18/2012 precisa che nei casi in cui il datore di lavoro non rispetti la percentuale di stabilizzazione, il datore di lavoro può assumere un numero di apprendisti  pari a quelli assunti nei 36 mesi precedenti + 1. Nel caso in cui nel periodo precedente il numero di apprendisti è pari a zero, potrà essere assunto un solo apprendista. Per la stabilizzazione degli apprendisti inoltre la riforma Fornero  prevale sui patti collettivi e si deve applicare solo il limite previsto dalla legge 92/2012 ovvero il 30% e dal 2015 il 50%.


Lavoro a progetto e Partita Iva (articolo 1 commi 23-25; articolo 1 commi 26-27)

Per quanto riguarda poi i lavori a progetto, co.co.pro senza partita Iva, co.co.pro con partita Iva, co.co.co e mini co.co.co, il rapporto deve avere per oggetto un progetto specifico e non può essere più riferito a un programma di lavoro o a una fase dello stesso.
Per il lavoro a progetto c’è l’introduzione del compenso minimo, il recesso può essere previsto solo per giusta causa o per idoneità professionale. Per il lavoro con partita iva per i nuovi contratti sono introdotti nuovi divieti e la conversione in rapporti di co.co.co , in caso di violazione degli stessi.

Part-time (articolo 1, comma 20)

In alcuni casi è consentito al lavoratore revocare il consenso alle clausole elastiche e flessibili.

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette

Il comma 27 della legge 92/2012 fa lievitare la base occupazionale sancita dall’articolo 4, comma 1 della legge 68/99 che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori diversamente abili nella misura del 7% dei lavoratori occupati, qualora i dipendenti siano in misura superiore ai 50, due lavoratori se i dipendenti siano da 36 a 50 ed un lavoratore se si occupano da 15 a 35 dipendenti. L’obbligo scatta in caso di nuova assunzione. La nuova norma esclude dal computo solo i lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i contratti d’inserimento, i lavoratori somministrati presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività all’estero (per la corrispondente durata), gli Lsu, i lavoratori a domicilio, i lavoratori emersi ex legge 383/2001. Sono invece inclusi nel conteggio gli assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 9 mesi. Restano in vigore le disposizioni delle normative di settore. La norma non fissa un termine per riconteggiare l’organico. Con la circolare ministeriale 18/2012 viene precisato che i lavoratori a termine devono essere considerati pro quota (2 lavoratori occupati per 6 mesi cadauno si conteggiano come una sola unità),  e comunque vanno computati in relazione alla loro incidenza nel ciclo produttivo. Il ministero propende per l’esclusione dal conteggio di quelli assunti a tempo determinato per motivi sostitutivi. E’ probabile un ulteriore modifica che esclude dal computo della forza aziendale i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata fino a 6 mesi.

Leggi la nuova disciplina dei contratti a termine Job Act 2014

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2 Commenti "RIFORMA LAVORO 92 2012 (FORNERO)"

non capisco se, in base a questa nuova riforma,può lavorare come ctd anche chi abbia già prestato servizio in passato per poste italiane...

Anche prima della riforma Fornero in nessuna fonte normativa è prvisto che chi abbia già avuto un contratto a termine con un azienda non ne possa ottenere un'altro, quindi in relazione al quesito posto nulla è cambiato.

La questione per cui una risorsa che abbia già avuto un contratto a termine non viene riassunto è legato al cosidetto "diritto di precedenza nelle assunzioni" che può far acquisire il diritto ad ottenere un contratto a tempo indeterminato.
http://ctd-poste.blogspot.com/2009/06/lavoro-regolamentazioni-delle.html

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