Sostegno all'occupazione delle persone svantaggiate e delle donne
Agevolazioni contributive (Incentivi alle assunzioni) possono essere riconosciute in favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato, fino alla data del 31 dicembre 2012, contratti di inserimento lavorativo.Gli incentivi riguarderanno sia le assunzioni di donne disoccupate sia le assunzioni dei lavoratori svantaggiati.
Sono stati adottati due provvedimenti in materia di sostegno all'occupazione, in particolare, il decreto firmato dai Ministri Fornero e Grilli consente di riconoscere incentivi economici in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.
In pratica è prevista la riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nella misura del 50 %, per la durata di 12 mesi, con possibilità di prolungare la durata del beneficio fino al diciottesimo mese in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato
Il Ministro Fornero ha inoltre firmato il decreto con il quale sono individuati i cd. 'lavoratori svantaggiati ' (formato .pdf 679,95 Kb); in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.
Viene cosi' definita una specifica categoria di lavoratori per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare tali rapporti di lavoro.
Questo secondo decreto, che si compone di un unico articolo, stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti:
a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;
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Riforma ForneroApprendistato Giovani
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