Fondo di Solidarietà Poste Italiane

Fondo di solidarietà per il personale del Gruppo Poste Italiane

Poste Italiane Fondo di SolidarietàDecreto 24 gennaio 2014 (n. 78642) Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2014

Il Ministro Del Lavoro e Delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze


Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 42 del citato articolo 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Visto, in particolare, il comma 43 del citato articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28, della legge 23dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.»;

Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 tra Poste Italiane spa e SLC - CGIL, SLPCISL, UIL-POSTE, FAILP CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contestualmente di estendere l'ambito di applicazione del Fondo ad altre Società del Gruppo Poste Italiane;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 178 del 1° luglio 2005 con quanto convenuto nell'accordo citato del 27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Decreta
Art. 1

Adeguamento del fondo

1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa già istituito presso l'INPS e del quale rappresenta una gestione, è adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92 gli oneri di amministrazione derivanti
dall'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

Art. 2

Finalità e destinatari del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste Italiane di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 3, commi 4 e 11, legge 28 giugno 2012, n. 92: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
2. Il Fondo non può erogare prestazioni a favore di lavoratori dipendenti di società derivate o derivanti dalle imprese sopra indicate in seguito ad operazioni societarie.
3. Il Fondo viene ridenominato "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane".
4. Le somme accantonate nel Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa, di cui al decreto 1° luglio 2005, n. 178, fino all'entrata in vigore del presente decreto, rimangono acquisite al fondo medesimo, così come adeguato alle previsioni di cui all'articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Poste Italiane e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo o il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nonché' da due funzionari con qualifica di dirigente in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle Organizzazioni sindacali.
4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del Comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
6. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
8. I componenti del Comitato durano in carica 4 anni, senza possibilità di rielezione e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
9. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche ed integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2005, n. 178 in carica alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.

Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché' sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicità e trasparenza;
e) proporre modifiche alla contribuzione ordinaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui al successivo articolo 11;
h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1: a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata, di cui al comma 33 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012, alla competente gestione assicurativa obbligatoria; b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su
richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di erogazione della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata.
2. Agli interventi definiti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato a carico della gestione previdenziale obbligatoria di riferimento entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituitone di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2 nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e
lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) è dovuto mensilmente da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Il Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma 26 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
5. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario
macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
7. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facoltà di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate anche in corso d'anno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e Finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.
8. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato Amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
9. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Art. 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato: a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,lettera a), punto 1, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché' di quelle legislative ove previste; c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L' accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), un pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2.
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, può accedere tutto il personale dipendente delle Poste Italiane spa e delle Società del Gruppo, come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, esclusi i dirigenti.

Art. 8

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono rivolte ai lavoratori che, nell'ambito ed in
connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.
2. Le parti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e 2, individueranno le modalità, i criteri e le priorità di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 9

Criteri di precedenza

1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non superiore a due mesi, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande in base alle disponibilità del Fondo e alle valutazioni di priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, devono riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Prestazioni criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, (superiore a 36 ore annue pro - capite) il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.
4. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia , alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario, così come stabilito dall'articolo 17, comma 4 bis , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario così come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell’attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.
10. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
11. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza con le attività delle imprese del Gruppo Poste Italiane come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, è sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché' il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.
7. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché' la cancellazione della contribuzione correlata di cui correlata di cui all'articolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 12

Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 13

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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