CLAUSOLA ELASTICA CCNL 23

La clausola elastica è prevista dall' art 23 del nuovo CCNL è dall' allegato 18 che entrerà in vigore in questa primo fine settimana di Maggio.
 Ci saranno degli appositi moduli per scegliere di firmare questa clausola è scegliere di lavorare in una della regioni italiane ove saranno costituite delle graduatorie regionali. Ma che cosa è una " CLAUSOLA ELASTICA" ?

E' un accordo scritto stipulato tra le parti, con cui il datore di lavoro può aumentare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la durata della prestazione lavorativa. La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario ove si verifica solo un aumento temporaneo della stessa.


All'atto dell'apposizione di clausole elastiche nel contratto di lavoro, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.


La clausola elastica ha bisogno di due requisiti fondamentali:
della previsione contrattuale come è avvenuto per il ccnl 2010 2012
del consenso del lavoratore che può avvenire in un qualsiasi momento successivo alla stipula del contratto come clausola aggiuntiva in forma scritta.


Dal 2008 il consenso non è più revocabile ed esso vale per tutta la durata del rapporto di lavoro

In particolare, il contratti collettivi stabilisce i limiti e le modalità di esercizio del potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la collocazione temporale e la durata della della prestazione lavorativa. In assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, le parti non possono concordare direttamente l'adozione di clausole flessibili ed elastiche.


Il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa, dando al lavoratore un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Le parti possono stabilire anche un preavviso diverso, ma non possono comunque eliminarlo completamente. Il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche compensazioni.

il nuovo CCNL di poste italiane all'art.23 in riguardo alla clausola elastica e a quella flessibile ci fornisce i seguenti chiarimenti.

L’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa nonché la variazione in aumento della stessa sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività.

La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione temporale della stessa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a quattro giorni lavorativi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma X.

Per le ore prestate in orari diversi da quelli inizialmente concordati (clausole flessibili), il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria globale di fatto.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) è possibile entro il limite annuale complessivo massimo di ore pro capite pari al 15% della prestazione concordata e comporta una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto, salvo quanto previsto al successivo comma X.

La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alle maggiorazioni economiche di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue scelte o necessità.

Decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:

a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.

Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) il predetto periodo di preavviso potrà essere ridotto.

Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti nuove clausole nel rispetto di quanto previsto dalla presente disciplina contrattuale.

Le Parti si danno atto che la disciplina di cui sopra in materia di clausole elastiche e flessibili non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative della stessa, con conseguente rimodulazione dell’articolazione oraria concordata tra le Parti.

Lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del personale a tempo indeterminato nonché di quello assunto con contratto a tempo determinato, potrà essere richiesto solo a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività, nella misura massima di 100 ore annue.

In caso di rifiuto da parte del lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro troverà applicazione l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n.61 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le prestazioni supplementari svolte entro il limite quantitativo di cui al presente comma comportano una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto; le prestazioni supplementari svolte oltre il medesimo limite quantitativo comportano una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 74 del presente CCNL in materia di lavoro straordinario.

X. Previo specifico accordo tra Azienda e lavoratore, nei riguardi del personale a tempo indeterminato con contratto part-time verticale che sottoscriva una clausola elastica, riguardante la prestazione di lavoro nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, trova applicazione la seguente disciplina:

- il personale part-time verticale interessato alla stipula di detta clausola, potrà indicare, alla competente struttura aziendale, quale ambito territoriale nel quale si dichiara disponibile ad effettuare le prestazioni lavorative nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro, oltre al Comune ove è ubicata la sede di lavoro un’altra diversa località;

- l’attività prestata nel Comune indicato dal lavoratore non determina il rimborso delle spese di vitto e alloggio né dell’indennità di trasferta;

- l’Azienda, al ricorrere di esigenze organizzative e produttive, che possano essere soddisfatte mediante l’utilizzo della clausola elastica di cui al presente comma, contatterà, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo e in base ad un criterio di rotazione su base comunale, il personale part-time verticale che abbia sottoscritto la clausola elastica con le modalità del presente comma e che svolga le medesime mansioni. Il lavoratore sarà libero di accettare o meno la richiesta e, nel caso di accettazione, sarà tenuto ad effettuare la prestazione per il periodo previsto;

 la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà determinare il superamento del limite annuo complessivo di ore pro-capite pari al 90% della corrispondente prestazione full-time e comporta una maggiorazione pari al 7% della retribuzione globale di fatto, in sostituzione a quanto previsto al comma IX.

Il personale a tempo indeterminato con contratto part-time verticale di durata non predeterminata, che abbia sottoscritto la clausola elastica di cui al presente comma, avrà, nell’ambito della provincia di applicazione, una priorità, rispetto agli altri lavoratori part–time, alla trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto di lavoro, fatti salvi gli obblighi previsti al precedente comma VIII.

Nell’ambito dei lavoratori che hanno sottoscritto la predetta clausola il criterio di priorità nella trasformazione a full-time sarà determinato dal numero di giornate di effettiva prestazione in regime di clausola elastica prevista dal presenta comma.

Le Parti si incontreranno, in sede nazionale e regionale, di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, con l’obiettivo di monitorare il processo di cui al punto che precede.

Infine l'allegato 18 del ccnl ci dice che:
Con riferimento all’utilizzo della clausola elastica di cui al comma X dell’art. 23 – Rapporto di lavoro a tempo parziale – l’Azienda precisa che per ciascuna settimana in cui venga attivata la predetta clausola, la prestazione di lavoro complessiva richiesta al lavoratore non potrà essere inferiore a 18 ore.

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