ART 145 NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE E ALLE SOCIETA' NON AVENTI PERSONALITA' GIURIDICA

La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., a norma dell’art.58 D.P.R. 600/73 è il comune ove è ubicata la loro sede,
cioè nella sede legale, amministrativa, nell'ufficio, nello stabilimento della società, associazione od ente.

Se non è stato possibile effettuare a secondo dei casi la notificazione in nessuno dei luoghi indicati, essa va effettuata con la procedura dei momentaneamente o degli assolutamente irreperibili. Se nell’atto è indicato il nome del rappresentate legale, la consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa.

Per effetto della modifica apportata dal comma 1 dell’art. 2, della legge 28/12/2005 N°263, in vigore dal 01/03/2006, la notifica può anche essere eseguita direttamente presso la residenza, la dimora o il domicilio del rappresentante legale,se il suo nominativo ed i suoi dati sono indicati nell’atto, senza che sia necessario esperire prima il tentativo presso la sede legale dell’ente
Nella relata va sempre indicato il nominativo del soggetto che ha ricevuto l’atto con l’indicazione delle sue qualità.


Per le notificazioni alle società bisogna distinguere tra società di capitali e società di persone. Per le società di capitali la notificazione deve essere effettuate al soggetto che ne ha la legale rappresentanza (presidente, consigliere delegato, amministratore unico).


Per le società di persone, e quelle non aventi personalità giuridica, le associazioni ed i comitati occorre distinguere se queste sono iscritte nel registro delle imprese e se è stata pubblicata la nomina dei soci o se questo non è stato fatto. Nel primo caso l'atto deve essere notificato ad un socio munito di potere di rappresentanza, nel secondo caso, stante la solidarietà tra i soci, l'atto può essere notificato ad uno qualsiasi di essi, dovendosi desumere che ad ognuno spetti l'amministrazione e la rappresentanza.

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