APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Apprendistato Professionalizzante Assunzione
 I. L’apprendistato professionalizzante è un contratto finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali ed è essenzialmente finalizzato
ad essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. Tale istituto costituisce quindi uno strumento di accesso al lavoro in grado di favorire l’inserimento dei giovani e una occupazione stabile e di qualità. 

I. II rapporto di apprendistato deve essere costituito per iscritto e preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione. 

II. Nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso di apprendistato, nonché il relativo trattamento economico. 

III. Il lavoratore assunto con rapporto di apprendistato è soggetto ad un periodo di prova di 2 mesi. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non superino la durata prevista per la prova. 

IV. Nel solo caso di interruzione del periodo di prova per infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora le assenze, anche cumulativamente considerate, non abbiano superato la durata di 6 mesi. 

Limiti di età I. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Trattamento normativo 

I. L’apprendista ha diritto nel periodo dell’apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale compie il tirocinio, ivi comprese in particolare le previsioni in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e ferie. Restano confermati i divieti e le limitazioni previsti dalla legislazione vigente. 

II. L’apprendista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore a 365 giorni. Nel solo caso di infortunio sul lavoro l’apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione della retribuzione per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore ad 1/2 rispetto alla durata complessiva del rapporto instaurato. 

III. Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; in tale ultimo caso esso dovrà avere durata non inferiore al 60% di quella prevista per il tempo pieno, dovendosi garantire l’obbligo formativo previsto nel piano formativo individuale. 

IV. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato è consentito, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalla specifica regolamentazione, l’accesso alle prestazioni del Fondo di Previdenza Complementare – Fondoposte. 

Sfera di applicazione I. L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli E, D, C e B di cui alla classificazione del personale con esclusione delle figure con funzioni di coordinamento e controllo. 

Proporzione numerica I. Il numero degli apprendisti non può superare a livello regionale il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente occupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Tale limite potrà essere elevato fino ad un ulteriore 5% nell’ambito del secondo livello di contrattazione. 

II. Nelle altre aziende cui si applica il presente CCNL, il numero di apprendisti non può superare il 15% calcolato secondo il criterio di cui al presente comma. 

Durata I. La durata del rapporto di apprendistato è fissata, in relazione alla qualifica da conseguire, secondo lo schema di seguito riportato: Livello E, D 36 mesi Livello C 40 mesi Livello B 48 mesi 

II. Nella durata del contratto di apprendistato sono computati gli eventuali periodi svolti nell’ambito del diritto dovere di istruzione e formazione nel rispetto dei limiti massimi di durata previsti. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro viene computato per intero a condizione che riguardi analoghe mansioni e l’interruzione tra due periodi non sia superiore ai 12 mesi. 

III. Fatte salve le norme di legge, la Società, valutate le condizioni tecniche, organizzative e produttive, sussistendo le condizioni di idoneità, procederà, al termine del periodo di apprendistato, alla trasformazione a tempo indeterminato del relativo contratto. 

Inquadramento I. Il livello di inserimento degli apprendisti sarà inferiore di un livello rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. 

II. Ai ruoli che, ai sensi dell’art. 20 del presente CCNL prevedono il conseguimento di una seniority professionale, si applica il seguente percorso: Inquadramento iniziale Inquadramento intermedio (junior) Inquadramento di destinazione (senior) F 12 mesi E 24 mesi D E 12 mesi D 24 mesi C 

Formazione I. Le Parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta all’interno dell’impresa anche attraverso verifiche che tengano conto delle esigenze di adeguamento rispetto alle regolamentazioni regionali. 

Contenuti della Formazione Formale I. Per formazione formale deve intendersi la formazione prevista da un programma preventivamente definito ed accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del Tutor. 

II. Il percorso formativo dell’apprendista, definito nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con la qualifica di destinazione e la professionalità posseduta, è strutturato nel rispetto dei seguenti criteri generali: a. l’impegno formativo dell’apprendista si articola in 120 ore annue di formazione formale, interna o esterna all’Azienda, destinate all’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. b. La formazione, anche al fine di garantirne l’effettività ed efficacia nei casi in cui le Regioni non abbiano ancora provveduto alla regolamentazione dei profili formativi, potrà essere erogata, fino all’intero monte ore complessivo, all’interno dell’Azienda o presso altra struttura di riferimento sempre che sia assicurata la disponibilità di locali idonei alla finalità formativa, la presenza di risorse umane in grado di trasferire competenze e l’affiancamento di un tutor. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning o on the job nella misura definita in sede di Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale e comunque entro la misura massima del 50%. I profili formativi sono oggetto di confronto e verifica nell’ambito dei lavori dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale. Nella medesima sede questi potranno essere integrati e/o modificati in relazione alle specificità ed alla tipologia delle attività svolte in Azienda, in maniera tale da garantirne l’adattamento e la coerenza rispetto all’evoluzione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. 

III. Le ore di formazione formale, nei limiti sopra detti, sono comprese nell’orario normale di lavoro. 

IV. Le attività formative, in relazione alla qualificazione da conseguire, comprenderanno i seguenti contenuti rispetto ai quali potranno anche essere definiti, in sede di Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, eventuali adeguamenti e integrazioni: a. competenze relazionali; b. organizzazione ed economia; c. disciplina del rapporto di lavoro; d. prevenzione e sicurezza sul lavoro; e. conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore e contesto aziendale; f. conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; g. conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro; h. conoscenza ed utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con riferimento all’area informatica; i. conoscenza ed utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; j. conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. 

V. Le ore dedicate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno erogate all’inizio del rapporto di lavoro. 

VI. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile. La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata sul “Libretto Formativo del cittadino” sulla base di un’attestazione dell’Azienda che tenga conto delle esperienze maturate nell’intero periodo di apprendistato. 

Impresa Formativa I. Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è espressa, oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di Tutor, dalla capacità dell’Azienda stessa di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, interventi formativi. In particolare tale capacità deriva: - quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in Azienda o in aziende del gruppo di locali idonei; - quanto alla formazione teorica e/o on the job, dalla presenza in Azienda o in aziende del gruppo di formatori interni, con esperienza o titoli di studio adeguati ed in grado di trasferire competenze. 

Tutor I. E’ prevista, in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 28/02/2000, la nomina di un Tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. In particolare nell’ambito dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale sarà curata la predisposizione di un apposito modulo formativo finalizzato a trasferire la conoscenza del contesto normativo di riferimento e delle metodologie. Ciascun Tutor non potrà affiancare più di cinque apprendisti. Informativa I. La Società, nell’ambito degli incontri previsti all’art. 4 del vigente CCNL, informerà le OO.SS. stipulanti il CCNL, la Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero le Rappresentanze Aziendali, sull’andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante e delle relative attività formative.

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2 Commenti "APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE"

e come si fa ad essere assunti con questo contratto?

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